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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/04/2024, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Anna Mantovani Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZA SPESSA Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIALE TUNISIA, 42 20124 MILANO, presso e nello studio dell'avv. PIAZZA SPESSA GIOVANNI
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BARTALINI Controparte_1 P.IVA_2
GUIDO GINO e dell'avv. GALLARATI PAOLO ( Via Agnello, 12 20121 C.F._1
MILANO; , con elezione di domicilio in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO presso e nello studio dell'avv. BARTALINI GUIDO GINO
APPELLATA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
pagina 1 di 8 Conclusioni: per “Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita premessa ogni più Parte_1
opportuna pronuncia e declaratoria del caso e di legge così giudicare: Nel merito, in totale riforma della sentenza n. 1117/2023 emessa dal Tribunale di Milano, accertare e dichiarare che
[...]
è tenuta a pagare a in forza del contratto di appalto stipulato in Controparte_1 Parte_1 data 01.06.2017 la somma 412.442,96 a titolo di “revisioni tariffarie” come meglio specificato in premessa e per l'effetto condannare a pagare a la Controparte_1 Parte_1 predetta somma di euro 412.442,96 , ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta “congrua” , se del caso con valutazione equitativa, con gli interessi legali ex D. Lgs 231/2002 dalla data della domanda giudiziale al saldo. In via istruttoria, ammetter prova per testi sui capitoli di seguito formulati: 1) Vero che a decorre da settembre 2018 nel magazzino di Melfi venivano Org_1
introdotte delle modifiche, consistenti nello specifico nello spostamento dei colli NAL nel medesimo magazzino in cui erano stoccati i prodotti PGC e che pertanto una parte del capannone, come meglio indentificata nella piantina che si rammostra (allegato 4 pag. 26 contratti di appalto – doc. 2) rimaneva di fatto inutilizzata. 2) Vero che sempre a decorre da settembre 2018 le postazioni di picking
(ovvero quello dove veniva riposta e prelevata la merce dagli operatori) venivano incrementate ed in particolare ciò avveniva per le postazioni poste ad una altezza inferiore al metro da terra mediante la divisione di due delle stesse, sicchè tali posti di picking passavano dagli originari 3.141 a 4.724. 3)
Vero che per effetto di tale divisione le dimensioni di ciascuna postazione divenivano inferiori a quelle di un singolo bancale, e pertanto l'operatore che doveva collocarne uno era costretto a rimuovere manualmente una parte della merce in esso stipata. 4) Vero che analogo incremento si verificava per i posti di picking posti ad una altezza compresa fra 100 cm e 130 cm che passavano da 3.145 a 7.677. 5)
Vero che sempre a decorrere da settembre 2018 i prodotti “alimentari” inizialmente collocati in 22 corsie adiacenti, venivano stoccati in 26 corsie non adiacenti. 6) Vero che successivamente a tali modifiche e fino alla conclusione dell'appalto la produttività del personale impiegato presso il magazzino è diminuita in media di circa 30 colli ora. 7) Vero che a decorrere da giugno 2019
ha pattuito con che i colli dei reparti giardino e giocattoli avrebbero continuato ad Org_1 CP
essere pagati con la tariffa NAL a compensazione di tutte le variazioni di codifica introdotte anche su articoli di altri reparti. 8) Vero che i documenti che si rammostrano (doc. 14 – 17) provengono da
e gli importi ivi indicati corrispondono a quelli che fatturava a quest'ultima. 9) Vero Org_1 CP che le seguenti voci contenute nell'ordine di acquisto di maggio 2019 si riferivano all'una tantum riconosciuto da a per la variazione di codifica di alcuni articoli: attività extra 6.188, Org_1 CP
attività extra 23.595, attività extra 49.000. 10) Vero che ha riconosciuto a nel dicembre CP Pt_1
2019 a titolo di una tantum per la gestione della merce destinata ai supermercati nel nel Org_2
pagina 2 di 8 periodo aprile – dicembre 2019 la somma di euro 60.000,00, che è stata esposta in fattura da Pt_1 nella voce “economie”. 11) Vero che per i mesi successivi sempre per tale attività, ha CP
riconosciuto a la somma forfettaria mensile di euro 15.000,00 poi diminuita ad euro 12.000,00 al Pt_1
mese a decorrere da febbraio 2020 e così fino a giugno 2020. Si indicato a testi: Testimone_1
– capo impianto – capo impianto , e ”. Org_1 Testimone_2 Pt_1 Testimone_3 Tes_4
Per “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni opportuna declaratoria sia di rito sia di merito: in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1117/2023 del
Tribunale di Milano, pubblicata in data 13 febbraio 2023 all'esito del giudizio sub n. 3400/2021 R.G., sezione VII civile, dott. Giovanni Grassi;
in ogni caso: condannare il alla rifusione Parte_1
delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello notificato in data 16.03.2023 a (in seguito solo ), Controparte_1 CP
(in seguito solo ”) impugnava la sentenza del Tribunale di Milano n. 1117/2023 Parte_1 Pt_1
pubblicata in data 13.02.2023, con la quale il primo giudice, non accogliendo la domanda svolta da di pagamento di € 777.750,26 a titolo di differenze tariffarie in relazione al contratto di appalto Pt_1 di servizi stipulato in data 1.06.207, aveva: a) respinto le domande dell'attore; b) condannato alla Pt_1
refusione delle spese di lite in favore di CP
Si costituiva con comparsa del 21.06.2023 Ceva che, dopo aver contestato in fatto e Controparte_1
in diritto le argomentazioni avanzate da parte appellante, chiedeva il conseguente rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione del 13.07.2023, il consigliere istruttore, dato atto dell'insussistenza di ipotesi transattive, fissava su istanza delle parti ex art. 352 c.p.c., l'udienza del 28.03.2024 per la rimessione della causa in decisione. Di tale udienza, su istanza delle parti e visto l'art. 127 ter c.p.c., veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;
venivano inoltre assegnati alle parti i termini per il deposito della precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Depositati gli scritti difensivi finali la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 3.04.2024.
pagina 3 di 8 Brevemente quanto ai fatti di causa di rilievo in questa sede, come si legge nella sentenza impugnata
“L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avere concluso un contratto con cui questi gli affidò l'incarico di prestare i servizi di carico, scarico, movimentazione e sistemazioni merci nel magazzino di Melfi, nell'interesse del committente principale Premesso Org_1 che il contratto ebbe efficacia dal 1° giugno 2017, per una durata triennale, l'attore ha allegato che in corso di rapporto: il committente principale variò l'organizzazione del magazzino Org_1
(«variazione dei picking»), con maggiori costi per l'attore di € 211.293,05; il committente principale modificò le “referenze” di taluni prodotti, con perdita di corrispettivo per l'attore di €120.175,21; il committente gravò il magazzino della gestione dei punti vendita a insegna con diritto Org_2 dell'attore a un maggiore compenso pari a € 120.000,00; fu stipulato un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro con aumento del costo del lavoro di 1,15 € per ora e correlativo diritto a maggior corrispettivo per l'attore di € 326.282,00. Su tali basi, l'attore ha concluso, in citazione, perché il convenuto sia condannato a pagare a suo favore la somma di € 777.750,26 a titolo di differenze tariffarie. Il convenuto si è costituito in giudizio deducendo come il corrispettivo pattuito in contratto potesse, per espressa previsione negoziale, essere modificato solo previa revisione del capitolato in accordo fra le parti e che, con riferimento alle pretese economiche avanzate in giudizio dall'attore, fra le parti non intervenne alcun accordo. Previa contestazione della pretesa creditoria dell'attore sotto i profili dell'an debeatur e del quantum debeatur, il convenuto ha concluso perché la domanda dell'attore sia respinta”.
Come anticipato, la causa si concludeva con il rigetto della domanda avanzata da di condanna al Pt_1 pagamento in suo favore di complessivi €777.750,26 a titolo di differenze tariffarie.
Il Tribunale, dopo aver qualificato il contratto come un subappalto di servizi, riteneva la domanda di infondata alla luce del contenuto delle clausole contrattuali, in particolare l'accordo tariffario Pt_1
(allegato 6), il quale prevedeva innanzitutto che “le tariffe indicate sono da considerarsi fisse per 3 anni per cui non verranno riconosciuti all'Appaltatore né l'ISTAT né l'aumento del costo del lavoro ex
CCNL”. Il giudice, avendo le parti escluso qualsiasi aumento del corrispettivo per variazione del costo della mano d'opera in deroga all'art. 1664 c.c., rigettava, quindi, in primo luogo la domanda dell'appellante di pagamento dell'importo di €326.282,00 relativo al maggior costo del personale;
sul punto non ha proposto appello. Pt_1
In secondo luogo, il Tribunale esaminava le ulteriori pretese economiche del subappaltatore, emergenti da un'asserita maggior onerosità dell'appalto causata da scelte del committente principale , la Org_1
cui remunerazione era chiesta solo ad appalto ormai cessato e in aggiunta ai prezzi unitari pattuiti in contratto e applicati nelle fatture.
pagina 4 di 8 L'infondatezza di tali pretese veniva riscontrata dal giudice ancora alla luce del tenore letterale del contratto e del citato accordo tariffario, laddove, è espressamente previsto che i corrispettivi unitari pattuiti sono globali e omnicomprensivi (clausola n. 10) e che la modifica dei prezzi dei servizi deve essere necessariamente preceduta da un apposito patto fra le parti (“Revisioni tariffarie”).
L'assenza di prova di uno specifico accordo tra le parti di revisione delle tariffe unitarie pattuite, pacificamente avvenuto solo per i prodotti del reparto Ca.co. (casalinghi e comunicazione), conduceva quindi al rigetto della domanda di pagamento delle differenze tariffarie ulteriormente azionate, non essendovi alcun titolo per ottenere una modifica giudiziale del corrispettivo.
Tanto premesso, ritiene la Corte di dover rigettare l'appello proposto da per le ragioni Parte_1
di seguito indicate.
Con unica doglianza “La sentenza di primo grado si basa su di una interpretazione errata della clausola di “revisione tariffaria” contenuta nel contratto di appalto non conforme al dettato degli art. 1362, 1366 e 1367 c.c., in caso di accordo fra le parti, non essendo sufficiente che si siano verificate le condizioni che tale clausola indica quale presupposto necessario per la revisione, ovvero modificazioni inerenti le attività previste nel contratto, quali la tipologia o le modalità di esecuzione delle prestazioni dipendenti da fattori organizzativi della società, di suoi fornitori e/o di suoi clienti”
l'appellante lamenta un'errata interpretazione da parte del Tribunale della clausola di revisione tariffaria dell'allegato 6 al contratto di appalto, non avendo indagato la comune volontà delle parti e interpretato il contratto secondo buona fede, con conseguente violazione degli artt. 1362, 1366,1367
c.c..
In particolare, sostiene che le parti con tale clausola avrebbero predisposto un preciso Pt_1
meccanismo di variazione delle tariffe, in contraddizione con le opposte statuizioni del Tribunale sulla tassatività dei prezzi in quanto omnicomprensivi e invariabili.
A fronte di questa possibilità di modifica tariffaria, l'appellante deduce quindi di averne presentato ripetutamente esplicita richiesta alla appellata (docc. 6 e 10) che, tuttavia, ha riconosciuto solo alcuni degli adeguamenti domandati. Da qui deriverebbe allora in capo all'appellante il diritto di domandare al giudice il riconoscimento delle proprie pretese, non ostando la sola mancanza di un accordo tra le parti ad un loro esame nel merito, che invece è stato omesso dal giudice di prime cure.
Con riguardo, dunque, al merito delle proprie richieste economiche, l'appellante deduce che per il cambio di codifica dei colli dei reparti giardinaggio e giocattoli (A) e per la gestione della merce destinata ai supermercati la appellata ha riconosciuto gli adeguamenti tariffari a , non Org_3 Pt_1
avendo contestato quindi il diritto alla revisione, ma solo il quantum.
pagina 5 di 8 Con riferimento, invece, alle modifiche nell'organizzazione del magazzino (C), nonostante ne CP abbia sostenuto la preesistenza alla stipula dell'appalto, l'appellante sostiene che la posteriorità delle variazioni del “layout”, oltre ai capitoli di prova dedotti sul punto, sarebbe in ogni caso dimostrata alla luce di asserite parziali ammissioni di controparte. In particolare, dalla tabella riportata da in CP
comparsa di risposta di primo grado si evincerebbe un incremento delle postazioni di picking in magazzino due anni dopo la stipula del contratto, quale diretta conseguenza delle scelte organizzative compiute da risulterebbe così provata la circostanza della posteriorità rispetto alla stipula del Org_1
contratto delle modifiche al layout del magazzino, imputabili dunque direttamente alla appellata.
Sulla base dei propri calcoli, l'appellante quantifica l'importo domandato a titolo di differenze tariffarie in complessivi €412.442,96, pari alla somma delle tre poste richiamate ), avendo invece Org_4 rinunciato all'impugnazione della voce ulteriore relativa all'aumento del costo del lavoro.
Il gravame non può essere accolto, tuttavia la motivazione del tribunale deve essere integrata dalle ulteriori considerazioni.
Come rilevato dal Tribunale, il contratto, oltre a stabilire un corrispettivo “globale e omnicomprensivo” sulle quantità movimentate, prevede, altresì, alla clausola “Revisioni tariffarie” di cui all'allegato 6 che
“Ove si verificassero modificazioni inerenti le attività previste nel presente contratto, nella tipologia o nelle modalità di esecuzione (per ragioni dipendenti da fattori organizzativi della società, dei suoi fornitori e/o dei suoi clienti), le parti congiuntamente procederanno ad una revisione del capitolato e ad un conseguente aggiornamento delle tariffe contrattualmente pattuite”. Dalla mera lettura del testo della clausola emerge, quindi, la necessità per le parti di un accordo specifico sui prezzi da adeguare e modificare in presenza di determinate condizioni oggettive;
accordo che, salvo per i prodotti del reparto
Ca.co. (casalinghi e comunicazione) e per limitati ulteriori precisi adeguamenti, è senza alcun dubbio mancato.
Occorre però precisare che durante la vigenza del contratto, il ha chiesto la modifica Parte_1
delle tariffe (vedi doc.6 e doc. 10 appellante) per cui, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il mancato accordo non impedisce alla parte di rivolgersi al Giudice proprio per ottenere quella revisione prevista dall'art.6 del contratto, qualora, si siano verificati i presupposti ivi previsti
Ciò posto, dall'esame nel merito delle singole poste azionate emerge, viceversa, l'infondatezza delle pretese economiche di parte appellante.
Orga Orga Con riguardo alla voce (A) inerente al cambio di codifica da a dei colli dei reparti giardinaggio e giocattoli, è pacifico che le parti avevano già concordato un adeguamento delle tariffe attraverso la corresponsione di €40.000,00 una tantum da a per il periodo da novembre CP Pt_1
pagina 6 di 8 2018 ad aprile 2019. Per il periodo successivo fino a giugno 2020, invece, tale tariffa era stata adeguata e riparametrata alla luce della variazione di codifica che aveva riguardato solo alcuni articoli dei reparti in esame, con sua conseguente applicazione solo sul 50% dei colli (docc. 7 e 8 appellata).
Le parti avevano quindi specificamente concordato il riconoscimento di una tariffa aggiuntiva proprio per ovviare agli intervenuti cambi di codifica.
Tale corrispettivo aggiuntivo concesso da è stato pienamente accettato e sottoscritto CP dall'appellante, che l'ha dunque ritenuto a suo tempo congruo a soddisfare le proprie esigenze e proporzionato rispetto ai colli movimentati, non potendo così solo ora pretenderne in sede giudiziale un importo diverso e maggiore.
Per quanto concerne l'ulteriore voce (B) relativa alla gestione della merce destinata ai supermercati
, le parti avevano sul punto raggiunto un accordo tariffario specifico per il 2020, prevedendo un Org_2 corrispettivo fisso mensile di €15.000,00 (poi ridotto a €12.000,00 per la diminuzione dei punti vendita da fornire) a adeguamento dell'importo già riconosciuto per l'anno precedente di €60.000,00.
Anche per tali poste le parti avevano quindi espressamente pattuito appositi adeguamenti di prezzo per far fronte alla sopravvenuta necessità per di gestire la movimentazione dei colli per i punti Pt_1 vendita . L'appellante non ha pertanto alcun diritto a domandare, a contratto ormai cessato, Org_2
maggiori differenze tariffarie rispetto a quelle che aveva tuttavia concordato, accettato e fatturato.
Riguardo all'ultima voce (C) relativa alle differenze tariffarie emergenti dalla modifica dell'organizzazione del magazzino, a fronte delle contestazioni di controparte non ha fornito Pt_1
alcuna prova tesa a dimostrare il suo diritto al pagamento di importi aggiuntivi.
Non vengono, infatti, smentite le argomentazioni della appellata sulla necessità di non conteggiare i singoli “alveari” dei Ca.co. tra le postazioni di picking e sulla circostanza pacifica della pattuita previsione di tariffe specifiche per tale attività, così da garantire una corretta retribuzione per ogni incremento di posizioni di picking.
A fronte di queste contestazioni, l'appellante non ha, dunque, provato l'asserita posteriorità alla stipula del contratto delle modifiche organizzative e la loro conseguente imputabilità a non essendo CP
sufficiente a questo fine il solo richiamo della “tabella Ceva” per un raffronto sul numero di posizioni di picking.
Da ultimo, si rileva comunque che il preteso importo complessivo di €412.442,96 è stato quantificato dall'appellante unilateralmente, sulla base di calcoli per le singole poste effettuati in proprio e di documenti redatti del tutto personalmente. Anche sotto questo profilo, dunque, non ha fornito Pt_1 alcuna prova dell'effettivo quantum domandato a titolo di differenze tariffarie né dei parametri utilizzati o utilizzabili per una loro corretta quantificazione.
pagina 7 di 8 Sulla base delle considerazioni tutte sopra espresse, il gravame non può essere accolto.
Quanto alle spese di lite del grado, in applicazione del principio della soccombenza e della causalità, devono essere poste a carico dell'appellante e a favore della appellata come da liquidazione in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate che viene fatta applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da €260.001,00 a €520.000,00, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata quella istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore
(il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1117/2023 pubblicata in data 13.02.2023 così provvede:
-1) rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
-2) condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
liquidate in: €4.389,00 per la fase di studio, €2.552,00 per la fase introduttiva, Controparte_1
€7.298,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
-3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato;
-4) rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 3.04.2024.
Il cons. est. Dott. Maria Teresa Brena Il Presidente Dott. Anna Mantovani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Anna Mantovani Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZA SPESSA Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIALE TUNISIA, 42 20124 MILANO, presso e nello studio dell'avv. PIAZZA SPESSA GIOVANNI
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BARTALINI Controparte_1 P.IVA_2
GUIDO GINO e dell'avv. GALLARATI PAOLO ( Via Agnello, 12 20121 C.F._1
MILANO; , con elezione di domicilio in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO presso e nello studio dell'avv. BARTALINI GUIDO GINO
APPELLATA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
pagina 1 di 8 Conclusioni: per “Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita premessa ogni più Parte_1
opportuna pronuncia e declaratoria del caso e di legge così giudicare: Nel merito, in totale riforma della sentenza n. 1117/2023 emessa dal Tribunale di Milano, accertare e dichiarare che
[...]
è tenuta a pagare a in forza del contratto di appalto stipulato in Controparte_1 Parte_1 data 01.06.2017 la somma 412.442,96 a titolo di “revisioni tariffarie” come meglio specificato in premessa e per l'effetto condannare a pagare a la Controparte_1 Parte_1 predetta somma di euro 412.442,96 , ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta “congrua” , se del caso con valutazione equitativa, con gli interessi legali ex D. Lgs 231/2002 dalla data della domanda giudiziale al saldo. In via istruttoria, ammetter prova per testi sui capitoli di seguito formulati: 1) Vero che a decorre da settembre 2018 nel magazzino di Melfi venivano Org_1
introdotte delle modifiche, consistenti nello specifico nello spostamento dei colli NAL nel medesimo magazzino in cui erano stoccati i prodotti PGC e che pertanto una parte del capannone, come meglio indentificata nella piantina che si rammostra (allegato 4 pag. 26 contratti di appalto – doc. 2) rimaneva di fatto inutilizzata. 2) Vero che sempre a decorre da settembre 2018 le postazioni di picking
(ovvero quello dove veniva riposta e prelevata la merce dagli operatori) venivano incrementate ed in particolare ciò avveniva per le postazioni poste ad una altezza inferiore al metro da terra mediante la divisione di due delle stesse, sicchè tali posti di picking passavano dagli originari 3.141 a 4.724. 3)
Vero che per effetto di tale divisione le dimensioni di ciascuna postazione divenivano inferiori a quelle di un singolo bancale, e pertanto l'operatore che doveva collocarne uno era costretto a rimuovere manualmente una parte della merce in esso stipata. 4) Vero che analogo incremento si verificava per i posti di picking posti ad una altezza compresa fra 100 cm e 130 cm che passavano da 3.145 a 7.677. 5)
Vero che sempre a decorrere da settembre 2018 i prodotti “alimentari” inizialmente collocati in 22 corsie adiacenti, venivano stoccati in 26 corsie non adiacenti. 6) Vero che successivamente a tali modifiche e fino alla conclusione dell'appalto la produttività del personale impiegato presso il magazzino è diminuita in media di circa 30 colli ora. 7) Vero che a decorrere da giugno 2019
ha pattuito con che i colli dei reparti giardino e giocattoli avrebbero continuato ad Org_1 CP
essere pagati con la tariffa NAL a compensazione di tutte le variazioni di codifica introdotte anche su articoli di altri reparti. 8) Vero che i documenti che si rammostrano (doc. 14 – 17) provengono da
e gli importi ivi indicati corrispondono a quelli che fatturava a quest'ultima. 9) Vero Org_1 CP che le seguenti voci contenute nell'ordine di acquisto di maggio 2019 si riferivano all'una tantum riconosciuto da a per la variazione di codifica di alcuni articoli: attività extra 6.188, Org_1 CP
attività extra 23.595, attività extra 49.000. 10) Vero che ha riconosciuto a nel dicembre CP Pt_1
2019 a titolo di una tantum per la gestione della merce destinata ai supermercati nel nel Org_2
pagina 2 di 8 periodo aprile – dicembre 2019 la somma di euro 60.000,00, che è stata esposta in fattura da Pt_1 nella voce “economie”. 11) Vero che per i mesi successivi sempre per tale attività, ha CP
riconosciuto a la somma forfettaria mensile di euro 15.000,00 poi diminuita ad euro 12.000,00 al Pt_1
mese a decorrere da febbraio 2020 e così fino a giugno 2020. Si indicato a testi: Testimone_1
– capo impianto – capo impianto , e ”. Org_1 Testimone_2 Pt_1 Testimone_3 Tes_4
Per “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni opportuna declaratoria sia di rito sia di merito: in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1117/2023 del
Tribunale di Milano, pubblicata in data 13 febbraio 2023 all'esito del giudizio sub n. 3400/2021 R.G., sezione VII civile, dott. Giovanni Grassi;
in ogni caso: condannare il alla rifusione Parte_1
delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello notificato in data 16.03.2023 a (in seguito solo ), Controparte_1 CP
(in seguito solo ”) impugnava la sentenza del Tribunale di Milano n. 1117/2023 Parte_1 Pt_1
pubblicata in data 13.02.2023, con la quale il primo giudice, non accogliendo la domanda svolta da di pagamento di € 777.750,26 a titolo di differenze tariffarie in relazione al contratto di appalto Pt_1 di servizi stipulato in data 1.06.207, aveva: a) respinto le domande dell'attore; b) condannato alla Pt_1
refusione delle spese di lite in favore di CP
Si costituiva con comparsa del 21.06.2023 Ceva che, dopo aver contestato in fatto e Controparte_1
in diritto le argomentazioni avanzate da parte appellante, chiedeva il conseguente rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione del 13.07.2023, il consigliere istruttore, dato atto dell'insussistenza di ipotesi transattive, fissava su istanza delle parti ex art. 352 c.p.c., l'udienza del 28.03.2024 per la rimessione della causa in decisione. Di tale udienza, su istanza delle parti e visto l'art. 127 ter c.p.c., veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;
venivano inoltre assegnati alle parti i termini per il deposito della precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Depositati gli scritti difensivi finali la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 3.04.2024.
pagina 3 di 8 Brevemente quanto ai fatti di causa di rilievo in questa sede, come si legge nella sentenza impugnata
“L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avere concluso un contratto con cui questi gli affidò l'incarico di prestare i servizi di carico, scarico, movimentazione e sistemazioni merci nel magazzino di Melfi, nell'interesse del committente principale Premesso Org_1 che il contratto ebbe efficacia dal 1° giugno 2017, per una durata triennale, l'attore ha allegato che in corso di rapporto: il committente principale variò l'organizzazione del magazzino Org_1
(«variazione dei picking»), con maggiori costi per l'attore di € 211.293,05; il committente principale modificò le “referenze” di taluni prodotti, con perdita di corrispettivo per l'attore di €120.175,21; il committente gravò il magazzino della gestione dei punti vendita a insegna con diritto Org_2 dell'attore a un maggiore compenso pari a € 120.000,00; fu stipulato un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro con aumento del costo del lavoro di 1,15 € per ora e correlativo diritto a maggior corrispettivo per l'attore di € 326.282,00. Su tali basi, l'attore ha concluso, in citazione, perché il convenuto sia condannato a pagare a suo favore la somma di € 777.750,26 a titolo di differenze tariffarie. Il convenuto si è costituito in giudizio deducendo come il corrispettivo pattuito in contratto potesse, per espressa previsione negoziale, essere modificato solo previa revisione del capitolato in accordo fra le parti e che, con riferimento alle pretese economiche avanzate in giudizio dall'attore, fra le parti non intervenne alcun accordo. Previa contestazione della pretesa creditoria dell'attore sotto i profili dell'an debeatur e del quantum debeatur, il convenuto ha concluso perché la domanda dell'attore sia respinta”.
Come anticipato, la causa si concludeva con il rigetto della domanda avanzata da di condanna al Pt_1 pagamento in suo favore di complessivi €777.750,26 a titolo di differenze tariffarie.
Il Tribunale, dopo aver qualificato il contratto come un subappalto di servizi, riteneva la domanda di infondata alla luce del contenuto delle clausole contrattuali, in particolare l'accordo tariffario Pt_1
(allegato 6), il quale prevedeva innanzitutto che “le tariffe indicate sono da considerarsi fisse per 3 anni per cui non verranno riconosciuti all'Appaltatore né l'ISTAT né l'aumento del costo del lavoro ex
CCNL”. Il giudice, avendo le parti escluso qualsiasi aumento del corrispettivo per variazione del costo della mano d'opera in deroga all'art. 1664 c.c., rigettava, quindi, in primo luogo la domanda dell'appellante di pagamento dell'importo di €326.282,00 relativo al maggior costo del personale;
sul punto non ha proposto appello. Pt_1
In secondo luogo, il Tribunale esaminava le ulteriori pretese economiche del subappaltatore, emergenti da un'asserita maggior onerosità dell'appalto causata da scelte del committente principale , la Org_1
cui remunerazione era chiesta solo ad appalto ormai cessato e in aggiunta ai prezzi unitari pattuiti in contratto e applicati nelle fatture.
pagina 4 di 8 L'infondatezza di tali pretese veniva riscontrata dal giudice ancora alla luce del tenore letterale del contratto e del citato accordo tariffario, laddove, è espressamente previsto che i corrispettivi unitari pattuiti sono globali e omnicomprensivi (clausola n. 10) e che la modifica dei prezzi dei servizi deve essere necessariamente preceduta da un apposito patto fra le parti (“Revisioni tariffarie”).
L'assenza di prova di uno specifico accordo tra le parti di revisione delle tariffe unitarie pattuite, pacificamente avvenuto solo per i prodotti del reparto Ca.co. (casalinghi e comunicazione), conduceva quindi al rigetto della domanda di pagamento delle differenze tariffarie ulteriormente azionate, non essendovi alcun titolo per ottenere una modifica giudiziale del corrispettivo.
Tanto premesso, ritiene la Corte di dover rigettare l'appello proposto da per le ragioni Parte_1
di seguito indicate.
Con unica doglianza “La sentenza di primo grado si basa su di una interpretazione errata della clausola di “revisione tariffaria” contenuta nel contratto di appalto non conforme al dettato degli art. 1362, 1366 e 1367 c.c., in caso di accordo fra le parti, non essendo sufficiente che si siano verificate le condizioni che tale clausola indica quale presupposto necessario per la revisione, ovvero modificazioni inerenti le attività previste nel contratto, quali la tipologia o le modalità di esecuzione delle prestazioni dipendenti da fattori organizzativi della società, di suoi fornitori e/o di suoi clienti”
l'appellante lamenta un'errata interpretazione da parte del Tribunale della clausola di revisione tariffaria dell'allegato 6 al contratto di appalto, non avendo indagato la comune volontà delle parti e interpretato il contratto secondo buona fede, con conseguente violazione degli artt. 1362, 1366,1367
c.c..
In particolare, sostiene che le parti con tale clausola avrebbero predisposto un preciso Pt_1
meccanismo di variazione delle tariffe, in contraddizione con le opposte statuizioni del Tribunale sulla tassatività dei prezzi in quanto omnicomprensivi e invariabili.
A fronte di questa possibilità di modifica tariffaria, l'appellante deduce quindi di averne presentato ripetutamente esplicita richiesta alla appellata (docc. 6 e 10) che, tuttavia, ha riconosciuto solo alcuni degli adeguamenti domandati. Da qui deriverebbe allora in capo all'appellante il diritto di domandare al giudice il riconoscimento delle proprie pretese, non ostando la sola mancanza di un accordo tra le parti ad un loro esame nel merito, che invece è stato omesso dal giudice di prime cure.
Con riguardo, dunque, al merito delle proprie richieste economiche, l'appellante deduce che per il cambio di codifica dei colli dei reparti giardinaggio e giocattoli (A) e per la gestione della merce destinata ai supermercati la appellata ha riconosciuto gli adeguamenti tariffari a , non Org_3 Pt_1
avendo contestato quindi il diritto alla revisione, ma solo il quantum.
pagina 5 di 8 Con riferimento, invece, alle modifiche nell'organizzazione del magazzino (C), nonostante ne CP abbia sostenuto la preesistenza alla stipula dell'appalto, l'appellante sostiene che la posteriorità delle variazioni del “layout”, oltre ai capitoli di prova dedotti sul punto, sarebbe in ogni caso dimostrata alla luce di asserite parziali ammissioni di controparte. In particolare, dalla tabella riportata da in CP
comparsa di risposta di primo grado si evincerebbe un incremento delle postazioni di picking in magazzino due anni dopo la stipula del contratto, quale diretta conseguenza delle scelte organizzative compiute da risulterebbe così provata la circostanza della posteriorità rispetto alla stipula del Org_1
contratto delle modifiche al layout del magazzino, imputabili dunque direttamente alla appellata.
Sulla base dei propri calcoli, l'appellante quantifica l'importo domandato a titolo di differenze tariffarie in complessivi €412.442,96, pari alla somma delle tre poste richiamate ), avendo invece Org_4 rinunciato all'impugnazione della voce ulteriore relativa all'aumento del costo del lavoro.
Il gravame non può essere accolto, tuttavia la motivazione del tribunale deve essere integrata dalle ulteriori considerazioni.
Come rilevato dal Tribunale, il contratto, oltre a stabilire un corrispettivo “globale e omnicomprensivo” sulle quantità movimentate, prevede, altresì, alla clausola “Revisioni tariffarie” di cui all'allegato 6 che
“Ove si verificassero modificazioni inerenti le attività previste nel presente contratto, nella tipologia o nelle modalità di esecuzione (per ragioni dipendenti da fattori organizzativi della società, dei suoi fornitori e/o dei suoi clienti), le parti congiuntamente procederanno ad una revisione del capitolato e ad un conseguente aggiornamento delle tariffe contrattualmente pattuite”. Dalla mera lettura del testo della clausola emerge, quindi, la necessità per le parti di un accordo specifico sui prezzi da adeguare e modificare in presenza di determinate condizioni oggettive;
accordo che, salvo per i prodotti del reparto
Ca.co. (casalinghi e comunicazione) e per limitati ulteriori precisi adeguamenti, è senza alcun dubbio mancato.
Occorre però precisare che durante la vigenza del contratto, il ha chiesto la modifica Parte_1
delle tariffe (vedi doc.6 e doc. 10 appellante) per cui, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il mancato accordo non impedisce alla parte di rivolgersi al Giudice proprio per ottenere quella revisione prevista dall'art.6 del contratto, qualora, si siano verificati i presupposti ivi previsti
Ciò posto, dall'esame nel merito delle singole poste azionate emerge, viceversa, l'infondatezza delle pretese economiche di parte appellante.
Orga Orga Con riguardo alla voce (A) inerente al cambio di codifica da a dei colli dei reparti giardinaggio e giocattoli, è pacifico che le parti avevano già concordato un adeguamento delle tariffe attraverso la corresponsione di €40.000,00 una tantum da a per il periodo da novembre CP Pt_1
pagina 6 di 8 2018 ad aprile 2019. Per il periodo successivo fino a giugno 2020, invece, tale tariffa era stata adeguata e riparametrata alla luce della variazione di codifica che aveva riguardato solo alcuni articoli dei reparti in esame, con sua conseguente applicazione solo sul 50% dei colli (docc. 7 e 8 appellata).
Le parti avevano quindi specificamente concordato il riconoscimento di una tariffa aggiuntiva proprio per ovviare agli intervenuti cambi di codifica.
Tale corrispettivo aggiuntivo concesso da è stato pienamente accettato e sottoscritto CP dall'appellante, che l'ha dunque ritenuto a suo tempo congruo a soddisfare le proprie esigenze e proporzionato rispetto ai colli movimentati, non potendo così solo ora pretenderne in sede giudiziale un importo diverso e maggiore.
Per quanto concerne l'ulteriore voce (B) relativa alla gestione della merce destinata ai supermercati
, le parti avevano sul punto raggiunto un accordo tariffario specifico per il 2020, prevedendo un Org_2 corrispettivo fisso mensile di €15.000,00 (poi ridotto a €12.000,00 per la diminuzione dei punti vendita da fornire) a adeguamento dell'importo già riconosciuto per l'anno precedente di €60.000,00.
Anche per tali poste le parti avevano quindi espressamente pattuito appositi adeguamenti di prezzo per far fronte alla sopravvenuta necessità per di gestire la movimentazione dei colli per i punti Pt_1 vendita . L'appellante non ha pertanto alcun diritto a domandare, a contratto ormai cessato, Org_2
maggiori differenze tariffarie rispetto a quelle che aveva tuttavia concordato, accettato e fatturato.
Riguardo all'ultima voce (C) relativa alle differenze tariffarie emergenti dalla modifica dell'organizzazione del magazzino, a fronte delle contestazioni di controparte non ha fornito Pt_1
alcuna prova tesa a dimostrare il suo diritto al pagamento di importi aggiuntivi.
Non vengono, infatti, smentite le argomentazioni della appellata sulla necessità di non conteggiare i singoli “alveari” dei Ca.co. tra le postazioni di picking e sulla circostanza pacifica della pattuita previsione di tariffe specifiche per tale attività, così da garantire una corretta retribuzione per ogni incremento di posizioni di picking.
A fronte di queste contestazioni, l'appellante non ha, dunque, provato l'asserita posteriorità alla stipula del contratto delle modifiche organizzative e la loro conseguente imputabilità a non essendo CP
sufficiente a questo fine il solo richiamo della “tabella Ceva” per un raffronto sul numero di posizioni di picking.
Da ultimo, si rileva comunque che il preteso importo complessivo di €412.442,96 è stato quantificato dall'appellante unilateralmente, sulla base di calcoli per le singole poste effettuati in proprio e di documenti redatti del tutto personalmente. Anche sotto questo profilo, dunque, non ha fornito Pt_1 alcuna prova dell'effettivo quantum domandato a titolo di differenze tariffarie né dei parametri utilizzati o utilizzabili per una loro corretta quantificazione.
pagina 7 di 8 Sulla base delle considerazioni tutte sopra espresse, il gravame non può essere accolto.
Quanto alle spese di lite del grado, in applicazione del principio della soccombenza e della causalità, devono essere poste a carico dell'appellante e a favore della appellata come da liquidazione in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate che viene fatta applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da €260.001,00 a €520.000,00, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata quella istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore
(il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1117/2023 pubblicata in data 13.02.2023 così provvede:
-1) rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
-2) condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
liquidate in: €4.389,00 per la fase di studio, €2.552,00 per la fase introduttiva, Controparte_1
€7.298,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
-3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato;
-4) rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 3.04.2024.
Il cons. est. Dott. Maria Teresa Brena Il Presidente Dott. Anna Mantovani
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