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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2004/2018 R.G., deciso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 17/3/2025
PROMOSSO DA
rappresentata e difesa dall'avv. F.N. Torelli Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. A. Patarnello CP_1
Resistente
GGETTO:
Oggetto: Iscrizione alla gestione separata – opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere stato avvocato iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Bari nell'anno 2010, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2017 0006896635 000, notificato in data 3/1/2018, nonché avverso il prodromico avviso bonario n. 65036669201-3 datato
22/6/2016, pervenuto in data 4/7/2016 e successivamente rettificato con nota PEC dell'11/10/2016, emessi per contributi dovuti alla gestione separata dell' , in CP_1 relazione all'attività libero professionale di avvocato svolta nell'anno 2010. Eccepiva la prescrizione del diritto nonché contestava la sussistenza dell'obbligo di iscrizione nella gestione separata e del pagamento del relativo contributo nonché l'entità delle sanzioni applicate. Chiedeva, previa sospensione dell'avviso di addebito opposto, l'annullamento dell'avviso di addebito nonchè della nota n. 65036669201-3 datata 22/6/2016, successivamente rettificata con PEC dell'11/10/2016 o, in subordine, annullamento delle sanzioni applicate, con vittoria delle spese di lite. Produceva documentazione.
Con provvedimento datato 22/2/2018, veniva sospesa l'esecutività dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l' , deducendo la fondatezza delle pretese contributive in CP_1
forza di iscrizione della parte ricorrente alla gestione separata, avendo, nel 2010, dichiarato redditi da lavoro autonomo e non versato contributi obbligatori alla Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, risultando il diritto di credito non prescritto, attesa la mancata compilazione del quadro RR da parte della ricorrente, costituente evasione contributiva confortante un'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione. Invocava il rigetto del ricorso, vinte le spese processuali.
La causa, di taglio documentale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'udienza odierna, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale, previa discussione delle parti.
*
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente è infondata.
Ed invero, deve ritenersi oramai consolidato l'orientamento della Suprema Corte sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti contributivi della gestione separata, coincidente con il momento in cui scadono i termini di pagamento di detti contributi che, a sua volta, coincide con la scadenza del versamento degli oneri fiscali;
sul punto, i Giudici di Legittimità hanno affermato: “… (omissis)… La questione rimessa dall'ordinanza interlocutoria concerne il tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, sul quale sono oramai costanti gli orientamenti di questa Corte, che devono essere anche in questa sede ribaditi.
4.1.- La prescrizione decorre "dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del
2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai
Pag. 2 di 8 fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria" (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n.
17970, punto 14).
Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone R.D.L. n. 1827 del 4 ottobre 1935, l'art. 55, convertito, con modificazioni, nella L. n. 1155 del 6 aprile 1936: i contributi obbligatori si prescrivono
"dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
4.2.- I termini di versamento dei contributi sono definiti dal D. Lgs. n. 241 del 9 luglio
1997, art. 18, comma 4,: "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Quanto a tali ultimi termini, del menzionato D. Lgs. n. 241 del 1997 art. 12, comma 5, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel D.Lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni: a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (sentenza n.
17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336,
e 11 luglio 2022, n. 21816). … (omissis)…”.
I termini di cui all'art. 18, comma 4 d.lgs. n. 241/1997 risultano evidenziati dalle circolari e dai vari D.P.C.M. che si sono succeduti nel tempo in subiecta materia; CP_1 nel caso specifico dell'anno 2010, il termine per il saldo 2010 dal 16/6/2011 è slittato al
6/7/2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. del 12/5/2011
Pag. 3 di 8 pubblicato sulla G.U. - serie generale n. 111 del 14/5/2011 (cfr. circolare n. 84 del
13/6/2011).
Pertanto, nell'anno 2011 la scadenza per effettuare i versamenti dei contributi in esame era stata fissata quale termine ultimo nella data del 6 luglio 2011.
CP_ Ebbene, è dato pacifico tra le parti che l' abbia notificato alla parte ricorrente in data 4/7/2016 l'avviso bonario formato in data 22/6/2016, con il quale era richiesto il versamento della contribuzione per la gestione separata per l'anno 2010 in contesa, successivamente oggetto di rettifica in virtù di PEC datata 11/10/2016 (cfr. all. 2 ricorso).
Ebbene, l'avviso bonario notificato in data 4/7/2016 (cfr. all. ricorso) ha evidentemente interrotto il decorso del termine prescrizionale, essendo intervenuto entro il quinquennio utile alla riscossione dei contributi in esame, se si considera che il dies a quo di
CP_ decorrenza della prescrizione per i contributi della gestione separata dell' per l'anno
2010 è da individuarsi al massimo nella data del 6/7/2011, coincidente con la data ultima di versamento di detta contribuzione, secondo tutto quanto sopra rappresentato.
Tanto induce ad affermare l'infondatezza della sollevata eccezione di estinzione dei crediti contributivi per cui è causa per maturata prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 che così recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria… (omissis)…”.
*
Pag. 4 di 8 Nel merito, la promossa opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento in virtù delle ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente ha espressamente contestato la sussistenza dell'elemento dell'abitualità nell'esercizio della professione forense per potersi ravvisare legittimamente l'obbligo, a suo carico, di versamento di contribuzione alla gestione
CP_ separata dell' per l'anno 2010 in contesa. CP_ Ebbene, a fronte di tale specifica contestazione, l sebbene onerato, nella qualità rivestita di creditore dei contributi controversi, non ha allegato né ha provato l'effettivo esercizio abituale da parte della ricorrente anche per l'anno 2010 dell'attività professionale forense per potersi ritenere legittima la sua iscrizione alla gestione separata e dovuti i contributi per l'anno 2010.
In concreto, all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 è così previsto:
“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita
Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione CP_1
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi …”.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto dirimente, ai fini dell'iscrizione anche degli avvocati del libero foro come per il caso in esame presso la gestione CP_ separata dell' l'abitualità dell'esercizio della professione forense, da apprezzarsi quale scelta del professionista ex ante e non come conseguenza ex post, desumibile dall'ammontare del reddito prodotto, affermando i seguenti principi cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Occorre premettere che questa Corte (Sez. L -, Sentenza
Data pubblicazione 12/09/2023 n. 3799 del 2019; 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 -
01; Sez. L -, Sentenza n. 24047 del 03/08/2022, Rv. 665411 - 01) ha affermato che gli avvocati sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in CP_1
virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. All'esito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 104
Pag. 5 di 8 del 2022, sopravvenuta in corso di causa, peraltro, la violazione dell'obbligo suddetto importa responsabilità per i contributi ma non anche per le sanzioni.
Ciò posto, è preliminare l'esame del secondo motivo di ricorso, che pone il problema dell'abitualità (o meno) dell'attività cui si ricollega l'obbligo di iscrizione.
Il motivo è fondato.
Invero, nel caso la corte territoriale ha rilevato che il reddito derivante da attività professionale conseguito dal ricorrente era l'unico suo reddito, ma non ha svolto alcun esame invece circa l'abitualità dell'attività, cui si ricollega l'obbligo di iscrizione.
Questa Corte ha invero già affermato (Sez. L -, Sentenza n. 4419 del 18/02/2021, Rv.
660536 - 01) che, in materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale ove il reddito superi la soglia di Euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto- deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione. … (omissis)…”1.
Ebbene, facendo concreta applicazione dei principi appena sopra riportati, occorre concludere per l'insussistenza del carattere abituale dell'esercizio dell'attività forense da parte della ricorrente nell'anno 2010 in contesa, in mancanza di allegazione e prova
CP_ che l' ente creditore della contribuzione controversa, avrebbe dovuto fornire degli
Pag. 6 di 8 indici di abitualità dell'attività libero professionale, come, ad esempio, l'effettiva organizzazione materiale da parte del professionista a supporto della sua attività da cui poter desumere, assieme agli altri indizi, una precisa scelta a monte di esercizio stabile e continuativo della professione forense, compreso l'anno 2010.
In questo giudizio, infatti, è pacifica la sola iscrizione della ricorrente all'albo degli avvocati e la produzione di reddito imponibile per l'anno 2010 di € 3.774,00 da attività di lavoro autonomo (cfr. nota di rettifica all. n. 2 ricorso).
Tanto non può ritenersi sufficiente a corroborare la sussistenza del carattere abituale dell'attività di lavoro autonomo da parte della professionista, se si tiene conto della specifica contestazione mossa da parte della ricorrente avverso il requisito dell'abitualità nell'esercizio della professione forense.
CP_ A rigore, in mancanza di allegazione e prova che l' avrebbe dovuto fornire degli indici sintomatici della scelta a monte della ricorrente di esercitare l'attività professionale in modo abituale, stabile e continuativo nei termini sopra chiariti, occorre ritenere operante il limite reddituale indicato nell'art. 44, comma 2 D.L. n. 269/2003.
Ebbene, è incontestato che i redditi prodotti dalla parte ricorrente nell'anno 2010 in esame ammontano ad € 3.774,00 (cfr. all. ricorso).
Tanto è dato inferire chiaramente dalla nota di rettifica formata dall' e notificata in CP_1
data 2/10/2016 in cui è specificata la base imponibile assoggettata a contribuzione.
Ebbene, detta produzione reddituale, essendo sotto la soglia minima di € 5.000,01 annui, ai sensi dell'art. 44, comma 2 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, non è sufficiente per l'insorgenza dell'obbligo di versamento contributivo presso la gestione separata da parte dei lavoratori autonomi occasionali, tra i quali è da annoverare la ricorrente almeno per l'anno 2010 in esame, alla luce di tutto quanto sopra chiarito.
Questa la norma richiamata nella parte di interesse:
“… (omissis)… A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. … (omissis)…”.
Pag. 7 di 8 Ne consegue la declaratoria di estinzione delle pretese contributive di cui all'avviso di addebito opposto, dell'avviso bonario datato 22/6/2016 e della nota Pec dell'11/10/2016 nonché di insussistenza del diritto della parte resistente di esigerne il pagamento;
inoltre, l' va condannato alla cancellazione della ricorrente dalla gestione separata CP_1
cui è stata iscritta per l'anno 2010.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 3/4/2014, aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: annulla l'avviso di addebito opposto e le prodromiche note datate 22/6/2016 e
CP_ 11/10/2016 e dichiara l'inesigibilità delle somme richieste a titolo di contributi dall per l'anno 2010; CP_ condanna l' alla cancellazione della parte ricorrente dalla gestione separata relativamente all'anno 2010;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.769,00 a titolo di compenso professionale, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
Bari, 17/3/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I tal senso da ultimo cfr. Cass. n. 26330/2023.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2004/2018 R.G., deciso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 17/3/2025
PROMOSSO DA
rappresentata e difesa dall'avv. F.N. Torelli Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. A. Patarnello CP_1
Resistente
GGETTO:
Oggetto: Iscrizione alla gestione separata – opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere stato avvocato iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Bari nell'anno 2010, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2017 0006896635 000, notificato in data 3/1/2018, nonché avverso il prodromico avviso bonario n. 65036669201-3 datato
22/6/2016, pervenuto in data 4/7/2016 e successivamente rettificato con nota PEC dell'11/10/2016, emessi per contributi dovuti alla gestione separata dell' , in CP_1 relazione all'attività libero professionale di avvocato svolta nell'anno 2010. Eccepiva la prescrizione del diritto nonché contestava la sussistenza dell'obbligo di iscrizione nella gestione separata e del pagamento del relativo contributo nonché l'entità delle sanzioni applicate. Chiedeva, previa sospensione dell'avviso di addebito opposto, l'annullamento dell'avviso di addebito nonchè della nota n. 65036669201-3 datata 22/6/2016, successivamente rettificata con PEC dell'11/10/2016 o, in subordine, annullamento delle sanzioni applicate, con vittoria delle spese di lite. Produceva documentazione.
Con provvedimento datato 22/2/2018, veniva sospesa l'esecutività dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l' , deducendo la fondatezza delle pretese contributive in CP_1
forza di iscrizione della parte ricorrente alla gestione separata, avendo, nel 2010, dichiarato redditi da lavoro autonomo e non versato contributi obbligatori alla Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, risultando il diritto di credito non prescritto, attesa la mancata compilazione del quadro RR da parte della ricorrente, costituente evasione contributiva confortante un'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione. Invocava il rigetto del ricorso, vinte le spese processuali.
La causa, di taglio documentale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'udienza odierna, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale, previa discussione delle parti.
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L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente è infondata.
Ed invero, deve ritenersi oramai consolidato l'orientamento della Suprema Corte sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti contributivi della gestione separata, coincidente con il momento in cui scadono i termini di pagamento di detti contributi che, a sua volta, coincide con la scadenza del versamento degli oneri fiscali;
sul punto, i Giudici di Legittimità hanno affermato: “… (omissis)… La questione rimessa dall'ordinanza interlocutoria concerne il tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, sul quale sono oramai costanti gli orientamenti di questa Corte, che devono essere anche in questa sede ribaditi.
4.1.- La prescrizione decorre "dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del
2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai
Pag. 2 di 8 fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria" (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n.
17970, punto 14).
Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone R.D.L. n. 1827 del 4 ottobre 1935, l'art. 55, convertito, con modificazioni, nella L. n. 1155 del 6 aprile 1936: i contributi obbligatori si prescrivono
"dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
4.2.- I termini di versamento dei contributi sono definiti dal D. Lgs. n. 241 del 9 luglio
1997, art. 18, comma 4,: "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Quanto a tali ultimi termini, del menzionato D. Lgs. n. 241 del 1997 art. 12, comma 5, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel D.Lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni: a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (sentenza n.
17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336,
e 11 luglio 2022, n. 21816). … (omissis)…”.
I termini di cui all'art. 18, comma 4 d.lgs. n. 241/1997 risultano evidenziati dalle circolari e dai vari D.P.C.M. che si sono succeduti nel tempo in subiecta materia; CP_1 nel caso specifico dell'anno 2010, il termine per il saldo 2010 dal 16/6/2011 è slittato al
6/7/2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. del 12/5/2011
Pag. 3 di 8 pubblicato sulla G.U. - serie generale n. 111 del 14/5/2011 (cfr. circolare n. 84 del
13/6/2011).
Pertanto, nell'anno 2011 la scadenza per effettuare i versamenti dei contributi in esame era stata fissata quale termine ultimo nella data del 6 luglio 2011.
CP_ Ebbene, è dato pacifico tra le parti che l' abbia notificato alla parte ricorrente in data 4/7/2016 l'avviso bonario formato in data 22/6/2016, con il quale era richiesto il versamento della contribuzione per la gestione separata per l'anno 2010 in contesa, successivamente oggetto di rettifica in virtù di PEC datata 11/10/2016 (cfr. all. 2 ricorso).
Ebbene, l'avviso bonario notificato in data 4/7/2016 (cfr. all. ricorso) ha evidentemente interrotto il decorso del termine prescrizionale, essendo intervenuto entro il quinquennio utile alla riscossione dei contributi in esame, se si considera che il dies a quo di
CP_ decorrenza della prescrizione per i contributi della gestione separata dell' per l'anno
2010 è da individuarsi al massimo nella data del 6/7/2011, coincidente con la data ultima di versamento di detta contribuzione, secondo tutto quanto sopra rappresentato.
Tanto induce ad affermare l'infondatezza della sollevata eccezione di estinzione dei crediti contributivi per cui è causa per maturata prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 che così recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria… (omissis)…”.
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Pag. 4 di 8 Nel merito, la promossa opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento in virtù delle ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente ha espressamente contestato la sussistenza dell'elemento dell'abitualità nell'esercizio della professione forense per potersi ravvisare legittimamente l'obbligo, a suo carico, di versamento di contribuzione alla gestione
CP_ separata dell' per l'anno 2010 in contesa. CP_ Ebbene, a fronte di tale specifica contestazione, l sebbene onerato, nella qualità rivestita di creditore dei contributi controversi, non ha allegato né ha provato l'effettivo esercizio abituale da parte della ricorrente anche per l'anno 2010 dell'attività professionale forense per potersi ritenere legittima la sua iscrizione alla gestione separata e dovuti i contributi per l'anno 2010.
In concreto, all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 è così previsto:
“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita
Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione CP_1
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi …”.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto dirimente, ai fini dell'iscrizione anche degli avvocati del libero foro come per il caso in esame presso la gestione CP_ separata dell' l'abitualità dell'esercizio della professione forense, da apprezzarsi quale scelta del professionista ex ante e non come conseguenza ex post, desumibile dall'ammontare del reddito prodotto, affermando i seguenti principi cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Occorre premettere che questa Corte (Sez. L -, Sentenza
Data pubblicazione 12/09/2023 n. 3799 del 2019; 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 -
01; Sez. L -, Sentenza n. 24047 del 03/08/2022, Rv. 665411 - 01) ha affermato che gli avvocati sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in CP_1
virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. All'esito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 104
Pag. 5 di 8 del 2022, sopravvenuta in corso di causa, peraltro, la violazione dell'obbligo suddetto importa responsabilità per i contributi ma non anche per le sanzioni.
Ciò posto, è preliminare l'esame del secondo motivo di ricorso, che pone il problema dell'abitualità (o meno) dell'attività cui si ricollega l'obbligo di iscrizione.
Il motivo è fondato.
Invero, nel caso la corte territoriale ha rilevato che il reddito derivante da attività professionale conseguito dal ricorrente era l'unico suo reddito, ma non ha svolto alcun esame invece circa l'abitualità dell'attività, cui si ricollega l'obbligo di iscrizione.
Questa Corte ha invero già affermato (Sez. L -, Sentenza n. 4419 del 18/02/2021, Rv.
660536 - 01) che, in materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale ove il reddito superi la soglia di Euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto- deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione. … (omissis)…”1.
Ebbene, facendo concreta applicazione dei principi appena sopra riportati, occorre concludere per l'insussistenza del carattere abituale dell'esercizio dell'attività forense da parte della ricorrente nell'anno 2010 in contesa, in mancanza di allegazione e prova
CP_ che l' ente creditore della contribuzione controversa, avrebbe dovuto fornire degli
Pag. 6 di 8 indici di abitualità dell'attività libero professionale, come, ad esempio, l'effettiva organizzazione materiale da parte del professionista a supporto della sua attività da cui poter desumere, assieme agli altri indizi, una precisa scelta a monte di esercizio stabile e continuativo della professione forense, compreso l'anno 2010.
In questo giudizio, infatti, è pacifica la sola iscrizione della ricorrente all'albo degli avvocati e la produzione di reddito imponibile per l'anno 2010 di € 3.774,00 da attività di lavoro autonomo (cfr. nota di rettifica all. n. 2 ricorso).
Tanto non può ritenersi sufficiente a corroborare la sussistenza del carattere abituale dell'attività di lavoro autonomo da parte della professionista, se si tiene conto della specifica contestazione mossa da parte della ricorrente avverso il requisito dell'abitualità nell'esercizio della professione forense.
CP_ A rigore, in mancanza di allegazione e prova che l' avrebbe dovuto fornire degli indici sintomatici della scelta a monte della ricorrente di esercitare l'attività professionale in modo abituale, stabile e continuativo nei termini sopra chiariti, occorre ritenere operante il limite reddituale indicato nell'art. 44, comma 2 D.L. n. 269/2003.
Ebbene, è incontestato che i redditi prodotti dalla parte ricorrente nell'anno 2010 in esame ammontano ad € 3.774,00 (cfr. all. ricorso).
Tanto è dato inferire chiaramente dalla nota di rettifica formata dall' e notificata in CP_1
data 2/10/2016 in cui è specificata la base imponibile assoggettata a contribuzione.
Ebbene, detta produzione reddituale, essendo sotto la soglia minima di € 5.000,01 annui, ai sensi dell'art. 44, comma 2 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, non è sufficiente per l'insorgenza dell'obbligo di versamento contributivo presso la gestione separata da parte dei lavoratori autonomi occasionali, tra i quali è da annoverare la ricorrente almeno per l'anno 2010 in esame, alla luce di tutto quanto sopra chiarito.
Questa la norma richiamata nella parte di interesse:
“… (omissis)… A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. … (omissis)…”.
Pag. 7 di 8 Ne consegue la declaratoria di estinzione delle pretese contributive di cui all'avviso di addebito opposto, dell'avviso bonario datato 22/6/2016 e della nota Pec dell'11/10/2016 nonché di insussistenza del diritto della parte resistente di esigerne il pagamento;
inoltre, l' va condannato alla cancellazione della ricorrente dalla gestione separata CP_1
cui è stata iscritta per l'anno 2010.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 3/4/2014, aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: annulla l'avviso di addebito opposto e le prodromiche note datate 22/6/2016 e
CP_ 11/10/2016 e dichiara l'inesigibilità delle somme richieste a titolo di contributi dall per l'anno 2010; CP_ condanna l' alla cancellazione della parte ricorrente dalla gestione separata relativamente all'anno 2010;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.769,00 a titolo di compenso professionale, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
Bari, 17/3/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I tal senso da ultimo cfr. Cass. n. 26330/2023.