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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/11/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5313/2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MONTE RAFFAELLA, giusta Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Francia n. 49
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: con ordinanza del 15.10.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il Controparte_1 resistente in OL TR (FG) in data 16.08.1993, trascritto negli atti del predetto Comune al n.
18, p. II, serie A, ufficio 1, anno 1993; che i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in Per_ SC TR alla via Cerignola n. 8; che dall'unione coniugale sono nati quattro figli, , 1 e (nati a San Giovanni Rotondo il 07.07.2004), maggiorenni ma non Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti e (nato a [...] il [...]), minorenne;
che le parti si Per_4 sono separate in virtù del decreto di omologa n. 4744/2022 del 12.04.2022 (pubbl. il 14.04.2022) del Tribunale di Foggia e, per quanto qui interessa, le parti avevano pattuito l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei quattro figli, all'epoca tutti minorenni, con collocamento presso la madre e con disciplina del diritto di visita paterno e previsto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli versando alla moglie un assegno complessivo di euro 600,00 (euro
150,00 per ciascun figlio), potendo il utilizzare a tal fine anche l'importo percepito a titolo CP_1 di assegno unico universale;
che, dopo la separazione, la ricorrente ha abbandonato la casa coniugale per trasferirsi con i quattro figli presso un'altra abitazione in OL TR;
che la ricorrente lavora come parrucchiera ed è economicamente autonoma;
che il resistente mostra disinteresse nei confronti dei figli, non versando con costanza e per intero il dovuto mantenimento;
che sussistono tutti i presupposti per ottenere la pronuncia di divorzio.
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Per_4 madre;
di confermare il versamento da parte del resistente alla ricorrente dell'assegno di mantenimento per i figli di complessivi euro 600,00, come già previsto dalla separazione, con autorizzazione del prelievo di tale somma direttamente dallo stipendio;
di disporre la percezione esclusiva dell'assegno unico universale da parte della;
di confermare il diritto di visita Pt_1 paterno secondo le modalità e i tempi pattuiti per la separazione consensuale;
di disporre l'inesistenza di reciproci obblighi di mantenimento.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e fissato l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
All'udienza del 10.02.2025, comparsa personalmente la ricorrente con il suo difensore, il Giudice, rilevato che tra la data di perfezionamento della notifica nei confronti di parte resistente e la prima udienza erano decorsi termini liberi inferiori a 60 giorni, ha rinviato, in prosieguo di prima udienza, al 24.02.2025.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 24.02.2025, il Giudice delegato, con ordinanza, ha dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha sollevato d'ufficio l'inammissibilità della domanda di versamento diretto del datore di lavoro e, ritenuta la causa matura per la decisione dichiarando superfluo l'interrogatorio formale chiesto dalla ricorrente, ha fissato l'udienza del 13.10.2025 per la discussione della causa, da tenersi con la modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il
2 deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.22 co. 4° c.p.c.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.10.2025 il Giudice, sulle precisate conclusioni della ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza termini e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in atti del 18.10.2025.
******
Preliminarmente, va ribadita la contumacia di , il quale, seppur regolarmente citato Controparte_1 in giudizio, non ha inteso costituirsi.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologa del
Tribunale di Foggia n. 4744/2022 del 12.04.2022 (pubbl. il 14.04.2022); avverso tale decreto non è stato proposto reclamo e, quindi, è divenuto efficace.
È, inoltre, decorso, dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili, un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della ricorrente, la contumacia del resistente, che solo avrebbe potuto eccepire l'eventuale interruzione della separazione, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, onde per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
2. Sull'affidamento e collocamento del figlio minore e sul diritto di visita paterno. Per_4
Per_ Dall'unione coniugale sono nati quattro figli, , e maggiorenni e Per_2 Per_3 Per_4 minorenne.
3 Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali alla pronuncia di divorzio, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, regime Per_4 di affidamento già stabilito con ordinanza del Giudice adottata in data 24.02.2025, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise e severe controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame. Infatti, nel corso del presente giudizio, non sono emersi profili di inidoneità genitoriale tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo previsto dall'art. 337 quater c.c.
Invero, mentre nel ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore, ponendo a fondamento della domanda il disinteresse e la non costanza nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento da parte del resistente, ha poi concluso chiedendo la conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, previsto dal Giudice in ordinanza, convenendo così all'assenza di profili di inidoneità genitoriale.
Deve, inoltre, confermarsi il collocamento del minore presso la madre, con la quale ha sempre vissuto dal momento della separazione dei coniugi, tenuto conto del principio del best interest dei minori che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita paterno, va ora modificato rispetto all'ordinanza del Giudice, con la quale era stato confermato secondo le modalità previste nei patti della separazione consensuale. Infatti, vista l'età attuale di (16 anni), che lascia presumere la sua Per_4 piena capacità di autodeterminarsi e di decidere quando, dove e con quale frequenza incontrare il padre, ritiene il Collegio che nulla debba essere disposto in ordine alla regolamentazione del regime delle visite padre-figlio, demandando al libero apprezzamento degli stessi la decisione in merito ai loro incontri.
3. Sul mantenimento dei quattro figli.
La ricorrente, non avanzando pretese economiche nei propri riguardi, ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento a carico del resistente per i quattro figli di complessivi euro 600,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), importo già pattuito al momento della separazione e confermato provvisoriamente dal Giudice in ordinanza.
La stessa, sui figli maggiorenni, ha riportato che non sono economicamente autosufficienti in quanto studenti.
Per quanto riguarda il figlio minore di sedici anni, impegnato nel proprio percorso Per_4
formativo scolastico, è pacifico che debba essere previsto un assegno di mantenimento a carico del
4 resistente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Invece, affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, sono necessari due requisiti: la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica dei figli (ex multis, Cass. n.18869/2014; n.
17183/2020; n. 26875/2023). Per_ Nel caso di specie, considerato che i figli , e gemelli, sono da poco divenuti Per_2 Per_3 maggiorenni (21 anni), convivono stabilmente con la madre e risultano tuttora impegnati nello studio, come riferito dalla ricorrente e non oggetto di contestazione, appare congruo porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore dei predetti figli maggiorenni.
In ordine al quantum va osservato che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
La ricorrente ha dichiarato di lavorare come parrucchiera, ma non ha prodotto alcuna sua dichiarazione dei redditi.
Il resistente, non si è costituito, pertanto non vi sono sue dichiarazioni dei redditi, al fine di una loro valutazione. Come evincibile dagli atti depositati dalla ricorrente, al momento della separazione il era operaio, titolare di un reddito mensile netto da lavoro dipendente di circa 1.000,00 euro CP_1 comprensivo degli assegni familiari;
invece, nulla è emerso in merito all'attuale situazione economica e lavorativa.
Per quanto concerne il dovuto mantenimento da parte del padre per i figli, occorre confermare, non essendo provate circostanze sopravvenute anche in forza della contumacia del resistente, quanto già disposto dal Giudice con ordinanza del 24.02.2025.
Pertanto, va posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 minore e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, versando a Parte_1
entro il 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da
[...] rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli.
La ricorrente ha formulato domanda di versamento diretto del mantenimento per i figli dal datore di lavoro del resistente;
nell'ordinanza del 24.02.2025 il Giudice ha già sollevato d'ufficio il rilievo dell'inammissibilità di detta domanda, per la seguente ragione.
Già l'art. 8 L. 898/1970 (nella sua precedente formulazione) non prevedeva la possibilità di chiedere al Giudice il versamento diretto da parte dei terzi dell'assegno divorzile e/o di quello
5 stabilito in favore dei figli. Infatti, prevedeva che una volta in cui il coniuge si era reso inadempiente, l'altro coniuge avrebbe potuto notificare il provvedimento che stabiliva la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. Nel caso in cui il terzo a cui era notificato il provvedimento non avesse adempiuto, il creditore conservava azione esecutiva direttamente nei suoi confronti.
Il D. Lgs 149/2022, c.d. riforma Cartabia, ha poi abrogato la precedente disciplina, predisponendo, una disciplina unitaria confermativa di quanto già previsto sul punto dalla normativa sul divorzio.
Infatti, l'art. 473 bis.36 c.p.c. prevede che “i provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale”.
L'art. 473 bis.37 c.p.c. prevede che il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo a favore suo o della prole, nel caso di inadempimento del debitore, può “notificare il provvedimento
[…] in cui è stabilita la somma dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute”. Ove il terzo non adempia il creditore ha azione esecutiva direttamente nei suoi confronti.
Pertanto, al riguardo, sia alla luce della normativa precedente in tema di divorzio che attuale, così come novellata, non vi è dubbio che non si debba disporre alcun versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del terzo in favore della , in quanto, in caso di inadempimento, Pt_1 potrà agire direttamente per esigere il pagamento diretto dal terzo senza che sia necessario un provvedimento giurisdizionale.
Va, infine, confermata la percezione del 100% dell'assegno unico universale da parte della ricorrente, già prevista tra i provvedimenti temporanei ed urgenti.
La legge prevede che l'assegno unico universale per i figli sia percepito da ciascun coniuge nella misura del 50%, atteso che, in tema di erogazione dell'assegno unico universale per i figli a carico
(beneficio economico istituito con d.lgs. 230/2021 ed entrato in vigore dal 1° marzo 2022) nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, costituisce regola generale che, in assenza di diverse previsioni, l'assegno unico sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli;
tale principio generale, fissato per legge, può essere derogato soltanto ove vi sia un'intesa tra i coniugi nello stabilire diverse percentuali, ovvero quando, pur in assenza di accordo, ciò risulti opportuno per meglio regolare gli assetti economici tra le parti.
Nel caso in esame, considerato che l'obbligo di mantenimento non viene ottemperato con costanza dal resistente, come confermato dall'atto di precetto allegato al ricorso introduttivo, e tenuto conto
6 che è la madre ad occuparsi prevalentemente della cura e delle esigenze quotidiane dei quattro figli, con lei conviventi, si ritiene opportuno, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti, dover derogare allo schema generale previsto dalla legge prevedendosi che la ricorrente percepisca il
100% dell'assegno unico universale.
Dunque, la ricorrente è autorizzata a richiedere e percepire interamente l'assegno unico universale.
4. Sulle spese del giudizio.
Considerato l'esito del giudizio, l'adesione della ricorrente ai provvedimenti temporanei ed urgenti disposti dal Giudice e la contumacia di parte resistente, che ha costretto la ricorrente ad affrontare il presente procedimento contenzioso, le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., devono porsi a carico di e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. Controparte_1
147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), ad eccezione della fase istruttoria di fatto non tenutasi, e con applicazione della riduzione al 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 DM 55/2014, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SC TR (FG) in data 16.08.1993 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato ad [...] l'[...] (atto n.18, parte II, serie A, ufficio 1, anno
[...]
1993);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3) affida il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, prevedendo che resti Per_4 collocato stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) autorizza ciascun genitore all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
5) dispone che gli incontri padre-figlio avvengano liberamente e siano rimessi alla volontà del minore, senza la previsione di un rigido calendario di visita;
7 6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1
Per_ e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti , e Per_4 Per_2 Per_3 mediante il versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, della Parte_1 somma di € 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
7) dispone che il versamento dell'A.U.U. sia percepito interamente da Parte_1
8) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si Controparte_1 liquidano nell'ammontare complessivo di € 2.377,90 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa sul compenso come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5313/2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MONTE RAFFAELLA, giusta Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Francia n. 49
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: con ordinanza del 15.10.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il Controparte_1 resistente in OL TR (FG) in data 16.08.1993, trascritto negli atti del predetto Comune al n.
18, p. II, serie A, ufficio 1, anno 1993; che i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in Per_ SC TR alla via Cerignola n. 8; che dall'unione coniugale sono nati quattro figli, , 1 e (nati a San Giovanni Rotondo il 07.07.2004), maggiorenni ma non Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti e (nato a [...] il [...]), minorenne;
che le parti si Per_4 sono separate in virtù del decreto di omologa n. 4744/2022 del 12.04.2022 (pubbl. il 14.04.2022) del Tribunale di Foggia e, per quanto qui interessa, le parti avevano pattuito l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei quattro figli, all'epoca tutti minorenni, con collocamento presso la madre e con disciplina del diritto di visita paterno e previsto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli versando alla moglie un assegno complessivo di euro 600,00 (euro
150,00 per ciascun figlio), potendo il utilizzare a tal fine anche l'importo percepito a titolo CP_1 di assegno unico universale;
che, dopo la separazione, la ricorrente ha abbandonato la casa coniugale per trasferirsi con i quattro figli presso un'altra abitazione in OL TR;
che la ricorrente lavora come parrucchiera ed è economicamente autonoma;
che il resistente mostra disinteresse nei confronti dei figli, non versando con costanza e per intero il dovuto mantenimento;
che sussistono tutti i presupposti per ottenere la pronuncia di divorzio.
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Per_4 madre;
di confermare il versamento da parte del resistente alla ricorrente dell'assegno di mantenimento per i figli di complessivi euro 600,00, come già previsto dalla separazione, con autorizzazione del prelievo di tale somma direttamente dallo stipendio;
di disporre la percezione esclusiva dell'assegno unico universale da parte della;
di confermare il diritto di visita Pt_1 paterno secondo le modalità e i tempi pattuiti per la separazione consensuale;
di disporre l'inesistenza di reciproci obblighi di mantenimento.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e fissato l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
All'udienza del 10.02.2025, comparsa personalmente la ricorrente con il suo difensore, il Giudice, rilevato che tra la data di perfezionamento della notifica nei confronti di parte resistente e la prima udienza erano decorsi termini liberi inferiori a 60 giorni, ha rinviato, in prosieguo di prima udienza, al 24.02.2025.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 24.02.2025, il Giudice delegato, con ordinanza, ha dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha sollevato d'ufficio l'inammissibilità della domanda di versamento diretto del datore di lavoro e, ritenuta la causa matura per la decisione dichiarando superfluo l'interrogatorio formale chiesto dalla ricorrente, ha fissato l'udienza del 13.10.2025 per la discussione della causa, da tenersi con la modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il
2 deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.22 co. 4° c.p.c.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.10.2025 il Giudice, sulle precisate conclusioni della ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza termini e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in atti del 18.10.2025.
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Preliminarmente, va ribadita la contumacia di , il quale, seppur regolarmente citato Controparte_1 in giudizio, non ha inteso costituirsi.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologa del
Tribunale di Foggia n. 4744/2022 del 12.04.2022 (pubbl. il 14.04.2022); avverso tale decreto non è stato proposto reclamo e, quindi, è divenuto efficace.
È, inoltre, decorso, dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili, un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della ricorrente, la contumacia del resistente, che solo avrebbe potuto eccepire l'eventuale interruzione della separazione, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, onde per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
2. Sull'affidamento e collocamento del figlio minore e sul diritto di visita paterno. Per_4
Per_ Dall'unione coniugale sono nati quattro figli, , e maggiorenni e Per_2 Per_3 Per_4 minorenne.
3 Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali alla pronuncia di divorzio, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, regime Per_4 di affidamento già stabilito con ordinanza del Giudice adottata in data 24.02.2025, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise e severe controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame. Infatti, nel corso del presente giudizio, non sono emersi profili di inidoneità genitoriale tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo previsto dall'art. 337 quater c.c.
Invero, mentre nel ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore, ponendo a fondamento della domanda il disinteresse e la non costanza nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento da parte del resistente, ha poi concluso chiedendo la conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, previsto dal Giudice in ordinanza, convenendo così all'assenza di profili di inidoneità genitoriale.
Deve, inoltre, confermarsi il collocamento del minore presso la madre, con la quale ha sempre vissuto dal momento della separazione dei coniugi, tenuto conto del principio del best interest dei minori che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita paterno, va ora modificato rispetto all'ordinanza del Giudice, con la quale era stato confermato secondo le modalità previste nei patti della separazione consensuale. Infatti, vista l'età attuale di (16 anni), che lascia presumere la sua Per_4 piena capacità di autodeterminarsi e di decidere quando, dove e con quale frequenza incontrare il padre, ritiene il Collegio che nulla debba essere disposto in ordine alla regolamentazione del regime delle visite padre-figlio, demandando al libero apprezzamento degli stessi la decisione in merito ai loro incontri.
3. Sul mantenimento dei quattro figli.
La ricorrente, non avanzando pretese economiche nei propri riguardi, ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento a carico del resistente per i quattro figli di complessivi euro 600,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), importo già pattuito al momento della separazione e confermato provvisoriamente dal Giudice in ordinanza.
La stessa, sui figli maggiorenni, ha riportato che non sono economicamente autosufficienti in quanto studenti.
Per quanto riguarda il figlio minore di sedici anni, impegnato nel proprio percorso Per_4
formativo scolastico, è pacifico che debba essere previsto un assegno di mantenimento a carico del
4 resistente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Invece, affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, sono necessari due requisiti: la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica dei figli (ex multis, Cass. n.18869/2014; n.
17183/2020; n. 26875/2023). Per_ Nel caso di specie, considerato che i figli , e gemelli, sono da poco divenuti Per_2 Per_3 maggiorenni (21 anni), convivono stabilmente con la madre e risultano tuttora impegnati nello studio, come riferito dalla ricorrente e non oggetto di contestazione, appare congruo porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore dei predetti figli maggiorenni.
In ordine al quantum va osservato che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
La ricorrente ha dichiarato di lavorare come parrucchiera, ma non ha prodotto alcuna sua dichiarazione dei redditi.
Il resistente, non si è costituito, pertanto non vi sono sue dichiarazioni dei redditi, al fine di una loro valutazione. Come evincibile dagli atti depositati dalla ricorrente, al momento della separazione il era operaio, titolare di un reddito mensile netto da lavoro dipendente di circa 1.000,00 euro CP_1 comprensivo degli assegni familiari;
invece, nulla è emerso in merito all'attuale situazione economica e lavorativa.
Per quanto concerne il dovuto mantenimento da parte del padre per i figli, occorre confermare, non essendo provate circostanze sopravvenute anche in forza della contumacia del resistente, quanto già disposto dal Giudice con ordinanza del 24.02.2025.
Pertanto, va posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 minore e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, versando a Parte_1
entro il 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da
[...] rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli.
La ricorrente ha formulato domanda di versamento diretto del mantenimento per i figli dal datore di lavoro del resistente;
nell'ordinanza del 24.02.2025 il Giudice ha già sollevato d'ufficio il rilievo dell'inammissibilità di detta domanda, per la seguente ragione.
Già l'art. 8 L. 898/1970 (nella sua precedente formulazione) non prevedeva la possibilità di chiedere al Giudice il versamento diretto da parte dei terzi dell'assegno divorzile e/o di quello
5 stabilito in favore dei figli. Infatti, prevedeva che una volta in cui il coniuge si era reso inadempiente, l'altro coniuge avrebbe potuto notificare il provvedimento che stabiliva la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. Nel caso in cui il terzo a cui era notificato il provvedimento non avesse adempiuto, il creditore conservava azione esecutiva direttamente nei suoi confronti.
Il D. Lgs 149/2022, c.d. riforma Cartabia, ha poi abrogato la precedente disciplina, predisponendo, una disciplina unitaria confermativa di quanto già previsto sul punto dalla normativa sul divorzio.
Infatti, l'art. 473 bis.36 c.p.c. prevede che “i provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale”.
L'art. 473 bis.37 c.p.c. prevede che il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo a favore suo o della prole, nel caso di inadempimento del debitore, può “notificare il provvedimento
[…] in cui è stabilita la somma dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute”. Ove il terzo non adempia il creditore ha azione esecutiva direttamente nei suoi confronti.
Pertanto, al riguardo, sia alla luce della normativa precedente in tema di divorzio che attuale, così come novellata, non vi è dubbio che non si debba disporre alcun versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del terzo in favore della , in quanto, in caso di inadempimento, Pt_1 potrà agire direttamente per esigere il pagamento diretto dal terzo senza che sia necessario un provvedimento giurisdizionale.
Va, infine, confermata la percezione del 100% dell'assegno unico universale da parte della ricorrente, già prevista tra i provvedimenti temporanei ed urgenti.
La legge prevede che l'assegno unico universale per i figli sia percepito da ciascun coniuge nella misura del 50%, atteso che, in tema di erogazione dell'assegno unico universale per i figli a carico
(beneficio economico istituito con d.lgs. 230/2021 ed entrato in vigore dal 1° marzo 2022) nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, costituisce regola generale che, in assenza di diverse previsioni, l'assegno unico sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli;
tale principio generale, fissato per legge, può essere derogato soltanto ove vi sia un'intesa tra i coniugi nello stabilire diverse percentuali, ovvero quando, pur in assenza di accordo, ciò risulti opportuno per meglio regolare gli assetti economici tra le parti.
Nel caso in esame, considerato che l'obbligo di mantenimento non viene ottemperato con costanza dal resistente, come confermato dall'atto di precetto allegato al ricorso introduttivo, e tenuto conto
6 che è la madre ad occuparsi prevalentemente della cura e delle esigenze quotidiane dei quattro figli, con lei conviventi, si ritiene opportuno, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti, dover derogare allo schema generale previsto dalla legge prevedendosi che la ricorrente percepisca il
100% dell'assegno unico universale.
Dunque, la ricorrente è autorizzata a richiedere e percepire interamente l'assegno unico universale.
4. Sulle spese del giudizio.
Considerato l'esito del giudizio, l'adesione della ricorrente ai provvedimenti temporanei ed urgenti disposti dal Giudice e la contumacia di parte resistente, che ha costretto la ricorrente ad affrontare il presente procedimento contenzioso, le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., devono porsi a carico di e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. Controparte_1
147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), ad eccezione della fase istruttoria di fatto non tenutasi, e con applicazione della riduzione al 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 DM 55/2014, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SC TR (FG) in data 16.08.1993 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato ad [...] l'[...] (atto n.18, parte II, serie A, ufficio 1, anno
[...]
1993);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3) affida il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, prevedendo che resti Per_4 collocato stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) autorizza ciascun genitore all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
5) dispone che gli incontri padre-figlio avvengano liberamente e siano rimessi alla volontà del minore, senza la previsione di un rigido calendario di visita;
7 6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1
Per_ e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti , e Per_4 Per_2 Per_3 mediante il versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, della Parte_1 somma di € 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
7) dispone che il versamento dell'A.U.U. sia percepito interamente da Parte_1
8) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si Controparte_1 liquidano nell'ammontare complessivo di € 2.377,90 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa sul compenso come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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