TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. RI SA Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. EP UG Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1303/2014 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giacomo Portale, presso il
[...] cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Loredana Rigoli, presso il
[...] cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E
, nata a [...] il [...] (c.f: ), CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Walter Mangano, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_3 C.F._4
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Marina Merendino presso
[...] il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
E
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_4 C.F._5
) e , nato a [...] il 1° ottobre 1975
[...] Controparte_5
1 (c.f. ), entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, CodiceFiscale_6 dall'avv. Walter Mangano, presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
E
, nata a [...] il [...] Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE avente per OGGETTO: impugnazione di testamento – indegnità a succedere – divisone di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 25 giugno 2014 conveniva in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale le sorelle e , chiedendo di dichiarare falso e Controparte_6 CP_1 CP_2 inesistente o nullo ed improduttivo di effetti giuridici il testamento olografo apparentemente attribuito al padre (pubblicato con verbale del 19 giugno 2013, ricevuto dal notaio CP_5
e conseguentemente di dichiarare l'apertura della successione legittima;
Persona_1 di dichiarare l'esclusione dalla successione come indegna della sorella per aver formato CP_2 il testamento falso o per averne fatto scientemente uso;
di disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, previa formazione della massa e ordinare, per l'effetto, la redazione di un progetto divisionale.
Costituitasi con comparsa del 7 novembre 2014, aderiva alle domande di parte CP_1 attrice, chiedendo in subordine la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di CP_2
perché lesive dei suoi diritti di legittimaria.
[...]
Costituitasi con comparsa del 7 novembre 2014 resisteva e chiedeva, il CP_2 risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa veniva istruita a mezzo di C.T.U.
Pervenuto per la prima volta il giudizio dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre
2022 – all'udienza del 2 marzo 2023 veniva disposta una integrazione peritale e, dichiarate irrilevanti le prove orali articolate da , la causa era rinviata all'udienza del 19 CP_2 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni sulle domande di impugnazione del testamento, indegnità a succedere e di apertura della successione legittima.
2 Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3 gennaio 2025 – rilevato che “[n]ell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto
l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio” (Cass., n. 1443/2022) – veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati all'eredità di e la causa era rinviata all'udienza del 5 giugno 2025, tenuto conto dei termini CP_2 minimi a comparire ex art. 163 bis c.p.c. ratione temporis applicabile.
Con comparse del 16 maggio 2025 si costituivano il marito di , CP_2 CP_3 che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromesso, nonché i figli, e che, lamentando la previa disintegrità del CP_4 Controparte_5 contraddittorio, resistevano ed eccepivano tra l'altro l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria, spiegando altresì domanda riconvenzionale di indegnità nei confronti delle zie e . Pt_1 CP_1 Controparte_6
Con ordinanza ex art. 127 ter del 25 giugno 2025 il giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del 10 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e la assumeva in decisione con riserva di CP_3 riferire al Collegio, assegnando alle parti venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per lo scambio di eventuali memorie di replica.
In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente citata, Controparte_6 non si è costituita e va altresì precisato che , in forza dell'art. 85 c.p.c., malgrado CP_1 la revoca dell'incarico affidato all'avv. Loredana Rigoli è ancora rappresentata da quest'ultima.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata.
Come precisato dalla Suprema Corte di cassazione, “[n]ell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio”
(v., ex multis, Cass., n. 1443/2022).
3 Sono eredi legittimi i soggetti espressamente indicati agli artt. 566 ss. c.c. nonché – beninteso, in via indiretta e comunque subordinata al verificarsi dei presupposti di legge – anche coloro che succedono per rappresentazione.
Tale istituto comporta, infatti, subentro dei discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui quest'ultimo non possa o non voglia accettare l'eredità (o il legato). Essa ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Nella specie, è pacifico che e sono eredi Controparte_6 CP_1 CP_2 CP_7 legittime dirette del de cuius e che e sono chiamati all'eredità per CP_4 Controparte_5 delazione indiretta ex artt. 467 ss. c.c., che troverebbe applicazione nell'eventualità in cui venisse dichiarata l'indegnità a succedere di domandata da controparte. CP_2
al contrario, non vanta alcun diritto sull'eredità di , non CP_3 Persona_2 essendo né un suo parente ai sensi degli artt. 566 ss. c.c., né un discendente di , CP_2 con la quale è solo coniugato, né un erede testamentario o un legatario.
Egli, pertanto, va estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Poiché la sentenza non definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda ha il valore di una pronuncia di rigetto, occorre provvedere al regolamento delle spese di lite sostenute da (v., e.g., Cass., n. CP_3
4462/1983).
Esse seguono il principio di causalità e di soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di
, che lo ha erroneamente evocato in lite, e sono liquidate, come in dispositivo, Parte_1 in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, applicando i parametri medi per la fase studio e introduttiva e, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, i parametri minimi per quella di trattazione e decisionale.
Con riferimento alle altre domande, occorre rimettere la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite sostenute dalle altre parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa n. 1303/2014 R.G. così decide:
1) DICHIARA la contumacia di che, pur regolarmente citata, Controparte_6 non si è costituita;
2) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di;
CP_3
3) DISPONE che il giudizio prosegua solo nei confronti delle restanti parti;
4) CONDANNA a rifondere a le spese di lite, Parte_1 CP_3 che liquida in € 5.261,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
5) RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
6) RISERVA alla sentenza definitiva la decisione sulle altre spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
EP UG RI SA
5
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. RI SA Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. EP UG Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1303/2014 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giacomo Portale, presso il
[...] cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Loredana Rigoli, presso il
[...] cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E
, nata a [...] il [...] (c.f: ), CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Walter Mangano, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_3 C.F._4
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Marina Merendino presso
[...] il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
E
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_4 C.F._5
) e , nato a [...] il 1° ottobre 1975
[...] Controparte_5
1 (c.f. ), entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, CodiceFiscale_6 dall'avv. Walter Mangano, presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
E
, nata a [...] il [...] Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE avente per OGGETTO: impugnazione di testamento – indegnità a succedere – divisone di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 25 giugno 2014 conveniva in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale le sorelle e , chiedendo di dichiarare falso e Controparte_6 CP_1 CP_2 inesistente o nullo ed improduttivo di effetti giuridici il testamento olografo apparentemente attribuito al padre (pubblicato con verbale del 19 giugno 2013, ricevuto dal notaio CP_5
e conseguentemente di dichiarare l'apertura della successione legittima;
Persona_1 di dichiarare l'esclusione dalla successione come indegna della sorella per aver formato CP_2 il testamento falso o per averne fatto scientemente uso;
di disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, previa formazione della massa e ordinare, per l'effetto, la redazione di un progetto divisionale.
Costituitasi con comparsa del 7 novembre 2014, aderiva alle domande di parte CP_1 attrice, chiedendo in subordine la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di CP_2
perché lesive dei suoi diritti di legittimaria.
[...]
Costituitasi con comparsa del 7 novembre 2014 resisteva e chiedeva, il CP_2 risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa veniva istruita a mezzo di C.T.U.
Pervenuto per la prima volta il giudizio dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre
2022 – all'udienza del 2 marzo 2023 veniva disposta una integrazione peritale e, dichiarate irrilevanti le prove orali articolate da , la causa era rinviata all'udienza del 19 CP_2 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni sulle domande di impugnazione del testamento, indegnità a succedere e di apertura della successione legittima.
2 Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3 gennaio 2025 – rilevato che “[n]ell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto
l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio” (Cass., n. 1443/2022) – veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati all'eredità di e la causa era rinviata all'udienza del 5 giugno 2025, tenuto conto dei termini CP_2 minimi a comparire ex art. 163 bis c.p.c. ratione temporis applicabile.
Con comparse del 16 maggio 2025 si costituivano il marito di , CP_2 CP_3 che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromesso, nonché i figli, e che, lamentando la previa disintegrità del CP_4 Controparte_5 contraddittorio, resistevano ed eccepivano tra l'altro l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria, spiegando altresì domanda riconvenzionale di indegnità nei confronti delle zie e . Pt_1 CP_1 Controparte_6
Con ordinanza ex art. 127 ter del 25 giugno 2025 il giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del 10 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e la assumeva in decisione con riserva di CP_3 riferire al Collegio, assegnando alle parti venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per lo scambio di eventuali memorie di replica.
In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente citata, Controparte_6 non si è costituita e va altresì precisato che , in forza dell'art. 85 c.p.c., malgrado CP_1 la revoca dell'incarico affidato all'avv. Loredana Rigoli è ancora rappresentata da quest'ultima.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata.
Come precisato dalla Suprema Corte di cassazione, “[n]ell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio”
(v., ex multis, Cass., n. 1443/2022).
3 Sono eredi legittimi i soggetti espressamente indicati agli artt. 566 ss. c.c. nonché – beninteso, in via indiretta e comunque subordinata al verificarsi dei presupposti di legge – anche coloro che succedono per rappresentazione.
Tale istituto comporta, infatti, subentro dei discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui quest'ultimo non possa o non voglia accettare l'eredità (o il legato). Essa ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Nella specie, è pacifico che e sono eredi Controparte_6 CP_1 CP_2 CP_7 legittime dirette del de cuius e che e sono chiamati all'eredità per CP_4 Controparte_5 delazione indiretta ex artt. 467 ss. c.c., che troverebbe applicazione nell'eventualità in cui venisse dichiarata l'indegnità a succedere di domandata da controparte. CP_2
al contrario, non vanta alcun diritto sull'eredità di , non CP_3 Persona_2 essendo né un suo parente ai sensi degli artt. 566 ss. c.c., né un discendente di , CP_2 con la quale è solo coniugato, né un erede testamentario o un legatario.
Egli, pertanto, va estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Poiché la sentenza non definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda ha il valore di una pronuncia di rigetto, occorre provvedere al regolamento delle spese di lite sostenute da (v., e.g., Cass., n. CP_3
4462/1983).
Esse seguono il principio di causalità e di soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di
, che lo ha erroneamente evocato in lite, e sono liquidate, come in dispositivo, Parte_1 in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, applicando i parametri medi per la fase studio e introduttiva e, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, i parametri minimi per quella di trattazione e decisionale.
Con riferimento alle altre domande, occorre rimettere la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite sostenute dalle altre parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa n. 1303/2014 R.G. così decide:
1) DICHIARA la contumacia di che, pur regolarmente citata, Controparte_6 non si è costituita;
2) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di;
CP_3
3) DISPONE che il giudizio prosegua solo nei confronti delle restanti parti;
4) CONDANNA a rifondere a le spese di lite, Parte_1 CP_3 che liquida in € 5.261,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
5) RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
6) RISERVA alla sentenza definitiva la decisione sulle altre spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
EP UG RI SA
5