Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2012, n. 15103
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Sentenza 10 settembre 2012

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Nelle controversie di lavoro, la verifica dell'effettiva e preventiva proposizione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione (cui la legge condiziona la procedibilità della domanda giudiziale), che ricomprende anche la questione della idoneità della detta richiesta a manifestare la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento, è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la questione, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2012, n. 15103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15103
    Data del deposito : 10 settembre 2012

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