TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5141/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 31.03.2025 il giudice dott. Luca Angioi
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per il 26.03.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate dal difensore di parte attrice, che ha concluso in conformità ai precedenti scritti difensivi;
- rilevato che l'udienza di cui sopra è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., di cui non si dà lettura del dispositivo in aula, essendo l'udienza sostituita dal deposito di note scritte.
Il Giudice
dott. Luca Angioi
pagina 0 di 8 N. R.G. 5141/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5141 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, promossa da:
La (P.IVA. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore avv. CP_1
, con sede in Cagliari alla Via Santa Margherita n. 4, che agisce nella propria qualità di
[...]
gestore e legale rappresentante ex L.R. n. 66/1976 del “Fondo Speciale per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale della ” (C.F. ), Pt_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari alla Via Castelvì n. 12 presso lo studio de1l'avv.
Serafino Ferraro (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1 procura speciale alle liti resa a margine dell'atto di citazione;
attore contro
(P.IVA ), con sede legale in Quartu Sant'Elena (CA), Viale CP_2 P.IVA_3
Marconi n. 485, in persona del legale rappresentante pro tempore , residente Controparte_3
in Uta (CA), alla via Santa Giusta n. 53; convenuta – contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice (rassegnate nell'atto di citazione):
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento
e declaratoria e accertamento dei presupposti di cui alla superiore espositiva, tra cui
l'inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento per cui è causa, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2
Quartu S. Elena alla Via Guglielmo Marconi n. 485, al pagamento in favore della CP_4
nella sua qualità di gestore e legale rappresentante del Fondo Speciale per la tutela
[...]
dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale della , della somma di € Pt_1
86.912,16 oltre interessi convenzionali di mora maturandi dall'1 maggio 2016 sino al saldo;
vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte in data 16.6.2019, la società
Finanziaria (d'ora in poi ) ha proposto azione Parte_1 CP_4
volta ad accertare come dovute in suo favore le somme derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con un contratto di finanziamento del 27.8.1980. In particolare, parte attrice ha esposto in fatto quanto segue:
a. con atto a rogito Notaio del 27 agosto del 1980 Rep, registrato a Persona_1
Cagliari in data 1° settembre 1980 al n. 10855, la nella propria qualità CP_4 di gestore e legale rappresentante ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 66/1976 del “Fondo
Speciale per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale della ”, aveva concesso ai signori e , in qualità Pt_1 CP_5 CP_6
di titolari dell'impresa LA del NO, avente sede legale in Quartu
Sant'Elena, un finanziamento per l'importo di euro 77.468,53 (pari alle originarie
L. 150.000.000,00), garantito da ipoteca di secondo grado sino alla complessiva somma di euro 103.291,38 (originarie L. 200.000.000,00) sugli immobili di proprietà dei medesimi ubicati in Quartu S. Elena (doc. 1 attrice);
b. l'importo sopra indicato veniva erogato in un'unica soluzione in data 11 settembre del 1980 a mezzo assegno bancario;
c. in virtù del suddetto finanziamento, l'impresa mutuataria si era obbligata alla restituzione dell'importo ricevuto secondo i termini previsti dal piano di ammortamento (allegato al contratto), che contemplava il pagamento in favore del Fondo Speciale di sedici mensilità, per l'importo costante di euro 6.610,64
(originarie L. 12.799.985,00) comprensivo della quota capitale e degli interessi al pagina 2 di 8 saggio effettivo annuo dell'8%. In particolare, l'art. 4 del contratto prevedeva che il mutuo sarebbe entrato di pieno diritto in ammortamento a decorrere dal 31 giugno 1982, poiché dalla data di erogazione fino al 30 dicembre 1980 sarebbero stati dovuti i soli interessi passivi al tasso dell'8%, annuo laddove dal 3 dicembre
1980 al 30 giugno 1982 sarebbero stati ancora dovuti i soli interessi passivi al medesimo da corrispondersi in tre rate semestrali dell'importo di euro 3.098,74
(originarie L. 6.000.000,00) da pagarsi al 30 giugno 1981, 30 dicembre 1981 e 30 giugno 1982;
d. stante l'inadempimento della mutuataria, la parte attrice aveva dichiarato alla controparte di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 del suddetto contratto (che prevedeva la facoltà del Fondo Speciale di considerare risolto di diritto il suddetto contratto in ipotesi di ritardo del pagamento anche di una sola rata del debito o di una semestralità di interessi maturati) e, pertanto, una volta risolto il contratto, aveva richiesto ai sig.ri l'immediata restituzione CP_5
della somma mutuata, nonché il pagamento degli interessi maturati e il rimborso delle spese sostenute;
e. al fine di recuperare il proprio credito la società mutuante, con atto di pignoramento trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Cagliari il 22 luglio 1991, aveva sottoposto gli immobili ipotecati ad azione esecutiva nanti il Tribunale di Cagliari nell'ambito del procedimento di cui al
R.es. n. 328/1991, riunito alla già pendente procedura distinta al R.es. n. 47/1990 promossa dal (alla quale erano state, a loro volta, riunite Parte_2
le procedure esecutive distinte al R.es. n. 247/1991 e R.es. n. 318/1992 rispettivamente promosse da e dal Controparte_7 [...]
e nella quale l'attrice aveva spiegato formale intervento); Controparte_8
f. dalle operazioni di vendita dei beni in questione venivano ricavate somme ripartibili per l'importo complessivo di euro 505.540,68 – come da piano di riparto dichiarato esecutivo all'udienza del 19.06.2014 −, di cui la somma di euro
153.540,59 veniva assegnata al Fondo Speciale. In data 19 settembre 2014 era disposto il versamento, in favore dell'attrice, dell'importo di euro 153.449,89
(imputata dapprima agli interessi e poi alle spese ex art. 1194 c.c.);
g. attualmente il Fondo Speciale, considerato il suddetto pagamento, è creditore della residua somma di euro 86.912,16, così determinata:
pagina 3 di 8 - euro 41.675,53 a titolo di rate scadute, di cui euro 35.642,30 quali rate capitale scadute ed euro 5.033,23 per rate interessi scadute;
- euro 24.039,54 quale capitale scaduto alla data di risoluzione del contratto;
- euro 87,84 quali spese addebitate;
- euro 21.109,25 quali interessi di mora al 30 aprile 2016, oltre agli interessi convenzionali di mora maturandi a far data dal 1° maggio 2016 sino al saldo;
h. con riferimento alle vicende societarie che hanno coinvolto la mutuataria, ha precisato che con atto ricevuto dal Notaio in data 23 luglio 1984 Persona_2
i sig.ri e – i quali, già al momento della stipula del succitato CP_5 CP_6
contratto di finanziamento, avevano esternato l'esistenza del vincolo societario tra loro – avevano regolarizzato la società di fatto tra i medesimi sussistente nell'impresa LA del Campidano dei F.lli IC e C. S.n.c.”. L'ente in questione, a partire dal 3 ottobre 1984, aveva assunto la denominazione
[...]
e poi , in seguito Controparte_9 Controparte_10
definitivamente trasformata, con atto a rogito Notaio del 3 Persona_3 agosto 1992, nella “1. . con sede in Quartu Sant'Elena, di cui ricopre CP_11
la carica di legale rappresentante il sig. . Controparte_3
L'attore, in punto di diritto, ha osservato che le suddette vicende societarie hanno lasciato immutato il rapporto obbligatorio sorto con il contratto di finanziamento. Pertanto, il Fondo
Speciale vanta attualmente nei confronti della il credito sopra individuato, per il CP_2
recupero del quale la ha intrapreso un'azione nel presente giudizio. CP_4
Alla luce di quanto sopra, parte attrice ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
****
2. All'udienza del 4.12.2019 il giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata in favore della parte convenuta, ha dichiarato la contumacia della società assegnando CP_2
contestualmente i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
All'udienza del 5.3.2021 il giudice, dopo aver preso atto dell'assenza di istanze istruttorie, ha aggiornato il processo per la precisazione delle conclusioni.
A séguito dell'udienza del 8.10.2024 e dell'udienza di smistamento del 22.1.2025, in data odierna il giudice, a séguito del deposito delle note scritte da parte del difensore di parte attrice in vista dell'udienza del 26.3.2025, ha depositato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 4 di 8 ****
3. La domanda formulata dall'attrice è fondata e deve trovare accoglimento.
Ebbene, nel caso di specie non v'è dubbio sul fatto che la società con atto del CP_4
27 agosto 1980, avesse finanziato ai sig.ri e , in qualità di unici CP_5 CP_6 titolari dell'impresa LA del NO la somma di euro 77.468,53, dando così seguito alla richiesta di questi ultimi, rivolta alla ai sensi e per gli effetti Parte_1 di cui all'art. 2, lett. a) L. Regionale 10.12.1976, n. 66 (doc. 1). Le clausole contrattuali prevedevano puntualmente le condizioni della restituzione della somma, i criteri di applicazione degli interessi di mora (v. art. 4 contratto) e le conseguenze derivanti dall'inadempimento nel pagamento di singole rate (v. art. 13). Come poi si evince dal testo del contratto, l'ipoteca sugli immobili di proprietà dei sig.ri risultava regolarmente CP_5
iscritta al momento della stipula del negozio.
Inoltre, la società attrice, in sede di memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ha dimostrato:
- l'effettiva erogazione della somma oggetto del finanziamento, avvenuta in un'unica soluzione mediante consegna di assegno bancario pari a L. 150.000.000,00 in favore della suddetta impresa (doc. 2);
- l'effettivo andamento del rapporto negoziale mediante produzione del piano di ammortamento e dell'estratto conto aggiornato (docc. 1 e 8);
- che la società con atto di significazione notificato alla sig.ra il CP_4 CP_6
28.3.1988, a fronte dell'inadempimento della mutuataria, aveva comunicato alla controparte la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13, rivolgendole contestuale di richiesta di restituzione dell'intera somma finanziata, oltre ad interessi e spese
(doc. 3);
- di aver ottenuto, nell'ambito di una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Cagliari, il riconoscimento del proprio credito privilegiato (in quanto assistito da ipoteca) nei confronti di e e di aver realizzato l'importo pari ad euro 153.449,89, come si CP_5 CP_6
evince dal progetto di riparto e dalla dichiarazione di esecutività del medesimo (v. docc. 5 e
6).
- che il credito residuo vantato nei confronti della mutuataria è attualmente pari ad euro
86.912,16 (cfr. doc. 8, nel quale è esplicitata la composizione della somma in questione, nei medesimi termini sopra illustrati), al netto della somma già liquidata in suo favore.
Il credito in questione risulta, quindi, essere certo, liquido ed esigibile: sul punto, trattandosi di finanziamento concesso ad un'impresa, non sono evidentemente attuabili le tutele previste pagina 5 di 8 dal c.d. “codice del consumo”; deve inoltre osservarsi che il tasso degli interessi di mora applicato in contratto (pari all'8%) non risulta assumere carattere usurario, né appare applicata alcuna capitalizzazione di interessi o spese illegittime.
Per quanto concerne le vicende societarie dell'impresa LA del NO – ovvero la parte a cui era stato concesso il finanziamento −, dall'esame della documentazione prodotta dalla (v. visura camerale della convenuta: doc. 7) e dalle allegazioni di parte CP_4
attrice risulta effettivamente che: a) già il 22 aprile 1970, quindi in epoca antecedente alla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa, i signori e avevano CP_5 CP_6 modificato la ragione sociale della e Gilda società di fatto” in LA del CP_5
Campidano di IC RI e Gilda Società di fatto”, tant'è che avevano partecipato alla stipula del suddetto mutuo quali titolari dell'impresa iscritta al n. 42367 della Camera di
Commercio di Cagliari sotto la denominazione LA del NO;
b) in data 23 luglio 1984 detta società di fatto veniva trasformata in società in nome collettivo con la ragione sociale LA del Campidano dei F.lli IC e c. S.n.c.”; c) con atto del 3 ottobre
1984 la ragione sociale veniva mutata in LA del Campidano dei F.lli IC di
[...]
; d) con successivo atto del 3 novembre 1986 la ragione sociale Controparte_9
veniva nuovamente modificata in LA del;
e) Controparte_12
con atto del 3 agosto 1992 la società debitrice veniva trasformata da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata assumendo l'attuale denominazione “ . CP_2
Tanto chiarito, è evidente come la modificazione della ragione sociale dell'impresa comporti unicamente il mutamento della forma organizzativa dell'ente e della veste giuridica adottata, lasciando tuttavia inalterata l'identità del soggetto giuridico, come avvenuto nel caso di specie (tanto è vero che la società convenuta risulta iscritta, al pari dell'impresa dei signori al medesimo n. 42367 della Camera di Commercio di Cagliari). Ed infatti, la CP_5
trasformazione dell'impresa non ha, in alcun caso, l'effetto di estinguere l'ente e di costituirne uno nuovo, dal momento che tra di essi non si verifica alcun fenomeno di tipo successorio, bensì di tipo evolutivo.
A tal proposito, occorre richiamare il principio di continuità dei rapporti giuridici espresso dall'art. 2498 c.c., secondo cui “con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”.
Applicando tali principi al caso che ci occupa, non vi è dubbio che le sopra riportate vicende societarie abbiano lasciato inalterato il rapporto obbligatorio sorto con il contratto di pagina 6 di 8 finanziamento, a tutela delle ragioni creditorie.
Pertanto, delle obbligazioni contratte all'impresa LA del NO (mediante l'atto di finanziamento sopra indicato) debba risponderne la società “ . CP_2
In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, dovendo ritenersi accertato il credito della – in qualità di gestore del “Fondo Speciale per la tutela dei livelli CP_4 produttivi ed occupativi nel settore industriale della ” − nei confronti della Pt_1 CP_2 per l'importo di euro 86.912,16, la parte convenuta dev'essere condannata al pagamento
[...]
di importo in suo favore, oltre agli interessi convenzionali di mora maturanti dal 1° maggio
2016 sino all'effettivo saldo.
4. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c. e quindi poste interamente a carico della CP_2
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal
D.M. 55/2014, secondo lo scaglione sino a 260.000,00 euro (determinato in base all'importo di euro 86.912,16 oggetto dell'atto di citazione), con riconoscimento dei valori minimi per tutte le fasi liquidate (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), stante la non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e l'istruzione esclusivamente documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accerta il credito della nei confronti della Parte_1
per l'importo di euro 86.912,16 e, per l'effetto, CP_2
condanna la convenuta al pagamento di pari importo in favore della controparte, CP_2
oltre agli interessi convenzionali di mora maturandi dal 1° maggio 2016 sino all'effettivo saldo;
condanna la convenuta a rimborsare a parte attrice le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che si liquidano per importo pari a € 7.052,00 complessivi, oltre a spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone la notificazione della presente sentenza alla contumace società CP_2
Così deciso in Cagliari, il 31 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Angioi
pagina 7 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 31.03.2025 il giudice dott. Luca Angioi
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per il 26.03.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate dal difensore di parte attrice, che ha concluso in conformità ai precedenti scritti difensivi;
- rilevato che l'udienza di cui sopra è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., di cui non si dà lettura del dispositivo in aula, essendo l'udienza sostituita dal deposito di note scritte.
Il Giudice
dott. Luca Angioi
pagina 0 di 8 N. R.G. 5141/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5141 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, promossa da:
La (P.IVA. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore avv. CP_1
, con sede in Cagliari alla Via Santa Margherita n. 4, che agisce nella propria qualità di
[...]
gestore e legale rappresentante ex L.R. n. 66/1976 del “Fondo Speciale per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale della ” (C.F. ), Pt_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari alla Via Castelvì n. 12 presso lo studio de1l'avv.
Serafino Ferraro (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1 procura speciale alle liti resa a margine dell'atto di citazione;
attore contro
(P.IVA ), con sede legale in Quartu Sant'Elena (CA), Viale CP_2 P.IVA_3
Marconi n. 485, in persona del legale rappresentante pro tempore , residente Controparte_3
in Uta (CA), alla via Santa Giusta n. 53; convenuta – contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice (rassegnate nell'atto di citazione):
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento
e declaratoria e accertamento dei presupposti di cui alla superiore espositiva, tra cui
l'inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento per cui è causa, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2
Quartu S. Elena alla Via Guglielmo Marconi n. 485, al pagamento in favore della CP_4
nella sua qualità di gestore e legale rappresentante del Fondo Speciale per la tutela
[...]
dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale della , della somma di € Pt_1
86.912,16 oltre interessi convenzionali di mora maturandi dall'1 maggio 2016 sino al saldo;
vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte in data 16.6.2019, la società
Finanziaria (d'ora in poi ) ha proposto azione Parte_1 CP_4
volta ad accertare come dovute in suo favore le somme derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con un contratto di finanziamento del 27.8.1980. In particolare, parte attrice ha esposto in fatto quanto segue:
a. con atto a rogito Notaio del 27 agosto del 1980 Rep, registrato a Persona_1
Cagliari in data 1° settembre 1980 al n. 10855, la nella propria qualità CP_4 di gestore e legale rappresentante ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 66/1976 del “Fondo
Speciale per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale della ”, aveva concesso ai signori e , in qualità Pt_1 CP_5 CP_6
di titolari dell'impresa LA del NO, avente sede legale in Quartu
Sant'Elena, un finanziamento per l'importo di euro 77.468,53 (pari alle originarie
L. 150.000.000,00), garantito da ipoteca di secondo grado sino alla complessiva somma di euro 103.291,38 (originarie L. 200.000.000,00) sugli immobili di proprietà dei medesimi ubicati in Quartu S. Elena (doc. 1 attrice);
b. l'importo sopra indicato veniva erogato in un'unica soluzione in data 11 settembre del 1980 a mezzo assegno bancario;
c. in virtù del suddetto finanziamento, l'impresa mutuataria si era obbligata alla restituzione dell'importo ricevuto secondo i termini previsti dal piano di ammortamento (allegato al contratto), che contemplava il pagamento in favore del Fondo Speciale di sedici mensilità, per l'importo costante di euro 6.610,64
(originarie L. 12.799.985,00) comprensivo della quota capitale e degli interessi al pagina 2 di 8 saggio effettivo annuo dell'8%. In particolare, l'art. 4 del contratto prevedeva che il mutuo sarebbe entrato di pieno diritto in ammortamento a decorrere dal 31 giugno 1982, poiché dalla data di erogazione fino al 30 dicembre 1980 sarebbero stati dovuti i soli interessi passivi al tasso dell'8%, annuo laddove dal 3 dicembre
1980 al 30 giugno 1982 sarebbero stati ancora dovuti i soli interessi passivi al medesimo da corrispondersi in tre rate semestrali dell'importo di euro 3.098,74
(originarie L. 6.000.000,00) da pagarsi al 30 giugno 1981, 30 dicembre 1981 e 30 giugno 1982;
d. stante l'inadempimento della mutuataria, la parte attrice aveva dichiarato alla controparte di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 del suddetto contratto (che prevedeva la facoltà del Fondo Speciale di considerare risolto di diritto il suddetto contratto in ipotesi di ritardo del pagamento anche di una sola rata del debito o di una semestralità di interessi maturati) e, pertanto, una volta risolto il contratto, aveva richiesto ai sig.ri l'immediata restituzione CP_5
della somma mutuata, nonché il pagamento degli interessi maturati e il rimborso delle spese sostenute;
e. al fine di recuperare il proprio credito la società mutuante, con atto di pignoramento trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Cagliari il 22 luglio 1991, aveva sottoposto gli immobili ipotecati ad azione esecutiva nanti il Tribunale di Cagliari nell'ambito del procedimento di cui al
R.es. n. 328/1991, riunito alla già pendente procedura distinta al R.es. n. 47/1990 promossa dal (alla quale erano state, a loro volta, riunite Parte_2
le procedure esecutive distinte al R.es. n. 247/1991 e R.es. n. 318/1992 rispettivamente promosse da e dal Controparte_7 [...]
e nella quale l'attrice aveva spiegato formale intervento); Controparte_8
f. dalle operazioni di vendita dei beni in questione venivano ricavate somme ripartibili per l'importo complessivo di euro 505.540,68 – come da piano di riparto dichiarato esecutivo all'udienza del 19.06.2014 −, di cui la somma di euro
153.540,59 veniva assegnata al Fondo Speciale. In data 19 settembre 2014 era disposto il versamento, in favore dell'attrice, dell'importo di euro 153.449,89
(imputata dapprima agli interessi e poi alle spese ex art. 1194 c.c.);
g. attualmente il Fondo Speciale, considerato il suddetto pagamento, è creditore della residua somma di euro 86.912,16, così determinata:
pagina 3 di 8 - euro 41.675,53 a titolo di rate scadute, di cui euro 35.642,30 quali rate capitale scadute ed euro 5.033,23 per rate interessi scadute;
- euro 24.039,54 quale capitale scaduto alla data di risoluzione del contratto;
- euro 87,84 quali spese addebitate;
- euro 21.109,25 quali interessi di mora al 30 aprile 2016, oltre agli interessi convenzionali di mora maturandi a far data dal 1° maggio 2016 sino al saldo;
h. con riferimento alle vicende societarie che hanno coinvolto la mutuataria, ha precisato che con atto ricevuto dal Notaio in data 23 luglio 1984 Persona_2
i sig.ri e – i quali, già al momento della stipula del succitato CP_5 CP_6
contratto di finanziamento, avevano esternato l'esistenza del vincolo societario tra loro – avevano regolarizzato la società di fatto tra i medesimi sussistente nell'impresa LA del Campidano dei F.lli IC e C. S.n.c.”. L'ente in questione, a partire dal 3 ottobre 1984, aveva assunto la denominazione
[...]
e poi , in seguito Controparte_9 Controparte_10
definitivamente trasformata, con atto a rogito Notaio del 3 Persona_3 agosto 1992, nella “1. . con sede in Quartu Sant'Elena, di cui ricopre CP_11
la carica di legale rappresentante il sig. . Controparte_3
L'attore, in punto di diritto, ha osservato che le suddette vicende societarie hanno lasciato immutato il rapporto obbligatorio sorto con il contratto di finanziamento. Pertanto, il Fondo
Speciale vanta attualmente nei confronti della il credito sopra individuato, per il CP_2
recupero del quale la ha intrapreso un'azione nel presente giudizio. CP_4
Alla luce di quanto sopra, parte attrice ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
****
2. All'udienza del 4.12.2019 il giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata in favore della parte convenuta, ha dichiarato la contumacia della società assegnando CP_2
contestualmente i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
All'udienza del 5.3.2021 il giudice, dopo aver preso atto dell'assenza di istanze istruttorie, ha aggiornato il processo per la precisazione delle conclusioni.
A séguito dell'udienza del 8.10.2024 e dell'udienza di smistamento del 22.1.2025, in data odierna il giudice, a séguito del deposito delle note scritte da parte del difensore di parte attrice in vista dell'udienza del 26.3.2025, ha depositato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 4 di 8 ****
3. La domanda formulata dall'attrice è fondata e deve trovare accoglimento.
Ebbene, nel caso di specie non v'è dubbio sul fatto che la società con atto del CP_4
27 agosto 1980, avesse finanziato ai sig.ri e , in qualità di unici CP_5 CP_6 titolari dell'impresa LA del NO la somma di euro 77.468,53, dando così seguito alla richiesta di questi ultimi, rivolta alla ai sensi e per gli effetti Parte_1 di cui all'art. 2, lett. a) L. Regionale 10.12.1976, n. 66 (doc. 1). Le clausole contrattuali prevedevano puntualmente le condizioni della restituzione della somma, i criteri di applicazione degli interessi di mora (v. art. 4 contratto) e le conseguenze derivanti dall'inadempimento nel pagamento di singole rate (v. art. 13). Come poi si evince dal testo del contratto, l'ipoteca sugli immobili di proprietà dei sig.ri risultava regolarmente CP_5
iscritta al momento della stipula del negozio.
Inoltre, la società attrice, in sede di memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ha dimostrato:
- l'effettiva erogazione della somma oggetto del finanziamento, avvenuta in un'unica soluzione mediante consegna di assegno bancario pari a L. 150.000.000,00 in favore della suddetta impresa (doc. 2);
- l'effettivo andamento del rapporto negoziale mediante produzione del piano di ammortamento e dell'estratto conto aggiornato (docc. 1 e 8);
- che la società con atto di significazione notificato alla sig.ra il CP_4 CP_6
28.3.1988, a fronte dell'inadempimento della mutuataria, aveva comunicato alla controparte la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13, rivolgendole contestuale di richiesta di restituzione dell'intera somma finanziata, oltre ad interessi e spese
(doc. 3);
- di aver ottenuto, nell'ambito di una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Cagliari, il riconoscimento del proprio credito privilegiato (in quanto assistito da ipoteca) nei confronti di e e di aver realizzato l'importo pari ad euro 153.449,89, come si CP_5 CP_6
evince dal progetto di riparto e dalla dichiarazione di esecutività del medesimo (v. docc. 5 e
6).
- che il credito residuo vantato nei confronti della mutuataria è attualmente pari ad euro
86.912,16 (cfr. doc. 8, nel quale è esplicitata la composizione della somma in questione, nei medesimi termini sopra illustrati), al netto della somma già liquidata in suo favore.
Il credito in questione risulta, quindi, essere certo, liquido ed esigibile: sul punto, trattandosi di finanziamento concesso ad un'impresa, non sono evidentemente attuabili le tutele previste pagina 5 di 8 dal c.d. “codice del consumo”; deve inoltre osservarsi che il tasso degli interessi di mora applicato in contratto (pari all'8%) non risulta assumere carattere usurario, né appare applicata alcuna capitalizzazione di interessi o spese illegittime.
Per quanto concerne le vicende societarie dell'impresa LA del NO – ovvero la parte a cui era stato concesso il finanziamento −, dall'esame della documentazione prodotta dalla (v. visura camerale della convenuta: doc. 7) e dalle allegazioni di parte CP_4
attrice risulta effettivamente che: a) già il 22 aprile 1970, quindi in epoca antecedente alla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa, i signori e avevano CP_5 CP_6 modificato la ragione sociale della e Gilda società di fatto” in LA del CP_5
Campidano di IC RI e Gilda Società di fatto”, tant'è che avevano partecipato alla stipula del suddetto mutuo quali titolari dell'impresa iscritta al n. 42367 della Camera di
Commercio di Cagliari sotto la denominazione LA del NO;
b) in data 23 luglio 1984 detta società di fatto veniva trasformata in società in nome collettivo con la ragione sociale LA del Campidano dei F.lli IC e c. S.n.c.”; c) con atto del 3 ottobre
1984 la ragione sociale veniva mutata in LA del Campidano dei F.lli IC di
[...]
; d) con successivo atto del 3 novembre 1986 la ragione sociale Controparte_9
veniva nuovamente modificata in LA del;
e) Controparte_12
con atto del 3 agosto 1992 la società debitrice veniva trasformata da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata assumendo l'attuale denominazione “ . CP_2
Tanto chiarito, è evidente come la modificazione della ragione sociale dell'impresa comporti unicamente il mutamento della forma organizzativa dell'ente e della veste giuridica adottata, lasciando tuttavia inalterata l'identità del soggetto giuridico, come avvenuto nel caso di specie (tanto è vero che la società convenuta risulta iscritta, al pari dell'impresa dei signori al medesimo n. 42367 della Camera di Commercio di Cagliari). Ed infatti, la CP_5
trasformazione dell'impresa non ha, in alcun caso, l'effetto di estinguere l'ente e di costituirne uno nuovo, dal momento che tra di essi non si verifica alcun fenomeno di tipo successorio, bensì di tipo evolutivo.
A tal proposito, occorre richiamare il principio di continuità dei rapporti giuridici espresso dall'art. 2498 c.c., secondo cui “con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”.
Applicando tali principi al caso che ci occupa, non vi è dubbio che le sopra riportate vicende societarie abbiano lasciato inalterato il rapporto obbligatorio sorto con il contratto di pagina 6 di 8 finanziamento, a tutela delle ragioni creditorie.
Pertanto, delle obbligazioni contratte all'impresa LA del NO (mediante l'atto di finanziamento sopra indicato) debba risponderne la società “ . CP_2
In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, dovendo ritenersi accertato il credito della – in qualità di gestore del “Fondo Speciale per la tutela dei livelli CP_4 produttivi ed occupativi nel settore industriale della ” − nei confronti della Pt_1 CP_2 per l'importo di euro 86.912,16, la parte convenuta dev'essere condannata al pagamento
[...]
di importo in suo favore, oltre agli interessi convenzionali di mora maturanti dal 1° maggio
2016 sino all'effettivo saldo.
4. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c. e quindi poste interamente a carico della CP_2
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal
D.M. 55/2014, secondo lo scaglione sino a 260.000,00 euro (determinato in base all'importo di euro 86.912,16 oggetto dell'atto di citazione), con riconoscimento dei valori minimi per tutte le fasi liquidate (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), stante la non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e l'istruzione esclusivamente documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accerta il credito della nei confronti della Parte_1
per l'importo di euro 86.912,16 e, per l'effetto, CP_2
condanna la convenuta al pagamento di pari importo in favore della controparte, CP_2
oltre agli interessi convenzionali di mora maturandi dal 1° maggio 2016 sino all'effettivo saldo;
condanna la convenuta a rimborsare a parte attrice le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che si liquidano per importo pari a € 7.052,00 complessivi, oltre a spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone la notificazione della presente sentenza alla contumace società CP_2
Così deciso in Cagliari, il 31 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Angioi
pagina 7 di 8