Articolo 2 della Legge 9 febbraio 1999, n. 31
Articolo 1Articolo 3
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24 febbraio 1999
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1999