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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1110/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1110/2020 R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2024
d a
e , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
OGGETTO: Parte_3
[...] APPELLANTE
c o n t r o succesivamente incorporata in Controparte_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. BIGI GIOVANNA CP_2
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, n. 962/2020, pubblicata il 21.5.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
L'avv. insiste per l'accoglimento del ricorso in appello e precisa le Pt_3
conclusioni riportandosi a quelle del ricorso in appello con termini per conclusionali e repliche
Dell'appellato
L'avv. Giovanna Bigi, che assiste e difende nel Controparte_3
1 presente procedimento, nel riportarsi agli scritti difensivi precedentemente depositati, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e chiede la concessione dei termini 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio, chiedeva l'emissione Controparte_1 dell'ingiunzione del decreto ingiuntivo per l'importo di euro 23.658,47, nei confronti di quale debitore principale, e , quale Parte_1 Parte_2
fideiussore, con riguardo alle rate scadute e insolute, relative al contratto di leasing, meglio indicato in ricorso nonché agli interessi di mora maturati.
Rappresentava, in particolare, che, a partire dal mese di settembre 2014,
l'utilizzatore era rimasto inadempiente e, quindi, in data 18.3.2016, la ricorrente si vedeva costretta a comunicare, sulla base della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, la risoluzione della locazione finanziaria, nonché ad intimare il pagamento delle rate scadute e insolute e la riconsegna dell'autovettura.
Rappresentava, infine, che ottenuta la restituzione dell'autovettura, provvedeva a rivenderla, imputandone il ricavato (8.800,00 euro, oltre iva) a copertura della penale pattuita in contratto.
Con atto di citazione in opposizione, e Parte_1 Controparte_4
rappresentavano che
- l'8.6.2014, la vettura oggetto di contratto era stata tamponata da altra autovettura, riportando dei danni;
- il ricorso del avverso il verbale di contravvenzione elevato a suo Parte_2
carico, era stato accolto;
- aveva avviato una trattativa con la concessionaria Parte_1 CP_5
per permutare la vettura in questione con altra nuova (la
[...] concessionaria avrebbe dovuto riscattare l'autovettura da Ubi CP_5
Leasning, vendendo altra vettura alla;
Parte_1
- richiedeva, quindi, a l'indicazione dell'importo Parte_1 CP_1
esatto per il riscatto, importo che, in data 20.11.14, veniva quantificato in euro 36.934,55;
2 - il 21.11.14, dopo aver visionato la vettura incidentata ed Controparte_5
averla ricoverata presso la propria officina, sottoscriveva con Parte_1
una proposta di vendita e contestuale accettazione di permuta. CP_5
in particolare vendeva alla altra autovettura al prezzo di euro
[...] Pt_1
66.000,00 e, contestualmente, si impegnava al riscatto della Mercedes oggetto del contratto di leasing, valutandola euro 36.934,55;
- in relazione al sinistro del 2014, aveva percepito CP_1 dall'assicurazione della vettura euro 5.483,00, iva esclusa e aveva imputato tale somma alle rate non pagate mentre la vettura venne riparata da
[...]
successivamente al ritiro presso CP_1 Controparte_5
- con atto di diffida ad adempiere del 27.3.15, invitava la Controparte_5
al pagamento di euro 7.420,00, pari al costo presunto della Parte_1 riparazione dell'autovettura; euro 14.434,55 per danno da svalutazione dell'autovettura ed euro 20 giornaliere per il costo del deposito dell'autovettura oggetto di causa;
-a tale diffida seguiva un carteggio tra legali;
- con mail del 18.1.16, “faceva sapere a di essere pronta CP_1 Pt_1
a ritirare il mezzo a causa della manifestata volontà di di riscattare CP_5
il bene”;
- con raccomandata del 18.3.2016, “intimava alla la CP_1 Pt_1
risoluzione del contratto di leasing”;
- la vettura, dopo essere stata ritirata da presso la sede Controparte_1
della verso i primo giorni di febbraio 2016, veniva, quindi, venduta CP_5
a terzi al prezzo di euro 8.800,00, oltre iva pari a euro 1.936,00;
- dalla perizia di parte degli attori, emergeva che il tasso di interesse del contratto di leasing sarebbe stato usurario nonché la nullità della clausola penale.
Gli opponenti rappresentavano, inoltre, che, dai listini Eurotax, la vettura in questione risultava avere un valore di euro 24.000,00 e che se la CP_1
avesse venduto la vettura a tale prezzo ovvero intorno a quello di 20.000,00 euro, non avrebbe potuto chiedere nulla a Parte_1
3 Gli opponenti eccepivano inoltre l'incompetenza per territorio.
Rappresentavano, altresì, che la fideiussione prestata da sarebbe Parte_2
stata una vera e propria fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia.
Chiedevano, infine, di essere autorizzati alla chiamata in causa di CP_5
in ordine all'inadempimento degli accordi con questa stipulati e, nel
[...]
merito, chiedevano di dichiarare la nullità degli interessi applicati, con obbligo di restituzione della sola sorte capitale, nonché la nullità della clausola penale o la sua riduzione secondo equità.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione e della CP_1
richiesta di chiamata in causa.
Con riguardo al prezzo di vendita dell'autovettura, faceva presente che l'art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing prevedeva l'imputazione,
a favore dell'utilizzatrice, del ricavato dalla vendita del bene e non del suo valore di mercato.
Evidenziava che, in ogni caso, l'autovettura, come anche riconosciuto dagli opponenti, al momento del ritiro risultava incidentata, a causa del sinistro verificatosi l'8.6.14 e che, quindi, fino alla restituzione a CP_1 nell'aprile 2016, era rimasta ricoverata presso la concessionaria CP_5
rimanendo quindi ferma quasi due anni senza che vi fossero state eseguite le riparazioni e manutenzioni necessarie. Da ciò sarebbe discesa l'inapplicabilità dei listini Eurostat, anche perché riferiti ad un altro modello.
Il Tribunale rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo e all'udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse e repliche.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese legali.
Il Tribunale, rigettava, innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale.
Nel merito, riteneva che le doglianze, relative all'applicazione di tassi usurari o alle modalità di determinazione della penale, fossero infondate.
Con riguardo alla deduzione secondo cui “la vendita del bene da parte della concedente ritornatane in possesso a fronte della risoluzione sarebbe
4 avvenuta a prezzo inferiore a quello di mercato”, osservava che non vi era prova che il bene fosse stato alienato ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato. Allo scopo evidenziava che era pacifico che il bene fosse incidentato sicché il riferimento al valore del mezzo, come indicato nei listini, non poteva considerarsi pertinente, né poteva esserlo il prezzo pattuito in sede di permuta tra la società opponente e la società A questo Controparte_5
riguardo rimarcava che, oltre a trattarsi di accordo non opponibile alla società convenuta, era stata la stessa opponente ad aver precisato che la permuta non aveva avuto esecuzione “stante le contestazioni in merito al valore ivi attribuito al mezzo”. Osservava, infine, che, “in linea generale non può pretendersi che la concedente, in quanto società finanziaria, possa effettuare pregnanti ricerche di mercato per individuare il compratore più interessato all'acquisto, pur essendo tenuta, in virtù del principio di buon fede di cui sopra, ad alienare il bene al prezzo più vicino a quello di mercato senza considerare che, in via indiziaria, può presumersi che la concedente cerchi di collocare il bene al miglior prezzo possibile e ciò per ridurre l'importo della clausola penale di dubbia o, quantomeno, di difficile soddisfazione stante l'inadempimento del debitore principale”.
Proponevano appello e , affidandosi a un unico Parte_1 Parte_2
motivo.
Si costituiva che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità CP_1 del ricorso ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e nel merito ne chiedeva il rigetto.
La Corte, all'udienza del 12 maggio 2021, svoltasi in modalità cartolari, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16 ottobre 2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte.
Il difensore di parte appellata, dava inoltre, conto che, in data 19 aprile 2022, con Atto n. 13415 di Rep., n. 7222 di Racc. a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Milano, la società e la società
[...] Controparte_1 [...]
si erano dichiarate e riconosciute fuse mediante Controparte_3
5 incorporazione nella . Il difensore rappresentava, quindi che Controparte_3
era subentrata “nelle controversie riferibili alla Controparte_3 [...]
di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi CP_1
soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle Deliberazioni indicate nell'Atto di Fusione, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali” e che “dalla data di efficacia della fusione erano cessate, infine, tutte le eventuali procure rilasciate in nome e per conto della , fatta eccezione per i mandati e le CP_1
procure di natura difensiva ovvero inerenti alla rappresentanza processuale conferiti dalla ”. L'avv. Bigi, faceva, quindi, presente che CP_1
era subentrata nei mandati e nelle procure di natura Controparte_3
difensiva ovvero inerenti alla rappresentanza processuale senza bisogno di alcun atto o formalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo gli appellanti il Tribunale sarebbe incorso in un'erronea valutazione dei fatti di causa e in un erronea applicazione dell'art. 1384 c.c.
Gli appellanti, ricostruita la vicenda come già sintetizzato, evidenziavano che l'autovettura oggetto di causa, a seguito dell'incidente, di cui si è detto, aveva riportato danni valutati in € 5.483,00, somma poi corrisposta dalla compagnia assicuratrice a . Secondo gli appellanti, avrebbe CP_1 CP_1
dovuto imputare tale somma alla riparazione dell'autovettura mentre l'aveva imputata alle rate non pagate.
Gli appellanti evidenziavano, altresì, che aveva successivamente CP_1
venduto detta autovettura al prezzo di euro € 8.800,00, oltre IVA, così svalutandola, visto che, riparata aveva un valore di € 24.000,00 così come poteva evincersi dai listini di EUROTAX (doc. 16) o da altra valutazione di
€23.800 di (doc. 19). Controparte_6
Su queste basi, secondo gli appellanti, non vi sarebbe stato dubbio sul fatto che la vendita ad un prezzo di euro 8.800,00 sarebbe stata “del tutto illegittima”. Secondo gli appellanti, quindi, il Tribunale “avrebbe almeno dovuto ammettere la decurtazione della somma predetta dalla sorte capitale
6 dovuta, riconoscendo un comportamento contrario alla buona fede della
[...]
la quale alienava il bene ad un prezzo notevolmente inferiore CP_1
a quello di mercato”. Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto ridurre la penale pattuita ai sensi dell'art. 1384 c.c. anche considerando la proposta di vendita di Controparte_5
In definitiva il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non vi fosse “prova che il bene sia stato alienato ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato”.
Gli appellanti censuravano il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che non si potesse pretendere che “la concedente, in quanto società finanziaria, potesse effettuare pregnanti ricerche di mercato per individuare il compratore più interessato all'acquisto”, in quanto in contraddizione con la precedente affermazione secondo cui era “tenuta, in virtù del CP_1
principio di buon fede di cui sopra, ad alienare il bene al prezzo più vicino a quello di mercato”.
Faceva presente che se avesse opportunamente utilizzato la CP_1
somma ricevuta dall'assicurazione per la riparazione del mezzo, “lo stesso sarebbe stato regolarmente riscattato dalla al prezzo di € Controparte_5
36.934,55”.
Va, innanzitutto, osservato che la fusione tra società (anche nella forma dell'incorporazione) dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche
Sez. 1 - , Ordinanza n. 13685 del 18/05/2023 (Rv. 667905 - 01)
La fusione per incorporazione produce, quindi, gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati, mentre non si verifica alcun mutamento nella titolarità dei preesistenti rapporti giuridici della incorporante, anche se successivamente alla fusione essa abbia mutato la propria denominazione
7 (ciò costituendo mera modifica dell'atto costitutivo, che non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo e diverso soggetto giuridico).
Ne consegue la persistente validità della procura generale "ad lites" rilasciata dalla società incorporante a un determinato avvocato e l'ammissibilità dell'appello da lui proposto, in forza di quella procura, in nome della società incorporante (sia pure con la nuova denominazione) già presente nel giudizio di primo grado. Sez. 1, Sentenza n. 3695 del 16/02/2007 (Rv. 596411 - 01).
Sussiste quindi la legittimazione di quale successore Controparte_2
di Controparte_1
Passando ora ad esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, la stessa è infondata, in quanto l'atto introduttivo consente di comprendere con sufficiente chiarezza quali sono i capi della sentenza impugnata e i relativi motivi.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Occorre, innanzitutto, premettere che gli appellanti in primo grado hanno chiaramente dedotto, a fondamento della loro opposizione, il fatto che la società di leasing avesse imputato l'indennizzo ricevuto dall'assicurazione alle rate non pagate anziché alla riparazione dell'autovettura e, in ogni caso non hanno impugnato la sentenza per omessa pronuncia in relazione a tale doglianza.
Non può quindi dolersi, peraltro genericamente, che avrebbe CP_1 dovuto imputare tale somma alla riparazione dell'autovettura.
Ciò posto, ritiene la Corte che non vi sia la prova che l'autovettura oggetto di causa sia stata venduta ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, tenuto conto delle sue condizioni al momento della vendita.
La Corte ritiene, innanzitutto, corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui l'appellata non era tenuta a svolgere pregnanti indagini, volte ad accertare il valore di mercato dell'autovettura, essendo questa attività estranea al suo oggetto sociale. Proprio per questo motivo, tale assunto non è in contraddizione con la premessa del Tribunale, secondo cui la società di leasing era “tenuta, in virtù del principio di buon fede di cui sopra, ad
8 alienare il bene al prezzo più vicino a quello di mercato”.
La Corte ritiene, inoltre, che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, nella valutazione del prezzo di vendita, occorresse tenere in considerazione il fatto che il mezzo era incidentato sicché i valori indicati nei listini prodotti dall'appellante non sono rilevanti al fine di stabilire il valore di mercato dell'autovettura al momento della sua vendita.
A ciò si deve aggiungere che l'autovettura è rimasta ricoverata presso la carrozzeria per quasi due anni, ciò che, inevitabilmente, ne ha ridotto CP_5
il valore.
Al fine di determinare il valore di riferimento non può, inoltre, aversi riguardo al prezzo attribuito all'autovettura in sede di permuta tra l'appellante e la carrozzeria soggetto estraneo alla causa. La CP_5
statuizione del Tribunale, secondo cui era stata la stessa opponente ad aver precisato che la permuta non aveva avuto esecuzione “stante le contestazioni in merito al valore ivi attribuito al mezzo”, non è stata, inoltre, impugnata.
Da ciò discende che, anche se non opponibile all'appellata, il valore attribuito al mezzo nella permuta, di cui si è detto, non è indicativo del valore di mercato dell'autovettura.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. con riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, e minimi con riguardo a quella istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta ed in relazione allo scaglione 5.201,00- 26.000,00 euro.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, n. 962/2020, pubblicata il 21.5.2020.
9 Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate in euro 1.134,00 per la fase di studio, in euro 921,00 per la fase introduttiva, in euro 922,00 per la fase di trattazione istruttoria ed in euro
1.911,00 per quella decisionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1110/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1110/2020 R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2024
d a
e , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
OGGETTO: Parte_3
[...] APPELLANTE
c o n t r o succesivamente incorporata in Controparte_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. BIGI GIOVANNA CP_2
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, n. 962/2020, pubblicata il 21.5.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
L'avv. insiste per l'accoglimento del ricorso in appello e precisa le Pt_3
conclusioni riportandosi a quelle del ricorso in appello con termini per conclusionali e repliche
Dell'appellato
L'avv. Giovanna Bigi, che assiste e difende nel Controparte_3
1 presente procedimento, nel riportarsi agli scritti difensivi precedentemente depositati, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e chiede la concessione dei termini 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio, chiedeva l'emissione Controparte_1 dell'ingiunzione del decreto ingiuntivo per l'importo di euro 23.658,47, nei confronti di quale debitore principale, e , quale Parte_1 Parte_2
fideiussore, con riguardo alle rate scadute e insolute, relative al contratto di leasing, meglio indicato in ricorso nonché agli interessi di mora maturati.
Rappresentava, in particolare, che, a partire dal mese di settembre 2014,
l'utilizzatore era rimasto inadempiente e, quindi, in data 18.3.2016, la ricorrente si vedeva costretta a comunicare, sulla base della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, la risoluzione della locazione finanziaria, nonché ad intimare il pagamento delle rate scadute e insolute e la riconsegna dell'autovettura.
Rappresentava, infine, che ottenuta la restituzione dell'autovettura, provvedeva a rivenderla, imputandone il ricavato (8.800,00 euro, oltre iva) a copertura della penale pattuita in contratto.
Con atto di citazione in opposizione, e Parte_1 Controparte_4
rappresentavano che
- l'8.6.2014, la vettura oggetto di contratto era stata tamponata da altra autovettura, riportando dei danni;
- il ricorso del avverso il verbale di contravvenzione elevato a suo Parte_2
carico, era stato accolto;
- aveva avviato una trattativa con la concessionaria Parte_1 CP_5
per permutare la vettura in questione con altra nuova (la
[...] concessionaria avrebbe dovuto riscattare l'autovettura da Ubi CP_5
Leasning, vendendo altra vettura alla;
Parte_1
- richiedeva, quindi, a l'indicazione dell'importo Parte_1 CP_1
esatto per il riscatto, importo che, in data 20.11.14, veniva quantificato in euro 36.934,55;
2 - il 21.11.14, dopo aver visionato la vettura incidentata ed Controparte_5
averla ricoverata presso la propria officina, sottoscriveva con Parte_1
una proposta di vendita e contestuale accettazione di permuta. CP_5
in particolare vendeva alla altra autovettura al prezzo di euro
[...] Pt_1
66.000,00 e, contestualmente, si impegnava al riscatto della Mercedes oggetto del contratto di leasing, valutandola euro 36.934,55;
- in relazione al sinistro del 2014, aveva percepito CP_1 dall'assicurazione della vettura euro 5.483,00, iva esclusa e aveva imputato tale somma alle rate non pagate mentre la vettura venne riparata da
[...]
successivamente al ritiro presso CP_1 Controparte_5
- con atto di diffida ad adempiere del 27.3.15, invitava la Controparte_5
al pagamento di euro 7.420,00, pari al costo presunto della Parte_1 riparazione dell'autovettura; euro 14.434,55 per danno da svalutazione dell'autovettura ed euro 20 giornaliere per il costo del deposito dell'autovettura oggetto di causa;
-a tale diffida seguiva un carteggio tra legali;
- con mail del 18.1.16, “faceva sapere a di essere pronta CP_1 Pt_1
a ritirare il mezzo a causa della manifestata volontà di di riscattare CP_5
il bene”;
- con raccomandata del 18.3.2016, “intimava alla la CP_1 Pt_1
risoluzione del contratto di leasing”;
- la vettura, dopo essere stata ritirata da presso la sede Controparte_1
della verso i primo giorni di febbraio 2016, veniva, quindi, venduta CP_5
a terzi al prezzo di euro 8.800,00, oltre iva pari a euro 1.936,00;
- dalla perizia di parte degli attori, emergeva che il tasso di interesse del contratto di leasing sarebbe stato usurario nonché la nullità della clausola penale.
Gli opponenti rappresentavano, inoltre, che, dai listini Eurotax, la vettura in questione risultava avere un valore di euro 24.000,00 e che se la CP_1
avesse venduto la vettura a tale prezzo ovvero intorno a quello di 20.000,00 euro, non avrebbe potuto chiedere nulla a Parte_1
3 Gli opponenti eccepivano inoltre l'incompetenza per territorio.
Rappresentavano, altresì, che la fideiussione prestata da sarebbe Parte_2
stata una vera e propria fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia.
Chiedevano, infine, di essere autorizzati alla chiamata in causa di CP_5
in ordine all'inadempimento degli accordi con questa stipulati e, nel
[...]
merito, chiedevano di dichiarare la nullità degli interessi applicati, con obbligo di restituzione della sola sorte capitale, nonché la nullità della clausola penale o la sua riduzione secondo equità.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione e della CP_1
richiesta di chiamata in causa.
Con riguardo al prezzo di vendita dell'autovettura, faceva presente che l'art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing prevedeva l'imputazione,
a favore dell'utilizzatrice, del ricavato dalla vendita del bene e non del suo valore di mercato.
Evidenziava che, in ogni caso, l'autovettura, come anche riconosciuto dagli opponenti, al momento del ritiro risultava incidentata, a causa del sinistro verificatosi l'8.6.14 e che, quindi, fino alla restituzione a CP_1 nell'aprile 2016, era rimasta ricoverata presso la concessionaria CP_5
rimanendo quindi ferma quasi due anni senza che vi fossero state eseguite le riparazioni e manutenzioni necessarie. Da ciò sarebbe discesa l'inapplicabilità dei listini Eurostat, anche perché riferiti ad un altro modello.
Il Tribunale rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo e all'udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse e repliche.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese legali.
Il Tribunale, rigettava, innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale.
Nel merito, riteneva che le doglianze, relative all'applicazione di tassi usurari o alle modalità di determinazione della penale, fossero infondate.
Con riguardo alla deduzione secondo cui “la vendita del bene da parte della concedente ritornatane in possesso a fronte della risoluzione sarebbe
4 avvenuta a prezzo inferiore a quello di mercato”, osservava che non vi era prova che il bene fosse stato alienato ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato. Allo scopo evidenziava che era pacifico che il bene fosse incidentato sicché il riferimento al valore del mezzo, come indicato nei listini, non poteva considerarsi pertinente, né poteva esserlo il prezzo pattuito in sede di permuta tra la società opponente e la società A questo Controparte_5
riguardo rimarcava che, oltre a trattarsi di accordo non opponibile alla società convenuta, era stata la stessa opponente ad aver precisato che la permuta non aveva avuto esecuzione “stante le contestazioni in merito al valore ivi attribuito al mezzo”. Osservava, infine, che, “in linea generale non può pretendersi che la concedente, in quanto società finanziaria, possa effettuare pregnanti ricerche di mercato per individuare il compratore più interessato all'acquisto, pur essendo tenuta, in virtù del principio di buon fede di cui sopra, ad alienare il bene al prezzo più vicino a quello di mercato senza considerare che, in via indiziaria, può presumersi che la concedente cerchi di collocare il bene al miglior prezzo possibile e ciò per ridurre l'importo della clausola penale di dubbia o, quantomeno, di difficile soddisfazione stante l'inadempimento del debitore principale”.
Proponevano appello e , affidandosi a un unico Parte_1 Parte_2
motivo.
Si costituiva che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità CP_1 del ricorso ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e nel merito ne chiedeva il rigetto.
La Corte, all'udienza del 12 maggio 2021, svoltasi in modalità cartolari, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16 ottobre 2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte.
Il difensore di parte appellata, dava inoltre, conto che, in data 19 aprile 2022, con Atto n. 13415 di Rep., n. 7222 di Racc. a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Milano, la società e la società
[...] Controparte_1 [...]
si erano dichiarate e riconosciute fuse mediante Controparte_3
5 incorporazione nella . Il difensore rappresentava, quindi che Controparte_3
era subentrata “nelle controversie riferibili alla Controparte_3 [...]
di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi CP_1
soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle Deliberazioni indicate nell'Atto di Fusione, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali” e che “dalla data di efficacia della fusione erano cessate, infine, tutte le eventuali procure rilasciate in nome e per conto della , fatta eccezione per i mandati e le CP_1
procure di natura difensiva ovvero inerenti alla rappresentanza processuale conferiti dalla ”. L'avv. Bigi, faceva, quindi, presente che CP_1
era subentrata nei mandati e nelle procure di natura Controparte_3
difensiva ovvero inerenti alla rappresentanza processuale senza bisogno di alcun atto o formalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo gli appellanti il Tribunale sarebbe incorso in un'erronea valutazione dei fatti di causa e in un erronea applicazione dell'art. 1384 c.c.
Gli appellanti, ricostruita la vicenda come già sintetizzato, evidenziavano che l'autovettura oggetto di causa, a seguito dell'incidente, di cui si è detto, aveva riportato danni valutati in € 5.483,00, somma poi corrisposta dalla compagnia assicuratrice a . Secondo gli appellanti, avrebbe CP_1 CP_1
dovuto imputare tale somma alla riparazione dell'autovettura mentre l'aveva imputata alle rate non pagate.
Gli appellanti evidenziavano, altresì, che aveva successivamente CP_1
venduto detta autovettura al prezzo di euro € 8.800,00, oltre IVA, così svalutandola, visto che, riparata aveva un valore di € 24.000,00 così come poteva evincersi dai listini di EUROTAX (doc. 16) o da altra valutazione di
€23.800 di (doc. 19). Controparte_6
Su queste basi, secondo gli appellanti, non vi sarebbe stato dubbio sul fatto che la vendita ad un prezzo di euro 8.800,00 sarebbe stata “del tutto illegittima”. Secondo gli appellanti, quindi, il Tribunale “avrebbe almeno dovuto ammettere la decurtazione della somma predetta dalla sorte capitale
6 dovuta, riconoscendo un comportamento contrario alla buona fede della
[...]
la quale alienava il bene ad un prezzo notevolmente inferiore CP_1
a quello di mercato”. Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto ridurre la penale pattuita ai sensi dell'art. 1384 c.c. anche considerando la proposta di vendita di Controparte_5
In definitiva il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non vi fosse “prova che il bene sia stato alienato ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato”.
Gli appellanti censuravano il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che non si potesse pretendere che “la concedente, in quanto società finanziaria, potesse effettuare pregnanti ricerche di mercato per individuare il compratore più interessato all'acquisto”, in quanto in contraddizione con la precedente affermazione secondo cui era “tenuta, in virtù del CP_1
principio di buon fede di cui sopra, ad alienare il bene al prezzo più vicino a quello di mercato”.
Faceva presente che se avesse opportunamente utilizzato la CP_1
somma ricevuta dall'assicurazione per la riparazione del mezzo, “lo stesso sarebbe stato regolarmente riscattato dalla al prezzo di € Controparte_5
36.934,55”.
Va, innanzitutto, osservato che la fusione tra società (anche nella forma dell'incorporazione) dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche
Sez. 1 - , Ordinanza n. 13685 del 18/05/2023 (Rv. 667905 - 01)
La fusione per incorporazione produce, quindi, gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati, mentre non si verifica alcun mutamento nella titolarità dei preesistenti rapporti giuridici della incorporante, anche se successivamente alla fusione essa abbia mutato la propria denominazione
7 (ciò costituendo mera modifica dell'atto costitutivo, che non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo e diverso soggetto giuridico).
Ne consegue la persistente validità della procura generale "ad lites" rilasciata dalla società incorporante a un determinato avvocato e l'ammissibilità dell'appello da lui proposto, in forza di quella procura, in nome della società incorporante (sia pure con la nuova denominazione) già presente nel giudizio di primo grado. Sez. 1, Sentenza n. 3695 del 16/02/2007 (Rv. 596411 - 01).
Sussiste quindi la legittimazione di quale successore Controparte_2
di Controparte_1
Passando ora ad esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, la stessa è infondata, in quanto l'atto introduttivo consente di comprendere con sufficiente chiarezza quali sono i capi della sentenza impugnata e i relativi motivi.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Occorre, innanzitutto, premettere che gli appellanti in primo grado hanno chiaramente dedotto, a fondamento della loro opposizione, il fatto che la società di leasing avesse imputato l'indennizzo ricevuto dall'assicurazione alle rate non pagate anziché alla riparazione dell'autovettura e, in ogni caso non hanno impugnato la sentenza per omessa pronuncia in relazione a tale doglianza.
Non può quindi dolersi, peraltro genericamente, che avrebbe CP_1 dovuto imputare tale somma alla riparazione dell'autovettura.
Ciò posto, ritiene la Corte che non vi sia la prova che l'autovettura oggetto di causa sia stata venduta ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, tenuto conto delle sue condizioni al momento della vendita.
La Corte ritiene, innanzitutto, corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui l'appellata non era tenuta a svolgere pregnanti indagini, volte ad accertare il valore di mercato dell'autovettura, essendo questa attività estranea al suo oggetto sociale. Proprio per questo motivo, tale assunto non è in contraddizione con la premessa del Tribunale, secondo cui la società di leasing era “tenuta, in virtù del principio di buon fede di cui sopra, ad
8 alienare il bene al prezzo più vicino a quello di mercato”.
La Corte ritiene, inoltre, che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, nella valutazione del prezzo di vendita, occorresse tenere in considerazione il fatto che il mezzo era incidentato sicché i valori indicati nei listini prodotti dall'appellante non sono rilevanti al fine di stabilire il valore di mercato dell'autovettura al momento della sua vendita.
A ciò si deve aggiungere che l'autovettura è rimasta ricoverata presso la carrozzeria per quasi due anni, ciò che, inevitabilmente, ne ha ridotto CP_5
il valore.
Al fine di determinare il valore di riferimento non può, inoltre, aversi riguardo al prezzo attribuito all'autovettura in sede di permuta tra l'appellante e la carrozzeria soggetto estraneo alla causa. La CP_5
statuizione del Tribunale, secondo cui era stata la stessa opponente ad aver precisato che la permuta non aveva avuto esecuzione “stante le contestazioni in merito al valore ivi attribuito al mezzo”, non è stata, inoltre, impugnata.
Da ciò discende che, anche se non opponibile all'appellata, il valore attribuito al mezzo nella permuta, di cui si è detto, non è indicativo del valore di mercato dell'autovettura.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. con riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, e minimi con riguardo a quella istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta ed in relazione allo scaglione 5.201,00- 26.000,00 euro.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, n. 962/2020, pubblicata il 21.5.2020.
9 Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate in euro 1.134,00 per la fase di studio, in euro 921,00 per la fase introduttiva, in euro 922,00 per la fase di trattazione istruttoria ed in euro
1.911,00 per quella decisionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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