Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1108
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della cartella per violazione di legge

    Il giudice ha ritenuto che l'ufficio abbia fornito adeguata motivazione nella cartella e nelle memorie difensive, indicando tutti gli elementi utili a comprendere la pretesa erariale. Ha inoltre specificato che la cartella riguarda un tardivo versamento IRAP dell'importo dichiarato dalla contribuente, applicando la normativa vigente. Le eccezioni sollevate dalla ricorrente sono state respinte, dato che i dati forniti dalla stessa contribuente (spese per lavoro dipendente, compensi a terzi e altre spese) indicano l'assoggettabilità ad IRAP dell'attività svolta. Riguardo al favor rei, il giudice ha applicato il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1108
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1108
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo