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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 232/2021
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori Magistrati:
dott. MI VIDETTA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. TA RT SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 232/2021 Ruolo Generale, avente ad oggetto l'impugnazione
della sentenza n. 820/2020 del Tribunale di POTENZA pubblicata il dì 05.11.2020, nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 3347/2009 (cui era stato riunito il giudizio R.G. 3503/2009)
concernente azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Parte_1 CodiceFiscale_1
SA con domicilio in Tolve (Pz), via Nazionale n. 26, APPELLANTE
CONTRO
in persona del p.t., Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante dell'Ente APPELLATA CONTUMACE
***
Conclusioni dell'appellante in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 13.11.2009, conveniva in giudizio Parte_1
la al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità della Controparte_1
Pag. 1 di 16 Determinazione Dirigenziale n. 1060 del 29.06.2009 con la quale era stata disposta la revoca del contributo corrisposto sulla base del bando pubblico relativo alla Misura IV.10 - Sostegno
all'imprenditoria giovanile - approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1726 del
6.08.2001, nonché l'accertamento del diritto alla conservazione degli importi ricevuti.
A fondamento della proposta domanda, parte attrice rappresentava che: con la su richiamata
Deliberazione di G.R., veniva approvato il bando relativo al sostegno dell'imprenditoria giovanile
– Misura IV.10 del POR Basilicata 2000/2006; - l'esponente presentava la relativa domanda di ammissione (con raccomandata a.r. del 27.10.2001); con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1516/2002, veniva approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari del contributo, fissando in
€ 15.500,00 la misura del sostegno spettante a ciascuna ditta;
l'odierno attore non figurava tra i beneficiari, essendosi posizionato al n. 746 dell'elenco; successivamente, con Determinazione
della Giunta Regionale n. 1702 del 22.09.2003, la concedeva il contributo a tutti i CP_1
giovani primi insediati collocatisi utilmente nella predetta graduatoria;
pertanto, l'istante rientrava tra i beneficiari del contributo;
con Determinazione Dirigenziale n. 802 del 29.07.2004, veniva liquidato, in favore della ditta beneficiaria, l'importo di € 10.850,00, pari al 70% del contributo erogabile;
con Determinazione Dirigenziale n. 903 del 10.10.2006, veniva liquidata, in favore dell'istante, l'ulteriore somma di € 4.650,00 a titolo di saldo del finanziamento erogato.
Sennonché, a seguito di un controllo eseguito dai funzionari della in data 06.04.2009, CP_1
all'istante veniva contestato che risultava inadempiente ai seguenti obblighi “1) non ha
mantenuto l'impegno a condurre l'azienda per almeno un quinquennio e a garantire almeno
un'unità di lavoro uomo annua a partire dall'entrata a regime (ULU impiegate in azienda a
regime 0,206); 2) non ha tenuto per almeno cinque anni la contabilità aziendale;
3) non ha
raggiunto entro i tre anni dall'insediamento il reddito lordo standard di € 6.972,00 (RLS aziendale
a regime € 524,29); 4) la ditta ha dichiarato ai funzionari incaricati al controllo di aver cessato
l'attività aziendale in data 31.12.2007 e di non avere la documentazione comprovante l'attività
vivaistica relativa al periodo di impegno sottoscritto in domanda”; pertanto, con Determinazione
Dirigenziale n. 1060 del 29.06.2009, veniva disposta la revoca del contributo, con contestuale
Pag. 2 di 16 richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento;
la revoca del contributo
doveva di contro ritenersi illegittima in quanto l'impegno a condurre l'azienda per un quinquennio, decorrente dalla data di presentazione della domanda, doveva ritenersi rispettato, avendo la ditta cessato l'attività in data 21.12.2007 e, dunque, oltre il termine del
26.10.2006; gli obiettivi relativi sia all'unità di lavoro uomo (c.d. “ULU”) sia al reddito lordo standard (c.d. “RLS”) dovevano ritenersi raggiunti, atteso che un ettaro di vivaio (attività indicata e posta in essere dalla ditta beneficiaria) sviluppa 2.300 ore lavorative e, dunque, ben oltre le
1.800 ore richieste dal bando e un reddito lordo standard pari ad € 20.837,07 e, dunque, ben oltre quello di € 6.972,00 indicato nel bando;
quanto alla presunta mancata tenuta delle scritture contabili, la ditta aveva sempre adempiuto a tale obbligo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di impresa agricola;
in ogni caso, la procedura che ha condotto al controllo dell'esponente doveva ritenersi irregolare, in quanto né l'esito del sorteggio era stato mai comunicato né era stata mai data formale comunicazione (se non telefonicamente) del giorno in cui doveva eseguirsi il controllo;
inoltre l'attore rilevava che l'Ente aveva CP_2
proceduto ad effettuare il controllo oltre il termine previsto dallo stesso bando e direttive attuative e cioè oltre la durata dei vincoli a proprio carico.
Il giudizio veniva iscritto al n. 3347/2009 R.G. La , sebbene ritualmente Controparte_1
citata, non si costituiva in giudizio.
2. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il primo dicembre 2009 la Controparte_1
agiva a propria volta in giudizio al fine di ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c.,
della somma di € 15.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, corrisposta in favore di
[...]
e dallo stesso indebitamente trattenuta, nonostante la revoca Parte_1
dell'agevolazione e la richiesta di restituzione allo stesso inviata. In particolare, a fondamento della proposta domanda la allegava che con Delibera della Giunta Regionale n. 1726 CP_1
del 6.08.2001, veniva approvato il bando pubblico per la presentazione di domande finalizzate ad ottenere il contributo al “Sostegno all'imprenditoria giovanile” di cui alla Misura IV.10 del complemento di programmazione del POR 2000-2006; l'art. 2 del predetto bando contemplava,
Pag. 3 di 16 tra gli altri, l'impegno “a condurre l'azienda per almeno un quinquennio e a garantire l'impiego
annuo di almeno una unità di lavoro uomo (ULU) a partire dall'entrata a regime”; gli impegni erano ribaditi nella Delibera della Giunta Regionale n. 420 del 10.03.2003, che recava l'approvazione delle “Direttive attuative per l'erogazione del premio di primo insediamento”; la ditta otteneva il premio di primo insediamento, in due tranche; i predetti importi Parte_1
venivano corrisposti mediante assegni bancari circolari non trasferibili;
successivamente all'erogazione del contributo veniva disposto un controllo presso la ditta beneficiaria, all'esito del quale veniva accertata la completa inosservanza degli impegni di cui all'art. 2 del bando e,
in particolare: a) la professionalità prescritta veniva conseguita solo in data 15.09.2006; b) il RLS
risultava invariato e pari ad € 524,00, mentre il bando esigeva un RLS minimo di € 6.972,00; c)
l'impegno lavorativo annuo risultava di sole 0,206 ULU, mentre il bando prevedeva 1.800 ore di lavoro uomo annuo che non erano state mai raggiunte;
la ditta aveva cessato lo svolgimento dell'attività agricola al 31.12.2007 e, dunque, prima di aver concluso il quinquennio previsto dal bando;
non era stata fornita alcuna documentazione contabile attestante lo svolgimento dell'attività vivaistica;
stante l'esito negativo del controllo, veniva disposta la revoca del contributo, con invito alla restituzione delle somme indebitamente ricevute;
nonostante i ripetuti solleciti, la ditta non provvedeva alla restituzione di quanto richiesto.
Il giudizio veniva iscritto al n. 3503/2009 R.G.
3. Si costituiva in giudizio , il quale, contestando tutto quanto ex adverso Parte_1
dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto della domanda formulata dalla controparte, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. All'udienza del 5.05.2010, veniva disposta la riunione del giudizio R.G. 3503/2009 a quello
recante R.G. n. 3347/2009.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata agli atti di causa e a mezzo prove testimoniali e quindi così decisa con l'impugnata sentenza n.
820/2020: "Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3347/2009 (a
cui è riunita la causa R.G. n. 3503/2009) , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
Pag. 4 di 16 provvede: A) dichiara la contumacia della nel giudizio R.G. n. 3347/2009; B) Controparte_1
rigetta la domanda proposta da nel giudizio R.G. n. 3347/2009; C) Parte_1
accoglie la domanda proposta dalla nel giudizio R.G. n. 3503/2009 e, per Controparte_1
l'effetto, condanna al pagamento, in favore della , a Parte_1 Controparte_1
titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., della somma di € 15.500,00, oltre interessi nella
misura legale a decorrere dal 3.08.2009 e fino al soddisfo;
D) condanna a Parte_1
rifondere, in favore della , le spese di lite, che liquida nella complessiva Controparte_1
somma di € 4.556,39, di cui € 201,39 per esborsi ed € 4.355,00 per compensi, oltre rimborso
forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge".
5. Il Tribunale ha motivato la sua decisione rilevando che all'esito della verifica tecnico-
amministrativa svolta dai funzionari della , è emerso che la ditta individuale Controparte_1 [...]
risultava inadempiente in relazione a plurimi obblighi previsti dal bando di Parte_1
gara. Il Tribunale ha altresì ritenuto legittima la revoca del contributo, considerato che l'art. 8 del bando pubblico, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1726 del 6.08.2001,
prevede che “l'Amministrazione regionale provvederà alla revoca del contributo nel caso in cui il
beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto esposto negli articoli precedenti” e che è
sufficiente che venga accertato l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi tra quelli previsti a carico della ditta beneficiaria affinché l'Ente erogatore possa procedere legittimamente alla revoca del contributo concesso. Nel caso di specie, avuto particolare riguardo
all'inadempimento relativo all'impiego annuo di almeno una unità di lavoro uomo, gli
Part organi accertatori hanno verificato, in sede di controllo, che le 1.800 non sono state mai raggiunte né mantenute per il quinquennio e che l'impegno lavorativo annuo è rimasto di 206 ore
Part (pari a 0,206 ). A fronte di questa specifica contestazione, la ditta beneficiaria, al fine di contestare la legittimità del provvedimento di revoca, si è limitata, sul punto, ad allegare che il rispetto del requisito risulterebbe per tabulas, atteso che “dalla tabella allegata al bando di gara un ettaro di vivaio (attività indicata e posta in essere dalla ditta beneficiaria) sviluppa 2.300 ore lavorative, ben oltre le 1.800 richiesta per una unità”, con assunto rimasto mera allegazione
Pag. 5 di 16 priva di riscontro nel materiale probatorio acquisito agli atti di causa.
Quanto alla domanda formulata dalla nel giudizio R.G. n. 3503/2009 il Controparte_1
Tribunale ha individuato il quadro normativo di riferimento nell'art. 2033 c.c., che disciplina l'indebito oggettivo. Nel caso in cui il titolo giustificativo della prestazione di una somma di denaro in favore di un privato sia rappresentato da un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica, come un provvedimento di ammissione al contributo, adottato da un Ente pubblico, a fronte di un inadempimento del beneficiario o della accertata insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio, la Pubblica Amministrazione
può chiedere giudizialmente la restituzione di quanto indebitamente percepito dal privato con l'azione di indebito dopo avere adottato, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, un provvedimento formale di ritiro del precedente atto ampliativo (revoca, decadenza,
annullamento). Risultato provato sia l'avvenuto pagamento, in favore della ditta beneficiaria,
della complessiva somma di € 15.500,00, sia l'intervenuta revoca del contributo, a seguito del mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 2 del bando di gara, e non avendo la ditta beneficiaria dimostrato l'illegittimità del provvedimento di revoca, ha quindi dichiarato il diritto della a conseguire la restituzione dell'importo di € 15,500,00, oltre interessi nella misura CP_1
legale a decorrere dalla messa in mora del 3.08.2009 e non già dai singoli pagamenti, posto che il titolo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale è venuto meno dopo l'erogazione del relativo importo e in quel momento l'accipiens era in buona fede. Quanto alla richiesta di rivalutazione monetaria, la stessa non ha trovato accoglimento, stante la natura di debito di valuta del credito fatto valere in giudizio. Le spese di lite hanno seguito la soccombenza.
6. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 28.04.2021, ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza cosi concludendo: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
respinta ogni contraria istanza, riformare la Sentenza n. 820/2020, resa in data 04/11/2020 dal
Tribunale di Potenza, in persona del Giudice Dott.ssa Piccinni S. e depositata in data
05/11/2020 e, per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano: 1) accertare e dichiarare la illegittimità della determina dirigenziale n. 1060 del
Pag. 6 di 16 29/06/2009, resa dalla Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Economia Controparte_1
Montana per tutti i motivi indicati nella narrativa che precede;
2) per l'effetto, dichiarare il diritto
del Sig. alla conservazione degli importi attribuiti e riscossi a titolo di Parte_1
contributo; 5) rigettare, inoltre l'avversa domanda di ripetizione di indebito avanzata ex art. 2033
c.c. 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame,
compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio. Il tutto con vittoria di compenso e spese di
entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario."
1. Quale primo motivo di gravame è stata censurata la sentenza per dedotta nullità della
medesimaper violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e/o
omessa pronuncia in relazione ad un punto decisivo della controversia omessa
indicazione nella sentenza impugnata di un fatto non contestato da controparte.
Afferma l'appellante che Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi circa I'
eccezione relativa all'illegittimità del controllo effettuato dall , ovvero Parte_3
circa I' intervenuta decadenza dal diritto di quest'ultima di procedere ad effettuare il controllo oltre la durata dei vincoli.
In particolare ha evidenziato che nelle Direttive Attuative per l'erogazione del premio di cui al bando de quo alla fine del punto 4, relativo alla “Revoca del Contributo”, era previsto che: “I'
Amministrazione regionale potrà, altresì, verificare il permanere dei requisiti ed obblighi dei
beneficiari anche dopo la erogazione del saldo mediante controlli aziendali durante il periodo di
durata dei vincoli”.
Quindi, stante quanto espressamente richiamato nella citata disposizione la Controparte_1
avrebbe potuto esercitare il diritto di effettuare i controlli, sino al termine previsto dal bando e dalle stesse Direttive Attuative, di permanenza dei requisiti ed obblighi previsti, ovverosia entro i cinque anni dall'insediamento o dalla presentazione della domanda, laddove il controllo effettuato dai funzionari regionali in data 06.04.2009 sarebbe avvenuto al di fuori del periodo quinquennale di impegni assunti dall'appellante e decorrente dalla data di insediamento o dalla presentazione della domanda del 26.10.2001. Il Giudice di prime cure avrebbe omesso qualsiasi
Pag. 7 di 16 pronunciamento in merito all'eccezione sollevata con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato disciplinato dall'art. 112 c.p.c..
Rileva inoltre l'appellante che su detta eccezione la , nel corso del giudizio di Controparte_1
primo grado, non avrebbe mai preso posizione, determinandosi le conseguenze di cui art. 115
c.p.c. e con esso il relativo errore del Giudice di primo grado per non aver posto a fondamento della propria decisione anche tale assunto.
7. Quale secondo motivo di gravame, l'appellante ha contestato altresì erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Assume quindi l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere legittima la Determina
Dirigenziale n. 1060 del 29.06.2009, sulla base di pretesa omessa dimostrazione in giudizio da parte di esso appellante del rispetto del requisito relativo all'unità di lavoro annuo. In particolare,
il Giudice di primo grado si sarebbe soffermato sugli obblighi cui era sottoposto il beneficiario dei contributi, richiamando l'art. 2 del bando di gara, che subordina la concessione dell'aiuto alla condizione che il beneficiario “si impegni a garantire l'impiego annuo di almeno un'unita di lavoro
uomo (1 ULU 1.800 ore) a partire dall'entrata a regime” da garantire entro tre anni dall'insediamento.
L'appellante assume di contro che le contestazioni dei funzionari regionali sono state di natura
deduttiva prive di elementi di riscontro, essendo mancato un sopralluogo in azienda per constatare le attività eseguite dall'esponente. Mentre, ad avviso dell'appellante l'unità di lavoro uomo annua, sia la redditività, sarebbero stati ampiamente raggiunti e dimostrati,
argomentandosi dalla tabella allegata al bando, dalla quale si ricaverebbe che un ettaro di vivaio
(attività indicata nel Piano di Miglioramento Aziendale e posta in essere dalla ditta beneficiaria)
sviluppa 2.300 ore lavorative, ben oltre le 1.800 richieste per una unita e un reddito lordo standard pari ad € 20.837,07, ben oltre quello indicato nella determina pari ad € 6.972,00.
L'appellante valorizza sul punto anche la circostanza che i testimoni, funzionari regionali deputati al controllo de quo, nelle loro dichiarazioni hanno fatto riferimento alla medesima tabella.
Pag. 8 di 16 L'appellante ha rivendicato altresì di aver dimostrato che la propria azienda agricola, in contrasto a quanto assunto dalla , si sarebbe innovata rispetto all'attività precedente con Controparte_1
la realizzazione anche di relative opere, argomentando e ritenendo di averlo dimostrato anche sulla scorta delle immagini aeree prodotte in giudizio dalla stessa;
nonché di Controparte_1
aver realizzato un'attività vivaistica, non visibile dalle foto aeree, con produzione di piantine a partire da selezione di semi e talee autoctone provenienti dalla stessa azienda o da aziende agricole di diretta conoscenza, in modo da azzerare le spese;
impiantando le medesime in pieno campo per eliminare le spese di acquisto di vasi o fitocelle e spese di manodopera aggiuntiva per invaso e reinvaso e con vendita diretta in azienda delle piantine di massimo un anno, senza obbligo di rilascio e registrazione fatture, se non richiesto, secondo le normative fiscali vigenti.
L'appellante assume di aver altresì documentato la realizzazione della vasca di raccolta di acque.
Inoltre l'appellante con riguardo alla propria contabilità - ricordando la specificità della medesima in agricoltura, con il previsto regime di esonero di cui al DPR 633/72 e successive modificazioni,
per cui ad esempio le vendite effettuate in azienda non vanno registrate - valorizza la circostanza di averla comunque tenuta come dimostrato con la documentazione fiscale prodotta agli atti (copia registro beni ammortizzabili;
copia dichiarazione dei redditi e registro iva anni
2006, 2007 e 2008) conservata peraltro oltre i cinque anni di obbligo. Ha inoltre ricordato che il preteso ritardo nell'acquisizione della professionalità è stato determinato solo dalla circostanza che quello all'uopo frequentato è stato il primo corso di aggiornamento utile organizzato dall' . Pt_4
Così rimarcando la mancanza di fondamento di ogni contestazione sollevata dalla
[...]
. CP_1
8. L'appellante ha concluso inoltre per l'insussistenza dei presupposti per l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. quale corollario di quanto dedotto e dimostrato in precedenza circa l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato dalla ed infine per l'ingiustizia ed Controparte_1
inopportunità della condanna alle spese come sancita nell'impugnata sentenza, argomentando
Pag. 9 di 16 circa la sussistenza di valide ragioni per le quali, pur a fronte del risultato di giudizio del primo grado, il Tribunale avrebbe dovuto compensare le medesime attesa la dichiarazione di contumacia della nel giudizio R.G. 3347/2009, il mancato svolgimento di Controparte_1
particolari attività nel giudizio R.G. 3503/2009 da parte dell'Ente stesso, in uno alla insufficiente motivazione in ordine alla dimostrazione del rispetto del requisito relativo all'unita di lavoro
uomo. Almeno, in tal senso, nell'ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame, ha conclusivamente richiesto la modifica dell'impugnata sentenza.
2. La non si è costituita nel presente giudizio di appello. Controparte_1
3. All'udienza del 15.10.2024, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione scritta dell'appellante la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190
c.p.c. ed è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato in quanto, pur all'esito del riesame della questione come sollecitato dall'appellante, si giunge al medesimo risultato di giudizio cui è giunto il Tribunale.
5. Va innanzitutto rilevata l'infondatezza del primo motivo di appello relativo alla invocata decadenza dell'amministrazione dal diritto di effettuare i controlli relativi al rispetto dei requisiti, dopo la durata dei vincoli.
Sul punto va infatti osservato che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, né l'art. 8 del bando di gara per il contributo al sostegno dell'imprenditoria di cui è causa (pubblicato nel
Bollettino ufficiale della del 31.8.2001, doc 2, fascicolo parte appellante di Controparte_1
primo grado), né nelle direttive attuative del bando medesimo approvate con delibera di giunta regionale n. 420 del 2003 (doc 5 fascicolo di parte appellante) prevedono una decadenza dell'amministrazione dal disporre la revoca del beneficio per mancanza o inadempimento degli obblighi assunti con la presentazione della domanda e quali previsti dal bando.
Ed infatti l'art 8 del citato bando prevede che: "L'amministrazione regionale provvederà alla
revoca del contributo nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto esposto
negli articoli precedenti. L'amministrazione effettuerà gli opportuni controlli per verificare l'effettiva
Pag. 10 di 16 destinazione dei contributi concessi e il permanere dei requisiti richiesti ai beneficiari. In caso di
revoca totale o parziale del contributo concesso, si procede al recupero dell'eventuale quota
erogata e non dovuta, rivalutandola secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo e maggiorando
tale somma degli interessi legali. I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni
disposti dalle Amministrazioni e fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro è necessario."
Va anche osservato che la citata direttiva attuativa prevede, più specificatamente, che: "I
beneficiari del premio sono tenuti a conservare a disposizione della Regione e per anni 5
dall'insediamento la documentazione relativa al conseguimento di tutti i requisiti alle spese
sostenute per la realizzazione dell'idea progettuale e al rispetto degli obblighi assunti. Le opere e
i beni per i quali è stata dimostrata la spesa non possono essere alienati, ceduti e distrutti per un
periodo di cinque anni dalla data dell'insediamento.
L'Ufficio Responsabile della Misura, con apposito provvedimento, procederà alla revoca del
premio nel caso in cui: 1) il giovane beneficiario, a seguito di notifica dei contenuti del presente
provvedimento da parte dell'Ufficio Responsabile della Misura, non trasmetta nei termini
prescritti, da ritenersi perentori la richiesta formale, con la relativa documentazione, di erogazione
dell'anticipazione o del saldo del premio;
2) il giovane beneficiario presenti la documentazione incompleta o carente in ordine al
conseguimento dei requisiti prescritti;
3) il giovane beneficiario non conservi i requisiti e non rispetti gli obblighi assunti per 5 anni
dall'insediamento;
4) il giovane beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto previsto dalle presenti direttive dai
Regolamenti Comunitari, dai documenti di programmazione, dalle norme dagli atti approvati dagli
Organi Regionali.
L'amministrazione regionale potrà effettuare controlli, anche a campione, per verificare lo stato di
realizzazione delle iniziative realizzate, la consistenza dei beni, la redditività aziendale, il grado di
occupazione, nonché il mantenimento di tutti gli obblighi e dei requisiti dichiarati.
Pag. 11 di 16 L'amministrazione regionale potrà, altresì, verificare il permanere dei requisiti ed obblighi dei
beneficiari dopo la erogazione del saldo mediante controlli aziendali durante il periodo di durata
dei vincoli.
In tutti i casi di revoca del premio, si procederà al recupero della eventuale quota di premio
erogata maggiorando tale somma degli interessi legali."
Sta di fatto che il termine di durata del vincolo e cioè il termine di cinque anni dall'insediamento,
invocati dall'appellante e previsti nella direttiva attuativa, si riferisce espressamente all'obbligo del beneficiario di conservare la documentazione e consentire all'amministrazione stessa di effettuare i controlli in azienda per la verifica del mantenimento dei requisiti e degli obblighi,
durante il predetto periodo;
ma, si ribadisce, non è previsto alcun termine di decadenza dell'amministrazione per l'emanazione del provvedimento di revoca anche dopo la cessazione del vincolo.
In sostanza nulla esclude che, pur dopo il termine della durata del vincolo di cinque anni dall'insediamento, sia comunque disposta la "revoca del contributo nel caso in cui il beneficiario
risulti inadempiente rispetto a quanto esposto negli articoli precedenti", ancor più ove,
indipendentemente dai controlli effettuati in azienda, tale inadempimento risulti aliunde o comunque per tabulas, come nella fattispecie.
È evidente infatti che il diritto dell'amministrazione di procedere alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate, per rilevato inadempimento degli obblighi assunti, incontri a tutto concedere il solo limite temporale della prescrizione decennale, non invocata e comunque certamente non verificatasi nella fattispecie, trattandosi di contributi erogati nell'anno 2004 la cui restituzione è stata chiesta nell'anno 2009. A ciò va aggiunto che, peraltro, per giurisprudenza costante la prescrizione non decorrerebbe dall'erogazione del contributo, ma dallo stesso provvedimento di revoca. Sul punto si riporta: "In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della
causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla
restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato,
ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e
Pag. 12 di 16 dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale
momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione" Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024 che richiama Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23603 del
09/10/2017.
6. Nel merito e circa il rilevato inadempimento, va innanzitutto ricordato che è sufficiente che venga accertato l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi tra quelli previsti a carico della ditta beneficiaria affinché l'Ente erogatore possa procedere legittimamente alla revoca del contributo concesso, come peraltro già affermato dal Tribunale nella sentenza di primo grado, non specificatamente impugnata in parte qua.
7. Nella fattispecie va confermato che, per stessa prospettazione dell'appellante, e comunque per
tabulas, emerge pacificamente l'avvenuta violazione dell'obbligo del beneficiario di raggiungere il requisito di occupazione previsto dal bando di una U.L.U (unità di lavoro Uomo) pari a 1800 ore annue.
Si deve infatti osservare che lo stesso appellante invoca infatti di esser stato beneficiato del contributo in base ai presupposti di cui al punto B) della direttiva attuativa, trattandosi di ipotesi in cui il richiedente non possedeva, al momento della prestazione della domanda, i requisiti di occupazione e redditività, previsti dal bando, compreso quindi l'impiego annuo di almeno una unità di lavoro uomo (1 U.L.U pari a 1800 ore), ma che si obbligava a raggiungerli a regime. Ed
infatti nella domanda di ammissione al contributo (doc 2) egli ha affermato di impiegare n. 1
addetto per sole 180 giornate (con la precisazione che infatti, notoriamente, l'U.L.U di 1800 ore corrisponde a 276 giornate, atteso che 1800 diviso 6,5 ore, come da contrato collettivo dà il risultato di 276).
Cosicché l'argomento dell'appellante secondo cui il rispetto dell'obbligo dovrebbe desumersi dalla circostanza che, secondo la tabella allegata al bando stesso, ogni ettaro di vivaio avrebbe sviluppato, in astratto, un impiego di 2300 "ore annue per uomo", non è idoneo a superare la circostanza pacifica che nella specie, per stessa ammissione dell'appellante nella propria domanda di partecipazione al bando, nella propria azienda, di 3 ettari, destinati al vivaio, era
Pag. 13 di 16 invece impiegata una unità lavorativa per sole 180 giornate (pari in totale a 1.170 ore) e quindi con livello di occupazione pari a 390 ore per ettaro, rispetto alle 1800 minime richieste dal bando e alle quali si era espressamente obbligato. Con la precisazione che 390 ore per ettaro corrispondono a 0.216 U.L.U quali rilevate e contestate dall'amministrazione nel provvedimento di revoca del contributo (ed infatti 390/1800 = 0.216).
Né parte appellante ha mai invocato né altrimenti dimostrato di aver incrementato tale impiego sino a raggiungere l'U.LU. richiesta e promessa, essendosi limitato appunto, si ribadisce, ad argomentare e desumere la sussistenza di tale requisito, in modo meramente presuntivo e deduttivo, dalla circostanza che ciascun ettaro di vivaio avrebbe richiesto ben 2300 ore di lavoro,
maggiore quindi di una U.L.U di 1800 ore. Ma ciò può solo significare peraltro che, appunto, per raggiungere tale livello di impiego, avrebbe anche dovuto assumere altri dipendenti, circostanza mai invocata.
Va peraltro osservato che parte appellante afferma che lo svolgimento effettivo dell'attività
vivaistica finanziata e le ore effettive lavorate non sarebbe stata comunque dimostrabile se non con controlli diretti in azienda, non effettuati dall'Amministrazione, e non tramite contabilità,
poiché egli non acquistava le piantine da terzi ma le stesse erano prodotte direttamente in azienda tramite semi e talee (pagina 20 e pagina 23 dell'atto di appello).
Sta di fatto che anche tale affermazione è priva di riscontro ed anzi è in contrasto con quanto affermato dallo stesso beneficiario nell'ultima pagina della domanda di ammissione al finanziamento ove in relazione alla voce "Approvvigionamenti" risulta flaggata proprio la voce
"acquisto di prodotti certificati (piante e sementi).".
Così come risulta priva di fondamento l'affermazione dell'appellante secondo cui egli era esonerato dalla tenuta della contabilità, trattandosi azienda agricola. Di contro nella propria domanda aveva specificatamente assunto, come imposto dal bando, tra gli altri, l'obbligo di tenere la contabilità secondo "gli standard RICA e metodologia Inea”. Sul punto è utile osservare che (così come peraltro si può leggere sul sito internet ufficiale del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura) la RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) raccoglie dati da un
Pag. 14 di 16 campione di aziende agricole. Compito primario della RICA è quello di soddisfare i bisogni informativi della Unione Europea per la definizione e la valutazione della Politica Agricola
Comunitaria (PAC). I dati della RICA rappresentano la principale fonte informativa sia per la
Commissione Europea sia per i Paesi Membri, per valutare l'impatto delle proposte di modifica della PAC attraverso la simulazione di diversi scenari sulla sostenibilità aziendale (economica,
ambientale, sociale e delle innovazioni). l'INEA (ora CREA) ha sviluppato una metodologia contabile e un supporto informatico per la raccolta di dati contabili ed extracontabili. Questa
metodologia, adottata in Italia attraverso gli Uffici di Contabilità Agraria (U.C.A.) e oggi dal CREA,
permette la tenuta di una contabilità generale e la raccolta di informazioni extracontabili, fornendo dati strutturati per le politiche agricole.
Cosicché è evidente che i soggetti ammessi ai benefici assumevano l'obbligo di tenere la contabilità secondo detti standard proprio per consentire le necessarie indagini statistiche.
Si ribadisce invece che l'appellante non ha dimostrato, né peraltro nemmeno invocato di aver tenuto la contabilità secondo detti standard ed anzi lo ha escluso.
Cosicché in sostanza l'avvenuta violazione degli obblighi assunti con la domanda di partecipazione al bando per il sostegno all'imprenditoria giovanile in agricoltura, emerge sia documentalmente, sia dalle stesse affermazioni dell'appellante.
È quindi confermata la legittimità della disposta revoca del beneficio e così della sentenza di primo grado.
8. In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
9. Nulla per le spese non essendosi costituita la , parte vittoriosa, della quale si Controparte_1
dichiara la contumacia.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando
sull'appello proposto da , avverso la sentenza n 820/2020 del Parte_1
Tribunale di POTENZA pubblicata il dì 05.11.2020, nell'ambito del giudizio iscritto al numero di
R.G. 3347/2009 (cui era stato riunito il giudizio R.G. 3503/2009) così provvede:
Pag. 15 di 16 I. dichiara la contumacia della;
Controparte_1
II. rigetta l'appello;
III. nulla per le spese
IV. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater
del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge 24.12.2012 n.
228, e quindi dell'obbligo a carico di del versamento della Parte_1
somma pari a quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
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