Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02544/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2544 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Pieracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura di Pisa prot. uscita n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato l’-OMISSIS-, con cui sono stati revocati al ricorrente, con effetto immediato, il decreto di guardia particolare giurata, la licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta ed il relativo libretto;
- nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso - anche ove non conosciuto dalla odierna ricorrente - ivi incluso per quanto occorrer possa, espressamente, ogni altro atto di natura regolamentare presupposto, consequenziale, connesso e/o da quest’ultimo richiamato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. CO EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso ora in decisione, il ricorrente, che svolge la professione di Guardia giurata alle dipendenze di un istituto di vigilanza, impugna il decreto della Prefettura di Pisa del -OMISSIS- di revoca del decreto di guardia particolare giurata, della licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta e del relativo libretto.
Il decreto è motivato sulla base dell’intervenuto deferimento del ricorrente all’autorità giudiziaria per il reato p.p. dall'art. 624 c.p. perché “ al fine di trarne profitto per sé o per altri ” il -OMISSIS-, a Calcinaia, “ si appropriava del portafoglio contenente carta d'identità, tessera sanitaria, patente di guida, n. 2 cade bancomat, una carta di credito e la somma in contanti di 30,00 euro, sottraendolo al proprietario ... al quale era inavvertitamente caduto ”.
Secondo la Prefettura tale condotta indurrebbe a ritenere il ricorrente una persona poco affidabile ai fini dello svolgimento delle delicate mansioni di guardia particolare giurata armata, dovendosi considerare che “ le guardie giurate, ai sensi dell'art. 138 Tulps, devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose ”.
Il ricorrente a sostegno del ricorso ha lamentato la violazione dell’art. 138 del Tulps e il difetto d’istruttoria e di motivazione del provvedimento prefettizio, non potendo, a suo dire, la revoca dei titoli di polizia per l’esercizio dell’attività di guardia particolare giurata, essere disposta esclusivamente in base al deferimento per un presunto reato peraltro, nella fattispecie, dotato di scarsa valenza offensiva. Invece, nel bilanciamento degli interessi, l’interesse pubblico alla sicurezza avrebbe dovuto essere più correttamente contemperato con il diritto al lavoro dell’individuo, soprattutto in assenza di una condanna penale definitiva.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Pisa si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 16 ottobre 2025, è stata accolta l’istanza cautelare “ stante la gravità del pregiudizio per il ricorrente, che si sostanzia nella perdita da parte dello stesso del proprio lavoro e dunque della propria fonte di sostentamento, e considerata l’episodicità e l’apparente non particolare gravità del fatto addebitato, il quale comunque deve ancora essere oggetto di accertamento in sede di giudizio penale ”.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 16 aprile 2026, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Deve essere in primo luogo evidenziato come il provvedimento impugnato, di revoca del titolo per esercitare l’attività di guardia giurata, assuma una rilevanza particolarmente pregiudizievole per il destinatario, determinando a suo carico la perdita del posto di lavoro. Ciò non giustifica certo un’attenuazione del rilievo del contrapposto interesse pubblico della sicurezza, permanendo invece l’esigenza di vagliare con rigore la sussistenza del venir meno, in questo caso, del requisito della buona condotta. In particolare, il coinvolgimento del diritto al lavoro del destinatario e la particolare gravità delle conseguenze del provvedimento decadenziale impongono una motivazione più rigorosa in merito al venir meno di quest’ultimo requisito, ovvero una motivazione frutto di una istruttoria più stringente rispetto a quella che potrebbe invece, ad esempio, ordinariamente sorreggere analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale, per i quali pacificamente la disponibilità delle armi non costituisce in alcun modo un diritto (cfr. T.a.r. Toscana, IV sez., 4 luglio 2023, n. 681).
Il Collegio ritiene che tale istruttoria (e conseguente motivazione) rafforzata sia mancata nel caso di specie, con l’effetto che l’adottato provvedimento di revoca risulta allo stato non adeguatamente supportato.
Invero nella fattispecie verrebbe in sostanza in rilievo la perdita del rapporto fiduciario che aveva giustificato il rilascio dell’autorizzazione di polizia in esame, essendo in particolare asseritamente venuta meno la condizione della “ottima condotta”.
Il corretto esercizio della discrezionalità di cui gode l’Autorità di pubblica sicurezza in tali casi richiede una valutazione complessiva della personalità del titolare, apprezzando se lo stesso possieda la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell’attività autorizzata ai fini di una efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica.
Ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento di revoca in esame, non può pertanto attribuirsi carattere inficiante dell’apparato motivazionale e dell’attività istruttoria ivi riflessa alla circostanza che le vicende penali alla base della scelta non siano sfociate in pronunce sul merito della contestata reità, essendo pacifico che tale tipo di revoca non presupponga necessariamente l'inconfutabile accertamento della commissione di reati.
Tuttavia, se la motivazione del provvedimento decadenziale è tutta compendiata nella commissione di una concreta condotta non oggetto di accertamento in sede penale, come nel caso di specie, in cui al ricorrente viene addebitato il furto di un portafogli, è necessario che tale fatto storico sia descritto con una certa dovizia di particolari in modo da far emergere significativamente e con un certo grado di probabilità: la responsabilità del destinatario del provvedimento amministrativo; la gravità della condotta contestata; l’incidenza sull’affidabilità nello svolgimento dell’attività di guardia giurata.
Invece nel caso di specie la Prefettura non ha svolto alcun approfondimento istruttorio sul concreto svolgimento dei fatti, essendosi invece basata sul mero dato formale del deferimento del ricorrente per un presunto furto, venendo però così a mancare una qualsiasi relazione tra tali fatti genericamente contestati ed il giudizio prognostico di inaffidabilità.
E dunque, da una parte, dai pochi elementi presenti agli atti di causa appare emergere una certa sproporzione fra l’apparente tenuità del fatto contestato (consistente nella presunta appropriazione di un portafogli accidentalmente caduto a terra e contenente trenta euro) e la gravità delle conseguenze del provvedimento decadenziale, il quale comporta, per il ricorrente, la perdita del suo posto di lavoro; dall’altra, i contorni della vicenda fattuale, in mancanza di un autonomo approfondimento della Prefettura, restano alquanto incerti e scollegati dalla valutazione d’inaffidabilità, e così peraltro potrebbero restare, dato che, essendo stata medio tempore rimessa la querela, il processo penale attualmente pendente si potrebbe concludere con una sentenza di “non doversi procedere”.
Ne risulta quindi un quadro complessivo in base al quale il giudizio d’inaffidabilità del ricorrente cui l’amministrazione è giunta, essendo stato formulato in maniera automatica rispetto alla circostanza del mero deferimento, non risulta frutto di adeguata istruttoria e di compiuta motivazione, tanto più necessarie nella fattispecie in esame in considerazione del coinvolgimento di diritti del destinatario di rango costituzionale.
In conclusione, ferma restando la possibilità di un riesercizio del potere da parte della Prefettura che ridefinisca più nettamente i particolari della vicenda fattuale facendone emergere degli specifici aspetti denotanti l’inaffidabilità del ricorrente, allo stato, in mancanza di tali evidenze, il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio stante la particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NI, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
CO EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO EN | RI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.