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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/06/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4824/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco
Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4824/2019 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. Iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Lieto, unitamente al quale elettivamente domicilia in Avellino (AV), alla via Annarumma n. 25;
Appellante
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Renato Berger, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Secondigliano n. 236;
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano
D'Arco n. 131/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte depositate dalle parti.
Svolgimento del processo.
- Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, l' , al fine di vedere annullata la cartella di Controparte_2 pagamento n. 07120120101879707 dell'importo di euro 7.926,57, conseguente al mancato pagamento di verbali relativi a contravvenzioni per violazione del codice della strada.
A supporto delle proprie pretese, l'opponente sosteneva di aver avuto conoscenza della suddetta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell' . Controparte_2
- Resisteva all'opposizione l' , la quale ne Controparte_2 eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto chiedendone, quindi, il rigetto;
con vittoria di spese.
- Con sentenza n. 131/19, il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento n. n. 07120120101879707 emessa dall' Controparte_2 dichiarando estinta l'obbligazione di pagamento e dichiarava prescritto il credito oggetto dell'estratto ruolo impugnato, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite. CP_2
- Avverso tali statuizioni proponeva tempestivo appello l'
[...]
, censurando la pronuncia di prime cure, laddove aveva Controparte_2 ritenuto applicabile il termine prescrizionale quinquennale e non già
l'ordinario termine decennale nonché in punto di spese processuali;
proponeva, altresì, richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con vittoria di spese di lite.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, CP_1
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di
[...] appello, chiedendone quindi il rigetto e, per l'effetto, chiedeva confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del Procuratore ex art. 93 c.p.c.
- 2 -
- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 06.03.2025, veniva introitata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione.
- Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate e capace di assorbire ogni altra dibattuta tra le parti.
- Parte appellata deduceva, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 07120120101879707 a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata;
ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tali estratti di ruolo.
- L'opposizione era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
- Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
- La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e
- 3 -
previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99,
e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
- Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere
l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per
l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata
a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
- A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24,
101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, affermando che
“con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una
- 4 -
diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
- Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
- In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il
Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
- A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R.
n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di Napoli e dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
- Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente,
- 5 -
sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno appellato/opponente in primo grado, non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis
(ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentate nel giudizio di primo grado.
- Donde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da
. Controparte_1
- La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti, ritenendo assorbito lo specifico motivo di impugnazione sul capo delle spese.
- Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 131/19 del Giudice di Pace di Pomigliano D'arco, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da;
Controparte_1
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, 15/6/2025
- 6 -
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco
Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4824/2019 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. Iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Lieto, unitamente al quale elettivamente domicilia in Avellino (AV), alla via Annarumma n. 25;
Appellante
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Renato Berger, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Secondigliano n. 236;
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano
D'Arco n. 131/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte depositate dalle parti.
Svolgimento del processo.
- Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, l' , al fine di vedere annullata la cartella di Controparte_2 pagamento n. 07120120101879707 dell'importo di euro 7.926,57, conseguente al mancato pagamento di verbali relativi a contravvenzioni per violazione del codice della strada.
A supporto delle proprie pretese, l'opponente sosteneva di aver avuto conoscenza della suddetta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell' . Controparte_2
- Resisteva all'opposizione l' , la quale ne Controparte_2 eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto chiedendone, quindi, il rigetto;
con vittoria di spese.
- Con sentenza n. 131/19, il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento n. n. 07120120101879707 emessa dall' Controparte_2 dichiarando estinta l'obbligazione di pagamento e dichiarava prescritto il credito oggetto dell'estratto ruolo impugnato, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite. CP_2
- Avverso tali statuizioni proponeva tempestivo appello l'
[...]
, censurando la pronuncia di prime cure, laddove aveva Controparte_2 ritenuto applicabile il termine prescrizionale quinquennale e non già
l'ordinario termine decennale nonché in punto di spese processuali;
proponeva, altresì, richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con vittoria di spese di lite.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, CP_1
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di
[...] appello, chiedendone quindi il rigetto e, per l'effetto, chiedeva confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del Procuratore ex art. 93 c.p.c.
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- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 06.03.2025, veniva introitata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione.
- Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate e capace di assorbire ogni altra dibattuta tra le parti.
- Parte appellata deduceva, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 07120120101879707 a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata;
ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tali estratti di ruolo.
- L'opposizione era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
- Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
- La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e
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previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99,
e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
- Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere
l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per
l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata
a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
- A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24,
101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, affermando che
“con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una
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diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
- Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
- In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il
Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
- A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R.
n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di Napoli e dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
- Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente,
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sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno appellato/opponente in primo grado, non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis
(ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentate nel giudizio di primo grado.
- Donde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da
. Controparte_1
- La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti, ritenendo assorbito lo specifico motivo di impugnazione sul capo delle spese.
- Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 131/19 del Giudice di Pace di Pomigliano D'arco, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da;
Controparte_1
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, 15/6/2025
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Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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