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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9201 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza del 23.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°1341/2025 R.G.
VERTENTE TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Giugni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via degli
Scipioni n.268/A, giusta delega in atti;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
Legale Rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Tortato per procura generale alle liti;
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2025, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' e, premesso di aver ricevuto il 9.12.2024 notifica di CP_1 avviso di addebito n°397 2024 0018454037000 per l'importo di € 10.094,57, con sanzioni ed interessi di mora, relativo a mancato versamento contributi dovuti alla Gestione
Commercianti, concludeva chiedendo la dichiarazione di nullità dell'avviso e di non debenza delle somme richieste.
Si costituiva in giudizio l' dichiarando di aver proceduto allo sgravio dell'intero CP_1 avviso di addebito di cui era stata data comunicazione in data 8.1.2025. Concludeva quindi chiedendo in via principale, dichiarare l'avverso ricorso inammissibile e/o infondato per le motivazioni esposte nel presente atto;
in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere vinte le spese di giustizia.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Atteso che l' in data anteriore rispetto a quella di iscrizione del ricorso non solo ha CP_1 proceduto allo sgravio ma ha altresì provveduto a pubblicare sul canale telematico l'intervenuto evento, il ricorso deve dirsi senz'altro inammissibile mancando interesse della parte istante alla pronuncia sin dal deposito del ricorso. Le circostanze di tempo sopra esposte impongono la condanna del ricorrente alla refusione dei compensi di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione dei compensi di lite nella misura di €500,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA.
Roma, il 23.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza del 23.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°1341/2025 R.G.
VERTENTE TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Giugni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via degli
Scipioni n.268/A, giusta delega in atti;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
Legale Rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Tortato per procura generale alle liti;
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2025, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' e, premesso di aver ricevuto il 9.12.2024 notifica di CP_1 avviso di addebito n°397 2024 0018454037000 per l'importo di € 10.094,57, con sanzioni ed interessi di mora, relativo a mancato versamento contributi dovuti alla Gestione
Commercianti, concludeva chiedendo la dichiarazione di nullità dell'avviso e di non debenza delle somme richieste.
Si costituiva in giudizio l' dichiarando di aver proceduto allo sgravio dell'intero CP_1 avviso di addebito di cui era stata data comunicazione in data 8.1.2025. Concludeva quindi chiedendo in via principale, dichiarare l'avverso ricorso inammissibile e/o infondato per le motivazioni esposte nel presente atto;
in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere vinte le spese di giustizia.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Atteso che l' in data anteriore rispetto a quella di iscrizione del ricorso non solo ha CP_1 proceduto allo sgravio ma ha altresì provveduto a pubblicare sul canale telematico l'intervenuto evento, il ricorso deve dirsi senz'altro inammissibile mancando interesse della parte istante alla pronuncia sin dal deposito del ricorso. Le circostanze di tempo sopra esposte impongono la condanna del ricorrente alla refusione dei compensi di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione dei compensi di lite nella misura di €500,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA.
Roma, il 23.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari