Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 916/2022 r.g.a. promosso
DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero CodiceFiscale_1
Cicero;
Appellante
CONTRO
, p.i. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Agostino Ninone;
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 529/2022 del Tribunale di
Patti pubblicata in data 6.7.2022.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Lo svolgimento del giudizio di primo grado può sintetizzarsi secondo quanto evidenziato dalla sentenza di primo grado che, qui di seguito, si trascrive: “con atto di citazione notificato il 16.03.2012, il
conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1
ed esponeva: che il convenuto, nella qualità di proprietario 1
il 15.07.2014; che la ditta aveva Controparte_1 Parte_1
realizzato balconi fuori terra a 40 cm dal fabbricato del condominio
, con ringhiere distanti 15 cm dallo stesso;
che le vedute CP_1
laterali dei balconi non erano state realizzate a distanza non inferiore
a 1.50 cm dal fabbricato del condominio;
che la ditta CP_1
aveva realizzato una tettoia, in pilastri e travi in legno, Parte_1
che si ergeva dalla quinta parziale elevazione fuori terra e, sotto la tettoia, una controparete in laterizi, addossata alla parete del
, la quale aveva chiuso e oscurato una finestra-luce di un CP_1
condomino; che sulla tettoria la ditta aveva collocato, a Parte_1
circa quattro metri dal condominio, una canna fumaria, alta circa un metro, che causava esalazioni fastidiose per i condomini e causava deprezzamento dell'immobile condominiale, pari ad Euro 15.000,00 per l'appartamento situato all'ultimo piano e ad Euro 7.500,00 per
l'appartamento situato al penultimo piano. Il Condominio CP_1
, pertanto, chiedeva la condanna di alla
[...] Parte_1
rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 872 c.c.
e al risarcimento dei danni subiti dal condominio e quantificati complessivamente in Euro 62.500,00, con vittoria di spese e di compensi di lite, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Costituitosi in giudizio con comparsa del
22.06.2012, eccepiva: che il giudizio instaurato Parte_1
dall'amministratore pro tempore era improcedibile per carenza di delibera condominiale di autorizzazione ex art. 1136, co. 2 c.c.; difetto di contraddittorio perché l'immobile oggetto del chiesto ripristino si trovava, al momento dell'acquisto, in regime di
2 comunione di beni;
il difetto di legittimazione attiva del condominio
, poiché la domanda di rimessione in pristino non Controparte_1
concerneva la gestione della cosa comune e spettava esclusivamente ai singoli condomini e non al condominio;
il difetto di legittimazione attiva del rispetto all'azione di risarcimento del danno CP_1
derivante dalle esalazioni della canna fumaria, poiché di spettanza del condomino e non del condominio;
che il fabbricato era stato realizzato nel rispetto della concessione edilizia n. 64/2004 e della
D.I.A. presentata il 25.03.2008, in variante della concessione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 493/93 e della legge regionale n. 2/2002; che il fabbricato era stato realizzato conformemente alle autorizzazioni ed era formato da tre elevazioni fuori terra (un piano interrato, un primo piano e un secondo piano); che la tettoia in legno, posta a copertura della terza elevazione fuori terra, era stata realizzata in conformità a quanto previsto dall'art. 20, L.R. n. 4/2003”.
All'esito dell'istruzione probatoria, il Tribunale di Patti, così provvedeva: “1) accoglie la domanda di riduzione in pristino dello stato dell'immobile di Via Cimabue e, per l'effetto, condanna
a demolire la controparete posta in adiacenza Parte_1
all'edificio condominiale ”, la tettoia di dimensioni 7,70 CP_1
x 7,80 m sita al terzo piano e la tettoia di dimensioni 3,87 x 4,70 m, collocata al di sopra del “locale lavanderia”, nonché a ricondurre la veduta laterale a 75 cm dal confine, e a rimuovere o sopraelevare la canna fumaria indicata in parte motiva, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 33 del Regolamento edilizio Comunale. 2)
Condanna al pagamento, in favore del Parte_1
condominio , della somma di Euro 10.000,00, a titolo di CP_1
risarcimento del danno al decoro architettonico dell'immobile condominiale, oltre rivalutazione alla data odierna ed interessi fino
3 al soddisfo come per legge;
3) compensa le spese di lite tra le parti in ragione di 1/3 e pone la parte residua a carico di Parte_1
che condanna al pagamento, in favore di parte attrice,
[...]
della somma- già ridotta- di Euro 112,00 per spese e di Euro 2.598,33 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario. 4) rigetta le altre domande;
5) pone definitivamente a carico del convenuto le spese della C.T.U. espletata e già liquidata”.
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale, rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine al difetto di legittimazione del
, e rigettata, altresì, l'eccezione di improcedibilità della CP_1
domanda per omessa citazione in giudizio della comproprietaria dell'immobile sito in via Cimabue, accoglieva la domanda di rimessione in pristino evidenziando quanto segue: “il Condominio ha provato che il convenuto ha costruito l'edificio adiacente in violazione delle disposizioni in materia di distanze legali ex artt. 873,
903 e 906 c.c. e della normativa regionale e comunale in materia di edilizia. In riferimento alla dedotta violazione delle distanze legali nella realizzazione dei balconi dell'edificio da parte della
[...]
, il C.T.U., Ing. , ha accertato che alla prima CP_2 Persona_1
e alla seconda elevazione f.t., dai balconi del fabbricato è possibile esercitare una veduta laterale sul fondo adiacente a una distanza di
40 cm e, dunque, inferiore a quella di 75 cm, ex art. 906 c.c. (cfr. pag.
7, 8 e 13 della relazione di C.T.U. del 22.06.2018 in atti), mentre alla seconda e alla terza elevazione f.t., i balconi sono posti a distanza inferiore a 3 metri dalle due vedute dirette poste sul fondo dell'attore
e a 1,5 metri dal confine. In riferimento alla dedotta collocazione della canna fumaria in violazione dell'art. 33 del regolamento
4 comunale, che impone che l'emissione dei fumi si verifichi a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra o quota, uguale o superiore, il C.T.U. ha accertato che la quota di sommità della canna fumaria posta dal convenuto sul proprio fabbricato corrisponde alla quota di circa 50 cm al di sopra del piano di calpestio dell'ultimo appartamento del
e che tale quota è inferiore a quella Controparte_1
dell'estradosso della luce posta al confine e delle porte finestre poste sul prospetto principale, dovendosi pertanto procedere alla sopraelevazione della canna fumaria (cfr. pag. 9 e 13 della relazione di C.T.U. del 22.06.2018 in atti)”. Il Tribunale condannava, poi, il convenuto al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore dell'attore, per la lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l . Parte_1
Si è costituito il , chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
Con ordinanza emessa in data 19.9.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione l' censura la Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui in essa si afferma quanto segue:
L'eccezione di improcedibilità per omessa citazione in giudizio della comproprietaria dell'immobile sito in via Cimabue va rigettata, perchè il convenuto ha ammesso di essere l'unico intestatario dell'immobile de quo, che risultava in regime di comunione legale solamente prima e non al momento anche al momento della proposizione del presente giudizio;
il convenuto, inoltre,, non ha provato l'esista del diritto di proprietà di altri soggetti sull'immobile,
5 pur essendone onerato ai fini della prova dell'eccezione in parte qua
(v. Cass. n. 1009/2013; Cass. n. 1956/2014; Cass. n. 16901/2012)”.
All'uopo deduce che al momento della proposizione della domanda giudiziale egli era comproprietario del fabbricato oggetto di giudizio, stante il regime di comunione legale (già vigente al momento della realizzazione del fabbricato) di cui aveva dato prova mediante la produzione del certificato dell'Ufficio dello stato civile del Comune di . Controparte_1
Il motivo è infondato.
In punto di diritto, si osserva che “il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine” (Cassazione
28258/2019).
In tale prospettiva, ai fini della dimostrazione della comunione del fabbricato non è sufficiente l'allegazione del regime di comunione
6 legale, in quanto ciò che occorre provare è la sussistenza di un regime di comunione del suolo su cui è sorto l'edificio. Ora, tale prova, che avrebbe dovuto essere fornita dal convenuto che aveva all'uopo formulato l'eccezione relativa alla mancata citazione in giudizio di
, coniuge dell , non è stata fornita, sicchè il CP_3 Parte_1
motivo d'appello va respinto.
3. Con il secondo motivo, che in realtà si articola su tre profili di censura, l'appellante deduce:
a) quanto ai balconi del suo fabbricato, il ctu ha dato atto della conformità della situazione dei luoghi “al progetto autorizzato dal
Comune di con C.E. n. 64 del 2004” e reitera Controparte_1
un quesito formulato nelle controdeduzioni alla relazione di Ctu : “Sul punto si chiede che il CTU chiarisca se: è rispettabile la distanza prevista ex art. 906 c.c. per le rispettive elevazioni, mediante la realizzazione di risvolti d'angolo, senza necessariamente procedere alla demolizione degli aggetti balconi posti al 2° e 3° piano?”
b) quanto alla canna fumaria collocata sul tetto di copertura, “la canna fumaria posta a distanza di mt.
4.20 dal fabbricato , risulta CP_1
essere a distanza superiore di cm.50 dal piano di calpestio dell'ultimo appartamento….Inoltre la veduta che il CTU chiama finestra è una luce apposta ad circa 2 metri del piano di calpestio dell'appartamento del condominio;
in quanto luce non ha diritto di veduta sul CP_1
fondo altrui e in qualsiasi momento si può chiedere la sua chiusura.
Quindi quanto previsto dall'art.33 del REC viene a cadere perché, la canna fumaria , è posta a 4.20 da una parete cieca in cui vi è collocata una luce e non una finestra.
c) quanto alla “realizzazione di una tettoia di dimensioni 7,70 x 7,80
m al terzo piano”, “ il CTU parte da presupposti errati… le misure, ml.
7.70 x 7.80, riportate, sia dall'accertamento della polizia
7 municipale e richiamate senza alcuna verifica da parte del ctu risultano comprensive di aggetti, mentre la misura effettiva presa strutturalmente risulta essere ml.
7.00 x x 7.15 = mq.50.05 quindi pianamente conformi all'art.20 L.R. 04/2003”. All'uopo l'appellante richiama una pianta raffigurante la situazione dei luoghi e le controdeduzioni alla ctu depositate in primo grado dal consulente di parte con cui si chiedevano chiarimenti sull'effettiva estensione della tettoia e sulla possibilità della sua regolarizzazione sotto il profilo urbanistico (l'appellante deduce anche la lacunosità della ctu, in quanto con riferimento alla copertura sita al terzo piano, per la quale vi era istanza di sanatoria, il ctu avrebbe dovuto fornire chiarimenti sulla possibilità di accoglimento o meno dell'istanza medesima).
3.1 Il profilo d'impugnazione sub a) è in parte infondato e in parte inammissibile. È infondato laddove viene dedotta la conformità della situazione dei luoghi “al progetto autorizzato dal Comune di con C.E. n. 64 del 2004”, in quanto la Controparte_1
conformità dell'opera al titolo concessorio pubblico inerisce solo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplica i suoi effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici - amministrativi, penali e/o fiscali
- e non ha alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal codice civile e dalla norme regolamentari di esse integratrici, ai fini della tutela ripristinatoria e risarcitoria. Il motivo, laddove richiama la richiesta di chiarimenti già indirizzata al ctu, è inammissibile per la sua genericità in quanto non contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
8 3.2 Il profilo sub 2 è infondato. Il primo giudice, rifacendosi alle risultanze della ctu, ha correttamente evidenziato che “In riferimento alla dedotta collocazione della canna fumaria in violazione dell'art. 33 del regolamento comunale, che impone che l'emissione dei fumi si verifichi a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra o quota, uguale o superiore, il C.T.U. ha accertato che la quota di sommità della canna fumaria posta dal convenuto sul proprio fabbricato corrisponde alla quota di circa 50 cm al di sopra del piano di calpestio dell'ultimo appartamento del e che tale quota è inferiore Controparte_1
a quella dell'estradosso della luce posta al confine e delle porte finestre poste sul prospetto principale, dovendosi pertanto procedere alla sopraelevazione della canna fumaria (cfr. pag. 9 e 13 della relazione di C.T.U. del 22.06.2018 in atti)”.
Correttamente il primo giudice ha condannato l alla Parte_1
rimozione o, in alternativa, alla sopraelevazione della canna fumaria
“nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 33 del Regolamento edilizio Comunale”; articolo 33 che prevede che le canne fumarie devono essere “prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza” e che “la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di
10 mt. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore”.
Ora, la distanza imposta dal Regolamento Comune non distingue fra vedute e luci, ma fa riferimento a qualsiasi finestra, che quindi comprende qualsiasi apertura sul muro del fabbricato.
3.3 Il profilo di impugnazione di cui al superiore punto c) conduce alla riforma parziale della sentenza per una ragione diversa da quella prospettata.
Va, intanto, premesso che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di
9 acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (si veda Cassazione 32563/2024).
In questa prospettiva, la decisione del primo giudice in ordine all'ordine di demolizione della tettoia sita al di dimensioni 7,70 x 7,80 posta al terzo piano dell'edificio dell' va riformata non già Parte_1
per le ragioni prospettate dall'appellante, che investono comunque il punto della correttezza dell'ordine di demolizione impartito dal primo giudice, ma per la questione assorbente per cui, in assenza di violazione di norme sulle distanze nella costruzione di detta tettoia, ai sensi dell'art. 872 c.c. non può essere ordinata la riduzione in pristino.
Dalla relazione emerge, infatti, solo la non conformità della tettoia alla normativa urbanistica, tanto che il manufatto è stato oggetto di ordinanza di demolizione emessa dal Comune di CP_1
(ordinanza n. 157 del 2009), proprio perché realizzato in
[...]
difformità alla concessione edilizia rilasciata e alla concessione in variante.
Va rammentato, infatti, che solo le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le norme edilizie dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, limitano la tutela del privato alla sola azione risarcitoria (Cassazione 5605/2019).
10 In riforma parziale della sentenza va quindi rigettata la domanda di riduzione in pristino della tettoia in questione, fermo restando la tutela risarcitoria accordata dal primo giudice.
3.1 Con riferimento alla condanna risarcitoria pecuniaria l'appellante chiede il rinnovo della ctu e il riesame delle risultanze istruttorie, dal momento che la tettoia posta al terzo piano può essere mantenuta in conformità alle normative vigenti e la canna fumaria rispetta le condizioni previste dal regolamento comunale.
Il motivo è infondato oltre che generico.
Il ctu ha spiegato a pag. 10 della sua relazione del 22.6.2018 le ragioni per cui la tettoia è da considerarsi abusiva (“Chi scrive ritiene che la ditta non fosse legittimata a presentare l'istanza Parte_1
ai sensi dell'art.20 della L.R. 4/2003, poiché non aveva ancora concluso l'iter approvativo relativo alla pratica edilizia principale, costituita dalla C.E. n. 64 del 2004 e D.I.A del 25.03.2008. Non è stata ancora prodotta dalla la dichiarazione di Controparte_4
ultimazione dei predetti lavori, né tantomeno è stato mai richiesto l'accertamento della conformità di quanto realizzato. Presupposto indispensabile per produrre un'istanza ai sensi dell'art.20 della L.R.
4/2003 è che l'edificio su cui si interviene sia legittimato urbanisticamente. Il che non è riscontrabile nel caso in esame. Inoltre, la realizzazione della tettoia in questione contravviene ai disposti della normativa sismica vigente, la quale prevede il deposito dei calcoli strutturali, ai sensi della legge 2.2.74 n.64, presso l'Ufficio del
Genio Civile di Messina. La ditta non ha ottemperato al Parte_1
suddetto deposito, né tantomeno lo scrivente Ctu ha rinvenuto i calcoli strutturali presso gli Uffici pubblici nel corso degli accessi effettuati.
Si precisa, inoltre, che la ditta non ha ancora concluso Parte_1
l'iter della pratica presentata presso l'Ufficio del Genio Civile di
11 Messina con prot. n.28816 del 4.4.2005, in quanto non sono presenti agli atti dell'Ufficio la Relazione a strutture ultimate e il Collaudo statico. Di conseguenza, non è presente la certificazione di conformità di cui all'art.28 della Legge n.64 del 1974 e l'immobile in
[...]
non potrebbe essere utilizzato in quanto privo Controparte_4
di autorizzazione di abitabilità rilasciata dal Comune di S. Agata di
Militello”). Poi a pag. 21 e 22 il CTU ha anche spiegato le ragioni per cui la tettoia non può essere sanata (“il ctu precisa, inoltre, che nei paragrafi precedenti non ha mai sostenuto che la ditta Parte_1
non fosse legittimata a presentare l'istanza ai sensi dell'art.20 della
L.R. 4/2003 per limiti dimensionali della tettoia, ma piuttosto perché la ditta non ha ancora concluso l'iter approvativo Parte_1
relativo alla pratica edilizia principale, costituita dalla C.E. n. 64 del
2004 e D.I.A del 25.03.2008. Non è stata ancora prodotta dalla
[...]
la dichiarazione di ultimazione dei predetti Controparte_4
lavori, né tantomeno è stato mai richiesto l'accertamento della conformità di quanto realizzato. Presupposto indispensabile per produrre un'istanza ai sensi dell'art.20 della L.R. 4/2003 è che
l'edificio su cui si interviene sia legittimato urbanisticamente. Il che non è riscontrabile nel caso in esame. Inoltre, la realizzazione della tettoia in questione contravviene ai disposti della normativa sismica vigente, la quale prevede il deposito dei calcoli strutturali, ai sensi della legge 2.2.74 n.64, presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina.
La ditta non ha ottemperato al suddetto deposito, né Parte_1
tantomeno lo scrivente Ctu ha rinvenuto i calcoli strutturali presso gli Uffici pubblici nel corso degli accessi effettuati. Si precisa, inoltre, che la ditta non ha ancora concluso l'iter della pratica Parte_1
presentata presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina con prot.
n.28816 del 4.4.2005, in quanto non sono presenti agli atti
12 dell'Ufficio la Relazione a strutture ultimate e il Collaudo statico. Di conseguenza, non è presente la certificazione di conformità di cui all'art.28 della Legge n.64 del 1974 e l'immobile in Controparte_4
non potrebbe essere utilizzato in quanto privo di
[...]
autorizzazione di abitabilità rilasciata dal Comune di S. Agata di
Militello. In sintesi, si conferma, che allo stato attuale, a seguito della presentazione di una eventuale nuova SCIA, la tettoia di che trattasi non può essere regolarizzata senza dovere essere demolita”).
Quanto alla canna fumaria, va ribadito quanto già esposto al punto 3.2 in ordine alla violazione delle distanze legali accertata dal primo giudice e confermata in questa sede.
Posto che la violazione delle norme edilizie consentono comunque al privato la tutela risarcitoria, e posto che in ordine alla sussistenza del danno al decoro dell'immobile accertato dal primo giudice,
l'appellante non ha formulato specifiche censure, va confermato il capo di decisione che ha condannato l' al pagamento della Parte_1
somma di € 10.000,00 in favore del attoreo. CP_1
L'esito complessivo del giudizio, che vede comunque maggiormente soccombente l , nonostante la parziale riforma della Parte_1
sentenza, giustifica la conferma della compensazione delle spese del primo grado di giudizio nella misura stabilita dal primo giudice (1/3), con la condanna del convenuto al rimborso della restante quota, come già liquidata dal primo giudice, nonché la conferma della statuizione relativa alle spese di ctu.
Anche le spese del presente grado, stante l'esito complessivo del giudizio, come sopra evidenziato, giustifica la compensazione delle spese fra le parti in ragione di 1/3 con condanna dell' al Parte_1
rimborso della restante quota, in favore del , che si CP_1
liquida, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per la cause di
13 valore indeterminabile di bassa complessità, in € 3.640,00 per compensi professionali, di cui € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.040,00 per la fase di trattazione ed €
1.200,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa. e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da avverso la sentenza n. 259/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Patti anche nei confronti del Controparte_1
[...
sito in , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, così decide: accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda del volta alla Controparte_1
demolizione della tettoia di dimensioni 7,70 x 7,80 m sita al terzo piano dell'edificio di via Cimabue di proprietà dell' ; Parte_1
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa in ragione di 1/3 le spese del presente grado di giudizio e condanna al rimborso della restante quota, in Parte_1
favore del , che liquida in complessivi € Controparte_1
3.640,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Messina 24.6.2026.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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