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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LV RN Presidente Relatore dott. Monica Tarchi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11413/2024 promossa da:
con l'avv. ANCILLOTTI SERENA Parte_1
RICORRENTE contro con l'avv.TARANTINO LORIANA CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso concordemente:
CONDIZIONI SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLE FIGLIE:
- Le figlie e rimarranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e residenza presso l'abitazione materna.
- Il padre prenderà le figlie a week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola e le ricondurrà a casa dalla madre la domenica dopo cena, entro le ore 22.00; una volta al mese, compatibilmente con la volontà ed i desideri delle figlie, le riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina.
pagina 1 di 3 Il padre potrà altresì prendere le figlie un pomeriggio infrasettimanale, compatibilmente con le esigenze delle medesime e della madre, previo accordo con quest'ultima almeno 24 ore prima.
- Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
- Relativamente alle vacanze natalizie, le figlie trascorreranno con il padre una settimana, e l'altra parte delle vacanze con la madre;
il giorno di Natale le figlie pranzeranno, ad anni alterni, con un genitore e ceneranno con l'altro.
- Durante le vacanze di Pasqua le figlie trascorreranno con il padre metà dei giorni di vacanza, l'altra metà con la madre;
il giorno di Pasqua le figlie pranzeranno, ad anni alterni, con un genitore e ceneranno con l'altro.
SUL MANTENIMENTO E LE SPESE STRARDINARIE DELLE FIGLIE:
- Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di euro 300,00 per entrambe le figlie (ovvero € 150,00 a figlia), oltre la rivalutazione annuale ISTAT. Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al
50%, secondo quanto indicato dalle Linee Guida 2017 del CNF, da intendersi qui integralmente richiamate, sia in punto di qualificazione delle spese sia in merito alle modalità di rimborso. A titolo di precisazione delle richiamate linee guida in punto di spese per il corredo di inizio anno scolastico, le parti concordano che detta spesa venga ripartita al
50% previa comunicazione e condivisione degli acquisti da effettuare ed invio delle prove di spesa.
- L'assegno IC continuerà ad essere percepito integralmente (ovvero al 100%) dalla madre.
- Le detrazioni per i figli a carico saranno poste al 50%, a condizione che entrambi presentino la dichiarazione dei redditi, con dovere di scambio tra i genitori della documentazione di spesa.
SULLA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO:
- Le parti, previo decorso dei termini di legge dalla pronuncia parziale di separazione,
Sentenza n. 64/2025 del 10.01.2025 Tribunale di Firenze, insistono per la formulata domanda e conseguente pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 2 di 3 - Spese di giudizio compensate tra le parti.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio
Fatto e diritto ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da ed in seguito il divorzio, esponendo che CP_1 dall'unione erano nate due figlie rispettivamente nel 2013 e nel 2015.
Si è costituito che non si è opposto alla separazione, ma ha chiesto CP_1 diverse condizioni accessorie.
A seguito della pronuncia di sentenza parziale di separazione sul vincolo la causa torna nuovamente in decisione sulle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe che vengono recepite dal Tribunale in quanto conformi all'interesse della prole.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, recepisce le condizioni di cui alle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe quale regolamentazione dei rapporti inter partes, con compensazione delle spese.
Dispone con separata ordinanza in ordine alla domanda di divorzio
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
La Presidente est.
LV RN
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LV RN Presidente Relatore dott. Monica Tarchi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11413/2024 promossa da:
con l'avv. ANCILLOTTI SERENA Parte_1
RICORRENTE contro con l'avv.TARANTINO LORIANA CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso concordemente:
CONDIZIONI SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLE FIGLIE:
- Le figlie e rimarranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e residenza presso l'abitazione materna.
- Il padre prenderà le figlie a week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola e le ricondurrà a casa dalla madre la domenica dopo cena, entro le ore 22.00; una volta al mese, compatibilmente con la volontà ed i desideri delle figlie, le riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina.
pagina 1 di 3 Il padre potrà altresì prendere le figlie un pomeriggio infrasettimanale, compatibilmente con le esigenze delle medesime e della madre, previo accordo con quest'ultima almeno 24 ore prima.
- Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
- Relativamente alle vacanze natalizie, le figlie trascorreranno con il padre una settimana, e l'altra parte delle vacanze con la madre;
il giorno di Natale le figlie pranzeranno, ad anni alterni, con un genitore e ceneranno con l'altro.
- Durante le vacanze di Pasqua le figlie trascorreranno con il padre metà dei giorni di vacanza, l'altra metà con la madre;
il giorno di Pasqua le figlie pranzeranno, ad anni alterni, con un genitore e ceneranno con l'altro.
SUL MANTENIMENTO E LE SPESE STRARDINARIE DELLE FIGLIE:
- Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di euro 300,00 per entrambe le figlie (ovvero € 150,00 a figlia), oltre la rivalutazione annuale ISTAT. Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al
50%, secondo quanto indicato dalle Linee Guida 2017 del CNF, da intendersi qui integralmente richiamate, sia in punto di qualificazione delle spese sia in merito alle modalità di rimborso. A titolo di precisazione delle richiamate linee guida in punto di spese per il corredo di inizio anno scolastico, le parti concordano che detta spesa venga ripartita al
50% previa comunicazione e condivisione degli acquisti da effettuare ed invio delle prove di spesa.
- L'assegno IC continuerà ad essere percepito integralmente (ovvero al 100%) dalla madre.
- Le detrazioni per i figli a carico saranno poste al 50%, a condizione che entrambi presentino la dichiarazione dei redditi, con dovere di scambio tra i genitori della documentazione di spesa.
SULLA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO:
- Le parti, previo decorso dei termini di legge dalla pronuncia parziale di separazione,
Sentenza n. 64/2025 del 10.01.2025 Tribunale di Firenze, insistono per la formulata domanda e conseguente pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 2 di 3 - Spese di giudizio compensate tra le parti.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio
Fatto e diritto ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da ed in seguito il divorzio, esponendo che CP_1 dall'unione erano nate due figlie rispettivamente nel 2013 e nel 2015.
Si è costituito che non si è opposto alla separazione, ma ha chiesto CP_1 diverse condizioni accessorie.
A seguito della pronuncia di sentenza parziale di separazione sul vincolo la causa torna nuovamente in decisione sulle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe che vengono recepite dal Tribunale in quanto conformi all'interesse della prole.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, recepisce le condizioni di cui alle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe quale regolamentazione dei rapporti inter partes, con compensazione delle spese.
Dispone con separata ordinanza in ordine alla domanda di divorzio
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
La Presidente est.
LV RN
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 3 di 3