TRIB
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2024, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
N.8872/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. DI CARLO LILLO
ricorrente contro
); Controparte_1 CodiceFiscale_2
resistente-contumace
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1.Con ricorso depositato il 26/09/2023, conveniva in giudizio Parte_1
C avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Accertare e dichiarare l'illegittima detrazione di somme operata da Controparte_2
sulla retribuzione dovuta al ricorrente, negli importi specificati in
[...]
narrativa per una somma complessiva di Euro 19.473.57= netti;
E, per l'effetto, condannare (C.F. Controparte_2
), in persona del titolare sig. , corrente in C.F._3 Controparte_1
20060 Bussero (MI), via Strada di San Pietro n. 9, indirizzo pec
, a restituire al ricorrente la complessiva somma di Euro Email_1
19.473.57= netti o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia”. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta all'odierna udienza dopo la discussione decideva pronunciando sentenza ex articolo 429 c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' documentale che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa a favore del resistente dal
09/01/2017 con contratto di apprendistato professionalizzante di durata 48 mesi, orario di lavoro 40 ore settimanali da lunedì a venerdì, con una paga base di Euro 798,96= per 13
mensilità, oltre a ferie e R.O.L., il tutto come risultante dalla lettera di assunzione (doc. 2 –
lettera di assunzione). Al termine del periodo di formazione, previsto per il 31/12/2020, il ricorrente ha proseguito il proprio rapporto di lavoro con il resistente, con contratto a tempo determinato fino al 31/12/2021, quando veniva trasformato in contratto a tempo pieno indeterminato, CCNL applicato “Editoria ” (doc. 3 – modulo recesso Organizzazione_1
rapporto di lavoro).
In allegato al ricorso sono state prodotte le buste paga consegnate dal datore di lavoro all'odierno ricorrente. Dalla documentazione prodotta risulta un importo netto in busta paga costante di Euro 834,00 da Gennaio 2018 a luglio 2021 (doc.
4 - buste paga) e nel periodo successivo, il netto in busta risulta superiore ed in importi variabili, tranne che per i mesi da novembre 2021 ad aprile 2022, quando il ricorrente percepiva la somma netta di Euro
1.000,00 mensili.
E' stato altresì dedotto nell'atto introduttivo che i cedolini paga relativi alle mensilità di ottobre-novembre 2020 e gennaio 2021, oltre che tutte le buste paga da febbraio 2023 a luglio 2023, non sono state mai consegnate dal datore di lavoro. (doc.
5 - diffida Avv. Di
Carlo).
Da un'analisi dei cedolini depositati , si evince che in ogni busta paga è riporta la voce
“trattenuta per acconto” oppure “trattenute varie”.
3.Le trattenute si traducono in una unilaterale riduzione della retribuzione erogata dal datore di lavoro.Al di fuori dei casi previsti dalla legge, ad esempio in ipotesi di trattenute fiscali o previdenziali, è illegittima la condotta del datore di lavoro che ometta di corrispondere una
Pag. 2 di 4 parte della retribuzione, deducendo che una parte di questa sarebbe stata trattenuta in busta paga.
Per gli ordinari principi sull'onere della prova sarebbe stato onere del datore di lavoro –
debitore, esporre la causale per cui la trattenuta è stata operata e dimostrare la legittimità
della stessa.
In ragione della contumacia e del mancato assolvimento del suddetto onere probatorio parte convenuta è dunque soccombente.
L'importo dovuto, dato dalla sommatoria delle trattenute nelle buste -paga prodotte, è pari a euro 19.473,57= (doc. 6 – conteggio trattenute) cui occorre computare cumulativamente interessi e rivalutazione monetaria.
4.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta a restituire al ricorrente l'importo di euro 19.473,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) condanna parte convenuta alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1.800,00 oltre spese generali 15%; Iva e cpa nonché al rimborso del contributo unificato pari a euro 118,50.
Sentenza esecutiva.
Milano, Il Giudice
16/04/2024
Camilla Stefanizzi
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. DI CARLO LILLO
ricorrente contro
); Controparte_1 CodiceFiscale_2
resistente-contumace
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1.Con ricorso depositato il 26/09/2023, conveniva in giudizio Parte_1
C avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Accertare e dichiarare l'illegittima detrazione di somme operata da Controparte_2
sulla retribuzione dovuta al ricorrente, negli importi specificati in
[...]
narrativa per una somma complessiva di Euro 19.473.57= netti;
E, per l'effetto, condannare (C.F. Controparte_2
), in persona del titolare sig. , corrente in C.F._3 Controparte_1
20060 Bussero (MI), via Strada di San Pietro n. 9, indirizzo pec
, a restituire al ricorrente la complessiva somma di Euro Email_1
19.473.57= netti o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia”. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta all'odierna udienza dopo la discussione decideva pronunciando sentenza ex articolo 429 c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' documentale che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa a favore del resistente dal
09/01/2017 con contratto di apprendistato professionalizzante di durata 48 mesi, orario di lavoro 40 ore settimanali da lunedì a venerdì, con una paga base di Euro 798,96= per 13
mensilità, oltre a ferie e R.O.L., il tutto come risultante dalla lettera di assunzione (doc. 2 –
lettera di assunzione). Al termine del periodo di formazione, previsto per il 31/12/2020, il ricorrente ha proseguito il proprio rapporto di lavoro con il resistente, con contratto a tempo determinato fino al 31/12/2021, quando veniva trasformato in contratto a tempo pieno indeterminato, CCNL applicato “Editoria ” (doc. 3 – modulo recesso Organizzazione_1
rapporto di lavoro).
In allegato al ricorso sono state prodotte le buste paga consegnate dal datore di lavoro all'odierno ricorrente. Dalla documentazione prodotta risulta un importo netto in busta paga costante di Euro 834,00 da Gennaio 2018 a luglio 2021 (doc.
4 - buste paga) e nel periodo successivo, il netto in busta risulta superiore ed in importi variabili, tranne che per i mesi da novembre 2021 ad aprile 2022, quando il ricorrente percepiva la somma netta di Euro
1.000,00 mensili.
E' stato altresì dedotto nell'atto introduttivo che i cedolini paga relativi alle mensilità di ottobre-novembre 2020 e gennaio 2021, oltre che tutte le buste paga da febbraio 2023 a luglio 2023, non sono state mai consegnate dal datore di lavoro. (doc.
5 - diffida Avv. Di
Carlo).
Da un'analisi dei cedolini depositati , si evince che in ogni busta paga è riporta la voce
“trattenuta per acconto” oppure “trattenute varie”.
3.Le trattenute si traducono in una unilaterale riduzione della retribuzione erogata dal datore di lavoro.Al di fuori dei casi previsti dalla legge, ad esempio in ipotesi di trattenute fiscali o previdenziali, è illegittima la condotta del datore di lavoro che ometta di corrispondere una
Pag. 2 di 4 parte della retribuzione, deducendo che una parte di questa sarebbe stata trattenuta in busta paga.
Per gli ordinari principi sull'onere della prova sarebbe stato onere del datore di lavoro –
debitore, esporre la causale per cui la trattenuta è stata operata e dimostrare la legittimità
della stessa.
In ragione della contumacia e del mancato assolvimento del suddetto onere probatorio parte convenuta è dunque soccombente.
L'importo dovuto, dato dalla sommatoria delle trattenute nelle buste -paga prodotte, è pari a euro 19.473,57= (doc. 6 – conteggio trattenute) cui occorre computare cumulativamente interessi e rivalutazione monetaria.
4.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta a restituire al ricorrente l'importo di euro 19.473,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) condanna parte convenuta alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1.800,00 oltre spese generali 15%; Iva e cpa nonché al rimborso del contributo unificato pari a euro 118,50.
Sentenza esecutiva.
Milano, Il Giudice
16/04/2024
Camilla Stefanizzi
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4