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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1108/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8183/2024 depositato il 21/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230229436792000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12522/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica dall'agente della riscossione , il 23.01.2024, di una cartella esattoriale inerente il controllo automatizzato ex art. 36 bis Irap anno 2020 di Euro 1.939,46 , così come indicato nell'atto impugnato.
Aggiungeva che era da ritenersi illegittima la cartella per violazione e falsa applicazione di legge, in particolare per assenza del presupposto impositivo e comunque in applicazione del favor rei, trattandosi di attivita' professionale non assoggettabile ad Irap come da normativa e giurisprudenza alla base e ne chiedeva, dunque, l'annullamento .
L'agenzia entrate- DP Roma 1 provvedeva a costituirsi, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 28.11.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'ufficio ha provveduto ad indicare nella cartella impugnata e nelle memorie difensive ogni elemento utile a consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni della pretesa erariale, laddove le eccezioni di parte opponente non risultano tali da confutare l'operato di parte resistente .
Peraltro trattasi di cartella di pagamento per tardivo versamento Irap dell'importo dichiarato dalla contribuente in dichiarazione, per cui si applica la normativa al riguardo nella fattispecie.
L'ufficio nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass., 9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento.
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, trattandosi di dati indicati dalla stessa ricorrente, che ha indicato elementi tali da ritenere assoggettabile ad Irap l'attivita' svolta nell'anno
2020 (spese di lavoro dipendente e assimilato pari a ben Euro 75.000,00, compensi a terzi pari ad Euro
68.272,00 nonché spese pari ad Euro 283.942,00).
Quanto al favor rei si applica in realta' alla fattispecie il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimita' al riguardo (Cass., S.U. 13145/22).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'ufficio liquidate in
Euro 400,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 28.11.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8183/2024 depositato il 21/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230229436792000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12522/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica dall'agente della riscossione , il 23.01.2024, di una cartella esattoriale inerente il controllo automatizzato ex art. 36 bis Irap anno 2020 di Euro 1.939,46 , così come indicato nell'atto impugnato.
Aggiungeva che era da ritenersi illegittima la cartella per violazione e falsa applicazione di legge, in particolare per assenza del presupposto impositivo e comunque in applicazione del favor rei, trattandosi di attivita' professionale non assoggettabile ad Irap come da normativa e giurisprudenza alla base e ne chiedeva, dunque, l'annullamento .
L'agenzia entrate- DP Roma 1 provvedeva a costituirsi, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 28.11.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'ufficio ha provveduto ad indicare nella cartella impugnata e nelle memorie difensive ogni elemento utile a consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni della pretesa erariale, laddove le eccezioni di parte opponente non risultano tali da confutare l'operato di parte resistente .
Peraltro trattasi di cartella di pagamento per tardivo versamento Irap dell'importo dichiarato dalla contribuente in dichiarazione, per cui si applica la normativa al riguardo nella fattispecie.
L'ufficio nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass., 9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento.
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, trattandosi di dati indicati dalla stessa ricorrente, che ha indicato elementi tali da ritenere assoggettabile ad Irap l'attivita' svolta nell'anno
2020 (spese di lavoro dipendente e assimilato pari a ben Euro 75.000,00, compensi a terzi pari ad Euro
68.272,00 nonché spese pari ad Euro 283.942,00).
Quanto al favor rei si applica in realta' alla fattispecie il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimita' al riguardo (Cass., S.U. 13145/22).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'ufficio liquidate in
Euro 400,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 28.11.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti