TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.t.: 7933/2024
VERBALE DI UDIENZA DEL 5.06.2025
Oggi, 5.06.2025, innanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott.
Gennaro Pagano e la presenza dei MOT, dott.ssa Valeria Sica e dott. Italo De Felice sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Daniela Vigorito, quale difensore di sè stessa che si riporta all'atto introduttivo e alle conclusioni già rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 N.R.G. 7933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 7933/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali (ricorso ex art. 117, 84 e 170 D.P.R. 115/2002) vertente
TRA
L'Avv. Daniela Vigorito, c.f. nella qualità di difensore di se stesso, con C.F._1 domicilio eletto in Salerno, p.zza Caduti civili di guerra 1, presso il proprio Studio legale;
RICORRENTE
E
- , in persona del Ministro legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_1 in Roma alla Via Arenula, 70;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5/06/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi degli artt. 117, 84 e 170 D.P.R. 115/2002
l'Avv. Daniela Vigorito proponeva opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettante al difensore, emesso dal Giudice di Pace di Salerno a conclusione del procedimento n. 1813/2024.
2. A sostegno del ricorso premetteva:
- di aver adito l'Ufficio del Giudice di Pace per l'annullamento del decreto di espulsione dal territorio nazionale, prot. n. 54/2024, emesso dal Prefetto di Salerno nei confronti della cittadina albanese, , nata il [...] a Rremull in [...], nonché dell'ordine della Questura Parte_1 di Salerno emanato in sua esecuzione;
- che, con decreto del 3 aprile 2024, il Giudice fissava l'udienza di comparizione alla data del 2 maggio 2024, nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. e all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter cpc e della documentazione a supporto riservava la causa per la decisione;
2 - che, all'esito dell'impugnazione, il Giudice di Pace, giusta ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 142 D.pr 115/02, confermata nell'ordinanza nr. 936/2024, con decreto comunicato il 20.09.2024, liquidava al difensore € 490,00 quale compenso professionale.
3. Deduceva di aver espletato attività riconducibile a tutte le fasi del giudizio e che il Giudice di Pace aveva errato nell'applicazione dello scaglione di riferimento, trattandosi di causa di valore indeterminabile, con conseguente diritto all'importo di € 2.090,00 a cui applicare la riduzione della metà in ossequio dell'art. 130 d.pr 115/02 in misura di € 1045,00 oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge.
4. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Revocare il decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Salerno nel procedimento n. 1813/2024 r.g.; per l'effetto, liquidare in favore dell'odierna ricorrente gli importi dovuti per l'attività professionale prestata nel suindicato giudizio nella misura ritenuta di giustizia con applicazione degli scaglioni, quarto o quinto della tabella di cui al DM 55/2014, delle quattro fasi regolarmente espletate e dei valori medi delle tariffe forensi. Con vittoria di competenze professionali e spese di iscrizione a ruolo del presente procedimento di opposizione in favore del sottoscritto difensore”.
5. Nonostante la regolare notifica non si costituiva il restando Controparte_1 contumace
***
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. In via preliminare va dato atto che il giudizio di opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia, disciplinato all'art. 15 D.lgs. n. 150/2011 in virtù del rinvio operato dall'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come riformato dal D. lgs. n. 149/2022.
In particolare, in seguito alla novella, il nuovo art. 14 D.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudizio si concluda con sentenza (e non più con ordinanza).
3. Venendo al merito, il Giudice di Pace di Salerno, con il decreto impugnato (cfr. all. n.2 della produzione di parte ricorrente) ha liquidato in favore dell'Avv. Vigorito, per l'attività da questa prestata e ben descritta nell'ordinanza che ha definito il giudizio N.R.G. 1813/2024, complessivi euro 490.00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA, come per legge.
3.1. Tale provvedimento non appare condivisibile in quanto il G.d.P. non ha tenuto conto della circostanza che il giudizio in cui l'Avv. Vigorito ha prestato la propria attività professionale ha valore “indeterminabile”, venendo in rilievo diritti fondamentali dell'individuo, certamente non suscettibili di quantificazione patrimoniale.
3.2. Pertanto, per le controversie innanzi al Giudice di Pace aventi ad oggetto il ricorso contro il provvedimento di espulsione del cittadino straniero exracomunitario dal territorio nazionale, funzionalmente devoluta dalla legge alla cognizione di tale giudice, va applicato l'ultimo scaglione tabellare da euro 5.201 fino ad euro 26.000,00.
3 3.3. Dalla documentazione agli atti e dal tenore del provvedimento emesso dal GDP emerge, altresì, che la ricorrente, nell'interesse dell'assistita, ha svolto la fase di studio, quella introduttiva, quella di istruttoria/trattazione e quella decisionale.
La particolare delicatezza e complessità delle questioni trattate consente di ritenere congruo il valore medio tariffario per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Quanto alla fase istruttoria, la natura meramente documentale della controversia giustifica l'applicazione del parametro minimo.
3.4. Sviluppando i calcoli ed applicata la dovuta riduzione del 50% stante l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, avremo:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudice di pace
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 352,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 284,00
Fase decisionale, valore medio: € 746,00
Compenso tabellare € 1.807,00
Riduzione del 50 % su € 1.807,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € -903,50
Compenso al netto delle riduzioni € 903,50, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.
In definitiva, il ricorso va accolto ed il decreto qui impugnato riformato come da dispositivo.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistono giuste ragioni di compensazione al
50% (art. 92 c.p.c. come integrato da Corte Costituzionale n. 77/2018); sul punto può valorizzarsi la mancata costituzione nel presente giudizio del , da considerarsi indice Controparte_1 della mancanza di motivazioni idonee per opporsi;
vanno applicati i valori medi tariffari, costituenti la regola, in base allo scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'Avv. Daniela Vigorito, per l'attività espletata innanzi al Giudice di Pace di Salerno nel procedimento N.R.G. 1813/2024, l'importo di € 903,50 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A: e C.P.A. come per legge;
pone il pagamento a carico dell'Erario.
4 2. Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il , in Controparte_1 persona del p.t., al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese;
CP_2 restante metà che si liquida in € 331,00 per compensi professionali, ed euro 35,00 per spese esenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione in data 5.06.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.t.: 7933/2024
VERBALE DI UDIENZA DEL 5.06.2025
Oggi, 5.06.2025, innanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott.
Gennaro Pagano e la presenza dei MOT, dott.ssa Valeria Sica e dott. Italo De Felice sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Daniela Vigorito, quale difensore di sè stessa che si riporta all'atto introduttivo e alle conclusioni già rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 N.R.G. 7933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 7933/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali (ricorso ex art. 117, 84 e 170 D.P.R. 115/2002) vertente
TRA
L'Avv. Daniela Vigorito, c.f. nella qualità di difensore di se stesso, con C.F._1 domicilio eletto in Salerno, p.zza Caduti civili di guerra 1, presso il proprio Studio legale;
RICORRENTE
E
- , in persona del Ministro legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_1 in Roma alla Via Arenula, 70;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5/06/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi degli artt. 117, 84 e 170 D.P.R. 115/2002
l'Avv. Daniela Vigorito proponeva opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettante al difensore, emesso dal Giudice di Pace di Salerno a conclusione del procedimento n. 1813/2024.
2. A sostegno del ricorso premetteva:
- di aver adito l'Ufficio del Giudice di Pace per l'annullamento del decreto di espulsione dal territorio nazionale, prot. n. 54/2024, emesso dal Prefetto di Salerno nei confronti della cittadina albanese, , nata il [...] a Rremull in [...], nonché dell'ordine della Questura Parte_1 di Salerno emanato in sua esecuzione;
- che, con decreto del 3 aprile 2024, il Giudice fissava l'udienza di comparizione alla data del 2 maggio 2024, nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. e all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter cpc e della documentazione a supporto riservava la causa per la decisione;
2 - che, all'esito dell'impugnazione, il Giudice di Pace, giusta ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 142 D.pr 115/02, confermata nell'ordinanza nr. 936/2024, con decreto comunicato il 20.09.2024, liquidava al difensore € 490,00 quale compenso professionale.
3. Deduceva di aver espletato attività riconducibile a tutte le fasi del giudizio e che il Giudice di Pace aveva errato nell'applicazione dello scaglione di riferimento, trattandosi di causa di valore indeterminabile, con conseguente diritto all'importo di € 2.090,00 a cui applicare la riduzione della metà in ossequio dell'art. 130 d.pr 115/02 in misura di € 1045,00 oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge.
4. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Revocare il decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Salerno nel procedimento n. 1813/2024 r.g.; per l'effetto, liquidare in favore dell'odierna ricorrente gli importi dovuti per l'attività professionale prestata nel suindicato giudizio nella misura ritenuta di giustizia con applicazione degli scaglioni, quarto o quinto della tabella di cui al DM 55/2014, delle quattro fasi regolarmente espletate e dei valori medi delle tariffe forensi. Con vittoria di competenze professionali e spese di iscrizione a ruolo del presente procedimento di opposizione in favore del sottoscritto difensore”.
5. Nonostante la regolare notifica non si costituiva il restando Controparte_1 contumace
***
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. In via preliminare va dato atto che il giudizio di opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia, disciplinato all'art. 15 D.lgs. n. 150/2011 in virtù del rinvio operato dall'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come riformato dal D. lgs. n. 149/2022.
In particolare, in seguito alla novella, il nuovo art. 14 D.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudizio si concluda con sentenza (e non più con ordinanza).
3. Venendo al merito, il Giudice di Pace di Salerno, con il decreto impugnato (cfr. all. n.2 della produzione di parte ricorrente) ha liquidato in favore dell'Avv. Vigorito, per l'attività da questa prestata e ben descritta nell'ordinanza che ha definito il giudizio N.R.G. 1813/2024, complessivi euro 490.00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA, come per legge.
3.1. Tale provvedimento non appare condivisibile in quanto il G.d.P. non ha tenuto conto della circostanza che il giudizio in cui l'Avv. Vigorito ha prestato la propria attività professionale ha valore “indeterminabile”, venendo in rilievo diritti fondamentali dell'individuo, certamente non suscettibili di quantificazione patrimoniale.
3.2. Pertanto, per le controversie innanzi al Giudice di Pace aventi ad oggetto il ricorso contro il provvedimento di espulsione del cittadino straniero exracomunitario dal territorio nazionale, funzionalmente devoluta dalla legge alla cognizione di tale giudice, va applicato l'ultimo scaglione tabellare da euro 5.201 fino ad euro 26.000,00.
3 3.3. Dalla documentazione agli atti e dal tenore del provvedimento emesso dal GDP emerge, altresì, che la ricorrente, nell'interesse dell'assistita, ha svolto la fase di studio, quella introduttiva, quella di istruttoria/trattazione e quella decisionale.
La particolare delicatezza e complessità delle questioni trattate consente di ritenere congruo il valore medio tariffario per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Quanto alla fase istruttoria, la natura meramente documentale della controversia giustifica l'applicazione del parametro minimo.
3.4. Sviluppando i calcoli ed applicata la dovuta riduzione del 50% stante l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, avremo:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudice di pace
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 352,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 284,00
Fase decisionale, valore medio: € 746,00
Compenso tabellare € 1.807,00
Riduzione del 50 % su € 1.807,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € -903,50
Compenso al netto delle riduzioni € 903,50, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.
In definitiva, il ricorso va accolto ed il decreto qui impugnato riformato come da dispositivo.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistono giuste ragioni di compensazione al
50% (art. 92 c.p.c. come integrato da Corte Costituzionale n. 77/2018); sul punto può valorizzarsi la mancata costituzione nel presente giudizio del , da considerarsi indice Controparte_1 della mancanza di motivazioni idonee per opporsi;
vanno applicati i valori medi tariffari, costituenti la regola, in base allo scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'Avv. Daniela Vigorito, per l'attività espletata innanzi al Giudice di Pace di Salerno nel procedimento N.R.G. 1813/2024, l'importo di € 903,50 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A: e C.P.A. come per legge;
pone il pagamento a carico dell'Erario.
4 2. Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il , in Controparte_1 persona del p.t., al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese;
CP_2 restante metà che si liquida in € 331,00 per compensi professionali, ed euro 35,00 per spese esenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione in data 5.06.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
5