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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 17997/2017 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità professionale”, promossa da:
, in proprio e quale erede di , e Parte_1 Persona_1 Parte_2 [...]
, quali eredi di , con il patrocinio dell'Avv. Costantino Morena, Parte_3 Persona_1
Attori contro
, in proprio ex art. 86 c.p.c., Controparte_1
Convenuto contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Andrea Francesco Pezzuto,
Terzo chiamato in causa
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 16.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12.11.2017 e Parte_1 Per_1
hanno dedotto che:
[...]
- i ricorrenti, all'esito del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo rubricato al n. 176/2000 R.G. del Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Acquaviva delle Fonti, con atto
Pag. 1 a 17 di citazione notificato in data 26.5.2001 instauravano, innanzi al Tribunale di Bari – Sez.
Dist. di Acquaviva delle Fonti, il giudizio di merito rubricato al n. 257/2001 R.G., con cui esponevano di aver commissionato ai fratelli e Parte_4 Persona_2
l'esecuzione di rasatura e pitturazione delle pareti interne dell'immobile di loro proprietà in Santeramo in Colle e, ritenendo di aver subito dei danni, ne chiedevano la condanna in solido al pagamento di Lire 36.709.166, oltre interessi e spese del giudizio;
- con comparsa depositata il 26.7.2001 si costituivano in giudizio i convenuti che, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, instavano per la condanna dei coniugi al pagamento di Lire 760.000, a titolo di E_
corrispettivo non versato, di Lire 5.000.000 per i lavori supplementari, derivanti dai difetti strutturali dell'immobile, salva diversa specificazione a seguito di C.T.U. o ex art. 1664 c.c., di Lire 540.000 per posizionamento delle greche;
con vittoria di spese e compensi del giudizio;
- dopo regolare istruttoria, la causa veniva decisa con sentenza n. 51/2008 che così statuiva: “dichiara i convenuti e responsabili, in via Persona_2 Parte_4
solidale tra loro, dei danni subiti dagli attori;
Condanna i convenuti al risarcimento dei predetti danni quantificati in € 5000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Pone definitivamente a carico dei convenuti, le spese relative alla CTU ed all'ATP; compensa integralmente tra le parti le ulteriori spese del presente giudizio”; a supporto Con del suddetto dispositivo, nella parte motiva, il Tribunale di Bari – Sez. Dist. cquaviva delle Fonti così precisava: <Circa il merito delle contestazioni attoree bisogna rilevare che dalla lettura delle consulenze tecniche di ufficio rese in sede di ATP e di CTU risulta che: “l'esecuzione delle opere realizzate dai convenuti non è stata eseguita a regola
d'arte”, “i difetti rilevati sulle finiture delle pareti degli ambienti … sono effettivamente addebitabili a una cattiva applicazione dei materiali come i difetti riscontrati nelle soffittature sono addebitabili ad un errato montaggio dei pannelli in cartongesso”.
Occorre tuttavia rilevare che nel corso dell'ATP, la stessa consulente aveva rilevato la presenza di difetti dell'intonaco preesistenti ai lavori di finitura eseguiti dai convenuti.
Occorre ancora rilevare che parte dei lavori effettuati dai convenuti (quelli relativi alla mansarda) non risultano essere stati contestati dagli attori. Nella perizia di parte depositata dagli attori in sede di accertamento tecnico preventivo, i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi erano determinati in complessive £.
9.840.000. Alla luce di tutte le predette considerazioni si ritiene equo quantificare in € 5.000,00 i danni effettivamente subiti dagli attori, oltre interessi legali dalla domanda alla data
Pag. 2 a 17 dell'effettivo soddisfo. In considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea, e del riconoscimento dell'inadempimento da parte dei convenuti agli impegni contrattualmente assunti, devono rigettarsi le domande riconvenzionali proposte dai convenuti medesimi. Considerato l'andamento generale del giudizio ed il solo parziale accoglimento della domanda attorea, appare equa la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese dell'ATP e della CTU espletate nel corso del giudizio>>;
- i coniugi , stante il parziale accoglimento della domanda, proponevano E_
appello (giudizio n. 274/2009 R.G. della Corte di Appello di Bari), a mezzo del proprio difensore, Avv. , che così concludeva: “1) confermare la sentenza Controparte_1
di primo grado n. 51/08 R.G.A.C. n. 257/01, emessa il 22.02.2008 e depositata il
19.03.2008, del Tribunale di Bari sez. dist. di Acquaviva delle Fonti in merito all'an ed al quantum già deliberato comprensivo di spese di ATP e CTU;
2) condannare i convenuti-appellati al risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli attori-appellanti pari ad ulteriori € 14.046,34; 3) con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”;
- a sostegno di tali richieste, l'Avv. non enunciava i motivi Controparte_1 specifici dell'impugnazione, così come previsto dall'articolo 342 c.p.c. (nella formulazione ante riforma introdotta con la Legge n. 134/2012 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 83/2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie che ci occupa), ma il medesimo si limitava ad affermare: “Propone appello per il seguente motivo: 1) Errata valutazione del danno (art. 2056 c.c.) La motivazione della sentenza va censurata perché vi è stata una iniqua determinazione del danno patrimoniale subito dagli attori – appellanti. La somma di € 5.000,00, oltre spese di CTU ed ATP, liquidata nella sentenza di primo grado va maggiorata del maggior danno subito dagli appellanti pari a complessivi € 14.046,34, oltre spese legali del primo e del secondo grado”, in palese assenza di qualsivoglia argomentazione fattuale e giuridica;
- si costituivano, con comparsa depositata in data 18.05.2009, gli appellati, i quali eccepivano l'inammissibilità del gravame per omessa specificità dei motivi, in violazione dell'art. 342 c. 1 c.p.c. e la nullità dell'appello per richiesta di conferma, da parte dell'appellante, della sentenza impugnata;
- in data 5.6.2009 si teneva la prima udienza innanzi alla Corte di Appello di Bari, alla quale non compariva nessuno per gli appellanti e, quindi, il Collegio rinviava la causa, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., all'udienza del 18.12.2009;
Pag. 3 a 17 - in data 3.11.2009 l'Avv. , con raccomandata a.r., comunicava ai Controparte_1
coniugi la propria rinuncia al mandato in relazione al giudizio di appello, E_
innanzi richiamato;
- all'udienza del 18.12.2009, quindi, si costituiva il nuovo difensore dei coniugi Parte_5
, Avv. Vito Giaquinto, il quale, unitamente al procuratore di parte appellata,
[...]
chiedeva rinviarsi la causa per precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 10.10.2014, sulle conclusioni rassegnate dagli avvocati delle parti e trascritte nel verbale di udienza, il Collegio si riservava per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
con sentenza n. 392/2015, depositata in data 17.03.2015, la Corte di Appello di Bari, così statuiva: “dichiara inammissibile l'appello; condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Persona_1
al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.770,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge”;
- in data 20.4.2015, i coniugi , a mezzo del proprio procuratore, Avv. E_
Vito Giaquinto, inoltravano formale richiesta di risarcimento del danno all'Avv.
; in data 18.1.2016, i coniugi procedevano ad Controparte_1 E_
inoltrare atto di invito ad aderire a convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 2 D.L. 132/14, convertito con L. 162/14; in data 9.3.2016 le parti stipulavano convenzione di negoziazione assistita, alla quale, tuttavia, non seguiva una composizione bonaria della controversia;
in data 11.12.2016, i coniugi depositavano E_ innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari istanza per l'espletamento del tentativo di conciliazione ex art. 13, comma 9, della Legge 247/2012; in data 19.12.2016, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, al fine di esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 13, comma 9, e 29 comma 1 lett. O L. 247/2012, convocava le parti presso gli uffici dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
in data 25.1.2017 le parti comparivano innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e, dopo aver esposto le proprie ragioni, così concludevano: “il sig. dichiara la Parte_1 disponibilità alla definizione per la somma di € 20.000,00 oltre la somma da corrispondere all'Avv. Giaquinto. L'Avv. offre la somma di € Controparte_1
5.000,00. Attesa la notevole differenza si prende atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria e si dichiara la negatività del tentativo di conciliazione”;
- nella fattispecie risulta essere provato per tabulas l'inadempimento dell'Avv.
[...]
; dalla lettura dell'atto di appello, emerge chiaramente che il medesimo CP_1
Pag. 4 a 17 difetta degli elementi di cui all'art. 342 c.p.c., co. 1, c.p.c. (testo ante riforma del 2012), stante la mancata esposizione dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione; l'Avv.
ha omesso di enunciare i motivi su cui si fondavano le proprie Controparte_1
doglianze, nonché le ragioni di diritto a sostegno delle stesse, in quanto, il medesimo si
è limitato a rilevare una “errata valutazione del danno ex art. 2056 c.c.”, evidenziando la mera liquidazione, da parte del Giudice di primae curae, di una somma di € 5.000,00 a fronte di un presunto maggior danno, in piena violazione del principio della necessaria specificità dei motivi previsto dal c.p.c.; i suddetti rilievi sono stati effettuati dalla Corte di Appello di Bari, che nella parte motiva della sentenza n. 392/2015, così statuisce:
“L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati, è fondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione deve risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice”; sempre la Corte di Appello, successivamente, precisa: “Ne consegue che detto onere di specificazione non può ritenersi assolto dagli appellanti con il mero dissenso rispetto alla quantificazione dei danni operata dal
Tribunale, e nella reiterazione dell'istanza di liquidazione dell'ulteriore danno non riconosciuto in primo grado. Invece gli appellanti avrebbero dovuto specificare per quale motivo la liquidazione operata dal Tribunale è errata, indicando gli errori di fatto
e di diritto della sentenza;
atteso che l'indicazione degli errori di fatto e di diritto ha la duplice funzione di delimitare l'ambito della cognizione del giudice d'appello e di consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata;
per cui il relativo onere è assolto solo se l'atto di appello contiene articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello”; in virtù della sopra esposta argomentazione del Giudice di Appello, non vi
è chi non veda come il difensore abbia operato con negligenza ed imperizia, stante la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella precedente formulazione antecedente alla Legge 134/2012 (applicabile ratione temporis) che, indubbiamente, un avvocato ha l'obbligo di conoscere, in quanto, la summenzionata norma rappresenta una delle nozioni di base del processo civile;
nella fattispecie che ci occupa, risulta essere evidente l'errore professionale commesso dall'Avv. , il quale, Controparte_1 ignorando completamente la norma di cui all'art. 342 c.p.c. e avendo omesso di effettuare gli opportuni accertamenti giurisprudenziali sul punto, al momento della redazione
Pag. 5 a 17 dell'atto di appello, non ha indicato i motivi specifici del gravame e, conseguentemente, ha fatto dichiarare il medesimo inammissibile, precludendo ai coniugi la E_
possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile dalla pronuncia di secondo grado;
in merito a tale ultimo aspetto, appare doveroso precisare che la Corte di Appello avrebbe potuto accogliere la domanda degli odierni ricorrenti, atteso che la quantificazione del danno, effettuata dal Tribunale di Bari – Sezione di Acquaviva delle Fonti, è fondata su erronei presupposti e non sufficientemente motivata;
infatti, il Giudice di primae curae ha utilizzato, ai fini della determinazione del quantum, l'iniziale richiesta, contenuta nell'A.T.P., senza tenere conto della documentazione allegata, dagli odierni ricorrenti, nel giudizio di merito (cfr. relazione di stima del Geom. e fatture CP_4
quietanzate) e, soprattutto, senza specificare le modalità di calcolo, prodromiche alla liquidazione degli importi dovuti dalla parte soccombente, atteso che, al fine di motivare la riduzione del danno, si è limitato a menzionare, genericamente, la “presenza di difetti all'intonaco preesistenti ai lavori di finitura” che, al contrario di quanto implicitamente rappresentato dal Giudice di primo grado, sono stati riscontrati soltanto nel salone (cfr. pagina 5 della perizia dell'Ing. e, pertanto, non potevano certo giustificare una Per_3
sensibile diminuzione della pretesa risarcitoria avanzata dai coniugi;
E_
indubbiamente inconferente, risulta essere, altresì, il richiamo, effettuato dal Tribunale di Bari – Sez. dist. di Acquaviva delle Fonti, alla mancata contestazione dei lavori, relativi alla mansarda, da parte dei coniugi , in quanto, le summenzionate E_
opere non sono state né oggetto di A.T.P., né, tantomeno, del giudizio di merito, come può facilmente evincersi dal ricorso introduttivo ex art. 696 c.p.c., in cui, a pagina 1, si legge: “tali lavori, consistenti nella rasatura e pitturazione delle pareti interne dell'appartamento e delle scale, nonché della posa in opera di strutture in cartongesso”, pertanto, le stesse non potevano assumere alcuna rilevanza (relativamente ad una variazione in aumento ovvero in diminuzione), ai fini della determinazione del quantum debeatur; tale assunto viene confermato, inoltre, dalla consulenza redatta dall'Ing.
in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, che, infatti, non effettua alcun Per_3
rilievo tecnico sul punto limitandosi, soltanto, ad allegare le fotografie dei luoghi (cfr. pagina 7 della perizia del 29.5.2000); la suddetta circostanza risulta essere, indubbiamente, acclarata, altresì, dalla fattura n. 42/2000 (quietanzata dal legale rappresentante dell'impresa), emessa dalla “Didos di ME ZO e dall'allegata specifica delle opere, da cui si evince che gli interventi di ripristino sono stati realizzati nell'appartamento e nel vano scala dei sigg.ri e non nella mansarda che E_
Pag. 6 a 17 costituisce una unità immobiliare autonoma, così come precisato dall'Ing. nella Per_3
relazione ut supra menzionata;
considerato quanto sopra, il Tribunale di Bari – Sezione di Acquaviva delle Fonti avrebbe dovuto liquidare il danno in virtù delle fatture in atti, senza effettuare alcuna riduzione o, quantomeno, non operando una decurtazione pari a circa £ 18.000.000, palesemente spropositata ed ingiustificata;
alla stregua delle circostanze innanzi esposte, risulta essere evidente, quindi, la fondatezza della domanda di parte ricorrente sotto il profilo dell'an debeatur, atteso che la giurisprudenza della
S.C., in tema di nesso di causalità, per quanto concerne l'accertamento della responsabilità dell'avvocato, non richiede la prova certa ed incontestabile che il diverso comportamento avrebbe scongiurato il danno, ma ritiene opportuno applicare il meno rigoroso criterio del «più probabile che non»;
- relativamente alla quantificazione della domanda risarcitoria, si evidenzia che i sigg.ri hanno subito un danno patrimoniale pari ad € 23.029,49 così E_ determinabile: € 9.046,34 importo richiesto in appello dai coniugi E_
(meglio precisato con comparsa conclusionale) e non riconosciuto a causa della declaratoria di improcedibilità del gravame;
€ 5.551,09 spese legali liquidate con
Sentenza n. 392/2015 della Corte di Appello di Bari all'Avv. Piraino (cfr. fatture allegate); € 285,80 registrazione sentenza n. 392/2015 della Corte di Appello di Bari;
€
5.690,57 spese legali liquidate all'Avv. Vito Giaquinto (per assistenza nella causa in appello richiamata e nella fase di negoziazione assistita); € 2.455,69 spese legali Avv.
Costantino Morena per assistenza nella causa n. 1201/2017 RG del Tribunale di Bari
(giudizio intercorso tra gli odierni ricorrenti e l'Avv. Vito Giaquinto, relativo al pagamento degli onorari a quest'ultimo spettanti per l'attività svolta);
- agli odierni ricorrenti deve essere riconosciuto, altresì, il risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto assoluto di difesa, ai sensi dall'art. 24 della Costituzione.
Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale – professionale dell'Avv. CP_1
, rispetto alla procura conferitagli in data 18.02.2009 per introdurre il giudizio
[...]
innanzi alla Corte di Appello di Bari, rubricato al n. 274/09 R.G., per le ragioni di cui in narrativa e, per gli effetti - condannare l'Avv. al risarcimento Controparte_1 dei danni patrimoniali nella misura di € 23.029,49 anche per perdita di “chance”, ovvero in quella diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito - condannare il medesimo al
Pag. 7 a 17 risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
Il tutto, in ogni caso, entro e non oltre la somma di euro 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo”.
Con decreto depositato il 7.12.2017 è stata fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 21.3.2018.
L'Avv. si è costituito il 9.3.2018, contestando gli avversi ed instando CP_1 per il rigetto dell'avversa domanda;
inoltre, in via subordinata ha chiesto la condanna della propria compagnia di assicurazioni – di cui ha chiesto la chiamata in causa – a manlevarlo in caso di accoglimento della domanda.
Con decreto depositato il 19.3.2018 il resistente è stato autorizzato a chiamare il terzo ed è stata fissata la nuova I udienza del 26.9.2018. si è costituita il 14.9.2018, contestando gli avversi assunti ed Controparte_2 instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, disporre il mutamento del rito sommario di cognizione e, in accoglimento della presente richiesta, fissare l'udienza di trattazione per la prosecuzione del giudizio, secondo le disposizioni del rito ordinario di cognizione. 2) Nel merito, sempre in via preliminare, dichiarare
l'inoperatività della polizza di assicurazione n. 281384595, Mod. R51A/02, CP_2
stipulata tra lo Studio Legale avv. e Controparte_1 Controparte_2
relativamente alla richiesta di riconoscimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 1, Allegato A, delle Condizioni Generali di Assicurazione e per, l'effetto, rigettare la domanda di manleva avanzata dall'avv. . 3) Nel merito, CP_1 accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta da e Parte_1
nei confronti dell'avv. e, per l'effetto, rigettare la Persona_1 Controparte_1
richiesta risarcitoria dagli stessi avanzata. 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità dell'assicurato, contenere la condanna di
[...] nei limiti del massimale di polizza, pari ad € 300.000,00. 5) Sempre in via CP_2
subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità professionale dell'assicurato, porre a carico dell'avv. una somma pari al 5% CP_1 dell'eventuale condanna, con un minimo di € 500, in quanto franchigia assoluta prevista dalle condizioni generali di polizza. 6) In estremo subordine, nella denegata ipotesi di condanna in solido con altro soggetto, porre a carico di soltanto Controparte_2 la quota di danno ascrivibile alla responsabilità dell'avv. . 7) In Controparte_1
estremo subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, porre
Pag. 8 a 17 a carico dell'avv. il pagamento delle spese legali sostenute per Controparte_1
la difesa nel presente giudizio. 8) Condannare parte attrice o chi di dovere al pagamento delle spese ed onorari di causa”.
Con comparsa di intervento in prosecuzione depositata il 21.9.2018, a seguito del decesso dell'originaria ricorrente si sono costituiti gli eredi Persona_1 Parte_1
e .
[...] Parte_2 Parte_3
All'udienza del 20.2.2019 è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario di cognizione.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., all'esito la causa è stata rinviata per la discussione, in ultimo per l'udienza del 16.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 28.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
La responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e, quindi, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Senonché la responsabilità del legale non potrebbe, peraltro, affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, essendo necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 16690/2014).
In pratica, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
Qualora si tratti poi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (così, fra le altre, Cass. n. 6967/2006, n. 12354/2009, n. 2638/2013 e n.
3355/2014).
Pag. 9 a 17 La parte è tenuta a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore,
l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (cfr. Cass.
n. 11901/2002).
In particolare, quanto al nesso eziologico - che rappresenta certamente il profilo più difficile e delicato oggetto di prova, soprattutto ove si deduca, come nel caso che ci occupa, una condotta omissiva del professionista - secondo il precedente e più rigoroso orientamento della Suprema Corte, la responsabilità del professionista ricorreva allorché vi fosse stata la prova del sicuro e chiaro evolversi positivo della situazione del cliente ed, in tema di responsabilità del legale, il sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e coltivata (cfr. Cass. n. 722/1999; n. 4044/1944).
L'orientamento che, invece, risulta attualmente dominante nella giurisprudenza di legittimità è quello per cui al criterio della certezza circa gli effetti di una diversa condotta deve sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità di tale condotta a produrli (cfr. Cass. n. 1286/1998; n. 7997/2005; n. 9238/2007).
Pertanto, allo stato, può ritenersi pacifica l'impostazione per cui “l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la
'certezza morale' che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente. Ne consegue che al criterio della certezza della condotta può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli” (Cass. n. 9238/2007, cit.).
In sintesi, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare anche: in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla
Pag. 10 a 17 condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, sulla scorta di criteri probabilistici, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone (cfr., ex multis, Cass. n.
9238/2007, cit.; n. 22376/2012; n. 2638/2013).
Parimenti, in caso di omesso svolgimento dell'attività professionale, come nel caso che ci occupa, va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento e l'ipotesi di adempimento mancato (si veda in tal senso Cass. n. 11901/2002); ed infatti, in tali ipotesi, il danno derivante da eventuali omissioni del professionista è ravvisabile purché, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito [cfr., in tal senso,
Cass. n. 10966/2004; n. 21894/2004, secondo cui “Nella causalità cd. omissiva (o normativa o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione
(causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica)
l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (nella specie, da un contratto di prestazione d'opera professionale di avvocato) secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l'"homo eiusdem condicionis ac professionis": il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se
l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento.
Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. L'accertamento del rapporto di causalità
Pag. 11 a 17 ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente”; Cass. n.
15633/2006; n. 9917/2010; e, più recentemente, Cass. n. 25112/2017, secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”].
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, più volte ribadito che rientra nell'ambito delle competenze specifiche dell'attività professionale e dei doveri di diligenza a cui tale attività deve essere improntata, a norma degli artt. 1176, commi 1 e 2, e 2236 c.c., la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza. Il cliente, infatti, normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo, natura dei documenti e delle prove che devono essere sottoposti al giudice per vincere la causa, possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone: sotto tutti questi aspetti, egli deve essere guidato ed indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Cass. n.
8312/2011; n. 25963/2015).
Orbene, nel caso in esame sussistono tutti i presupposti per ritenere fondata la domanda relativa alla declaratoria di responsabilità professionale.
Infatti, emerge ex actis che l'odierno convenuto Avv. a partire dalla CP_1
memoria difensiva depositata il 9.3.2018 si è limitato ad una contestazione generica, senza addurre elementi idonei a superare gli addebiti mossi, il che conduce a ritenere non specificamente contestati i fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In ogni caso, con riguardo alle contestazioni del terzo chiamato in causa, va rilevato che:
- la sentenza di I grado n. 51/2008 ha condannato la controparte degli odierni attori alla somma di euro 5.000,00, in luogo della somma richiesta pari ad euro 14.046,34;
Pag. 12 a 17 - sul punto, è evidente che il Giudice di I grado ha utilizzato, ai fini della determinazione del quantum, l'iniziale richiesta contenuta nel ricorso per A.T.P., senza tenere conto della documentazione allegata dagli odierni attori nel successivo giudizio di merito (cfr. relazione di stima del Geom. e fatture quietanzate) e, soprattutto, senza CP_4
specificare le modalità di calcolo ai fini della liquidazione degli importi dovuti dalla parte soccombente, in quanto, in ordine alla motivazione sulla riduzione del danno, si è limitato a menzionare genericamente la “presenza di difetti all'intonaco preesistenti ai lavori di finitura” che, invero, sono stati riscontrati soltanto nel salone (cfr. pagina 5 della perizia dell'Ing. e, pertanto, non erano idonei a giustificare la diminuzione della pretesa Per_3
risarcitoria; a tal fine, inconferente, risulta essere, altresì, il richiamo effettuato dal
Giudice di I grado alla mancata contestazione dei lavori, relativi alla mansarda, da parte dei coniugi , in quanto, le summenzionate opere non risultano oggetto E_ dell'accertamento reso in sede di A.T.P. né del giudizio di merito, onde le stesse non potevano assumere alcuna rilevanza del quantum;
- tanto è confermato dalla consulenza redatta dall'Ing. in sede di A.T.P. (ove non Per_3
è effettuato alcun rilievo tecnico sul punto) e dalla fattura n. 42/2000 (quietanzata dal legale rappresentante dell'impresa) emessa dalla “Didos di ME ZO e dall'allegata specifica delle opere, da cui si evince che gli interventi di ripristino sono stati realizzati nell'appartamento e nel vano scala dei sigg.ri e non nella E_
mansarda, che costituisce una unità immobiliare autonoma, così come precisato dall'Ing.
Per_3
- nell'atto di appello redatto dall'odierno convenuto in favore dei coniugi E_
vi è una mera contestazione sul quantum liquidato, senza la necessaria specifica censura relativa all'error in iudicando a monte della liquidazione effettuata dal Giudice di I grado;
tanto, come riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 392/2015, ha influito sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità relativa all'art. 342 c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile, ossia quella anteriore alle modifiche di cui al D.L. 83/2012 conv. in L.
134/2012), “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Ne
Pag. 13 a 17 consegue che, nel formulare un motivo di appello riguardante la pretesa erroneità della liquidazione dei danni effettuata da quest'ultimo, l'appellante non può esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e nell'affermazione della loro maggiore meritevolezza di accoglimento rispetto all'operata liquidazione, ma ha l'onere di indicare specificamente per ciascuna delle voci censurate, a pena di inammissibilità del ricorso, gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza” (cfr., ex multis, Cass.
n. 25218/2011);
- in virtù di tale principio e del giudizio controfattuale, è possibile affermare che, ove il difensore degli appellanti avesse censurato specificamente la liquidazione effettuata nella sentenza impugnata mediante la critica della riduzione del quantum sulla base dell'inconferenza del riferimento dei danni alla mansarda e mediante la critica sull'assenza di riferimenti di calcolo per pervenire alla minor somma liquidata nonché richiamando analiticamente le fatture prodotte in I grado, con elevata probabilità vicina alla certezza il Giudice dell'appello avrebbe liquidato in favore dei coniugi Parte_5
la somma complessiva di euro 14.046,34; tale conclusione è corroborata dalla
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circostanza che gli appellati non hanno avanzato appello incidentale, onde non vi sarebbe stata la possibilità del nuovo esame delle eccezioni dagli stessi avanzate in I grado.
Alla luce di tanto, va affermata la responsabilità professionale dell'odierno convenuto, il quale colposamente ha redatto l'atto di appello in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., precludendo agli attori il conseguimento dell'intera somma domandata.
Quanto alle poste risarcitorie, va osservato quanto segue.
In favore degli odierni attori va liquidata la somma di euro 9.046,34, quale differenza tra quanto liquidato dal Giudice di I grado a titolo di risarcimento dei danni e quanto gli stessi avrebbero conseguito in accoglimento dell'appello.
Inoltre, vanno liquidati gli importi di euro 5.551,09, pari all'importo per spese legali liquidate dal Giudice dell'appello in favore della controparte dei coniugi , E_
e di euro 285,80 per la registrazione della sentenza di appello, che i predetti coniugi non avrebbero versato, ove l'appello fosse stato accolto.
Va poi liquidato l'importo di euro 5.690,57 a titolo di spese legali liquidate all'Avv.
Giaquinto Vito per assistenza nella causa di appello dei coniugi a seguito E_ della rinuncia al mandato da parte dell'odierno convenuto e nella fase di negoziazione assistita nei confronti di quest'ultimo: trattasi di somme che i predetti coniugi non avrebbero versato ove la Corte di Appello avesse accolto la domanda.
Trattasi di danni conseguenza, sostenuti dagli attori e pienamente documentati in base
Pag. 14 a 17 agli allegati al ricorso.
Invece, vanno rigettate le richieste di risarcimento sia dell'importo di euro 2.455,69 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. Costantino Morena per l'assistenza dei coniugi nei confronti dell'Avv. Giaquinto nel giudizio relativo al pagamento E_ degli onorari, in quanto non diretta conseguenza dell'esito del giudizio di appello, sia del lamentato danno non patrimoniale, in quanto non provato (sebbene Cass. SS.UU. n.
26972/2008, da un lato, abbia ammesso in astratto il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale per lesione di un diritto costituzionale – nella specie, il dedotto art. 24 Cost. – dall'altro, ha statuito che trattasi di danno conseguenza di cui occorre fornire la prova, il che nella specie non è avvenuto).
Pertanto, la domanda attorea va accolta nei confronti del convenuto limitatamente alla somma di euro 20.573,80, oltre ai richiesti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme progressivamente rivalutate, in quanto in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante,
a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto (cfr. Cass. n. 37798/2022): la debenza di interessi e rivalutazione va fatta decorrere dal 17.3.2015, ossia dalla data del deposito della sentenza della Corte di Appello che ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, a partire dalla quale sono dovuti solo gli interessi legali sino al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda attorea, va accolta la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della compagnia di assicurazioni chiamata in causa, fermo restando che resta a carico del convenuto il 5% della posta risarcitoria con il minimo assoluto di € 500,00, in quanto, ai sensi dell'art. 8 allegato A delle Condizioni Generali di polizza n. 281384595 depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia di assicurazioni, la garanzia viene prestata previa applicazione di uno scoperto del 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00, onde l'assicurato conserverà a suo carico il risarcimento nella misura del 5% e la compagnia sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma. Il tutto fermo restando che la compagnia di assicurazioni è chiamata a
Pag. 15 a 17 rimborsare integralmente le spese processuali che l'assicurato dovrà agli attori, alla luce dell'art. 10 della polizza ed in considerazione del non superamento del massimale ivi indicato.
Le spese processuali vanno regolate come segue:
- nei rapporti tra gli attori ed il convenuto, le spese seguono la soccombenza del convenuto ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.
(tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in considerazione del decisum);
- nei rapporti tra il convenuto ed il terzo chiamato in causa, le spese processuali vanno compensate, in ragione dell'assenza di soccombenza nei reciproci rapporti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta la responsabilità professionale dell'Avv. per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, Controparte_1 condanna l'Avv. a risarcire in favore degli attori la somma di euro 20.573,80 CP_1
per le causali indicate in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come da parte motiva;
- rigetta nel resto la domanda attorea;
- condanna a manlevare l'Avv. di quanto Controparte_2 Controparte_1 egli dovrà pagare agli attori a titolo di risarcimento del danno, restando a carico dell'Avv.
la somma pari al 5% della somma liquidata, con un minimo di € Controparte_1
500, in base alle condizioni generali di polizza;
- condanna a manlevare l'Avv. di quanto Controparte_2 Controparte_1
egli dovrà pagare agli attori a titolo di spese processuali del presente giudizio;
- condanna l'Avv. a rifondere in favore degli attori le spese Controparte_1
processuali, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali ed in euro 286,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge;
- compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra l'Avv. CP_1
e
[...] Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pag. 16 a 17 Bari, 16.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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