TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/07/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°675 /2025 R.G. promossa da
, con l'avv. ARTIOLI Parte_1 C.F._1
MARCO
ricorrente contro
, CP_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17/06/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 15/07/2025
conclusioni:
per la ricorrente: 2
a) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato contratto dal Sig. e dalla Sig.ra CP_1 Parte_1
in data 04.08.2001 a Bevilacqua (Vr) e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Bevilacqua, Atto n. 3 p. II serie C anno 2001;
b) dichiararsi il figlio economicamente indipendente e per l'effetto Per_1
revocare ogni precedente statuizione in ordine al mantenimento dello stesso;
c) Il tutto salvo richiedere, in altra sede, eventuali somme non versate per le spese straordinarie del minore,”
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/01/2025 la ricorrente sig. Parte_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarato lo scioglimento del
[...]
matrimonio con rito civile contratto il 04/08/2001 con il sig.
[...]
e fosse stabilita la revoca del contributo posto a carico del CP_1
marito per il mantenimento del figlio divenuto economicamente Per_1
indipendente.
Con decreto in data 28.1/29.1.2025 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 17/6/2025 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per il convenuto,
non costituito.
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e discuteva oralmente;
verificata la regolarità della notifica, era dichiarata la contumacia del resistente;
in via provvisoria era revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne divenuto autosufficiente e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2 3
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Preliminarmente, la domanda va qualificata come tendente allo scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile, benché nelle conclusioni del ricorso si indichi cessazione del matrimonio.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale e, per quanto allegato negli scritti difensivi, risultante di certificati di stato di famiglia e dichiarato dalla ricorrente all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al
Presidente del Tribunale (udienza tenutasi l'1/10/2013).
La stessa mancata comparizione del convenuto all'udienza presidenziale, impedendo il tentativo di conciliazione, è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo e il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia del convenuto, nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di BEVILACQUA di annotare la sentenza nei registri (atto n°3, Parte II, serie C, anno2001
del registro degli atti di matrimonio);
3) conferma la revoca dell'obbligo del resistente di contribuire il figlio maggiorenne;
4) nulla sulle spese.
Verona, 15/07/2025
3 4
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
4