CASS
Ordinanza 14 novembre 2024
Ordinanza 14 novembre 2024
Massime • 1
Il giudice che ha chiesto ed ottenuto dal capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi difetta di legittimazione a comporre il collegio giudicante, ex art. 51 c.p.c. in relazione all'art. 158 c.p.c., senza che possa farsi carico alla parte interessata di ricusarlo, con la conseguenza che la decisione, ove sia stata resa da un collegio a cui partecipi il predetto giudice, è affetta da nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29428 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15308/2022 R.G. proposto da Enel Produzione S.p.a., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Michele Vietti (p.e.c.: michelevietti@pec.ordineavvocatitorino.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Pinciana n. 25; – ricorrente – contro Esso Italiana S.r.l., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giovanni AR (p.e.c.: giovanniarieta@ordineavvocatiroma.org), dall'Avv. NT Di AS (p.e.c.: antonio.dipasquale@pec.hoganlovells.com), dall'Avv. FR ON (p.e.c.: francesca.angeloni@pec.hoganlovells.com) e Oggetto Responsabilità civile – NI da inquinamento terreno Civile Ord. Sez. 3 Num. 29428 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 14/11/2024 2 dall'Avv. Gaia Gelera (p.e.c.: gaia.gelera@pec.hoganlovells.com), con domicilio eletto presso lo studio degli Avv.ti Di AS, ON e Gelera in Roma, via Marche, n. 1-3; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 2385/2022 depositata in data 11 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: la Corte d’appello di Roma ha confermato, con diversa motivazione, la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da Enel Produzione S.p.a. nei confronti di Esso Italiana S.r.l. per i danni da inquinamento causati, all’area su cui insiste la centrale termoelettrica di Augusta, dalla confinante raffineria di proprietà della convenuta;
la Corte capitolina ha infatti ritenuto preclusa tale domanda dal giudicato formatosi sulla sentenza resa in precedente giudizio tra le stesse parti in cui era stata avanzata e accolta domanda risarcitoria in relazione allo stesso fatto dannoso;
ha in subordine ritenuto che la proposizione di domanda risarcitoria per gli ulteriori danni in separato giudizio costituisse, come ritenuto dal primo giudice, illegittimo frazionamento del credito;
per la cassazione di tale sentenza Enel Produzione S.p.a. propone ricorso affidato a sei motivi, cui resiste Esso Italiana S.r.l. depositando controricorso;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
entrambe le parti hanno depositato memorie;
3 considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia «nullità della sentenza ai sensi dell’art. 158 c.p.c. per vizio relativo alla costituzione del giudice, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.» per essere stata la sentenza impugnata emessa da Collegio decidente composto anche da magistrato (dott.ssa Laura Avvisati) in precedenza autorizzato ad astenersi dal capo dell’ufficio; il motivo è fondato e deve portare all’annullamento della sentenza, con conseguente assorbimento degli altri motivi di cui è dunque ultroneo dar conto;
risulta, invero, dalla documentazione ritualmente acquisita e indicata in ricorso, con pieno assolvimento degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., che, con decreto datato 24 novembre 2016, il Presidente della Terza Sezione Civile della Corte d’appello di Roma, con riferimento al procedimento iscritto al n. 2421/2016 R.G. (dunque esattamente quello definito con la sentenza in questa sede impugnata), ha così testualmente provveduto: «Lette le dichiarazioni di astensione dei Consiglieri Avvisati e Rizzo, entrambe autorizzate dal Presidente della Corte;
visti i criteri tabellari;
Nomina in sostituzione del Consigliere Avvisati il Consigliere Lo Sinno ed in sostituzione del Consigliere Rizzo il Consigliere Sterlicchio. Fissa per pc l'udienza del 13/12/2016 ore 10, relatore Presidente Battisti. …»; se ne trae indiretta, ma chiara e attendibile conferma, del fatto che in effetti la dott.ssa Avvisati chiese ed ottenne di essere autorizzata ad astenersi dal giudizio in questione;
si è peraltro rinvenuta, nel fascicolo d’ufficio, anche copia del provvedimento autorizzativo, acquisita agli atti tramite cancelleria;
la circostanza, del resto, non è in sé contestata dalla controricorrente;
4 secondo pacifico indirizzo, il giudice che abbia chiesto ed ottenuto dal capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi difetta di legittimazione a comporre il collegio giudicante, ex art. 51 in relazione all'art. 158 cod. proc. civ., senza che possa farsi carico alla parte interessata di ricusarlo, con la conseguenza che la decisione, ove sia stata resa da un collegio cui partecipi il predetto giudice, è affetta da nullità (Cass. 14/02/2022, n. 4768; 23/04/2008, n. 10545; 12/02/2000, n. 1566; 29/12/1999, n. 14676); al riguardo certamente destituita di fondamento deve ritenersi l’obiezione della controricorrente secondo cui l’esistenza di una ragione di astensione deve ritenersi implicitamente esclusa, con vincolo di giudicato in mancanza di impugnazione, per essere stata, in sentenza, espressamente negata (sia pure al fine di rigettare una istanza di ricusazione del c.t.u.) l’identità tra la precedente causa nella quale il c.t.u. aveva già espletato analogo incarico (la stessa decisa da collegio composto dalla dott.ssa Avvisati che per tal motivo -si dice- aveva presentato l’accolta istanza di astensione); è al riguardo appena il caso di evidenziare che, in disparte la palese diversità per oggetto e per effetti della questione esaminata dalla Corte d’appello, si tratta comunque di statuizione contenuta nella sentenza cui è riferito la dedotta causa di nullità ex art. 158 cod. proc. civ.; anche a voler con qualche forzatura ricavare da quella affermazione, indirettamente e per implicito, una revoca, da parte della dott.ssa Avvisati, della precedente dichiarazione di astensione, essa non basterebbe comunque a far riacquistare alla stessa la capacità di compiere ulteriori atti processuali in mancanza di espresso provvedimento del capo dell’ufficio di revoca dell’autorizzazione in precedenza concessa, previa valutazione del venir meno delle gravi ragioni di convenienza che erano alla base dell'autorizzazione revocata (Cass. n. 4768 del 14/02/2022, Rv. 663875); 5 la sentenza impugnata deve essere dunque cassata e la causa rinviata, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa
la Corte capitolina ha infatti ritenuto preclusa tale domanda dal giudicato formatosi sulla sentenza resa in precedente giudizio tra le stesse parti in cui era stata avanzata e accolta domanda risarcitoria in relazione allo stesso fatto dannoso;
ha in subordine ritenuto che la proposizione di domanda risarcitoria per gli ulteriori danni in separato giudizio costituisse, come ritenuto dal primo giudice, illegittimo frazionamento del credito;
per la cassazione di tale sentenza Enel Produzione S.p.a. propone ricorso affidato a sei motivi, cui resiste Esso Italiana S.r.l. depositando controricorso;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
entrambe le parti hanno depositato memorie;
3 considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia «nullità della sentenza ai sensi dell’art. 158 c.p.c. per vizio relativo alla costituzione del giudice, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.» per essere stata la sentenza impugnata emessa da Collegio decidente composto anche da magistrato (dott.ssa Laura Avvisati) in precedenza autorizzato ad astenersi dal capo dell’ufficio; il motivo è fondato e deve portare all’annullamento della sentenza, con conseguente assorbimento degli altri motivi di cui è dunque ultroneo dar conto;
risulta, invero, dalla documentazione ritualmente acquisita e indicata in ricorso, con pieno assolvimento degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., che, con decreto datato 24 novembre 2016, il Presidente della Terza Sezione Civile della Corte d’appello di Roma, con riferimento al procedimento iscritto al n. 2421/2016 R.G. (dunque esattamente quello definito con la sentenza in questa sede impugnata), ha così testualmente provveduto: «Lette le dichiarazioni di astensione dei Consiglieri Avvisati e Rizzo, entrambe autorizzate dal Presidente della Corte;
visti i criteri tabellari;
Nomina in sostituzione del Consigliere Avvisati il Consigliere Lo Sinno ed in sostituzione del Consigliere Rizzo il Consigliere Sterlicchio. Fissa per pc l'udienza del 13/12/2016 ore 10, relatore Presidente Battisti. …»; se ne trae indiretta, ma chiara e attendibile conferma, del fatto che in effetti la dott.ssa Avvisati chiese ed ottenne di essere autorizzata ad astenersi dal giudizio in questione;
si è peraltro rinvenuta, nel fascicolo d’ufficio, anche copia del provvedimento autorizzativo, acquisita agli atti tramite cancelleria;
la circostanza, del resto, non è in sé contestata dalla controricorrente;
4 secondo pacifico indirizzo, il giudice che abbia chiesto ed ottenuto dal capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi difetta di legittimazione a comporre il collegio giudicante, ex art. 51 in relazione all'art. 158 cod. proc. civ., senza che possa farsi carico alla parte interessata di ricusarlo, con la conseguenza che la decisione, ove sia stata resa da un collegio cui partecipi il predetto giudice, è affetta da nullità (Cass. 14/02/2022, n. 4768; 23/04/2008, n. 10545; 12/02/2000, n. 1566; 29/12/1999, n. 14676); al riguardo certamente destituita di fondamento deve ritenersi l’obiezione della controricorrente secondo cui l’esistenza di una ragione di astensione deve ritenersi implicitamente esclusa, con vincolo di giudicato in mancanza di impugnazione, per essere stata, in sentenza, espressamente negata (sia pure al fine di rigettare una istanza di ricusazione del c.t.u.) l’identità tra la precedente causa nella quale il c.t.u. aveva già espletato analogo incarico (la stessa decisa da collegio composto dalla dott.ssa Avvisati che per tal motivo -si dice- aveva presentato l’accolta istanza di astensione); è al riguardo appena il caso di evidenziare che, in disparte la palese diversità per oggetto e per effetti della questione esaminata dalla Corte d’appello, si tratta comunque di statuizione contenuta nella sentenza cui è riferito la dedotta causa di nullità ex art. 158 cod. proc. civ.; anche a voler con qualche forzatura ricavare da quella affermazione, indirettamente e per implicito, una revoca, da parte della dott.ssa Avvisati, della precedente dichiarazione di astensione, essa non basterebbe comunque a far riacquistare alla stessa la capacità di compiere ulteriori atti processuali in mancanza di espresso provvedimento del capo dell’ufficio di revoca dell’autorizzazione in precedenza concessa, previa valutazione del venir meno delle gravi ragioni di convenienza che erano alla base dell'autorizzazione revocata (Cass. n. 4768 del 14/02/2022, Rv. 663875); 5 la sentenza impugnata deve essere dunque cassata e la causa rinviata, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa