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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 06/12/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1620/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo DI,
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to CALOGERA FALCO Parte_1
- ricorrente –
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to GIANTONY ILARDO
- resistente –
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 12.11.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2022, ha esposto: di Parte_1 avere presentato, nell'anno 2022, domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza;
che
, nell'ambito dei controlli preliminari ai fini dell'erogazione del beneficio, aveva rilevato CP_2 che: “il richiedente e/o uno o più componenti del nucleo familiare risultano condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta”, e che per tale ragione rigettava la domanda. Ciò premesso, la ricorrente ha convenuto in giudizio al fine di sentire accertare il CP_2 proprio diritto ad ottenere il reddito di cittadinanza con conseguente condanna dell'ente al pagamento di quanto a tale titolo dovuto, sin dalla proposizione della domanda.
A tale fine, ha dedotto di essere stata condannata per il reato di truffa in concorso (artt. 110 e
640 c.p.) con sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 15 giugno 2010, divenuta irrevocabile il 20 marzo 2011, reato non ricompreso tra quelli ostativi alla concessione del beneficio e oltretutto antecedente di oltre 10 anni alla domanda. Da qui l'infondatezza del diniego di , non sussistendo alcuna ragione ostativa al riconoscimento del beneficio. CP_2
ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto, precisando che un CP_2 componente del nucleo familiare della ricorrente, , aveva riportato condanne per CP_3 uno dei reati ostativi di cui al D.L. 4/2019, circostanza omessa in sede di compilazione della domanda.
La causa istruita a mezzo documenti è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*
Il ricorso è infondato.
Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto di ad Parte_1 ottenere il reddito di cittadinanza in relazione alla domanda portante n. 2022 – 6115483 (cfr. domanda RDC fascicolo ricorrente), negata in fase amministrativa da per non avere la CP_2 ricorrente indicato nella domanda amministrativa la presenza nel nucleo familiare di soggetti che avevano riportato condanne per reati di cui all'art. 7 comma 3 del D.L. 4/2019.
È documentato (cfr. casellario giudiziale depositato il 25.7.2023, acquisito ai CP_3 sensi dell'art. 421 c.p.c.) che componente il nucleo familiare della richiedente, CP_3 sia stato condannato per i reati di cui all'art. 648, comma 2, c.p., con sentenza divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2014 e di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990, con sentenza divenuta irrevocabile il 21 aprile 2016, reati rientranti nel novero di cui all'art. 7, comma 3
D.L. 4/2019 ostativi alla concessione del beneficio).
È altresì un dato acquisito, non espressamente contestato dalla ricorrente (che fonda il ricorso nell'assunto di non essere stata condannata per alcuno dei reati ostativi alla concessione del
Pag. 2 di 5 beneficio) che tale informazione non sia fornita al momento della presentazione della domanda di ammissione al beneficio (cfr. domanda RDC fascicolo ricorrente), nel quadro a tal fine dedicato (cfr. quadro F domanda depositato da ). CP_2
Ciò premesso, deve rilevarsi che la presenza di soggetti, nel nucleo familiare del richiedente, che abbiano riportato condanne invia definiva per uno dei reati di cui all'art. 7 comma 3 del
D.L. 4/2019, di per sé non preclude l'accesso al beneficio, operando, per come illustrato a breve, sul piano della determinazione della scala di equivalenza.
L'art. 7 comma 3 del D.l. 4/2019 infatti correla la revoca del reddito di cittadinanza al fatto che sia stato il beneficiario ad avere riportato una condanna per una dei reati previsti dalla norma citata, fattispecie che non ricorre nel caso odierno, essendo la ricorrente stata condannata in via definiva per reati diversi da quelli che ostano al riconoscimento del beneficio.
Il fatto che un componente del nucleo familiare abbia riportato condanna per uno dei reati cosiddetti ostativi, non è tuttavia circostanza scevra di conseguenze in punto di accertamento della spettanza del diritto al reddito di cittadinanza.
Viene in rilievo l'art. 3 comma 13 del D.L. 4/2019 secondo cui “ Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
La presenza tra i componenti il nucleo di soggetto condannato per uno dei reati ostativi (come nel caso di specie) determina la riduzione della scala di equivalenza, nella quale non dovrà tenersi conto del soggetto condannato.
Ciò si riflette nella determinazione della soglia reddituale consentita per l'accesso al beneficio. L'articolo 2, comma 1, n 4) del Decreto stabilisce infatti che la prestazione spetta
Pag. 3 di 5 ai nuclei familiari con un valore del reddito familiare inferiore a euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4.
A sua volta, il comma 4 prevede che “il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 […]”.
Facendo applicazione di tali norme, considerato che il nucleo familiare era composto dalla sola ricorrente (dovendosi escludere per le ragioni anzidette , nel caso di specie CP_3 la scala di equivalenza era pari a 1 e, per l'effetto, la soglia del reddito familiare da non oltrepassare per potere per accedere al reddito di cittadinanza era di € 6.000,00.
Dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazione ISEE) emerge che il reddito complessivo del nucleo familiare ammontava a euro 6.987,20, importo che risulta pertanto superiore rispetto al limite consentito.
L'insussistenza del requisito reddituale rende superfluo l'accertamento dell'esistenza degli ulteriori requisiti personali e patrimoniali previsti dall'art. 2 del D.l. 4/2019 (residenza ultradecennale, valore del patrimonio immobiliare etc.), della cui dimostrazione, secondo la regola fissata dal 2697 c.c., era onerata la ricorrente e rispetto ai quali nulla è stato dedotto né provato.
Al di là di tali trancianti argomenti, il ricorso è in ogni caso infondato per le seguenti ragioni.
L'omessa indicazione delle condanne conseguite da integra una violazione CP_3 rilevante ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato D.L. n. 4/2019, a mente del quale: “[…] quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni
e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio o della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Sulla base di tale disposizione, in sede di controlli preliminari, appurata la non CP_2 veridicità delle dichiarazioni fornite in domanda (integrata dalla omessa indicazione di un
Pag. 4 di 5 dato rilevante ai fini della erogazione del beneficio) ha quindi correttamente rigettato la domanda, potere certamente insito in quello di revoca (espressamente contemplato dalla norma) invece azionabile quando l'accertamento avvenga in un momento successivo alla materiale erogazione del beneficio.
Trova pertanto applicazione l'art. 7 comma 11 del d.l. 4/2019, secondo cui “ In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza […]”.
Ne consegue che, anche in presenza dei requisiti reddituali e patrimoniali, in ogni caso non potrebbe ottenere il reddito di cittadinanza, non essendo decorsi Parte_1
i 18 mesi previsti dalla norma a partire dalla revoca, rectius rigetto della domanda, determinata dall'accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. La ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, liquidate nella misura di € 1.850,00, tenuto conto del valore della lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso e condanna al pagamento in favore dell'Erario Parte_1 delle spese di lite di € 1.850.00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Sciacca, 6.12.2025
Il Giudice
Leonardo DI
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo DI,
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to CALOGERA FALCO Parte_1
- ricorrente –
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to GIANTONY ILARDO
- resistente –
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 12.11.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2022, ha esposto: di Parte_1 avere presentato, nell'anno 2022, domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza;
che
, nell'ambito dei controlli preliminari ai fini dell'erogazione del beneficio, aveva rilevato CP_2 che: “il richiedente e/o uno o più componenti del nucleo familiare risultano condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta”, e che per tale ragione rigettava la domanda. Ciò premesso, la ricorrente ha convenuto in giudizio al fine di sentire accertare il CP_2 proprio diritto ad ottenere il reddito di cittadinanza con conseguente condanna dell'ente al pagamento di quanto a tale titolo dovuto, sin dalla proposizione della domanda.
A tale fine, ha dedotto di essere stata condannata per il reato di truffa in concorso (artt. 110 e
640 c.p.) con sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 15 giugno 2010, divenuta irrevocabile il 20 marzo 2011, reato non ricompreso tra quelli ostativi alla concessione del beneficio e oltretutto antecedente di oltre 10 anni alla domanda. Da qui l'infondatezza del diniego di , non sussistendo alcuna ragione ostativa al riconoscimento del beneficio. CP_2
ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto, precisando che un CP_2 componente del nucleo familiare della ricorrente, , aveva riportato condanne per CP_3 uno dei reati ostativi di cui al D.L. 4/2019, circostanza omessa in sede di compilazione della domanda.
La causa istruita a mezzo documenti è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*
Il ricorso è infondato.
Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto di ad Parte_1 ottenere il reddito di cittadinanza in relazione alla domanda portante n. 2022 – 6115483 (cfr. domanda RDC fascicolo ricorrente), negata in fase amministrativa da per non avere la CP_2 ricorrente indicato nella domanda amministrativa la presenza nel nucleo familiare di soggetti che avevano riportato condanne per reati di cui all'art. 7 comma 3 del D.L. 4/2019.
È documentato (cfr. casellario giudiziale depositato il 25.7.2023, acquisito ai CP_3 sensi dell'art. 421 c.p.c.) che componente il nucleo familiare della richiedente, CP_3 sia stato condannato per i reati di cui all'art. 648, comma 2, c.p., con sentenza divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2014 e di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990, con sentenza divenuta irrevocabile il 21 aprile 2016, reati rientranti nel novero di cui all'art. 7, comma 3
D.L. 4/2019 ostativi alla concessione del beneficio).
È altresì un dato acquisito, non espressamente contestato dalla ricorrente (che fonda il ricorso nell'assunto di non essere stata condannata per alcuno dei reati ostativi alla concessione del
Pag. 2 di 5 beneficio) che tale informazione non sia fornita al momento della presentazione della domanda di ammissione al beneficio (cfr. domanda RDC fascicolo ricorrente), nel quadro a tal fine dedicato (cfr. quadro F domanda depositato da ). CP_2
Ciò premesso, deve rilevarsi che la presenza di soggetti, nel nucleo familiare del richiedente, che abbiano riportato condanne invia definiva per uno dei reati di cui all'art. 7 comma 3 del
D.L. 4/2019, di per sé non preclude l'accesso al beneficio, operando, per come illustrato a breve, sul piano della determinazione della scala di equivalenza.
L'art. 7 comma 3 del D.l. 4/2019 infatti correla la revoca del reddito di cittadinanza al fatto che sia stato il beneficiario ad avere riportato una condanna per una dei reati previsti dalla norma citata, fattispecie che non ricorre nel caso odierno, essendo la ricorrente stata condannata in via definiva per reati diversi da quelli che ostano al riconoscimento del beneficio.
Il fatto che un componente del nucleo familiare abbia riportato condanna per uno dei reati cosiddetti ostativi, non è tuttavia circostanza scevra di conseguenze in punto di accertamento della spettanza del diritto al reddito di cittadinanza.
Viene in rilievo l'art. 3 comma 13 del D.L. 4/2019 secondo cui “ Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
La presenza tra i componenti il nucleo di soggetto condannato per uno dei reati ostativi (come nel caso di specie) determina la riduzione della scala di equivalenza, nella quale non dovrà tenersi conto del soggetto condannato.
Ciò si riflette nella determinazione della soglia reddituale consentita per l'accesso al beneficio. L'articolo 2, comma 1, n 4) del Decreto stabilisce infatti che la prestazione spetta
Pag. 3 di 5 ai nuclei familiari con un valore del reddito familiare inferiore a euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4.
A sua volta, il comma 4 prevede che “il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 […]”.
Facendo applicazione di tali norme, considerato che il nucleo familiare era composto dalla sola ricorrente (dovendosi escludere per le ragioni anzidette , nel caso di specie CP_3 la scala di equivalenza era pari a 1 e, per l'effetto, la soglia del reddito familiare da non oltrepassare per potere per accedere al reddito di cittadinanza era di € 6.000,00.
Dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazione ISEE) emerge che il reddito complessivo del nucleo familiare ammontava a euro 6.987,20, importo che risulta pertanto superiore rispetto al limite consentito.
L'insussistenza del requisito reddituale rende superfluo l'accertamento dell'esistenza degli ulteriori requisiti personali e patrimoniali previsti dall'art. 2 del D.l. 4/2019 (residenza ultradecennale, valore del patrimonio immobiliare etc.), della cui dimostrazione, secondo la regola fissata dal 2697 c.c., era onerata la ricorrente e rispetto ai quali nulla è stato dedotto né provato.
Al di là di tali trancianti argomenti, il ricorso è in ogni caso infondato per le seguenti ragioni.
L'omessa indicazione delle condanne conseguite da integra una violazione CP_3 rilevante ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato D.L. n. 4/2019, a mente del quale: “[…] quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni
e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio o della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Sulla base di tale disposizione, in sede di controlli preliminari, appurata la non CP_2 veridicità delle dichiarazioni fornite in domanda (integrata dalla omessa indicazione di un
Pag. 4 di 5 dato rilevante ai fini della erogazione del beneficio) ha quindi correttamente rigettato la domanda, potere certamente insito in quello di revoca (espressamente contemplato dalla norma) invece azionabile quando l'accertamento avvenga in un momento successivo alla materiale erogazione del beneficio.
Trova pertanto applicazione l'art. 7 comma 11 del d.l. 4/2019, secondo cui “ In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza […]”.
Ne consegue che, anche in presenza dei requisiti reddituali e patrimoniali, in ogni caso non potrebbe ottenere il reddito di cittadinanza, non essendo decorsi Parte_1
i 18 mesi previsti dalla norma a partire dalla revoca, rectius rigetto della domanda, determinata dall'accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. La ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, liquidate nella misura di € 1.850,00, tenuto conto del valore della lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso e condanna al pagamento in favore dell'Erario Parte_1 delle spese di lite di € 1.850.00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Sciacca, 6.12.2025
Il Giudice
Leonardo DI
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