Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 03/10/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02781/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Savoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Baviera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
alla corresponsione delle somme dovute e non corrisposte in ottemperanza ai contributi relativi al Bando PIC URBAN- Sottoprogramma n. 11- IA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 settembre 2025 il dott. Andrea Maisano e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, notificato il giorno 11 gennaio 2024 e depositato il giorno successivo, il sig. -OMISSIS- agisce per la condanna del Comune di IA al pagamento della complessiva somma di Euro 26.687,47 per contributi pubblici non erogati.
A suffragio della domanda il ricorrente deduce in fatto che:
- nel 1998, quale titolare d’impresa individuale sotto la ditta “La marionettistica dei -OMISSIS-”, ha partecipato al bando per la concessione di contributi pubblici afferenti all’iniziativa “URBAN”, indetto dal Comune di IA ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CEE n. 4253/1998;
- ammesso al contributo per l’importo complessivo di sessantasette milioni di lire -finalizzato alla ristrutturazione di un immobile-, ha avviato i lavori e ricevuto la liquidazione del primo SAL;
- a seguito della contestazione di vizi relativi all’atto di impegno a non modificare la destinazione d’uso del bene per almeno dieci anni, il Comune ha sospeso sine die l’erogazione del secondo SAL;
- con sentenza n. 1346/2018 questo Tribunale ha accolto il ricorso (RG 2668/2001) da lui proposto avverso la predetta determinazione, disponendone l’annullamento;
- nelle more egli ha ultimato i lavori di ristrutturazione ammessi al finanziamento.
Tanto premesso, il ricorrente chiede, quindi, la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento della predetta somma di Euro 26.687,47, come rivalutata secondo indici ISTAT, assumendo essergli dovuto non solo l’importo del secondo SAL (che quantifica pari ad Euro 10.003,50), già riconosciuto dal Comune e mai corrisposto, ma anche l’ulteriore importo dei lavori approvati, che domanda pure a titolo di risarcimento del danno.
Si è costituto in resistenza il Comune di IA con atto di forma depositato il 14 marzo 2024.
All’udienza pubblica del giorno 11 settembre 2025, dato avviso ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm. di possibili profili d’inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di poter definire il ricorso sulla base della questione rilevata d’ufficio in udienza pur in assenza del difensore del ricorrente; ciò in quanto, sotto il profilo letterale, la norma dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm. prevede che una questione siffatta sia semplicemente indicata in udienza dal giudice, e che di ciò si dia atto a verbale, senza altre formalità; la necessità di darne avviso alle parti con ordinanza e di dar loro un termine per dedurre in proposito è prevista solo per la diversa ipotesi in cui la questione stessa sia rilevata dopo il passaggio in decisione, e non è evidentemente possibile estendere questa formalità, che comporta un apprezzabile aggravio dei tempi del processo, a casi non previsti; sotto il profilo sistematico, l’avviso di cui all’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. ha lo scopo di evitare la sorpresa processuale, ovvero la situazione in cui la parte veda decidere la controversia in modo per essa imprevedibile, perdendo quindi senza propria colpa la possibilità di far valere il proprio punto di vista in proposito; questa logica non sussiste nel momento in cui la parte, ritualmente avvisata, non si presenti all’udienza, accettando quindi il rischio che un avviso siffatto venga pronunciato in sua assenza (Cons. Stato, Sez. IV, 24 novembre 2022, n. 10348).
Passando, quindi, al vaglio della questione di giurisdizione, preliminarmente deve escludersi che con l’odierna azione il ricorrente abbia inteso chiedere (ancorché con rito ordinario) l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 1346/2018. Mentre, infatti, quella pronuncia non recava alcuna statuizione di condanna pecuniaria, ma -annullato il provvedimento di sospensione sine die - aveva soltanto rimesso all’amministrazione la definizione dell’istruttoria; per altro verso, il contenuto dell’odierna domanda si estende oltre l’ammontare del secondo SAL, includendo anche gli ulteriori importi che il ricorrente assume aver speso per la ristrutturazione dell’immobile nell’ambito del progetto già approvato e finanziato. Inoltre, il ricorrente non deduce la violazione del dictum giurisdizionale e non ha neppure allegato il passaggio in giudicato della sentenza né la notifica del titolo in forma esecutiva.
Piuttosto, avuto riguardo agli elementi sostanziali della domanda (arg. ex art. 32 cod. proc. amm.), che -come osservato- non presentano i tratti fisionomici propri dell’azione di ottemperanza, la stessa deve qualificarsi esattamente come azione di condanna al pagamento di somme di denaro.
Merita ancora premettere che la controversia in esame non ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo atteso che -come già precisato dall’anzidetta sentenza n. 1346/2018- il rapporto controverso, concernente l’erogazione di finanziamenti pubblici, non è annoverabile nella categoria delle concessioni di beni pubblici (art. 133 comma 1 lett. b cod. proc. amm.) né attiene all’approvazione di un patto territoriale (art. 133 comma 1 lett. a n. 2 cod. proc. amm.).
Ciò posto, e precisato altresì che la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale -che va identificato nell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio-, costituisce ius receptum che chi abbia chiesto un contributo pubblico è portatore di un interesse legittimo alla relativa concessione nella fase antecedente all’assegnazione del beneficio, ed è dunque rimessa al giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’atto con cui l’Amministrazione accerta, in capo all’operatore economico, la sussistenza (o l’insussistenza) dei requisiti prestabiliti per l’ammissione al contributo, ovvero il provvedimento con cui l’atto di iniziale ammissione viene successivamente annullato, per la ritenuta carenza di un requisito dapprima accertato, o revocato, per la riscontrata insussistenza dell’interesse pubblico. Viceversa, in seguito all’avvenuta ammissione al contributo, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo all’erogazione del beneficio (cfr. T.A.R. Umbria sez. I 01/03/2024, n. 137); con la conseguenza che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie che riguardano atti paritetici dell’amministrazione relativi alla liquidazione ed erogazione dei contributi ovvero vizi funzionali del rapporto connessi ad inadempimento o impossibilità sopravvenuta degli impegni assunti dal beneficiario (cfr., da ultimo, T.A.R. Puglia Bari sez. III, 9.5.2025 n. 663).
Pertanto, poiché il ricorrente è stato ammesso al contributo e la sentenza di questo TAR n. 1346/2018 ha annullato il provvedimento di autotutela dell’Amministrazione, l’odierna pretesa all’erogazione delle somme, per il suo contenuto schiettamente patrimoniale, costituisce esercizio di un diritto soggettivo, volto all’esazione del credito, la cui cognizione dev’essere devoluta al giudice ordinario.
Né ad attrarre (anche solo in parte) la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo rileva la contestuale proposizione di domanda per il risarcimento del danno atteso che la stessa non si correla ad un atto amministrativo illegittimo né a violazione dolosa o colposa del termine del procedimento (stante l’indicata natura paritetica della liquidazione delle somme), bensì al mero inadempimento dell’Amministrazione al proprio debito verso il ricorrente.
In definitiva, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario innanzi al quale l’azione potrà essere riproposta nei termini e per gli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm. (comma 2: “ Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato ”).
L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario innanzi al quale l’azione andrà riproposta nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO