Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 31/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2024, proposto da
IL UG, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Lo Bue, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Ronchini, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata il 18.1.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, nulla opponendo alla prospettazione delineata in ricorso, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni,, ai fini della esecuzione, al Ministero .
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1500 (millecinquecento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore del difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO