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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9537 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
VII sezione civile
Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dr. IA MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 19818 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare, vertente
T R A
con sede in Napoli (NA), al Centro Direzionale isola F/4 C.F. Parte_1
, in persona del curatore p.t., Prof. Avv. Giacomo D'Attorre, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Raffaella Argenzio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla via
D.Morelli n.24;
ATTORE
1 E
(CF ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Collegno, Via Bricca n. 16/A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
RT ER, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Torino, al corso G. Matteotti
n.53
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti.
Rimessa in decisione all'udienza del 4.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La curatela del fallimento epigrafato, dichiarato con sentenza di questo tribunale del 15.9.2021, ha chiesto pronunziarsi l'inefficacia nei confronti della procedura, ai sensi dell'art. 67, co. 2, L.Fall., del pagamento in favore della convenuta dell'importo di euro € 119.183,02, a saldo della fattura n. 6 del 31 marzo 2018, avvenuto in data 13.12.2019. A fondamento dell'azione, ha sottolineato che tale pagamento sarebbe avvenuto nel c.d. periodo sospetto, dato che, in forza del principio di continuità delle procedure, il termine a ritroso per il conteggio del lasso temporale decorrerebbe già dal deposito di una prima domanda di ammissione al concordato preventivo, pubblicata presso il Registro delle
Imprese in data 18 dicembre 2019 e successivamente non coltivata per rinuncia della società, con conseguente declaratoria di improcedibilità in data 19.2.2020. A tale domanda è seguito il deposito di una seconda domanda di concordato preventivo del 28 luglio 2020, ammessa dal Tribunale di Napoli e successivamente naufragata, con declaratoria di inammissibilità in data 7 settembre 2021, per mancato raggiungimento delle maggioranze e conseguente dichiarazione di fallimento. Il pagamento, inoltre, sarebbe avvenuto quando era già noto lo stato di insolvenza in cui versava la società poi fallita, come era dato evincere dalla circostanza che la convenuta aveva la propria sede legale nel medesimo territorio in cui operava la stessa con un suo ramo di azienda, che svolgeva la propria attività in un ambito affine, oltre che dalla pubblicazione di alcuni articoli di stampa, che avevano dato risalto alla situazione di crisi.
Si è costituita la convenuta, contestando l'avversa domanda, deducendo in primo luogo che il decorso del periodo sospetto richiede necessariamente la presenza di una domanda volta all'ammissione di uno strumento di regolazione della crisi che sia stata accolta, non essendo sufficiente la mera presentazione di una domanda successivamente abbandonata dalla stessa proponente, come nel caso di specie. Ha, inoltre, dedotto di esercitare una piccola attività di autocarrozzeria e di riparazione
2 veicoli e di aver avuto un rapporto continuativo, di lunga durata, con la società fallita, basato sulla reciproca fiducia, evidenziando che proprio dall'esame dell'andamento storico del rapporto emergeva come il pagamento con un certo ritardo delle fatture rappresentasse la maggioranza assoluta delle ipotesi;
nello specifico, si è difesa affermando che il pagamento del quale si richiede la revoca sarebbe, in realtà, riconducibile non ad una, ma a due fatture, la n. 6/2018, con scadenza al 31.7.2018, dell'importo di euro 62.196,18, e la fattura n. 9/2018, dell'importo di euro 56.986,20, con scadenza al
31.8.2018. Ha sostenuto che per entrambe le fatture e in particolare per la seconda il pagamento non sarebbe revocabile, in quanto verificatosi nei termini d'uso tra le parti, atteso appunto che un certo qual ritardo nei pagamenti rientrava nella normalità del loro rapporto contrattuale, come testimonia il fatto che, nonostante i numerosi ritardi, la convenuta non si sia mai attivata per agire con un ricorso monitorio contro la committente. Ha contestato, dunque, la conoscenza dello stato di insolvenza, considerando altresì la propria qualità di piccola società iscritta nell'albo delle imprese artigiane, il cui socio accomandatario non ha familiarità con la lettura dei bilanci né verosimilmente era a conoscenza del bilancio della società stessa.
2. La domanda è fondata e, pertanto, va accolta per i motivi che seguono.
In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 67, co. 2, L. Fall., è onere del curatore che agisce in revocatoria dare la prova, oltre che dell'avvenuto pagamento nel c.d. periodo sospetto, ossia nei sei mesi antecedenti la sentenza di fallimento, anche dell'elemento soggettivo, che consiste nella conoscenza da parte del terzo dello stato d'insolvenza del debitore.
Quanto all'indagine circa il periodo sospetto, deve in primo luogo rilevarsi che è incontestata la data del pagamento di cui il curatore chiede la revoca, vale a dire il 13.12.2019, che trova ulteriore riscontro negli estratti conto relativi al conto corrente n. 01382530 acceso presso la Banca del Piemonte S.p.a., su cui la società fallita operava.
In secondo luogo, va attenzionato il termine di decorrenza del c.d. periodo sospetto, che di regola coincide con un arco temporale di sei mesi, calcolati a ritroso rispetto al deposito della sentenza che dichiara il fallimento.
E' opportuno considerare che, in forza del principio della c.d. consecuzione delle procedure concorsuali, è doveroso considerare in modo unitario la procedura di fallimento e quella di concordato preventivo che l'abbia preceduta, sulla scorta del rilievo per cui le procedure in successione sono presuntivamente accomunate dalla stessa crisi.
3 Di conseguenza, la normativa applicabile prevede la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento della pubblicazione nel registro delle imprese della prima tra le diverse domande susseguitesi in ordine al medesimo fenomeno di crisi.
Una delle questioni da affrontare ai fini della decisione riguarda la possibilità di far decorrere il c.d. periodo sospetto a partire da una prima domanda di ammissione al concordato, proposta ma successivamente non coltivata, per rinuncia dello stesso proponente e, conseguentemente, dichiarata improcedibile.
Un primo indirizzo, sul punto, escludeva tale possibilità, affermando che il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti nell'esercizio dell'azione revocatoria (ossia l'interesse dei creditori concorsuali al rispetto della par condicio creditorum, lesa dall'atto revocabile, e l'interesse dei soggetti attinti dall'azione alla conservazione dell'efficacia degli atti conclusi con l'imprenditore poi fallito, dunque alla tutela della certezza dei traffici), portasse a ritenere corretta l'interpretazione che fa decorrere il c.d. periodo sospetto a partire da un atto che sia frutto di una delibazione degli organi giurisdizionali investiti della procedura di concordato dell'esistenza dei presupposti della stessa, oltre che portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, qual è il decreto di ammissione al concordato, piuttosto che da un atto interno alla sfera di disponibilità dell'imprenditore, non soggetto ad alcuna forma di pubblicità tale da rendere edotti i terzi, come era il ricorso di concordato prima della riforma.
Nel tempo si è, tuttavia, affermato un orientamento più recente, secondo cui anche la domanda di concordato non ammessa o rinunciata è idonea a determinare la continuità delle procedure, con conseguente anticipazione della decorrenza del c.d. periodo sospetto;
le ragioni di una simile soluzione si ancorano su una rivalutazione della ratio complessiva del principio di continuità, che starebbe nella constatazione per cui le molteplici procedure sono presuntivamente accomunate dalla medesima situazione di crisi.
È sulla scorta di tali considerazioni che la Corte di Cassazione ha affermato che “il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 215 del 05/01/2022).
Pertanto, nel caso di specie, in virtù del principio di continuità come appena ricostruito, il termine a partire dal quale far decorrere a ritroso il cd. periodo sospetto coincide con la prima domanda di ammissione al concordato preventivo sopra riportata, pubblicata nel Registro delle Imprese in data
18 dicembre 2019.
4 Rientra, quindi, nel periodo sospetto il pagamento impugnato dal curatore, avvenuto in data
13.12.2019.
3. Esaminando ora il presupposto soggettivo dell'azione, spetta al curatore che agisce in revocatoria la prova della conoscenza nel terzo dello stato di insolvenza del debitore.
È noto che la prova di tale elemento, in quanto stato psichico che difficilmente può essere oggetto di prova diretta, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari, purchè caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta, però, un'astratta conoscibilità oggettiva, accompagnata da un presunto dovere di conoscenza in capo al creditore, ma è necessaria la prova di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza;
in tal senso, si deve, dunque, dare rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui si è trovato ad operare, nella specifica situazione, l'accipiens, assumendo, a tal fine rilevanza probatoria, tra l'altro, le eventuali qualità personali e professionali del creditore, la struttura organizzativa di cui egli può disporre, la zona commerciale in cui esplichi, in concreto, la propria attività (cfr. Cass. civ, sez. I, n. 25635 del 27/10/2017).
Dunque, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte e non anche la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte.
Ne consegue che, non ponendo la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili da parte del curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscibilità della situazione di insolvenza ben possono risultare da semplici indizi, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc., purchè ad essi sia attribuita l'efficacia probatoria delle cosiddette presunzioni semplici, che dunque devono necessariamente essere oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 2727 e 2729 c. c.
(Cass. civ., sez. I, n. 10209 del 04/05/2009).
Si sottolinea, inoltre, che, secondo gli indirizzi offerti dalla Corte di legittimità, la scientia decoctionis deve emergere non in relazione ad un contraente astratto, bensì alla posizione specifica del convenuto in revocatoria e delle concrete condizioni in cui esso si sia trovato ad operare (cfr. Cass. civ.,
14 settembre 2022, n. 27074)
Ebbene, sulla scorta di tali assunti, nel caso di specie, appaiono emergere molteplici elementi idonei a ritenere che parte convenuta avesse conoscenza della situazione di difficoltà economico -
5 finanziaria in cui versava la società successivamente fallita o che, quantomeno, avrebbe potuto e dovuto esserne edotta seguendo normali regole di diligenza.
Assume rilievo, in tal senso, in primo luogo la circostanza, allegata dal curatore e riscontrata da quanto versato in atti, secondo cui uno dei rami di azienda della fallita, oggetto di fitto, era operativo fisicamente nel centro di Collegno, dove la convenuta ha la propria sede legale.
Inoltre, lo stato di agitazione sindacale dei dipendenti della società poi fallita costituisce ulteriore elemento di prova della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione proposta, specie se si considera la dimensione di tale agitazione in relazione al numero dei lavoratori impiegati dalla fallita, pari a circa 50, che difficilmente poteva sfuggire all'attenzione di un imprenditore, operante sullo stesso territorio, come la società convenuta e che vedeva nella poi fallita, un cliente Pt_1 importante, in considerazione del numero e dell'importo delle commesse.
Ciò rende del tutto evidente che la società convenuta fosse a conoscenza dello stato di crisi in cui versava la debitrice, successivamente fallita.
Anche il riferimento agli articoli di stampa che hanno attenzionato lo stato di crisi della società hanno rilievo ai fini della prova dell'elemento soggettivo che ci occupa, in quanto sia pur si tratti, in parte, di articoli pubblicati su periodici specificamente rivolti agli operatori del settore aeronautico, laddove invece la convenuta opera prevalentemente nel settore delle riparazioni automobilistiche, per altro verso, in atti risultano prodotti articoli pubblicati su quotidiani generalisti di grande diffusione, quali Repubblica e La Stampa.
Le notizie di stampa sullo stato di crisi della società poi fallita e allo stato di agitazione sindacale dei lavoratori, dunque, appaiono idonee a contribuire alla prova dell'elemento soggettivo, unitamente agli ulteriori concordanti elementi sopra riportati.
Da quanto risulta complessivamente dagli atti di causa si evince, difatti, la presenza di un certo livello di attenzione mediatica sullo stato di agitazione sindacale dei lavoratori, la quale, unitamente alle condizioni ambientali in cui operava la convenuta (contiguità territoriale e consolidati importanti rapporti commerciali con la fallita e), fa ritenere ragionevolmente sussistente la scientia decoctionis.
Tali elementi assumono ancora maggiore pregnanza se si considera che la società convenuta, per suo stesso assunto, è impresa di dimensioni piuttosto ridotte, iscritta all'albo delle imprese artigiane, destinataria di commesse ricorrenti e di importi rilevanti da parte della fallita, quali si evincono dalle fatture dalla medesima prodotte, circostanze che denotano la sicura importanza che aveva il rapporto contrattuale con la debitrice poi fallita, che non poteva portare la convenuta ad ignorare i molteplici segnali della crisi su esposti.
6 4. In tale direzione, va esaminata la difesa della convenuta secondo cui il pagamento impugnato sarebbe stato effettuato “nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso” e, di conseguenza, rientrerebbe nel dettato dell'art 67, co. 3, lett. a, L.F., con esclusione dall'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 67, co. 2, L.F..
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che la locuzione
“termini d'uso” coincide con le pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 30127 del 22/11/2024).
La convenuta afferma che il pagamento, effettuato a mezzo bonifico, in data 13/12/19 per un valore di 119.183,02, recante in causale “FATTURA 6 DEL 31 03 2018” (con scadenza al 31.7.2018), in realtà è riconducibile non a una, bensì a due fatture, quali quella indicata nella causale del bonifico, che ha un importo di euro 62.196,18, con scadenza al 31.7.2018, e la fattura n. 9/2018 dell'importo di euro
56.986,20, con scadenza al 31.8.2018.
Ebbene, anche a voler ricondurre il pagamento contestato alle due fatture indicate dalla convenuta, si rileva che, per entrambe, il pagamento è avvenuto con oltre un anno di ritardo e che non risulta la prova di una prassi esistente tra le parti che consentisse il pagamento delle fatture con una simile dilazione temporale, senza dubbio in contrasto con i termini di pagamento solitamente applicati alle transazioni commerciali.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla convenuta, relativa ai pagamenti delle varie fatture emesse tra le parti, si evince che i pagamenti rarissime volte venivano effettuati oltre un anno dalla relativa scadenza, come invece nel caso che ci occupa.
Pertanto, tale eccezione è priva di pregio e va respinta, dovendosi anzi ritenere che il pagamento con notevole ritardo rispetto alla scadenza delle suindicate fatture vada a rafforzare ulteriormente il convincimento relativo alla sussistenza della scientia decoctionis in capo alla convenuta.
In conclusione, dunque, l'azione va accolta, avendo il curatore adeguatamente provato l'esistenza di un pagamento compiuto entro il periodo sospetto nonché la prova dell'elemento soggettivo in capo all'accipiens; ne segue la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo del pagamento contestato, oltre interessi dalla domanda al soddisfo nella misura di cui all'art. 1284, co.
4, c.c..
5. Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, nella persona del Giudice Unico, dr. IA MA, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa daParte_2
[...
[...] [
in persona del curatore p.t., nei confronti di
[...] Controparte_1
con atto di citazione notificato il 12.9.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della massa del pagamento effettuato dalla alla società convenuta tramite bonifico bancario in data Parte_1
13.12.2019;
2) Condanna la società convenuta al Controparte_1 pagamento, in favore della curatela, dell'importo di € 119.183,02, oltre interessi dalla domanda al soddisfo nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.;
3) Pone in capo a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 788,50 per spese esenti, euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 20/10/2025
Il Giudice
dr. IA MA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
VII sezione civile
Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dr. IA MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 19818 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare, vertente
T R A
con sede in Napoli (NA), al Centro Direzionale isola F/4 C.F. Parte_1
, in persona del curatore p.t., Prof. Avv. Giacomo D'Attorre, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Raffaella Argenzio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla via
D.Morelli n.24;
ATTORE
1 E
(CF ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Collegno, Via Bricca n. 16/A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
RT ER, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Torino, al corso G. Matteotti
n.53
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti.
Rimessa in decisione all'udienza del 4.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La curatela del fallimento epigrafato, dichiarato con sentenza di questo tribunale del 15.9.2021, ha chiesto pronunziarsi l'inefficacia nei confronti della procedura, ai sensi dell'art. 67, co. 2, L.Fall., del pagamento in favore della convenuta dell'importo di euro € 119.183,02, a saldo della fattura n. 6 del 31 marzo 2018, avvenuto in data 13.12.2019. A fondamento dell'azione, ha sottolineato che tale pagamento sarebbe avvenuto nel c.d. periodo sospetto, dato che, in forza del principio di continuità delle procedure, il termine a ritroso per il conteggio del lasso temporale decorrerebbe già dal deposito di una prima domanda di ammissione al concordato preventivo, pubblicata presso il Registro delle
Imprese in data 18 dicembre 2019 e successivamente non coltivata per rinuncia della società, con conseguente declaratoria di improcedibilità in data 19.2.2020. A tale domanda è seguito il deposito di una seconda domanda di concordato preventivo del 28 luglio 2020, ammessa dal Tribunale di Napoli e successivamente naufragata, con declaratoria di inammissibilità in data 7 settembre 2021, per mancato raggiungimento delle maggioranze e conseguente dichiarazione di fallimento. Il pagamento, inoltre, sarebbe avvenuto quando era già noto lo stato di insolvenza in cui versava la società poi fallita, come era dato evincere dalla circostanza che la convenuta aveva la propria sede legale nel medesimo territorio in cui operava la stessa con un suo ramo di azienda, che svolgeva la propria attività in un ambito affine, oltre che dalla pubblicazione di alcuni articoli di stampa, che avevano dato risalto alla situazione di crisi.
Si è costituita la convenuta, contestando l'avversa domanda, deducendo in primo luogo che il decorso del periodo sospetto richiede necessariamente la presenza di una domanda volta all'ammissione di uno strumento di regolazione della crisi che sia stata accolta, non essendo sufficiente la mera presentazione di una domanda successivamente abbandonata dalla stessa proponente, come nel caso di specie. Ha, inoltre, dedotto di esercitare una piccola attività di autocarrozzeria e di riparazione
2 veicoli e di aver avuto un rapporto continuativo, di lunga durata, con la società fallita, basato sulla reciproca fiducia, evidenziando che proprio dall'esame dell'andamento storico del rapporto emergeva come il pagamento con un certo ritardo delle fatture rappresentasse la maggioranza assoluta delle ipotesi;
nello specifico, si è difesa affermando che il pagamento del quale si richiede la revoca sarebbe, in realtà, riconducibile non ad una, ma a due fatture, la n. 6/2018, con scadenza al 31.7.2018, dell'importo di euro 62.196,18, e la fattura n. 9/2018, dell'importo di euro 56.986,20, con scadenza al
31.8.2018. Ha sostenuto che per entrambe le fatture e in particolare per la seconda il pagamento non sarebbe revocabile, in quanto verificatosi nei termini d'uso tra le parti, atteso appunto che un certo qual ritardo nei pagamenti rientrava nella normalità del loro rapporto contrattuale, come testimonia il fatto che, nonostante i numerosi ritardi, la convenuta non si sia mai attivata per agire con un ricorso monitorio contro la committente. Ha contestato, dunque, la conoscenza dello stato di insolvenza, considerando altresì la propria qualità di piccola società iscritta nell'albo delle imprese artigiane, il cui socio accomandatario non ha familiarità con la lettura dei bilanci né verosimilmente era a conoscenza del bilancio della società stessa.
2. La domanda è fondata e, pertanto, va accolta per i motivi che seguono.
In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 67, co. 2, L. Fall., è onere del curatore che agisce in revocatoria dare la prova, oltre che dell'avvenuto pagamento nel c.d. periodo sospetto, ossia nei sei mesi antecedenti la sentenza di fallimento, anche dell'elemento soggettivo, che consiste nella conoscenza da parte del terzo dello stato d'insolvenza del debitore.
Quanto all'indagine circa il periodo sospetto, deve in primo luogo rilevarsi che è incontestata la data del pagamento di cui il curatore chiede la revoca, vale a dire il 13.12.2019, che trova ulteriore riscontro negli estratti conto relativi al conto corrente n. 01382530 acceso presso la Banca del Piemonte S.p.a., su cui la società fallita operava.
In secondo luogo, va attenzionato il termine di decorrenza del c.d. periodo sospetto, che di regola coincide con un arco temporale di sei mesi, calcolati a ritroso rispetto al deposito della sentenza che dichiara il fallimento.
E' opportuno considerare che, in forza del principio della c.d. consecuzione delle procedure concorsuali, è doveroso considerare in modo unitario la procedura di fallimento e quella di concordato preventivo che l'abbia preceduta, sulla scorta del rilievo per cui le procedure in successione sono presuntivamente accomunate dalla stessa crisi.
3 Di conseguenza, la normativa applicabile prevede la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento della pubblicazione nel registro delle imprese della prima tra le diverse domande susseguitesi in ordine al medesimo fenomeno di crisi.
Una delle questioni da affrontare ai fini della decisione riguarda la possibilità di far decorrere il c.d. periodo sospetto a partire da una prima domanda di ammissione al concordato, proposta ma successivamente non coltivata, per rinuncia dello stesso proponente e, conseguentemente, dichiarata improcedibile.
Un primo indirizzo, sul punto, escludeva tale possibilità, affermando che il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti nell'esercizio dell'azione revocatoria (ossia l'interesse dei creditori concorsuali al rispetto della par condicio creditorum, lesa dall'atto revocabile, e l'interesse dei soggetti attinti dall'azione alla conservazione dell'efficacia degli atti conclusi con l'imprenditore poi fallito, dunque alla tutela della certezza dei traffici), portasse a ritenere corretta l'interpretazione che fa decorrere il c.d. periodo sospetto a partire da un atto che sia frutto di una delibazione degli organi giurisdizionali investiti della procedura di concordato dell'esistenza dei presupposti della stessa, oltre che portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, qual è il decreto di ammissione al concordato, piuttosto che da un atto interno alla sfera di disponibilità dell'imprenditore, non soggetto ad alcuna forma di pubblicità tale da rendere edotti i terzi, come era il ricorso di concordato prima della riforma.
Nel tempo si è, tuttavia, affermato un orientamento più recente, secondo cui anche la domanda di concordato non ammessa o rinunciata è idonea a determinare la continuità delle procedure, con conseguente anticipazione della decorrenza del c.d. periodo sospetto;
le ragioni di una simile soluzione si ancorano su una rivalutazione della ratio complessiva del principio di continuità, che starebbe nella constatazione per cui le molteplici procedure sono presuntivamente accomunate dalla medesima situazione di crisi.
È sulla scorta di tali considerazioni che la Corte di Cassazione ha affermato che “il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 215 del 05/01/2022).
Pertanto, nel caso di specie, in virtù del principio di continuità come appena ricostruito, il termine a partire dal quale far decorrere a ritroso il cd. periodo sospetto coincide con la prima domanda di ammissione al concordato preventivo sopra riportata, pubblicata nel Registro delle Imprese in data
18 dicembre 2019.
4 Rientra, quindi, nel periodo sospetto il pagamento impugnato dal curatore, avvenuto in data
13.12.2019.
3. Esaminando ora il presupposto soggettivo dell'azione, spetta al curatore che agisce in revocatoria la prova della conoscenza nel terzo dello stato di insolvenza del debitore.
È noto che la prova di tale elemento, in quanto stato psichico che difficilmente può essere oggetto di prova diretta, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari, purchè caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta, però, un'astratta conoscibilità oggettiva, accompagnata da un presunto dovere di conoscenza in capo al creditore, ma è necessaria la prova di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza;
in tal senso, si deve, dunque, dare rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui si è trovato ad operare, nella specifica situazione, l'accipiens, assumendo, a tal fine rilevanza probatoria, tra l'altro, le eventuali qualità personali e professionali del creditore, la struttura organizzativa di cui egli può disporre, la zona commerciale in cui esplichi, in concreto, la propria attività (cfr. Cass. civ, sez. I, n. 25635 del 27/10/2017).
Dunque, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte e non anche la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte.
Ne consegue che, non ponendo la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili da parte del curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscibilità della situazione di insolvenza ben possono risultare da semplici indizi, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc., purchè ad essi sia attribuita l'efficacia probatoria delle cosiddette presunzioni semplici, che dunque devono necessariamente essere oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 2727 e 2729 c. c.
(Cass. civ., sez. I, n. 10209 del 04/05/2009).
Si sottolinea, inoltre, che, secondo gli indirizzi offerti dalla Corte di legittimità, la scientia decoctionis deve emergere non in relazione ad un contraente astratto, bensì alla posizione specifica del convenuto in revocatoria e delle concrete condizioni in cui esso si sia trovato ad operare (cfr. Cass. civ.,
14 settembre 2022, n. 27074)
Ebbene, sulla scorta di tali assunti, nel caso di specie, appaiono emergere molteplici elementi idonei a ritenere che parte convenuta avesse conoscenza della situazione di difficoltà economico -
5 finanziaria in cui versava la società successivamente fallita o che, quantomeno, avrebbe potuto e dovuto esserne edotta seguendo normali regole di diligenza.
Assume rilievo, in tal senso, in primo luogo la circostanza, allegata dal curatore e riscontrata da quanto versato in atti, secondo cui uno dei rami di azienda della fallita, oggetto di fitto, era operativo fisicamente nel centro di Collegno, dove la convenuta ha la propria sede legale.
Inoltre, lo stato di agitazione sindacale dei dipendenti della società poi fallita costituisce ulteriore elemento di prova della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione proposta, specie se si considera la dimensione di tale agitazione in relazione al numero dei lavoratori impiegati dalla fallita, pari a circa 50, che difficilmente poteva sfuggire all'attenzione di un imprenditore, operante sullo stesso territorio, come la società convenuta e che vedeva nella poi fallita, un cliente Pt_1 importante, in considerazione del numero e dell'importo delle commesse.
Ciò rende del tutto evidente che la società convenuta fosse a conoscenza dello stato di crisi in cui versava la debitrice, successivamente fallita.
Anche il riferimento agli articoli di stampa che hanno attenzionato lo stato di crisi della società hanno rilievo ai fini della prova dell'elemento soggettivo che ci occupa, in quanto sia pur si tratti, in parte, di articoli pubblicati su periodici specificamente rivolti agli operatori del settore aeronautico, laddove invece la convenuta opera prevalentemente nel settore delle riparazioni automobilistiche, per altro verso, in atti risultano prodotti articoli pubblicati su quotidiani generalisti di grande diffusione, quali Repubblica e La Stampa.
Le notizie di stampa sullo stato di crisi della società poi fallita e allo stato di agitazione sindacale dei lavoratori, dunque, appaiono idonee a contribuire alla prova dell'elemento soggettivo, unitamente agli ulteriori concordanti elementi sopra riportati.
Da quanto risulta complessivamente dagli atti di causa si evince, difatti, la presenza di un certo livello di attenzione mediatica sullo stato di agitazione sindacale dei lavoratori, la quale, unitamente alle condizioni ambientali in cui operava la convenuta (contiguità territoriale e consolidati importanti rapporti commerciali con la fallita e), fa ritenere ragionevolmente sussistente la scientia decoctionis.
Tali elementi assumono ancora maggiore pregnanza se si considera che la società convenuta, per suo stesso assunto, è impresa di dimensioni piuttosto ridotte, iscritta all'albo delle imprese artigiane, destinataria di commesse ricorrenti e di importi rilevanti da parte della fallita, quali si evincono dalle fatture dalla medesima prodotte, circostanze che denotano la sicura importanza che aveva il rapporto contrattuale con la debitrice poi fallita, che non poteva portare la convenuta ad ignorare i molteplici segnali della crisi su esposti.
6 4. In tale direzione, va esaminata la difesa della convenuta secondo cui il pagamento impugnato sarebbe stato effettuato “nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso” e, di conseguenza, rientrerebbe nel dettato dell'art 67, co. 3, lett. a, L.F., con esclusione dall'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 67, co. 2, L.F..
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che la locuzione
“termini d'uso” coincide con le pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 30127 del 22/11/2024).
La convenuta afferma che il pagamento, effettuato a mezzo bonifico, in data 13/12/19 per un valore di 119.183,02, recante in causale “FATTURA 6 DEL 31 03 2018” (con scadenza al 31.7.2018), in realtà è riconducibile non a una, bensì a due fatture, quali quella indicata nella causale del bonifico, che ha un importo di euro 62.196,18, con scadenza al 31.7.2018, e la fattura n. 9/2018 dell'importo di euro
56.986,20, con scadenza al 31.8.2018.
Ebbene, anche a voler ricondurre il pagamento contestato alle due fatture indicate dalla convenuta, si rileva che, per entrambe, il pagamento è avvenuto con oltre un anno di ritardo e che non risulta la prova di una prassi esistente tra le parti che consentisse il pagamento delle fatture con una simile dilazione temporale, senza dubbio in contrasto con i termini di pagamento solitamente applicati alle transazioni commerciali.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla convenuta, relativa ai pagamenti delle varie fatture emesse tra le parti, si evince che i pagamenti rarissime volte venivano effettuati oltre un anno dalla relativa scadenza, come invece nel caso che ci occupa.
Pertanto, tale eccezione è priva di pregio e va respinta, dovendosi anzi ritenere che il pagamento con notevole ritardo rispetto alla scadenza delle suindicate fatture vada a rafforzare ulteriormente il convincimento relativo alla sussistenza della scientia decoctionis in capo alla convenuta.
In conclusione, dunque, l'azione va accolta, avendo il curatore adeguatamente provato l'esistenza di un pagamento compiuto entro il periodo sospetto nonché la prova dell'elemento soggettivo in capo all'accipiens; ne segue la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo del pagamento contestato, oltre interessi dalla domanda al soddisfo nella misura di cui all'art. 1284, co.
4, c.c..
5. Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, nella persona del Giudice Unico, dr. IA MA, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa daParte_2
[...
[...] [
in persona del curatore p.t., nei confronti di
[...] Controparte_1
con atto di citazione notificato il 12.9.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della massa del pagamento effettuato dalla alla società convenuta tramite bonifico bancario in data Parte_1
13.12.2019;
2) Condanna la società convenuta al Controparte_1 pagamento, in favore della curatela, dell'importo di € 119.183,02, oltre interessi dalla domanda al soddisfo nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.;
3) Pone in capo a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 788,50 per spese esenti, euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 20/10/2025
Il Giudice
dr. IA MA
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