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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 12.6.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. Parte_1
Bruno
Ricorrente
C O N T R O
e rappresentati e difesi dagli Avv. A. Vetri e M. Mattia CP_1 CP_2
Resistenti
Oggetto: accertamento negativo del credito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.2.2023, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di aver ricevuto, in data 23.12.2022, preavviso di iscrizione ipotecaria – esponeva che dal prospetto allegato era venuto a conoscenza dell'esistenza di un debito contributivo portato dai seguenti titoli (indicati con numerazione che si richiamerà nel prosieguo):
1) cartella di pagamento n. 02420070000004358000;
2) avviso di addebito n. 32420120000949119000;
3) avviso di addebito n. 32420120001271480000;
4) avviso di addebito n. 32420120001303630000;
5) avviso di addebito n. 32420130000299415000;
6) avviso di addebito n. 32420130000316500000;
7) avviso di addebito n. 32420130001148846000;
8) avviso di addebito n. 32420130001162186000;
9) avviso di addebito n. 32420130002181348000;
10) avviso di addebito n. 32420140000161413000;
11) avviso di addebito n. 3242014000187992000;
12) avviso di addebito n. 32420140001171166000; 13) avviso di addebito n. 32420140001832880000;
14) avviso di addebito n. 32420140001865434000;
15) avviso di addebito n. 32420150001246559000;
16) avviso di addebito n. 32420150001290332000;
17) avviso di addebito n. 32420150001343203000;
18) avviso di addebito n. 32420160002110836000;
19) avviso di addebito n. 32420160002217984000;
20) avviso di addebito n. 32420170001816148000.
A fondamento dell'opposizione, rilevava l'infondatezza della pretesa avendo corrisposto quanto dovuto negli anni in contestazione. Eccepiva l'omessa notifica dei titoli e la prescrizione, anche sopravvenuta, del credito. Chiedeva quindi accertarsi la non debenza della somma di cui ai suindicati titoli.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art- 12 comma 4 bis DPR CP_1
602/73 e la decadenza ex art. 24 d.lgs. 46/99. Nel merito evidenziava la sussistenza del credito, precisando di aver provveduto allo sgravio della contribuzione richiesta per l'anno 2015 di cui all'avviso di addebito n. 32420160002217984000. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla censura inerente la prescrizione sopravvenuta del credito.
All'udienza del 14.12.2023 veniva disposta la notifica del ricorso alla che, CP_2
costituendosi in giudizio con memoria del 21.2.2024, contestava gli avversi assunti e produceva numerosi atti interruttivi della prescrizione.
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla contribuzione relativa all'anno 2015 di cui all'avviso di addebito n. 324 2016 00022179
84 000, essendo pacifico che in parte qua il titolo sia stato sgravato.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 12, comma 4 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si osserva che il ricorrente non ha proposto opposizione avverso il ruolo ma ha agito per l'accertamento negativo del credito in seguito alla notifica del preavviso di ipoteca, eccependo la prescrizione anche sopravvenuta del credito. Ciò posto, gioverà osservare che, come costantemente osservato dalla Suprema Corte,
“nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) è possibile utilizzare i seguenti strumenti: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ., comma 2) o meno (art. 617 cod. proc. civ., comma 1 – cfr. Cass. 6704/2016).
Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.", sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che "alle entrate indicate nel comma
1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Altrettanto fermo è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione all'iscrizione a ruolo (o riguardante il merito della pretesa oggetto di riscossione: da ultimo Cass. 19 gennaio 2016, n. 835) ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (negli altri casi sopra menzionati), sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formali del procedimento e/o della cartella e regolata dagli artt. 617 e 618-bis cod. proc. civ., ma affinché si possano considerare ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per entrambe, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione.
Tanto chiarito, quanto al motivo di censura concernente l'omessa notifica dei titoli deve darsi atto che , costituendosi in giudizio, ha prodotto documentazione comprovante CP_1 la notifica di tutti gli avvisi di addebito, regolarmente effettuata presso l'indirizzo di residenza del ricorrente (Brindisi, c.da Montenegro n. 138).
D'altronde, in seguito alla costituzione dell' , in occasione dell'udienza del CP_3
20.4.2023, parte ricorrente ha chiarito di non aver sostenuto “che le cartelle di pagamento CP_ sono state invalidamente notificate ed anzi l' ha prodotto copia delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito che gli sono stati notificati. E' stata prodotta, in altri termini, la prova della notifica delle cartelle esattoriali che tuttavia non hanno impedito la prescrizione del credito, in considerazione del tempo decorso dopo la loro notifica”.
Tale motivo di doglianza -concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo - è ammissibile, essendo qualificabile come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs.
26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Tale eccezione deve ritenersi solo in parte fondata. ha prodotto documentazione- non oggetto di alcuna specifica contestazione - CP_2
idonea a comprovare l'interruzione del termine prescrizionale in relazione al credito di cui agli avvisi di addebito indicati ai numeri:
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto, considerata la notifica più risalente
(10.4.2013) in atti consta intimazione di pagamento n. 02420169001470250000 notificata mediante deposito presso la Casa Comunale di Brindisi il 31/5/2016 e avviso con raccomandata ricevuta il 20.6.2016, nonché un'ulteriore intimazione
02420189002423866000, notificata in data 7.3.2018; rileva poi il preavviso di iscrizione ipotecaria – che reca l'espressa richiesta di pagamento delle somme portate dai titoli di cui all'allegato prospetto- notificato, come allegato in ricorso, in data 23.12.2022;
- 15, 16, 17 (avvisi notificati il 29.10.2015), risultando prodotta intimazione di pagamento n. 0242017900330941100, notificata in data 4.5.2018 e rilevando anche per tali titoli il preavviso di iscrizione ipotecaria;
- 18 e 19 (notificati il 29.11. 2016 e il 12.12.2016), rilevando l'intimazione di pagamento n. 02420189002423866000, notificata in data 7.3.2019 nonché il preavviso di iscrizione ipotecaria prodotto dallo stesso ricorrente.
Atto quest'ultimo che ha certamente interrotto il termine prescrizionale del credito di cui all'avviso di addebito n. 324201700018161480000, notificato in data 4.1.2018 e in relazione al quale risulta proposta istanza di adesione agevolata.
Quanto alla cartella di pagamento n. 02420070000004358000, al di là di ogni questione concernente la prova della notifica della stessa, anche considerando la data indicata nel preavviso di ipoteca (13.2.2007), l'intimazione n. 02420169001470250000 risulta notificata a prescrizione già maturata, senza che alcun rilievo – a tal fine – possa attribuirsi all'all. 40 del fascicolo in assenza di copia dei provvedimenti adottati da e CP_2 CP_4
della prova della relativa notifica.
A medesime conclusioni deve giungersi con riferimento al credito di cui agli avvisi di addebito di cui ai nn. 2, 3 e 4, atteso che tra la data di notifica degli stessi (10.8.2012 e
5.10.2012) e la data del primo atto interruttivo (intimazione di pagamento n-
0242017900330941100, notificata in data 4.5.2018) risulta decorso il quinquennio prescrizionale.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
Le spese di lite si compensano integralmente non essendo emersi profili di illegittimità addebitabili all'ente creditore e/o alla società di cartolarizzazione, trattandosi di prescrizione maturata dopo la notifica dei titoli e dunque in un periodo in cui il soggetto preposto all'esazione dei contributi contenuti nei ruoli consegnati dall'ente impositore - attività che inizia con la notifica della cartella di pagamento (v. art. 25 D.P.R. 602/73) e, in difetto di pagamento nei termini di legge, prosegue con la riscossione coattiva (v. art. 45
D.P.R. 602/73) - è l'agente della riscossione.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
e così provvede: CP_1 CP_2 dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di € 2057,05 di cui all'avviso di addebito n. 324 2016 000 22179 84000; dichiara prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n 02420070000004358000 e agli avvisi di addebito nn 32420120000949119000, 32420120001271480000 e n.
32420120001303630000; rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese tra il ricorrente ed . CP_1
Brindisi, 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere