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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 291/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Felice e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Roberta Marvuglia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Palermo, via Generale Antonio Baldissera n. 23
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha affidato la trattazione ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. alla dott.ssa e alla dott.ssa Claudia Controparte_2
Zamparelli, funzionari in servizio presso l' di Monza e Brianza, con Controparte_3
sede in Monza, via Grigna n. 13 e con domicilio telematico
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: inserimento nella prima fascia delle g.p.s.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 25.2.2022 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
(già ) chiedendo di “accertare e dichiarare Controparte_1 Controparte_1
il [suo] diritto […] al riconoscimento, nel nostro ordinamento, del titolo abilitativo all'insegnamento su posto di sostegno, conseguito in Romania;
per gli effetti, condannare
l'Amministrazione resistente ad emettere il relativo provvedimento di riconoscimento o, in
Pagina 1 di 5 subordine, ad effettuare il controllo comparato prescritto dalla normativa indicata in narrativa”; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto di essere docente di scuola primaria in servizio presso l'istituto di Monza “via Caravaggio ang. Zara”, di essere stata immessa in ruolo su posto comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del c.c.n.l. del comparto scuola del 29 novembre 2007 con decorrenza giuridica dal 1.9.2021, di aver conseguito in
Romania il titolo di abilitazione all'insegnamento su posto di sostegno nella scuola primaria, di aver quindi chiesto al convenuto il riconoscimento del suddetto titolo in Italia ai CP_1
sensi della direttiva 2005/36/CE vedendo però rigettata la propria istanza.
Previamente evocando la disciplina comunitaria sul diritto di stabilimento e sulla libera circolazione di professionisti e lavoratori, la ricorrente ha richiamato la disciplina della direttiva
2005/36/CE in tema di livelli di qualifica e di condizioni di riconoscimento anche mediante l'adozione di misure compensative ed ha dedotto di aver frequentato in Romania il corso post- accademico di “Psicopedagogia speciale e formazione integrata”, consistito in un percorso di formazione della durata di circa 11 mesi (per un totale di 600 ore) relativo alla professione di docente, all'esito del quale ha conseguito il relativo titolo abilitativo. Ha quindi censurato la scelta ministeriale di non riconoscere la validità del titolo conseguito in Romania senza neppure valutare l'opportunità circa l'adozione di misure compensative - eventualmente consistenti in prove attitudinali o tirocini di adattamento presso le istituzioni scolastiche - idonee a colmare eventuali differenze tra le due abilitazioni e funzionali alla convalida, nel nostro ordinamento, del percorso abilitante estero ed ha chiesto la disapplicazione del relativo provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della L. n. 2248/1865 e dell'art. 63 del D.Lgs. 165/2001, ritenendo che il diritto al riconoscimento del titolo trovi tutela diretta nella normativa comunitaria.
Ritualmente costituitosi in giudizio, Il convenuto ha diffusamente contestato CP_1
la tesi attorea, insistendo per il rigetto del ricorso ed eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, poiché nella specie – in considerazione della causa petendi – l'oggetto del giudizio è il provvedimento di disconoscimento della validità del titolo conseguito all'estero, che non può essere meramente disapplicato poiché la domanda processuale involge direttamente la valutazione del corretto esercizio del potere amministrativo e quindi presuppone una posizione soggettiva di interesse legittimo.
Istruita la causa allo stato degli atti, all'esito dell'odierna udienza di discussione, il
Giudice, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dalle parti, si è ritirato in camera di
Pagina 2 di 5 consiglio e, all'esito, assenti le parti, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario, risultando la controversia da attribuirsi alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale.
È pacifico in atti e risulta anche documentalmente che la ricorrente ha regolarmente presentato istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero ed ha ricevuto riscontro negativo: con decreto 117 del 14.1.2022 il ha Controparte_1
espressamente rigettato l'istanza di riconoscimento presentata da dopo aver Parte_1
verificato che «risulta mancante l'attestazione del Ministero rumeno per il sostegno, considerata “unico attestato avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita”» (cfr. doc. 4 fasc. ric.).
Dunque, nel caso di specie, secondo l'espressa formulazione della domanda, il thema decidendum è rappresentato dall'asserito diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla emissione del detto provvedimento previo controllo prescritto dalla normativa.
Nonostante la prospettazione attorea, però, l'individuazione del giudice dotato di giurisdizione deve essere effettuata valutando se la controversia riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessata e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria (qui invero neppure domandata) oppure se essa concerna la validità dell'atto amministrativo che - con segnato riferimento al caso di specie - condiziona l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria: nel primo caso la giurisdizione è del giudice ordinario;
nel secondo caso è del giudice amministrativo.
Come già evidenziato, nella fattispecie il petitum sostanziale non riguarda un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo pretensivo in quanto parte ricorrente - sia pure sotto le mentite spoglie della richiesta di applicazione diretta della normativa comunitaria - contesta in via principale e non in via incidentale il provvedimento di non riconoscimento del titolo conseguito all'estero, preclusivo dell'accesso alla prima fascia delle g.p.s. e chiede al Tribunale adito di sostituirsi di fatto all'amministrazione pubblica accertando il suo diritto al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, laddove la direttiva comunitaria e la disciplina interna di recepimento non prevede affatto il riconoscimento automatico del titolo di specializzazione conseguito in uno Stato membro.
Pagina 3 di 5 Ora, se pure è vero che il giudizio tra un privato e una pubblica amministrazione non preclude affatto, di per sé, il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione (cfr. Cass., SS.UU.., sentenza n.13193/2018), è anche vero che devono a tal fine ricorrere due condizioni oggettive:
a. il provvedimento amministrativo non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì deve configurarsi quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico;
b. il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità lesivi di diritti, mentre il sindacato è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione.
Come già evidenziato, invece, nel caso di specie la ricorrente fonda il suo asserito diritto proprio sul provvedimento amministrativo e richiede al Tribunale adito di accertare il suo diritto a conseguire il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Romania e di condannare quindi l'amministrazione ad emettere il relativo provvedimento, oltretutto censurando il provvedimento di diniego già emesso per motivi di merito.
Peraltro, nella fattispecie in disamina parte attorea non ha neppure richiesto di valutare il provvedimento di esclusione dalla prima fascia delle g.p.s. (domanda che avrebbe potuto in astratto fondare la giurisdizione del Tribunale adito), nonostante sia pacifico in giurisprudenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nei limiti in cui si discute della legittimità o meno dell'esclusione dell'istante dalle g.p.s. e della risoluzione/declaratoria di nullità del contratto stipulato a tempo indeterminato, che sono atti di gestione del rapporto di lavoro, nonostante questi siano avvenuti sulla base di atto amministrativo consistente nel rigetto del titolo di specializzazione acquisito all'estero dalla ricorrente;
non sussiste invece giurisdizione in relazione alla legittimità del mancato riconoscimento del titolo estero di cui al provvedimento del 9.5.2022 (doc. 4 fasc. ric).
In definitiva, il docente che possiede il titolo conseguito all'estero e del quale ha richiesto il riconoscimento (nel caso di specie, peraltro, denegato), è portatore di un interesse legittimo, poiché la valutazione sul titolo in parola è effettuata discrezionalmente dall'amministrazione. Per tali ragioni, non può ritenersi sussistente nel caso in esame la giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso deve dunque essere respinto per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Tenuto conto della evidenza nel caso di specie del difetto di giurisdizione del Tribunale adito, le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto della decisione della controversia allo stato degli atti e
Pagina 4 di 5 della circostanza che l'Amministrazione ha resistito in giudizio con il patrocinio di propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario;
- Condanna a rifondere al convenuto le spese di lite, Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 16 aprile 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 291/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Felice e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Roberta Marvuglia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Palermo, via Generale Antonio Baldissera n. 23
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha affidato la trattazione ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. alla dott.ssa e alla dott.ssa Claudia Controparte_2
Zamparelli, funzionari in servizio presso l' di Monza e Brianza, con Controparte_3
sede in Monza, via Grigna n. 13 e con domicilio telematico
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: inserimento nella prima fascia delle g.p.s.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 25.2.2022 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
(già ) chiedendo di “accertare e dichiarare Controparte_1 Controparte_1
il [suo] diritto […] al riconoscimento, nel nostro ordinamento, del titolo abilitativo all'insegnamento su posto di sostegno, conseguito in Romania;
per gli effetti, condannare
l'Amministrazione resistente ad emettere il relativo provvedimento di riconoscimento o, in
Pagina 1 di 5 subordine, ad effettuare il controllo comparato prescritto dalla normativa indicata in narrativa”; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto di essere docente di scuola primaria in servizio presso l'istituto di Monza “via Caravaggio ang. Zara”, di essere stata immessa in ruolo su posto comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del c.c.n.l. del comparto scuola del 29 novembre 2007 con decorrenza giuridica dal 1.9.2021, di aver conseguito in
Romania il titolo di abilitazione all'insegnamento su posto di sostegno nella scuola primaria, di aver quindi chiesto al convenuto il riconoscimento del suddetto titolo in Italia ai CP_1
sensi della direttiva 2005/36/CE vedendo però rigettata la propria istanza.
Previamente evocando la disciplina comunitaria sul diritto di stabilimento e sulla libera circolazione di professionisti e lavoratori, la ricorrente ha richiamato la disciplina della direttiva
2005/36/CE in tema di livelli di qualifica e di condizioni di riconoscimento anche mediante l'adozione di misure compensative ed ha dedotto di aver frequentato in Romania il corso post- accademico di “Psicopedagogia speciale e formazione integrata”, consistito in un percorso di formazione della durata di circa 11 mesi (per un totale di 600 ore) relativo alla professione di docente, all'esito del quale ha conseguito il relativo titolo abilitativo. Ha quindi censurato la scelta ministeriale di non riconoscere la validità del titolo conseguito in Romania senza neppure valutare l'opportunità circa l'adozione di misure compensative - eventualmente consistenti in prove attitudinali o tirocini di adattamento presso le istituzioni scolastiche - idonee a colmare eventuali differenze tra le due abilitazioni e funzionali alla convalida, nel nostro ordinamento, del percorso abilitante estero ed ha chiesto la disapplicazione del relativo provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della L. n. 2248/1865 e dell'art. 63 del D.Lgs. 165/2001, ritenendo che il diritto al riconoscimento del titolo trovi tutela diretta nella normativa comunitaria.
Ritualmente costituitosi in giudizio, Il convenuto ha diffusamente contestato CP_1
la tesi attorea, insistendo per il rigetto del ricorso ed eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, poiché nella specie – in considerazione della causa petendi – l'oggetto del giudizio è il provvedimento di disconoscimento della validità del titolo conseguito all'estero, che non può essere meramente disapplicato poiché la domanda processuale involge direttamente la valutazione del corretto esercizio del potere amministrativo e quindi presuppone una posizione soggettiva di interesse legittimo.
Istruita la causa allo stato degli atti, all'esito dell'odierna udienza di discussione, il
Giudice, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dalle parti, si è ritirato in camera di
Pagina 2 di 5 consiglio e, all'esito, assenti le parti, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario, risultando la controversia da attribuirsi alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale.
È pacifico in atti e risulta anche documentalmente che la ricorrente ha regolarmente presentato istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero ed ha ricevuto riscontro negativo: con decreto 117 del 14.1.2022 il ha Controparte_1
espressamente rigettato l'istanza di riconoscimento presentata da dopo aver Parte_1
verificato che «risulta mancante l'attestazione del Ministero rumeno per il sostegno, considerata “unico attestato avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita”» (cfr. doc. 4 fasc. ric.).
Dunque, nel caso di specie, secondo l'espressa formulazione della domanda, il thema decidendum è rappresentato dall'asserito diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla emissione del detto provvedimento previo controllo prescritto dalla normativa.
Nonostante la prospettazione attorea, però, l'individuazione del giudice dotato di giurisdizione deve essere effettuata valutando se la controversia riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessata e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria (qui invero neppure domandata) oppure se essa concerna la validità dell'atto amministrativo che - con segnato riferimento al caso di specie - condiziona l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria: nel primo caso la giurisdizione è del giudice ordinario;
nel secondo caso è del giudice amministrativo.
Come già evidenziato, nella fattispecie il petitum sostanziale non riguarda un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo pretensivo in quanto parte ricorrente - sia pure sotto le mentite spoglie della richiesta di applicazione diretta della normativa comunitaria - contesta in via principale e non in via incidentale il provvedimento di non riconoscimento del titolo conseguito all'estero, preclusivo dell'accesso alla prima fascia delle g.p.s. e chiede al Tribunale adito di sostituirsi di fatto all'amministrazione pubblica accertando il suo diritto al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, laddove la direttiva comunitaria e la disciplina interna di recepimento non prevede affatto il riconoscimento automatico del titolo di specializzazione conseguito in uno Stato membro.
Pagina 3 di 5 Ora, se pure è vero che il giudizio tra un privato e una pubblica amministrazione non preclude affatto, di per sé, il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione (cfr. Cass., SS.UU.., sentenza n.13193/2018), è anche vero che devono a tal fine ricorrere due condizioni oggettive:
a. il provvedimento amministrativo non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì deve configurarsi quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico;
b. il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità lesivi di diritti, mentre il sindacato è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione.
Come già evidenziato, invece, nel caso di specie la ricorrente fonda il suo asserito diritto proprio sul provvedimento amministrativo e richiede al Tribunale adito di accertare il suo diritto a conseguire il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Romania e di condannare quindi l'amministrazione ad emettere il relativo provvedimento, oltretutto censurando il provvedimento di diniego già emesso per motivi di merito.
Peraltro, nella fattispecie in disamina parte attorea non ha neppure richiesto di valutare il provvedimento di esclusione dalla prima fascia delle g.p.s. (domanda che avrebbe potuto in astratto fondare la giurisdizione del Tribunale adito), nonostante sia pacifico in giurisprudenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nei limiti in cui si discute della legittimità o meno dell'esclusione dell'istante dalle g.p.s. e della risoluzione/declaratoria di nullità del contratto stipulato a tempo indeterminato, che sono atti di gestione del rapporto di lavoro, nonostante questi siano avvenuti sulla base di atto amministrativo consistente nel rigetto del titolo di specializzazione acquisito all'estero dalla ricorrente;
non sussiste invece giurisdizione in relazione alla legittimità del mancato riconoscimento del titolo estero di cui al provvedimento del 9.5.2022 (doc. 4 fasc. ric).
In definitiva, il docente che possiede il titolo conseguito all'estero e del quale ha richiesto il riconoscimento (nel caso di specie, peraltro, denegato), è portatore di un interesse legittimo, poiché la valutazione sul titolo in parola è effettuata discrezionalmente dall'amministrazione. Per tali ragioni, non può ritenersi sussistente nel caso in esame la giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso deve dunque essere respinto per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Tenuto conto della evidenza nel caso di specie del difetto di giurisdizione del Tribunale adito, le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto della decisione della controversia allo stato degli atti e
Pagina 4 di 5 della circostanza che l'Amministrazione ha resistito in giudizio con il patrocinio di propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario;
- Condanna a rifondere al convenuto le spese di lite, Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 16 aprile 2025
Il Giudice Elena Greco
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