Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 2274 del 30.06.2023 Oggetto: rivendicazione crediti di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Lorenzo Parte_1
Appellanti
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caputo Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 25.07.2018, -premesso di: aver lavorato alle dipendenze Controparte_1
della dal 01.06.2017 al 04.03.2018 presso il bar caffetteria sito in Otranto Parte_2
e, dal 15.12.2017 al 31.01.2018, anche presso il bar sito in Maglie con mansioni di gelatiere e banconiere;
aver osservato i seguenti turni: nel periodo invernale dalle 06,00/6,30 alle 15,00/15,30 o dalle 16,00/16,30 alle 24,00/24,30, mentre nel periodo estivo dalle 06,30 alle 15,30 o dalle 15,00 alle
03,00/04,00; aver lavorato dal 15.12.2017 al 31.01.2018 con doppio turno tra la sede di Otranto e quella di Maglie;
non aver percepito quanto spettante a titolo di retribuzione per lavoro ordinario, straordinario e festivo, TFR, ferie non godute, ratei di tredicesima, Rol-ex festività soppresse- chiedeva la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma complessiva di €
14.871,47 oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Si costituiva la la quale eccepiva, in via preliminare, Parte_2
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
1
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Parte_1
(già eccependone l'errata, omessa e contradditoria Parte_2 motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto raggiunta la prova in merito all'orario di lavoro, nonostante l'insufficienza delle dichiarazioni rese dai testi ( , ), Tes_1 Tes_2 Tes_3 omettendo, per converso, di valutare le dichiarazioni dei testi dell'appellante ( . Contestate CP_2
genericamente le risultanze della consulenza tecnica disposta in primo grado, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Nel presente giudizio si è costituito , il quale, contestati gli avversi assunti, Controparte_1 rimarcata l'attendibilità dei propri testi e la mancata produzione da parte del datore di lavoro della copia dei registri di lavorazione da cui sarebbero emersi gli effettivi orari di lavoro dei dipendenti
(già disposta dal giudice di primo grado), ha richiamato le motivazioni sottese alla sentenza impugnata, concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione del 05.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2 Come anticipato in premessa, parte appellante lamenta la contraddittorietà e insufficienza della prova testimoniale espletata, posta a base della decisione impugnata, con riferimento all'orario di lavoro osservato dall'appellato.
Gli argomenti di parte appellante non appaiono condivisibili.
Invero dalle dichiarazioni rese dai testi escussi emerge con ragionevole certezza l'osservanza degli orari di lavoro per come accertata dal Tribunale.
Più in dettaglio, quanto all'orario di lavoro osservato nel periodo invernale -che il Tribunale ha individuato in due turni alternati dalle 6,00 alle 15,00 oppure dalle 16,00 alle 24,00 nei mesi da settembre a maggio, con un giorno di riposo settimanale- la circostanza è stata riferita dalla teste
(lavoratrice dipendente della società presso la sede di Otranto negli anni compresi _4
dal 2015 al 2019), la quale ha puntualmente indicato l'orario di lavoro dell'appellato nei mesi compresi da ottobre a marzo secondo le modalità descritte in ricorso e accertate nella sentenza impugnata, precisando, anche, che talvolta l'appellato osservava anche due turni nella stessa giornata.
Le dichiarazioni della teste hanno trovato riscontro in quanto dichiarato dal teste _4
(lavoratore alle dipendenze della società nel periodo marzo-novembre 2017), il quale Testimone_5
-avendo prestato attività lavorativa insieme al ricorrente, sebbene non sempre negli stessi turni- ha potuto confermare, per conoscenza diretta, l'orario di lavoro osservato dall'appellato, per come indicato nel ricorso di primo grado (sub lett. g), precisando che le ore di lavoro non erano mai inferiori alle nove ore giornaliere.
Quanto all'orario di lavoro osservato nel periodo estivo -che il Tribunale ha individuato dalle 15,00 alle 2,00 del mattino successivo nei mesi di giugno, luglio ed agosto, per sette giorni a settimana compresi domeniche e festivi, senza riposo settimanale- la circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni del teste (lavoratore dipendente della società nel periodo giugno 2017- Testimone_6 marzo/aprile 2018), il quale, dopo aver spiegato di intendere per “periodo estivo” i mesi compresi da giugno ai primi di ottobre, ha indicato con precisione l'orario osservato dall'appellato dalla metà di luglio sino ai primi di settembre, individuandolo in quello compreso dalle 15,00 alle 4,00 del mattino, mentre non è stato in grado di essere preciso con riferimento all'orario osservato nel mese di giugno.
Tuttavia, rispetto al mese di giugno, soccorrono le dichiarazioni della teste , che ha _4
riferito di aver lavorato, nel periodo estivo, a partire dal mese di giugno, dalle 16,00 alle 4,00 del mattino, confermando che l'appellato era sempre presente nel turno serale “effettuando le mie stesse ore se non di più” (così la teste . Tes_4
Le univoche e concordanti dichiarazioni rese dai testi suindicati sono state confermate anche dalla teste che -pur osservando turni diversi da quelli dell'appellato- ha confermato, in Testimone_7
3 generale, l'organizzazione oraria adottata dalla parte datoriale, secondo le turnazioni descritte dai testi sopra indicati, riferendo anche di aver potuto riscontrare direttamente la presenza al lavoro di negli orari in cui egli iniziava il suo turno. Controparte_1
Le suesposte deposizioni -della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in assenza di elementi in contrario e stante la concordanza delle dichiarazioni- offrono un quadro ragionevolmente certo della quantità e qualità di lavoro espletata dal lavoratore appellato, per come accertata dal Tribunale, senza che elementi in contrario possano trarsi dalla dichiarazione resa dal teste , unico indicato Tes_8 da parte appellante (all'epoca della deposizione alle dipendenze della società). In proposito deve evidenziarsi la scarsa attendibilità delle dichiarazioni del teste nella parte in cui ha indicato l'orario di lavoro osservato dall'appellato nei limiti di circa cinque ore al giorno -che diventavano sei o sette nei mesi estivi- in quanto si tratta di dichiarazioni isolate, che non hanno trovato alcun riscontro nelle deposizioni rese dagli altri colleghi di lavoro, tutte sostanzialmente concordanti circa l'espletamento del maggior orario di lavoro nella misura già indicata. Inoltre, deve rilevarsi che lo stesso ha CP_2 più volte ammesso di non potere escludere l'espletamento di lavoro straordinario da parte dell'appellato, la mancata fruizione del risposo settimanale, quantomeno nel mese di agosto, o lo svolgimento di attività lavorativa nelle due sedi di Maglie e Otranto, così confermando le allegazioni dell'appellato sul punto.
Sulla scorta delle suesposte emergenze istruttorie, dunque, appare corretta la valutazione operata dal
Tribunale che -fermi i periodi di formale assunzione come risultanti dai documenti in atti, ossia dal
1.6.2027 al 4.3.2018 (come da lettera di assunzione e proroga e modello C2 storico) e l'inquadramento nel V livello CCNL- ha ritenuto provato “… l'orario di lavoro giornaliero articolato su due turni alternati o dalle ore 06 alle ore 15, oppure dalle ore 16 alle ore 24 (invece nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 15 almeno alle ore 02 del mattino successivo), per sette giorni a settimana (compresi domeniche e festivi) nei mesi di giugno, luglio e agosto;
invece computando una giornata di riposo negli altri mesi…” (così indicato nel quesito posto al consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo grado).
In considerazione di tanto, i conteggi sviluppati dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado -tenendo conto dei periodi di lavoro, dell'inquadramento contrattuale e dell'orario osservato, per come sopra accertati, e applicando il CCNL di categoria- vanno esenti da censure, in mancanza di specifiche puntuali contestazioni delle parti.
Per tutto quanto detto, allora, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro 4 visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 19.12.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del 30.06.2023 n. 2274 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 4.000,00, ex DM n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Caputo.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 5.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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