TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2082 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato ad [...], Parte_2 C.F._2
il 08/04/1975,
entrambi assistiti e difesi dall'avvocato Simona SIOTTO del foro di Vicenza
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti, come da verbale d'udienza del 23/01/2025,
1 chiedono che il Tribunale prenda atto/omologhi con sentenza le seguenti, concordate
CONDIZIONI
1. Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “A” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione dei loro rapporti personali, con specifico riferimento alla pronuncia di separazione personale;
al regime di affidamento del figlio minore;
al contributo al mantenimento Per_1
stabilito in Euro 150,00 mensili per ciascuno dei due figli, (maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente) e (minorenne); all'adeguamento Istat con Per_1
decorrenza da giugno 2025; nonché alla suddivisione al 50% in capo a ciascun genitore delle loro spese straordinarie da protocollo del Tribunale;
nonché per quanto attiene la richiesta di rimessione nel ruolo e la successiva pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “B” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai loro residui rapporti patrimoniali, con specifico riferimento:
Al trasferimento, da parte del IG. in favore della IG.ra Parte_2
, per il corrispettivo concordato di Euro 25.000,00, della quota indivisa Parte_1
dell'immobile in comproprietà (al 50% ciascuno) sito in Altavilla Vicentina, Via Rossini
n. 3 catastalmente identificato come segue:
• Comune di Altavilla Vicentina, Via Rossini, Foglio 6, particella 443 sub. 2, Cat.
A/2, vani 6,5, superficie catastale totale mq 144, totale escluse aree scoperte mq. 109,
RC Euro 537,12
• Comune di Altavilla Vicentina, Via Rossini, Foglio 6, particella 443 sub. 10, Cat.
C/6, 28 mq superficie totale mq. 28, RC Euro 52,06
unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., e comunque dell'intero complesso condominiale.
2 Confini: l'appartamento con proiezione di scoperto per due lati e con altra unità di proprietà di terzi e vano scala per altro lato;
il garage con terrapieno per due lati e area di manovra per terzo lato.
L'allegato B) verrà estratto dal fascicolo telematico integralmente ed unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza.
Verbale Parte A
Le parti congiuntamente chiedono che il Tribunale di Vicenza prenda atto / omologhi con sentenza la loro separazione personale nei termini concordati, qui riassunti e meglio precisati nel presente allegato A) con riferimento ai loro rapporti personali ed economici e nell'allegato B) con riferimento alle questioni patrimoniali strette, id est la cessione immobiliare dal marito in favore della moglie, al corrispettivo concordato di
Euro 25.000,00, dell'immobile sito in Altavilla Vicentina, che costituiva la casa familiare
CONCLUSIONI
Nell'ambito della regolamentazione complessiva dei residui rapporti economico patrimoniali nati dall'unione matrimoniale tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
[...]
1) Pronunciarsi la separazione personale tra i IGg.ri e Parte_1 Parte_2
, coniugati in Acerra (NA) con atto in data 13.10.2003, in regime di comunione
[...]
legale dei beni, ordinando all'Ufficiale di Stato civile le relative annotazioni e trascrizioni. Si dà atto che il IG. ha già trasferito la propria residenza. Pt_2
2) I figli e avranno residenza e continueranno a vivere con la madre Per_2 Per_1
presso la casa familiare.
3) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli, il IG. si obbliga a Pt_2
corrispondere alla IG.ra un contributo ordinario pari ad Euro 150,00 mensili a Pt_1
figlio (12 mesi all'anno), con decorrenza dal mese di dicembre 2024; detto contributo
3 sarà soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza dal mese di giugno 2025. Le spese straordinarie afferenti i figli saranno a carico del 50% per genitore, e saranno regolamentate, sia in punto an sia in punto quantum debeatur, dal Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi quale parte integrante del presente ricorso.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra , sempre con Pt_1
decorrenza dalla data della sentenza di separazione;
4) Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori in regime di Persona_3
affidamento condiviso, con diritto / dovere del padre di tenere il figlio con se' e di occuparsene, due fine settimana al mese, tra di loro alternati, con decorrenza dal sabato mattina alle 10 fino al rientro presso la casa materna la domenica sera entro le ore 21:00; un giorno alla settimana, indicativamente il mercoledì, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, dalle ore 16:00 sino alle ore 21:00; una settimana durante le vacanze natalizie, alternativamente dal 23 al 31 dicembre, ovvero dal 31
dicembre al 6 gennaio;
2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive,
in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 del mese di maggio di ogni anno di riferimento;
3 giorni durante le vacanze pasquali, in modo che un genitore stia con il figlio a Pasqua e l'altro il giorno del Lunedi in albis;
il giorno del suo compleanno, la festa del papà ed almeno un ponte programmato all'anno.
5) I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti e dichiarano di aver regolato ogni rapporto fra gli stessi e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere;
6) spese legali a carico del 50% tra le parti, senza vincolo di solidarietà tra le stesse.
Verbale Parte B
- le parti, coniugate in regime di comunione legale dei beni, sono comproprietarie, al
50% ciascuna, dell'immobile sito in Altavilla Vicentina, Via Rossini n. 3, acquistato dalle parti il 20.09.2019 con atto n. 19790 Rep. e n. 13444 Racc. a rogito del Notaio dott.
di Albignasego (PD), che costituisce la casa familiare, Persona_4
4 - con il presente atto il IG. dichiara di trasferire e trasferisce Parte_2
alla IG.ra , che dichiara di accettare, la proprietà del cespite di cui sopra, Parte_1
come qui di seguito identificato, nell'ambito della regolamentazione complessiva dei residui rapporti economico-patrimoniali scaturiti dall'unione matrimoniale cessata e,
pertanto, quale condizione indispensabile alla risoluzione del conflitto, sottoposta all'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987. Il diritto ceduto verte sul cespite di seguito individuato, al corrispettivo di Euro 25.000,00 che il IG.
dichiara di aver già ricevuto e comunque da quietanza con la sottoscrizione Pt_2
del presente verbale.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
• Comune di Altavilla Vicentina, Via Rossini, Foglio 6, particella 443 sub. 2, Cat.
A/2, vani 6,5, superficie catastale totale mq 144, totale escluse aree scoperte mq. 109,
RC Euro 537,12
• Comune di Altavilla Vicentina, Via Rossini, Foglio 6, particella 443 sub. 10, Cat.
C/6, 28 mq, superficie totale mq. 28, RC Euro 52,06
unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., e comunque dell'intero complesso condominiale.
Confini: l'appartamento con proiezione di scoperto per due lati e con altra unità di proprietà di terzi e vano scala per altro lato;
il garage con terrapieno per due lati e area di manovra per terzo lato.
PROVENIENZA
Il bene oggetto del presente atto è pervenuto alle parti con atto di compravendita autenticato nelle firme del 20.09.2019 (atto n. 19790 Rep. e n. 13444 Racc.) a rogito del Notaio dott. di Albignasego (PD) Persona_4
TITOLI ABILITATIVI
Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stato edificato in forza di
5 licenza edilizia rilasciata in data 7 aprile 1977, n. 2811 prot. e 215 prat. nonché in base a licenza edilizia per variante rilasciata in data 29 agosto 1977, n. 1992 prot. e 214
prat.; l'abitabilità è stata dichiarata con autorizzazione in data 22 novembre 1978, nn.
215/1976-215/1977; e, dopo l'ultimazione, non sono state eseguite opere soggette a provvedimenti urbanistici di alcun genere. Non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori per opere abusive, per cui la commerciabilità degli immobili non è
soggetta a limitazioni.
Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i., le Parti
dichiarano e garantiscono che l'immobile sopra identificato è conforme allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (cfr. SS.UU. 21761/21).
Il bene, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, è liberamente commerciabile.
Le parti danno atto che l'elaborato planimetrico è assente e non è stato possibile reperirlo.
DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI PRODOTTI
DALL'IMMOBILE TRASFERITO:
Le parti attestano che i redditi dell'immobile oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è
scaduto il termine di presentazione.
ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO:
6 Il bene è gravato dall'ipoteca volontaria in data 27.09.2019 ai n. 21445 RG e 3517 RP
iscritta a garanzia del mutuo fondiario contratto tra i coniugi con , giusto CP_1
atto notarile pubblico in data 20.09.2019 n. 19791 Rep e n. 13445 Racc. Notaio
di Albignasego (PD). Per_4
Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti. La parte cedente garantisce la titolarità del diritto reale trasferito. Il possesso con il diritto ai frutti passerà
alla parte cessionaria in data odierna.
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE:
Parte cedente rinuncia ad iscrivere ipoteca legale, trattandosi di trasferimento a titolo oneroso, già corrisposto da parte acquirente in data 31.10.2024 giusto assegno emesso da Poste Italiane n. 0374201079-05.
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI:
Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore del cespite trasferito è di € 25.000,00.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.:
Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO:
La cessionaria dispensa espressamente il cedente dal prestare garanzia in ordine allo stato e alla conformità degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente
7 trasferimento di quota nonché dal consegnare la relativa documentazione, occupando già parte cessionaria l'appartamento ceduto ed essendo la stessa, dunque, ben conscia dello stato dei medesimi impianti;
alla parte cessionaria verrà consegnato l'originale dell'A.P.E.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui.
È pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 74/1987 così
come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154 di completa esenzione.
Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà
emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei RR.II., contribuendo in egual misura al pagamento di quanto sarà dovuto, dichiarando di esonerare il Conservatore
da ogni responsabilità.
Le medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile,
il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di comproprietà, da intendersi quale condizione di divorzio.
Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, il verbale d'udienza e l'allegato B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, sempre a spese compensate.
ESONERO DI RESPONSABILITA':
Le Parti esonerano il proprio difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile il cui diritto di proprietà è oggetto
8 del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Parimenti esonerano il Cancelliere e il
Tribunale da ogni indagine, controllo, responsabilità ed adempimento: ed invero, il
Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del protocollo tribunalizio in materia, essendo onere delle stesse effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, a loro cura e spese.
Fermo restando la richiesta dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, per puro scrupolo difensivo si rileva che oggetto della presente cessione è un'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione civile non di lusso per cui i cessionari, nella denegata ipotesi, chiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II-bis della tariffa parte 1^, annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 131/1986,
da ultimo modificata dalla manovra finanziaria 1996 e, a tal fine dichiarano:
a) che l'immobile acquistato è ubicato in Comune di Altavilla Vicentina, ove i medesimi hanno la residenza;
b) di non essere titolari esclusivi o in comunione di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile nel territorio del medesimo Comune;
c) La IGnora dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in Pt_1
regime di comunione, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata, diversa dall'oggetto della presente pattuizione, con le agevolazioni di cui all'art. 131 Legge 549/95 ovvero di cui all'art. 1 della Legge 168/82, art. 2 D.L. 12/85 convertito nella Legge 118/85, art. 3 comma 2 Legge 415/91, art. 5 commi 2 e 3 Decreto Legge 14/92 - 237/92 - 293/92,
art. 2 commi 2 e 3 D.L. 348/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L. 388/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L.
455/92, art. 1 comma 2 D.L. 16/93 convertito con Legge 75/93, art. 16 D.L. 155/93
9 convertito con Legge n. 243/93;
d) Il IG. dichiara di essere titolare di quote di immobili, siti in Acerra, Pt_2
derivanti dalla successione materna, di cui egli non ha né il possesso né l'utilizzo né
sono imputati a reddito;
e) di essere a conoscenza della decadenza dalle agevolazioni fiscali richieste in caso di alienazione dell'immobile entro i cinque anni, senza il riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita, come disposto dalla suddetta nota.
Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Acerra (NA) in data 13/10/2003, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Con atto successivo, depositato in data 09/09/2024, i ricorrenti provvedevano a modificare le condizioni inizialmente concordate, ritenendo di voler procedere al trasferimento, da parte di in favore di , della Parte_2 Parte_1
quota pari al 50% del bene immobile che costituiva la casa familiare.
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la
10 separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre così come concordato dalle parti in euro Per_1
150,00 mensili, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_2
mensile di euro 150,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 23/01/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto,
fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla
11 libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il
Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, che del resto non gli compete, né
preventivo né successivo;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine alla cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Acerra (NA) in data 13/10/2003 con atto Parte_2
trascritto al n. 223, parte II, serie A, anno 2003, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra
(NA) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
12 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2082 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato ad [...], Parte_2 C.F._2
il 08/04/1975,
entrambi assistiti e difesi dall'avvocato Simona SIOTTO del foro di Vicenza
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti, come da verbale d'udienza del 23/01/2025,
1 chiedono che il Tribunale prenda atto/omologhi con sentenza le seguenti, concordate
CONDIZIONI
1. Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “A” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione dei loro rapporti personali, con specifico riferimento alla pronuncia di separazione personale;
al regime di affidamento del figlio minore;
al contributo al mantenimento Per_1
stabilito in Euro 150,00 mensili per ciascuno dei due figli, (maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente) e (minorenne); all'adeguamento Istat con Per_1
decorrenza da giugno 2025; nonché alla suddivisione al 50% in capo a ciascun genitore delle loro spese straordinarie da protocollo del Tribunale;
nonché per quanto attiene la richiesta di rimessione nel ruolo e la successiva pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “B” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai loro residui rapporti patrimoniali, con specifico riferimento:
Al trasferimento, da parte del IG. in favore della IG.ra Parte_2
, per il corrispettivo concordato di Euro 25.000,00, della quota indivisa Parte_1
dell'immobile in comproprietà (al 50% ciascuno) sito in Altavilla Vicentina, Via Rossini
n. 3 catastalmente identificato come segue:
• Comune di Altavilla Vicentina, Via Rossini, Foglio 6, particella 443 sub. 2, Cat.
A/2, vani 6,5, superficie catastale totale mq 144, totale escluse aree scoperte mq. 109,
RC Euro 537,12
• Comune di Altavilla Vicentina, Via Rossini, Foglio 6, particella 443 sub. 10, Cat.
C/6, 28 mq superficie totale mq. 28, RC Euro 52,06
unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., e comunque dell'intero complesso condominiale.
2 Confini: l'appartamento con proiezione di scoperto per due lati e con altra unità di proprietà di terzi e vano scala per altro lato;
il garage con terrapieno per due lati e area di manovra per terzo lato.
L'allegato B) verrà estratto dal fascicolo telematico integralmente ed unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza.
Verbale Parte A
Le parti congiuntamente chiedono che il Tribunale di Vicenza prenda atto / omologhi con sentenza la loro separazione personale nei termini concordati, qui riassunti e meglio precisati nel presente allegato A) con riferimento ai loro rapporti personali ed economici e nell'allegato B) con riferimento alle questioni patrimoniali strette, id est la cessione immobiliare dal marito in favore della moglie, al corrispettivo concordato di
Euro 25.000,00, dell'immobile sito in Altavilla Vicentina, che costituiva la casa familiare
CONCLUSIONI
Nell'ambito della regolamentazione complessiva dei residui rapporti economico patrimoniali nati dall'unione matrimoniale tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
[...]
1) Pronunciarsi la separazione personale tra i IGg.ri e Parte_1 Parte_2
, coniugati in Acerra (NA) con atto in data 13.10.2003, in regime di comunione
[...]
legale dei beni, ordinando all'Ufficiale di Stato civile le relative annotazioni e trascrizioni. Si dà atto che il IG. ha già trasferito la propria residenza. Pt_2
2) I figli e avranno residenza e continueranno a vivere con la madre Per_2 Per_1
presso la casa familiare.
3) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli, il IG. si obbliga a Pt_2
corrispondere alla IG.ra un contributo ordinario pari ad Euro 150,00 mensili a Pt_1
figlio (12 mesi all'anno), con decorrenza dal mese di dicembre 2024; detto contributo
3 sarà soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza dal mese di giugno 2025. Le spese straordinarie afferenti i figli saranno a carico del 50% per genitore, e saranno regolamentate, sia in punto an sia in punto quantum debeatur, dal Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi quale parte integrante del presente ricorso.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra , sempre con Pt_1
decorrenza dalla data della sentenza di separazione;
4) Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori in regime di Persona_3
affidamento condiviso, con diritto / dovere del padre di tenere il figlio con se' e di occuparsene, due fine settimana al mese, tra di loro alternati, con decorrenza dal sabato mattina alle 10 fino al rientro presso la casa materna la domenica sera entro le ore 21:00; un giorno alla settimana, indicativamente il mercoledì, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, dalle ore 16:00 sino alle ore 21:00; una settimana durante le vacanze natalizie, alternativamente dal 23 al 31 dicembre, ovvero dal 31
dicembre al 6 gennaio;
2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive,
in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 del mese di maggio di ogni anno di riferimento;
3 giorni durante le vacanze pasquali, in modo che un genitore stia con il figlio a Pasqua e l'altro il giorno del Lunedi in albis;
il giorno del suo compleanno, la festa del papà ed almeno un ponte programmato all'anno.
5) I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti e dichiarano di aver regolato ogni rapporto fra gli stessi e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere;
6) spese legali a carico del 50% tra le parti, senza vincolo di solidarietà tra le stesse.
Verbale Parte B
- le parti, coniugate in regime di comunione legale dei beni, sono comproprietarie, al
50% ciascuna, dell'immobile sito in Altavilla Vicentina, Via Rossini n. 3, acquistato dalle parti il 20.09.2019 con atto n. 19790 Rep. e n. 13444 Racc. a rogito del Notaio dott.
di Albignasego (PD), che costituisce la casa familiare, Persona_4
4 - con il presente atto il IG. dichiara di trasferire e trasferisce Parte_2
alla IG.ra , che dichiara di accettare, la proprietà del cespite di cui sopra, Parte_1
come qui di seguito identificato, nell'ambito della regolamentazione complessiva dei residui rapporti economico-patrimoniali scaturiti dall'unione matrimoniale cessata e,
pertanto, quale condizione indispensabile alla risoluzione del conflitto, sottoposta all'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987. Il diritto ceduto verte sul cespite di seguito individuato, al corrispettivo di Euro 25.000,00 che il IG.
dichiara di aver già ricevuto e comunque da quietanza con la sottoscrizione Pt_2
del presente verbale.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
• Comune di Altavilla Vicentina, Via Rossini, Foglio 6, particella 443 sub. 2, Cat.
A/2, vani 6,5, superficie catastale totale mq 144, totale escluse aree scoperte mq. 109,
RC Euro 537,12
• Comune di Altavilla Vicentina, Via Rossini, Foglio 6, particella 443 sub. 10, Cat.
C/6, 28 mq, superficie totale mq. 28, RC Euro 52,06
unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., e comunque dell'intero complesso condominiale.
Confini: l'appartamento con proiezione di scoperto per due lati e con altra unità di proprietà di terzi e vano scala per altro lato;
il garage con terrapieno per due lati e area di manovra per terzo lato.
PROVENIENZA
Il bene oggetto del presente atto è pervenuto alle parti con atto di compravendita autenticato nelle firme del 20.09.2019 (atto n. 19790 Rep. e n. 13444 Racc.) a rogito del Notaio dott. di Albignasego (PD) Persona_4
TITOLI ABILITATIVI
Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stato edificato in forza di
5 licenza edilizia rilasciata in data 7 aprile 1977, n. 2811 prot. e 215 prat. nonché in base a licenza edilizia per variante rilasciata in data 29 agosto 1977, n. 1992 prot. e 214
prat.; l'abitabilità è stata dichiarata con autorizzazione in data 22 novembre 1978, nn.
215/1976-215/1977; e, dopo l'ultimazione, non sono state eseguite opere soggette a provvedimenti urbanistici di alcun genere. Non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori per opere abusive, per cui la commerciabilità degli immobili non è
soggetta a limitazioni.
Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i., le Parti
dichiarano e garantiscono che l'immobile sopra identificato è conforme allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (cfr. SS.UU. 21761/21).
Il bene, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, è liberamente commerciabile.
Le parti danno atto che l'elaborato planimetrico è assente e non è stato possibile reperirlo.
DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI PRODOTTI
DALL'IMMOBILE TRASFERITO:
Le parti attestano che i redditi dell'immobile oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è
scaduto il termine di presentazione.
ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO:
6 Il bene è gravato dall'ipoteca volontaria in data 27.09.2019 ai n. 21445 RG e 3517 RP
iscritta a garanzia del mutuo fondiario contratto tra i coniugi con , giusto CP_1
atto notarile pubblico in data 20.09.2019 n. 19791 Rep e n. 13445 Racc. Notaio
di Albignasego (PD). Per_4
Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti. La parte cedente garantisce la titolarità del diritto reale trasferito. Il possesso con il diritto ai frutti passerà
alla parte cessionaria in data odierna.
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE:
Parte cedente rinuncia ad iscrivere ipoteca legale, trattandosi di trasferimento a titolo oneroso, già corrisposto da parte acquirente in data 31.10.2024 giusto assegno emesso da Poste Italiane n. 0374201079-05.
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI:
Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore del cespite trasferito è di € 25.000,00.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.:
Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO:
La cessionaria dispensa espressamente il cedente dal prestare garanzia in ordine allo stato e alla conformità degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente
7 trasferimento di quota nonché dal consegnare la relativa documentazione, occupando già parte cessionaria l'appartamento ceduto ed essendo la stessa, dunque, ben conscia dello stato dei medesimi impianti;
alla parte cessionaria verrà consegnato l'originale dell'A.P.E.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui.
È pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 74/1987 così
come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154 di completa esenzione.
Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà
emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei RR.II., contribuendo in egual misura al pagamento di quanto sarà dovuto, dichiarando di esonerare il Conservatore
da ogni responsabilità.
Le medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile,
il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di comproprietà, da intendersi quale condizione di divorzio.
Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, il verbale d'udienza e l'allegato B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, sempre a spese compensate.
ESONERO DI RESPONSABILITA':
Le Parti esonerano il proprio difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile il cui diritto di proprietà è oggetto
8 del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Parimenti esonerano il Cancelliere e il
Tribunale da ogni indagine, controllo, responsabilità ed adempimento: ed invero, il
Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del protocollo tribunalizio in materia, essendo onere delle stesse effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, a loro cura e spese.
Fermo restando la richiesta dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, per puro scrupolo difensivo si rileva che oggetto della presente cessione è un'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione civile non di lusso per cui i cessionari, nella denegata ipotesi, chiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II-bis della tariffa parte 1^, annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 131/1986,
da ultimo modificata dalla manovra finanziaria 1996 e, a tal fine dichiarano:
a) che l'immobile acquistato è ubicato in Comune di Altavilla Vicentina, ove i medesimi hanno la residenza;
b) di non essere titolari esclusivi o in comunione di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile nel territorio del medesimo Comune;
c) La IGnora dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in Pt_1
regime di comunione, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata, diversa dall'oggetto della presente pattuizione, con le agevolazioni di cui all'art. 131 Legge 549/95 ovvero di cui all'art. 1 della Legge 168/82, art. 2 D.L. 12/85 convertito nella Legge 118/85, art. 3 comma 2 Legge 415/91, art. 5 commi 2 e 3 Decreto Legge 14/92 - 237/92 - 293/92,
art. 2 commi 2 e 3 D.L. 348/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L. 388/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L.
455/92, art. 1 comma 2 D.L. 16/93 convertito con Legge 75/93, art. 16 D.L. 155/93
9 convertito con Legge n. 243/93;
d) Il IG. dichiara di essere titolare di quote di immobili, siti in Acerra, Pt_2
derivanti dalla successione materna, di cui egli non ha né il possesso né l'utilizzo né
sono imputati a reddito;
e) di essere a conoscenza della decadenza dalle agevolazioni fiscali richieste in caso di alienazione dell'immobile entro i cinque anni, senza il riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita, come disposto dalla suddetta nota.
Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Acerra (NA) in data 13/10/2003, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Con atto successivo, depositato in data 09/09/2024, i ricorrenti provvedevano a modificare le condizioni inizialmente concordate, ritenendo di voler procedere al trasferimento, da parte di in favore di , della Parte_2 Parte_1
quota pari al 50% del bene immobile che costituiva la casa familiare.
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la
10 separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre così come concordato dalle parti in euro Per_1
150,00 mensili, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_2
mensile di euro 150,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 23/01/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto,
fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla
11 libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il
Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, che del resto non gli compete, né
preventivo né successivo;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine alla cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Acerra (NA) in data 13/10/2003 con atto Parte_2
trascritto al n. 223, parte II, serie A, anno 2003, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra
(NA) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
12 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
13