Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 17/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cinzia Cicero, viste le note depositate da parte ricorrente a seguito della sostituzione dell'udienza del 17.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 160/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Rinaudo Salvatore e Buccheri Vincenzo Fabiano;
-RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal funzionario delegato dott. Alessio Mario Riccobene;
- RESISTENTE -
Oggetto: Diritto alla erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1, comma 121 della L.107/2015.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2024 deduceva di essere una docente Parte_1
che nell'anno scolastico 2022/2023 era stata destinataria di incarico con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e che in relazione al servizio svolto non le era stato riconosciuto il diritto alla erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art.1, comma 121
L.107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 per ogni anno scolastico.
Rilevava, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, che ciò era in contrasto con il principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, evidenziando
1
Lamentava inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 del D.lgs n. 297 del 1994, dell'art. 63 del C.C.N.L. del 29/11/2007 e degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16.03.2022, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, fissare l'udienza di comparizione ex art. 415 c.p.c;
In via principale, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il riconoscimento del beneficio della Carta Docente per l'anno scolastico 2022/2023 in favore della sig.ra Pt_1
e, per l'effetto, condannare il , l
[...] Controparte_1 Controparte_3
e l (anche in solido) alla corresponsione della
[...] Controparte_4 somma pari ad €. 500,00 tramite la “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015;
Sempre in via principale, condannare il , l Controparte_1 Controparte_3
e l (anche in solido) alla refusione delle spese di
[...] Controparte_4
lite oltre spese generali e accessori da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto del ricorso, compensare le spese di lite”.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 05.09.2024 ed eccepiva la prescrizione CP_1
quinquennale ex art. 2948 c.c. nonché ordinaria delle pretese avanzate da parte ricorrente, instando comunque per il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia.
Istruita la causa documentalmente, l'udienza del 17.04.2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e parte ricorrente insisteva nei propri scritti difensivi con le note depositate nel termine assegnato. Ritenuta matura per la decisione, la causa viene decisa con la presente sentenza.
__________________________________
In via preliminare, quanto alla eccezione di estinzione per prescrizione sollevata da parte del resistente, deve evidenziarsi che la Suprema Corte di recente ha statuito quanto segue: “In CP_1
breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per CP_1
taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
2 D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione
"alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio
2020, n. 10219). Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.” (Cass. Civ. n. 29961/2023).
Si ritiene dunque che debba applicarsi la prescrizione quinquennale del termine e che il dies a quo debba decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o dal successivo momento in cui sia consentito, anche ai docenti di ruolo, procedere alla registrazione telematica al fine di potere fruire del beneficio, se il conferimento dell'incarico è anteriore.
In particolare, l'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016 prevede che 1“. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”
Nel caso di specie deve rilevarsi che non è maturata alcuna prescrizione in relazione all'anno scolastico rispetto al quale parte ricorrente ha chiesto la carta docenti, ovvero l'anno
3 scolastico 2022/2023, atteso che il relativo incarico è stato conferito in data 19.09.2022 ed il ricorso
è stato depositato il 09.02.2024, e dunque entro il termine quinquennale di prescrizione.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto alla erogazione della Carta Elettronica ex art.1, comma 121, L.107/2015.
L'erogazione della Carta in questione, finalizzata al sostenimento della formazione continua dei docenti e della valorizzazione delle relative competenze professionali, è stata riconosciuta ex art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 “solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Sulle questioni oggetto di giudizio, è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, la Corte di Giustizia UE con ordinanza n. 450 del 18.05.2022 e da ultimo la Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, i cui principi affermati si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. essendo perfettamente applicabili al caso di specie.
In particolare la Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto del sistema di formazione degli insegnanti in cui va inserita la Carta Docente, ha chiarito che l'art. 1, comma 121,
L.107/2015 che disciplina l'istituto oggetto di giudizio “evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
4 Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad "iniziative coerenti" con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R.
n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
"annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”.
Individuato quindi, lo stretto collegamento tra la Carta Docenti e la didattica “annua”, la Corte di Cassazione ha rilevato che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si
è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' "anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. (…) Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
5 Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. (…) Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo
«qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis,
Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n.
71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
(…) In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
La Corte di Cassazione, in applicazione di quanto precede, ha dunque formulato il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1
il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre
6 dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce dei principi sopra esposti, parte ricorrente ha diritto alla erogazione della Carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015 per il servizio svolto nell'anno scolastico
2022/2023 dedotto in ricorso.
Sulla base del contratto allegato, parte ricorrente ha lavorato nell'a.s. 2022/2023 dal
19.09.2022 al 30.06.2023 per n. 24 ore settimanali, per cui sussistono i presupposti per riconoscere il beneficio richiesto avendo svolto attività didattica “annuale”, pienamente comparabile con quella prestata dai docenti di ruolo.
Con riferimento al suddetto anno scolastico, in relazione al quale ha Parte_1
documentato di avere lavorato dal 19.09.2022 al 30.06.2023, svolgendo pertanto un incarico annuale, va evidenziato che l'attribuzione della Carta del Docente va riconosciuta anche in base al D.L.13 giugno 2023, n. 69, conv. in legge n. 103/2023, il quale all'art.15 contenente “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” statuisce quanto segue:“1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è riconosciuta per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Sul piano delle conseguenze va però escluso in via generale, che parte ricorrente possa ottenere dal resistente la liquidazione di una somma equivalente al valore che lo stesso CP_1
avrebbe dovuto accreditare nella carta elettronica per ciascun anno scolastico coinvolto. CP_1
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la assegnazione di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale trattandosi in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
La Corte di Cassazione infatti, ha sottolineato che “Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da
7 quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali” (Cass. Civ. sez. lav.
27/10/2023, n. 29961).
Pertanto, è possibile unicamente la condanna ad un adempimento in forma specifica del
, il quale dovrà consentire l'accesso alla piattaforma informatica della Carta Docente al fine CP_1
di provvedere al pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di specie parte ricorrente, attualmente inserita nel sistema scolastico per l'a.s.
2024/2025 con assegnazione di incarico a tempo determinato dal 01.09.2024 al 31.08.2025, come desumibile dal contratto depositato unitamente alle note del 08.04.2025, ha diritto ad ottenere l'adempimento in forma specifica da parte del resistente secondo i principi affermati dalla CP_1
Suprema Corte, sussistendo sia la “possibilità di adempimento” (cfr. punto 15. della sentenza Cass.
Civ. sez. lav. 27/10/2023, n. 29961) sia “la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione di scopo” (cfr. punto 16 della sentenza Cass. Civ. sez. lav. 27/10/2023, n. 29961).
In ordine al quantum debeatur, deve farsi riferimento all'importo individuato pari ad euro €
500,00, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il resistente nell'anno scolastico sopra indicato. CP_1
Il convenuto deve essere pertanto, condannato a costituire in favore di parte CP_1
ricorrente la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023, per complessivi € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori medi secondo quanto previsto dal d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del con distrazione in favore dei difensori di parte CP_1
ricorrente.
Sul punto si precisa che non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite in ragione della novità della questione trattata, atteso che la decisione della CGUE è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta in data 09.02.2024, e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, c.p.c. come da ultimo modificato dall'art. 13, co. 1, d.l. 132/2014 conv. mod. legge 162/2014 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione
"è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza" (C. Cost. 77/2018) mentre nel caso in esame all'epoca del deposito del ricorso
8 e ancora più della decisione, era già intervenuta la CGUE nel maggio 2022, la sentenza del Consiglio di Stato del 16.03.2022 e la Corte di Cassazione con la sentenza del 27.10.2023 senza che il CP_1
resistente abbia inteso modificare la propria azione che ha dato vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Cinzia Cicero, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 160/2024, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così statuisce:
- dichiara il diritto di alla costituzione in suo favore della per Parte_1 Controparte_5
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015, per un valore complessivo pari ad € 500,00, in ragione dell'assegnazione della somma di € 500,00 per il servizio svolto nell'anno scolastico 2022/2023, oltre accessori come specificato in motivazione;
- per l'effetto, condanna il resistente ad adottare ogni atto necessario per consentirne il CP_1
godimento;
- condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 578,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge e del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore degli avvocati Rinaudo Salvatore
e Buccheri Vincenzo Fabiano dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Caltagirone, 17.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Cinzia Cicero
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