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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 20/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021 105
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 105/2021 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Svizzera) il 19.04.1967, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Campisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] V.C. il Controparte_1 C.F._2
08.06.1959, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasqualina Beverie, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.09.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 18.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 26.01.2021, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_2
adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di
[...]
separazione personale dal marito, sig. , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in data 13.07.1985 a Militello Val di
Catania, e dalla cui unione sono nati tre figli – , e Per_1 Per_2 Per_3
oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, si era ormai logorata irrimediabilmente, al punto da addivenire alla decisione di separarsi. La Compagnino chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con assegnazione alla stessa della casa coniugale. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI (maggiorenne ma non Per_3
economicamente indipendente all'epoca della proposizione del ricorso), oltre che al mantenimento in favore della stessa - giacché priva di reddito – nella misura di complessivi € 600,00 mensili.
Con comparsa del 03.06.2021 si costituiva in giudizio il sig. , il quale CP_1
aderiva alla domanda di separazione e si associava alla richiesta assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, ma domandava il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente, asserendo che la stessa svolgeva attività lavorativa di badante, oltre che della domanda di
2 mantenimento in favore della FI , poiché ormai maggiorenne, in buona Per_3
salute e pertanto abile al lavoro e capace di produrre redditi.
Il Presidente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale, con ordinanza del 27.07.2021 assegnava la casa coniugale alla ricorrente e, dal punto di vista economico, nulla disponeva in ordine al mantenimento richiesto dalla ricorrente per sé e per la FI maggiorenne . Avverso tale Per_3
provvedimento, per la sola parte in cui non prevedeva alcun mantenimento in suo favore, la ricorrente presentava reclamo innanzi alla Corte di Appello di
Catania, la quale, in accoglimento dello stesso, con decreto n. 1494/2022 del
31.05.2022, disponeva che il resistente contribuisse al mantenimento della moglie versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data della domanda (deposito ricorso per separazione).
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 16.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito,
è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della
L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza
3 che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez.
I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sul mantenimento della FI Per_3
La ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, domandava porsi a carico del convenuto un assegno per il mantenimento in favore della FI nella Per_3
misura di € 300,00 mensili, in considerazione della mancata indipendenza economica della stessa.
Occorre tuttavia evidenziare che in sede di comparsa conclusionale la stessa parte non reiterava più alcuna domanda di natura economica nei confronti della FI , riferendo che la stessa è “oggi quasi trentenne e prossima al Per_3
raggiungimento di un proprio equilibrio personale”. La relativa domanda, pertanto, deve intendersi rinunciata, tanto più che non era stata ben coltivata nel corso del giudizio, e dovendosi peraltro rimarcare la estrema genericità della sua formulazione in sede di atto introduttivo.
Del resto, nessun contributo al mantenimento della FI era stato disposto con l'ordinanza presidenziale del 21.07.2021, che peraltro non è stata reclamata in ordine a questo punto specifico.
***
4 Parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, domandava l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, reiterando la domanda per tutto il corso del giudizio. Parte convenuta, dal canto suo, non si opponeva e, anzi, aderiva alla superiore domanda. Solo in sede di comparsa conclusionale la ricorrente rinunciava alla superiore domanda, ritenendo cessata la materia del contendere sul punto, stante la mancanza di disaccordo tra le parti.
In ogni caso la domanda de quo non avrebbe potuto trovare accoglimento attesa l'assenza di figli minorenni o maggiorenni ma non ancora indipendenti, unica condizione legittimante il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Ritiene, pertanto, questo Collegio di dover revocare quanto statuito nell'ordinanza presidenziale del 27.07.2021 e nulla disporre in questa sede in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
§
Sul mantenimento della moglie
Parte ricorrente ha chiesto fissarsi a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 300,00 mensili. A fondamento di tale richiesta rassegnava di essere una casalinga e di non aver svolto alcuna attività lavorativa per essersi sempre occupata in via esclusiva della cura dei figli e della propria casa.
Durante l'udienza presidenziale la ricorrente confermava di essere casalinga e, altresì, dichiarava di svolgere attività lavorativa come badante solo saltuariamente e per qualche giorno a settimana, percependo una retribuzione mensile pari a € 98,00. Il resistente, ex bracciante agricolo, dichiarava di non poter più lavorare in ragione delle proprie condizioni di salute e di percepire una pensione di € 900,00 mensili, in parte gravata dal pagamento di un mutuo precedentemente contratto.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente nulla disponeva in favore della moglie. Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva reclamo innanzi alla
Corte di Appello di Catania, la quale, con decreto n. 1494/2022 del 31.05.2022,
5 invero accoglieva i motivi del reclamo e disponeva il pagamento da parte del sig.
della somma di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento in favore CP_1
della moglie.
Al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per la permanenza o meno di tale contribuzione in favore della moglie, in primo luogo corre l'obbligo di rammentare che la funzione propria dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole trova la sua ratio nella finalità di assicurare a quest'ultimo la conservazione tendenziale dello stile di vita goduto in costanza di matrimonio. Il presupposto è che vi sia in primis una effettiva disparità economica tra i coniugi, tale cioè da imporre la permanenza di un minimum di solidarietà post-coniugale che non viene meno per il sol fatto della separazione.
In secondo luogo, il coniuge richiedente deve comunque dare prova del tenore di vita per l'appunto goduto durante la vita coniugale e di cui pretende una tendenziale conservazione.
Orbene, quanto al primo profilo, non può innanzitutto trascurarsi che entrambe le parti non hanno ottemperato l'invito del Giudice di produrre documentazione reddituale aggiornata circa l'attualità della situazione reddituale. Ed invero la ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, ha prodotto solo una autocertificazione in cui dichiara di essere priva di lavoro e di non percepire alcun sussidio destinato ai meno abbienti, unitamente ad una certificazione contenente l'indicazione della giacenza media relativa ai conti accesi ed alle carte prepagate attive presso . Invece il convenuto, bracciante CP_2
agricolo in pensione, depositava l'unica documentazione reddituale in atti solo nella fase iniziale del giudizio (mod. 730 redditi 2021, con indicatore dei redditi da lavoro pari ad € 15.066,00, unitamente ad un prospetto indicante l'importo della pensione dallo stesso percepita, pari ad € 951,50), con ciò potendosi pertanto presumere la permanenza delle stesse condizioni ivi attestate.
Dall'analisi di quanto in atti emerge in verità una disparità ed uno sbilanciamento significativo a favore del marito. Inoltre, ai fini della valutazione della domanda
6 in oggetto non può nemmeno trascurarsi la circostanza che la in Parte_1
costanza di matrimonio (durato 35 anni), si è dedicata completamente alla cura della propria famiglia, senza mai svolgere alcuna attività lavorativa. Circostanza, questa, peraltro mai contestata dal resistente.
Si evidenzia ancora che per stabilire se uno dei due coniugi abbia o meno diritto al mantenimento occorre altresì valutare se possieda utilità o capacità suscettibili di valutazione economica, ivi compresa la sua attitudine al lavoro, senza operare una valutazione meramente astratta. Al riguardo la giurisprudenza ha avvertito che l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata non in termini di mere valutazioni ipotetiche ed astratte, ma di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale (cfr., ex multis, Cass. n. 15086/2008).
Ebbene, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente (il quale ha dichiarato che la moglie “gode di buona salute, ha un'età in cui può lavorare, e per sua stessa ammissione lavora”) non può trascurarsi la circostanza che la ricorrente attualmente ha quasi 58 anni, condizione che la rende difficilmente idonea ad un inserimento nel mondo del lavoro con conseguente capacità di produrre reddito, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa ed è sprovvista di un titolo di studi, avendo solo la 5 elementare. In ogni caso anche l'attività di badante, che la stessa ha dichiarato di svolgere solo saltuariamente, non le garantirebbe redditi sufficienti per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tanto più che dal mese di giugno 2021 (come dichiarato dalla ricorrente in seno alla comparsa conclusionale) anche tale attività lavorativa è venuta meno. In riferimento, ancora, al tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, si evidenzia che la ricorrente ha asserito che il convenuto, prima della pensione, percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.000,00 (importo vicino al rateo pensionistico attualmente percepito) e di aver pertanto goduto, nell'arco della vita matrimoniale, di redditi adeguati per sé ed i tre figli della coppia.
7 Quanto, infine, agli asseriti problemi di salute riferiti dal resistente, che non gli consentirebbero di svolgere attività lavorativa e, pertanto, di provvedere al mantenimento in favore della moglie, sul punto si ritiene di dover aderire a quanto statuito dalla Corte di Appello di Catania, secondo la quale “il marito, a prescindere dalle sue condizioni di salute e della loro incidenza o meno sulla capacità lavorativa, ormai comunque gode di una pensione di poco più di €
950,00 al mese, da cui sottrarre il pagamento di una rata di € 300,00 di un prestito contratto per esigenze familiari, per come non contestato tra le parti” e che “è evidente che le condizioni economiche dei due coniugi sono differenti
[…]”.
Indi, nel caso de quo, l'assenza di adeguati redditi propri della moglie legittima l'obbligo di mantenimento nei confronti della stessa. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, ritiene il Collegio di dover confermare il contributo pari ad € 150,00 mensili già disposto con il decreto n.1494/2022 del 31.05.2022 reso dalla Corte di Appello di Catania, apparendo comunque adeguato quantomeno a mitigare lo squilibrio reddituale esistente tra le parti.
§
Sulle spese di lite
L'esito complessivo del giudizio e la natura della materia trattata, considerando anche l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, può giustificare la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi;
2. REVOCA l'ordinanza presidenziale del 27.07.2021 e DISPONE CP_3
in ordine all'assegnazione della casa coniugale per le ragioni di cui in parte motiva;
3. PONE A CARICO di l'obbligo di versare a Controparte_1
la somma mensile di € 150,00 a titolo di Parte_1
8 mantenimento della stessa, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4. COMPENSA tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 16.1.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 105/2021 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Svizzera) il 19.04.1967, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Campisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] V.C. il Controparte_1 C.F._2
08.06.1959, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasqualina Beverie, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.09.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 18.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 26.01.2021, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_2
adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di
[...]
separazione personale dal marito, sig. , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in data 13.07.1985 a Militello Val di
Catania, e dalla cui unione sono nati tre figli – , e Per_1 Per_2 Per_3
oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, si era ormai logorata irrimediabilmente, al punto da addivenire alla decisione di separarsi. La Compagnino chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con assegnazione alla stessa della casa coniugale. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI (maggiorenne ma non Per_3
economicamente indipendente all'epoca della proposizione del ricorso), oltre che al mantenimento in favore della stessa - giacché priva di reddito – nella misura di complessivi € 600,00 mensili.
Con comparsa del 03.06.2021 si costituiva in giudizio il sig. , il quale CP_1
aderiva alla domanda di separazione e si associava alla richiesta assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, ma domandava il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente, asserendo che la stessa svolgeva attività lavorativa di badante, oltre che della domanda di
2 mantenimento in favore della FI , poiché ormai maggiorenne, in buona Per_3
salute e pertanto abile al lavoro e capace di produrre redditi.
Il Presidente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale, con ordinanza del 27.07.2021 assegnava la casa coniugale alla ricorrente e, dal punto di vista economico, nulla disponeva in ordine al mantenimento richiesto dalla ricorrente per sé e per la FI maggiorenne . Avverso tale Per_3
provvedimento, per la sola parte in cui non prevedeva alcun mantenimento in suo favore, la ricorrente presentava reclamo innanzi alla Corte di Appello di
Catania, la quale, in accoglimento dello stesso, con decreto n. 1494/2022 del
31.05.2022, disponeva che il resistente contribuisse al mantenimento della moglie versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data della domanda (deposito ricorso per separazione).
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 16.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito,
è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della
L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza
3 che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez.
I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sul mantenimento della FI Per_3
La ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, domandava porsi a carico del convenuto un assegno per il mantenimento in favore della FI nella Per_3
misura di € 300,00 mensili, in considerazione della mancata indipendenza economica della stessa.
Occorre tuttavia evidenziare che in sede di comparsa conclusionale la stessa parte non reiterava più alcuna domanda di natura economica nei confronti della FI , riferendo che la stessa è “oggi quasi trentenne e prossima al Per_3
raggiungimento di un proprio equilibrio personale”. La relativa domanda, pertanto, deve intendersi rinunciata, tanto più che non era stata ben coltivata nel corso del giudizio, e dovendosi peraltro rimarcare la estrema genericità della sua formulazione in sede di atto introduttivo.
Del resto, nessun contributo al mantenimento della FI era stato disposto con l'ordinanza presidenziale del 21.07.2021, che peraltro non è stata reclamata in ordine a questo punto specifico.
***
4 Parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, domandava l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, reiterando la domanda per tutto il corso del giudizio. Parte convenuta, dal canto suo, non si opponeva e, anzi, aderiva alla superiore domanda. Solo in sede di comparsa conclusionale la ricorrente rinunciava alla superiore domanda, ritenendo cessata la materia del contendere sul punto, stante la mancanza di disaccordo tra le parti.
In ogni caso la domanda de quo non avrebbe potuto trovare accoglimento attesa l'assenza di figli minorenni o maggiorenni ma non ancora indipendenti, unica condizione legittimante il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Ritiene, pertanto, questo Collegio di dover revocare quanto statuito nell'ordinanza presidenziale del 27.07.2021 e nulla disporre in questa sede in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
§
Sul mantenimento della moglie
Parte ricorrente ha chiesto fissarsi a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 300,00 mensili. A fondamento di tale richiesta rassegnava di essere una casalinga e di non aver svolto alcuna attività lavorativa per essersi sempre occupata in via esclusiva della cura dei figli e della propria casa.
Durante l'udienza presidenziale la ricorrente confermava di essere casalinga e, altresì, dichiarava di svolgere attività lavorativa come badante solo saltuariamente e per qualche giorno a settimana, percependo una retribuzione mensile pari a € 98,00. Il resistente, ex bracciante agricolo, dichiarava di non poter più lavorare in ragione delle proprie condizioni di salute e di percepire una pensione di € 900,00 mensili, in parte gravata dal pagamento di un mutuo precedentemente contratto.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente nulla disponeva in favore della moglie. Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva reclamo innanzi alla
Corte di Appello di Catania, la quale, con decreto n. 1494/2022 del 31.05.2022,
5 invero accoglieva i motivi del reclamo e disponeva il pagamento da parte del sig.
della somma di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento in favore CP_1
della moglie.
Al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per la permanenza o meno di tale contribuzione in favore della moglie, in primo luogo corre l'obbligo di rammentare che la funzione propria dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole trova la sua ratio nella finalità di assicurare a quest'ultimo la conservazione tendenziale dello stile di vita goduto in costanza di matrimonio. Il presupposto è che vi sia in primis una effettiva disparità economica tra i coniugi, tale cioè da imporre la permanenza di un minimum di solidarietà post-coniugale che non viene meno per il sol fatto della separazione.
In secondo luogo, il coniuge richiedente deve comunque dare prova del tenore di vita per l'appunto goduto durante la vita coniugale e di cui pretende una tendenziale conservazione.
Orbene, quanto al primo profilo, non può innanzitutto trascurarsi che entrambe le parti non hanno ottemperato l'invito del Giudice di produrre documentazione reddituale aggiornata circa l'attualità della situazione reddituale. Ed invero la ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, ha prodotto solo una autocertificazione in cui dichiara di essere priva di lavoro e di non percepire alcun sussidio destinato ai meno abbienti, unitamente ad una certificazione contenente l'indicazione della giacenza media relativa ai conti accesi ed alle carte prepagate attive presso . Invece il convenuto, bracciante CP_2
agricolo in pensione, depositava l'unica documentazione reddituale in atti solo nella fase iniziale del giudizio (mod. 730 redditi 2021, con indicatore dei redditi da lavoro pari ad € 15.066,00, unitamente ad un prospetto indicante l'importo della pensione dallo stesso percepita, pari ad € 951,50), con ciò potendosi pertanto presumere la permanenza delle stesse condizioni ivi attestate.
Dall'analisi di quanto in atti emerge in verità una disparità ed uno sbilanciamento significativo a favore del marito. Inoltre, ai fini della valutazione della domanda
6 in oggetto non può nemmeno trascurarsi la circostanza che la in Parte_1
costanza di matrimonio (durato 35 anni), si è dedicata completamente alla cura della propria famiglia, senza mai svolgere alcuna attività lavorativa. Circostanza, questa, peraltro mai contestata dal resistente.
Si evidenzia ancora che per stabilire se uno dei due coniugi abbia o meno diritto al mantenimento occorre altresì valutare se possieda utilità o capacità suscettibili di valutazione economica, ivi compresa la sua attitudine al lavoro, senza operare una valutazione meramente astratta. Al riguardo la giurisprudenza ha avvertito che l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata non in termini di mere valutazioni ipotetiche ed astratte, ma di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale (cfr., ex multis, Cass. n. 15086/2008).
Ebbene, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente (il quale ha dichiarato che la moglie “gode di buona salute, ha un'età in cui può lavorare, e per sua stessa ammissione lavora”) non può trascurarsi la circostanza che la ricorrente attualmente ha quasi 58 anni, condizione che la rende difficilmente idonea ad un inserimento nel mondo del lavoro con conseguente capacità di produrre reddito, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa ed è sprovvista di un titolo di studi, avendo solo la 5 elementare. In ogni caso anche l'attività di badante, che la stessa ha dichiarato di svolgere solo saltuariamente, non le garantirebbe redditi sufficienti per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tanto più che dal mese di giugno 2021 (come dichiarato dalla ricorrente in seno alla comparsa conclusionale) anche tale attività lavorativa è venuta meno. In riferimento, ancora, al tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, si evidenzia che la ricorrente ha asserito che il convenuto, prima della pensione, percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.000,00 (importo vicino al rateo pensionistico attualmente percepito) e di aver pertanto goduto, nell'arco della vita matrimoniale, di redditi adeguati per sé ed i tre figli della coppia.
7 Quanto, infine, agli asseriti problemi di salute riferiti dal resistente, che non gli consentirebbero di svolgere attività lavorativa e, pertanto, di provvedere al mantenimento in favore della moglie, sul punto si ritiene di dover aderire a quanto statuito dalla Corte di Appello di Catania, secondo la quale “il marito, a prescindere dalle sue condizioni di salute e della loro incidenza o meno sulla capacità lavorativa, ormai comunque gode di una pensione di poco più di €
950,00 al mese, da cui sottrarre il pagamento di una rata di € 300,00 di un prestito contratto per esigenze familiari, per come non contestato tra le parti” e che “è evidente che le condizioni economiche dei due coniugi sono differenti
[…]”.
Indi, nel caso de quo, l'assenza di adeguati redditi propri della moglie legittima l'obbligo di mantenimento nei confronti della stessa. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, ritiene il Collegio di dover confermare il contributo pari ad € 150,00 mensili già disposto con il decreto n.1494/2022 del 31.05.2022 reso dalla Corte di Appello di Catania, apparendo comunque adeguato quantomeno a mitigare lo squilibrio reddituale esistente tra le parti.
§
Sulle spese di lite
L'esito complessivo del giudizio e la natura della materia trattata, considerando anche l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, può giustificare la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi;
2. REVOCA l'ordinanza presidenziale del 27.07.2021 e DISPONE CP_3
in ordine all'assegnazione della casa coniugale per le ragioni di cui in parte motiva;
3. PONE A CARICO di l'obbligo di versare a Controparte_1
la somma mensile di € 150,00 a titolo di Parte_1
8 mantenimento della stessa, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4. COMPENSA tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 16.1.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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