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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7986/2021
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 26 febbraio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7986//2021 R.G. e vertente
TRA
c.f. , nata a [...] il [...], anche quale Parte_1 C.F._1
madre esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia c.f. Persona_1
, nata a [...] il [...]; c.f. C.F._2 Parte_2
, nato a [...] il [...]; c.f. C.F._3 Parte_3
, nata a [...] il [...], tutti nella qualità di eredi di C.F._4 Per_2
, c.f. , nato a [...] il [...], deceduto in data
[...] C.F._5
16.6.2022 elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Ira che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Per_1
RESISTENTE
pagina 1 di 5 OGGETTO: ripetizione indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato in data 21 luglio 2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno riassunto il presente giudizio, già interrotto con ordinanza del 14 giugno 2023 ed iniziato con ricorso depositato in data 27 dicembre 2021.
aveva agito contro il provvedimento del 05/10/2020 con cui, in sede di Per_1 CP_1 liquidazione della sentenza n. 557/2020, l'istituto aveva illegittimamente operato la compensazione per l'importo complessivo di € 5.052,57, sugli arretrati di trattamento pensionistico dovuti a titolo di invalidità totale.
Al riguardo aveva premesso di avere preventivamente promosso in data 17 novembre
2020 a mezzo patronato, il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps di Per_1
con il quale
- aveva precisato che l'istituto con lettera del 9.1.2018, aveva comunicato la sospensione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento per l'asserita omessa presentazione alla visita di revisione del 6.7.2017;
- aveva riferito che non aveva ricevuto alcuna lettera di convocazione, né era stato invitato a giustificare la propria assenza, essendovi stato pieno e legittimo affidamento nel percepire le somme ed in ogni caso eventuali somme sarebbero state ripetibili, solo successivamente, al momento in cui fosse intervenuto il provvedimento che avesse accertato il venir meno delle condizioni di legge e pertanto le somme percepito tra agosto 2017 e gennaio 2018 non avrebbero potuto costituire oggetto di ripetizione a mezzo del provvedimento del 9 gennaio CP_1
2018;
CP_
- aveva dedotto la condotta illegittima dell' non avente la potestà di operare compensazioni avendo operato la compensazione tra prestazioni assistenziali di natura diversa (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento);
- aveva dedotto altresì che il recupero delle asserite somme indebite andava eventualmente eseguito in un anno a far data dal 9 gennaio 2018 e che l' CP_2
aveva illegittimamente recuperato tali somme oltre due anni dopo, in particolare ad ottobre 2020, con provvedimento del 5.10.2020, operando la ripetizione e pagina 2 di 5 compensazione di € 5.052,57 in unica soluzione, eludendo il divieto di pignoramento della pensione, e comunque del quinto;
- aveva riferito che peraltro il requisito sanitario si era mantenuto nel tempo a far data dal 2016 sino al deposito del ricorso.
Aveva dedotto il rigetto del ricorso amministrativo ed aveva riferito di avere trasmesso due richieste di produzione documentale rispetto alle raccomandate del 7.6.2017 e del 9.1.2018 e dalla documentazione ricevuta in riscontro era emerso che entrambe le raccomandate erano state erroneamente indirizzate ad altro indirizzo, diverso da quello di residenza.
Aveva richiamato il contenuto del ricorso amministrativo ed aveva chiesto
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dell'avversato provvedimento del CP_1
05/10/2020 con cui, in sede di liquidazione della sentenza n. 557/2020, (R.G.L. n. 2038/19
Trib. Catania sez. lav.) è stata operata illegittimamente la compensazione per l'importo complessivo di € 5.052,57, in unica soluzione, sugli arretrati dovuti alla data del 5/10/2020 per € 5.057,01 in favore del Sig. , in virtù di detta sentenza n. 557/2020, a decorrere Per_1
dal 1 maggio 2019, a titolo di trattamento pensionistico di invalidità totale, pens. INVCIV
n.07251180; - ANNULLARE il provvedimento del 05/10/2020, e per l'effetto, - CP_1
CONDANNARE l' alla restituzione in favore del ricorrente di € 5.052,57 oltre interessi CP_1
CP_ e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ed in subordine condannare l' alla restituzione delle somme non compensabili di diversa natura inerenti all'indennità di accompagnamento”. CP_ Con memoria depositata tempestivamente in data 22 marzo 2021 si è costituito l' che ha contestato le pretese attoree chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Al fine di valutare la fondatezza della presente causa è sufficiente richiamare quanto dispone l'art. 25, comma 6 bis, d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità
pagina 3 di 5 conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la visita di revisione non ha avuto luogo per ragioni imputabili unicamente all'istituto che ha inviato al ricorrente la convocazione a visita dell'1 giugno 2017 ad indirizzo incompleto “Piazza
Inverno – 95034 Bronte” e non a quello completo “Piazza Inverno, n. 9” sicché la notifica non può considerarsi perfezionata per compiuta giacenza al superiore indirizzo (vd. certificato di residenza e corrispondenza in atti).
Per tale ragione, devono ritenersi illegittime la sospensione e la revoca della prestazione già goduta dal dante causa del ricorrente dall'agosto 2017 al gennaio 2018, come pure il conseguente indebito di € 5052, 87, trattenuto dall'istituto al momento della liquidazione e del pagamento della prestazione con decorrenza da maggio 2019.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e - atteso l'accertamento negativo
CP_ dell'asserito debito in ripetizione - l' deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 5052, 87, già trattenuta illegittimamente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per tre quarti in favore dell'erario e per un quarto in favore della parte ricorrente, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle delibere di ammissione al patrocinio a spese dello stato in atti e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dai ricorrenti indicati in epigrafe con ricorso depositato in data 27 dicembre 2021 nei confronti di in persona del legale CP_1
rappresentane pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
CP_ accoglie il ricorso e condanna l' alla restituzione in favore dei ricorrenti della somma di € 5052, 87, già trattenuta illegittimamente, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo come per legge;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per tre quarti senza alcun dimezzamento nell'importo di € 1326, 75 in favore dell'erario e per il restante quarto pagina 4 di 5 nell'importo di € 442,25 in favore della parte ricorrente, oltre iva cpa rimborso contributo unificato – se dovuto – e rimborso spese generali;
Catania, 26 febbraio 2025 il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 26 febbraio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7986//2021 R.G. e vertente
TRA
c.f. , nata a [...] il [...], anche quale Parte_1 C.F._1
madre esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia c.f. Persona_1
, nata a [...] il [...]; c.f. C.F._2 Parte_2
, nato a [...] il [...]; c.f. C.F._3 Parte_3
, nata a [...] il [...], tutti nella qualità di eredi di C.F._4 Per_2
, c.f. , nato a [...] il [...], deceduto in data
[...] C.F._5
16.6.2022 elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Ira che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Per_1
RESISTENTE
pagina 1 di 5 OGGETTO: ripetizione indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato in data 21 luglio 2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno riassunto il presente giudizio, già interrotto con ordinanza del 14 giugno 2023 ed iniziato con ricorso depositato in data 27 dicembre 2021.
aveva agito contro il provvedimento del 05/10/2020 con cui, in sede di Per_1 CP_1 liquidazione della sentenza n. 557/2020, l'istituto aveva illegittimamente operato la compensazione per l'importo complessivo di € 5.052,57, sugli arretrati di trattamento pensionistico dovuti a titolo di invalidità totale.
Al riguardo aveva premesso di avere preventivamente promosso in data 17 novembre
2020 a mezzo patronato, il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps di Per_1
con il quale
- aveva precisato che l'istituto con lettera del 9.1.2018, aveva comunicato la sospensione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento per l'asserita omessa presentazione alla visita di revisione del 6.7.2017;
- aveva riferito che non aveva ricevuto alcuna lettera di convocazione, né era stato invitato a giustificare la propria assenza, essendovi stato pieno e legittimo affidamento nel percepire le somme ed in ogni caso eventuali somme sarebbero state ripetibili, solo successivamente, al momento in cui fosse intervenuto il provvedimento che avesse accertato il venir meno delle condizioni di legge e pertanto le somme percepito tra agosto 2017 e gennaio 2018 non avrebbero potuto costituire oggetto di ripetizione a mezzo del provvedimento del 9 gennaio CP_1
2018;
CP_
- aveva dedotto la condotta illegittima dell' non avente la potestà di operare compensazioni avendo operato la compensazione tra prestazioni assistenziali di natura diversa (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento);
- aveva dedotto altresì che il recupero delle asserite somme indebite andava eventualmente eseguito in un anno a far data dal 9 gennaio 2018 e che l' CP_2
aveva illegittimamente recuperato tali somme oltre due anni dopo, in particolare ad ottobre 2020, con provvedimento del 5.10.2020, operando la ripetizione e pagina 2 di 5 compensazione di € 5.052,57 in unica soluzione, eludendo il divieto di pignoramento della pensione, e comunque del quinto;
- aveva riferito che peraltro il requisito sanitario si era mantenuto nel tempo a far data dal 2016 sino al deposito del ricorso.
Aveva dedotto il rigetto del ricorso amministrativo ed aveva riferito di avere trasmesso due richieste di produzione documentale rispetto alle raccomandate del 7.6.2017 e del 9.1.2018 e dalla documentazione ricevuta in riscontro era emerso che entrambe le raccomandate erano state erroneamente indirizzate ad altro indirizzo, diverso da quello di residenza.
Aveva richiamato il contenuto del ricorso amministrativo ed aveva chiesto
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dell'avversato provvedimento del CP_1
05/10/2020 con cui, in sede di liquidazione della sentenza n. 557/2020, (R.G.L. n. 2038/19
Trib. Catania sez. lav.) è stata operata illegittimamente la compensazione per l'importo complessivo di € 5.052,57, in unica soluzione, sugli arretrati dovuti alla data del 5/10/2020 per € 5.057,01 in favore del Sig. , in virtù di detta sentenza n. 557/2020, a decorrere Per_1
dal 1 maggio 2019, a titolo di trattamento pensionistico di invalidità totale, pens. INVCIV
n.07251180; - ANNULLARE il provvedimento del 05/10/2020, e per l'effetto, - CP_1
CONDANNARE l' alla restituzione in favore del ricorrente di € 5.052,57 oltre interessi CP_1
CP_ e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ed in subordine condannare l' alla restituzione delle somme non compensabili di diversa natura inerenti all'indennità di accompagnamento”. CP_ Con memoria depositata tempestivamente in data 22 marzo 2021 si è costituito l' che ha contestato le pretese attoree chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Al fine di valutare la fondatezza della presente causa è sufficiente richiamare quanto dispone l'art. 25, comma 6 bis, d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità
pagina 3 di 5 conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la visita di revisione non ha avuto luogo per ragioni imputabili unicamente all'istituto che ha inviato al ricorrente la convocazione a visita dell'1 giugno 2017 ad indirizzo incompleto “Piazza
Inverno – 95034 Bronte” e non a quello completo “Piazza Inverno, n. 9” sicché la notifica non può considerarsi perfezionata per compiuta giacenza al superiore indirizzo (vd. certificato di residenza e corrispondenza in atti).
Per tale ragione, devono ritenersi illegittime la sospensione e la revoca della prestazione già goduta dal dante causa del ricorrente dall'agosto 2017 al gennaio 2018, come pure il conseguente indebito di € 5052, 87, trattenuto dall'istituto al momento della liquidazione e del pagamento della prestazione con decorrenza da maggio 2019.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e - atteso l'accertamento negativo
CP_ dell'asserito debito in ripetizione - l' deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 5052, 87, già trattenuta illegittimamente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per tre quarti in favore dell'erario e per un quarto in favore della parte ricorrente, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle delibere di ammissione al patrocinio a spese dello stato in atti e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dai ricorrenti indicati in epigrafe con ricorso depositato in data 27 dicembre 2021 nei confronti di in persona del legale CP_1
rappresentane pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
CP_ accoglie il ricorso e condanna l' alla restituzione in favore dei ricorrenti della somma di € 5052, 87, già trattenuta illegittimamente, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo come per legge;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per tre quarti senza alcun dimezzamento nell'importo di € 1326, 75 in favore dell'erario e per il restante quarto pagina 4 di 5 nell'importo di € 442,25 in favore della parte ricorrente, oltre iva cpa rimborso contributo unificato – se dovuto – e rimborso spese generali;
Catania, 26 febbraio 2025 il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
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