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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2506 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MELLUSO MIRKO e dell'avv. BRESCIA SILVIA con domicilio C.F._1 eletto in Legnano alla via Guerciotti n.33, presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FUGGITTI MAURIZIO, con domicilio eletto in VIA CARLO MIRABELLO, 17 ROMA, presso il difensore avv. FUGGITTI MAURIZIO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che: in data il 7.03.2008 aveva sottoscritto due polizze vita con (ora Controparte_2 [...]
, con un versamento iniziale di € 240,00 a trimestre, con l'intenzione di utilizzarle come CP_1 accantonamento di tipo pensionistico/previdenziale; nel 2010, l'importo trimestrale era stato aumentato a €
290,00; nonostante l'adeguamento dell'importo, la copertura sanitaria prospettata non era stata mai attivata;
nel
2012, la compagnia di assicurazione le aveva proposto di sottoscrivere una nuova polizza a sostituzione delle altre due precedenti, che però era stata risolta unilateralmente da parte di senza preavviso e CP_1 causandole un danno economico;
nel 2014, aveva chiesto l'accorpamento delle polizze in unico prodotto, invece solo una aveva subito la trasformazione richiesta mentre l'altra era stata ridotta senza il suo consenso;
nel 2023, aveva scoperto che le polizze sottoscritte erano esclusivamente polizze vita e che l'eventuale riscatto le avrebbe comportato la perdita di circa metà del capitale versato;
per mezzo dei suoi agenti, l'aveva indotta a CP_1 sottoscrivere delle polizze che non avrebbe sottoscritto a quelle condizioni, violando l'obbligo di buona fede nella conduzione delle trattative contrattuali;
on aveva partecipato alla mediazione obbligatoria. CP_1
- 1 - Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 2043 c.c. della convenuta e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati nella somma di euro 22.743,00, pari ai premi versati.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto la domanda di parte attrice e Controparte_1 concludendo per il rigetto della stessa.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità precontrattuale di
[...]
per violazione della buona fede nelle trattative ex art. 1337 c.c. nonché per ottenere la condanna della CP_1 stessa al risarcimento dei danni deducendo un dolo incidente da parte della compagnia assicurativa.
In particolare, ha dedotto che avrebbe voluto concludere delle polizze a scopo di accantonamento previdenziale/pensionistico, mentre in realtà ha concluso mere polizze vita senza che fosse prevista nella polizza una copertura sanitaria promessa ma non inclusa.
In via generale va osservato che come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
5762 del 23/03/2016) in materia di responsabilità precontrattuale "la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (v. Cass. n. 24795/2008). Sulla base di questo innovativo e condivisibile orientamento, questa Corte ha ritenuto che l'azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. per la lesione della libertà negoziale sia esperibile allorché ricorra una violazione della regola di buona fede nelle trattative che abbia dato luogo ad un assetto d'interessi più svantaggioso per la parte che abbia subito le conseguenze della condotta contraria a buona fede, e ciò pur in presenza di un contratto valido ovvero, nell'ipotesi di invalidità dello stesso, in assenza di una sua impugnativa basata sugli ordinari rimedi contrattuali
(v. Cass. n. 21255/2013). Pertanto, la circostanza che il contratto sia stato validamente concluso non è di per sé decisiva per escludere la responsabilità della parte, qualora a questa sia imputabile - all'esito di un accertamento di fatto che è rimesso al giudice di rinvio - l'omissione di informazioni rilevanti nel corso delle trattative, le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contenuto del contratto".
Va altresì precisato che la responsabilità precontrattuale trova il suo fondamento normativo negli art. 1337 c.c. e
1338 c.c. e si colloca in una fase antecedente alla conclusione del contratto: per responsabilità precontrattuale si intende la lesione della libertà negoziale altrui, cagionata nel corso delle trattative per la conclusione di un contratto mediante un comportamento doloso o colposo, oppure per l'inosservanza del precetto della buona fede.
- 2 - Quanto al dolo si osserva che lo stesso è “determinante” se i raggiri sono stati determinanti del consenso, tali cioè che senza di essi la parte non avrebbe contrattato, con la conseguenza che il contratto è annullabile (art. 1439 c.c.); il dolo è, invece, “incidente” se invece la parte raggirata avrebbe contrattato a condizioni diverse, con la conseguenza che il contratto è valido e l'altro contraente “in mala fede” deve risarcirle il danno subito (art. 1440 c.c.)
La responsabilità dell'autore del dolo ha carattere precontrattuale.
La giurisprudenza ritiene che la prova del dolo deve essere fornita con particolare rigore, non essendo sufficienti induzioni o presunzioni.
Sul punto, si ritiene che, sebbene il vizio del dolo possa ricorrere anche nel caso della stipulazione di contratti scritti, la sussistenza di efficaci artifici o raggiri debba, in questa ipotesi, valutarsi con particolare severità,
soprattutto nell'ipotesi in cui i raggiri allegati dal deceptus consistano in mere dichiarazioni mendaci, diametralmente opposte al contenuto ed al tenore dell'atto scritto, e ciò, non tanto e non solo per i dubbi sulla diligenza del deceptus che dette circostanze valgono ad ingenerare, quanto per la inidoneità di mere dichiarazioni mendaci ad ingannare un soggetto che possa avvalersi di un chiaro e veritiero riscontro scritto.
Ebbene, ciò premesso, nel caso di specie, la domanda di parte attrice deve ritenersi infondata, considerata la chiara formulazione contrattuale delle polizze sottoscritte e la mancata produzione di prove atte a dimostrare la violazione degli obblighi informativi da parte della compagnia di assicurazione.
Ed invero, le proposte di assicurazione sottoscritte dalla parte attrice riportano espressamente i beneficiari e le condizioni di copertura, distinguendo tra "caso vita" e "caso morte" (cfr. doc. 1, pag. 3, doc. 2, pag. 4, e doc. 8, pag. 9, di parte attrice).
Non vi è alcuna menzione della copertura sanitaria nella documentazione in atti.
Nel dettaglio, non sono stati forniti elementi probatori idonei a dimostrare che l'intermediario avesse promesso tale copertura né che l'attrice fosse stata indotta con dolo a concludere i contratti a diverse condizioni, non essendo stati neppure articolati capitoli di prova diretti a provare tali circostanze.
Più nel dettaglio, dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. doc. 1 di parte convenuta), è emerso che:
- parte attrice ha apposto la propria firma su tutte le proposte assicurative e polizze, accettandone esplicitamente le condizioni contrattuali;
- ha approvato specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni e le norme di assicurazione applicate;
- ha dichiarato di aver ricevuto e preso visione del fascicolo informativo, comprendente le condizioni di assicurazione, prima della sottoscrizione;
- ha riconosciuto che la proposta e il fascicolo informativo costituivano la base del contratto e ne facevano parte integrante;
- ha confermato di non aver nascosto informazioni e di aver compilato personalmente i documenti;
- ha sottoscritto la clausola in cui dichiarava di essere a conoscenza della possibilità di revocare la proposta prima della conclusione del contratto e di recedere dalla polizza entro 30 giorni dall'emissione.
È documentato, altresì, che in seguito ai reclami presentati dall'attrice, l'IVASS ha istruito le pratiche ma non ha rilevato irregolarità né sanzionato la compagnia (doc. 12 di parte attrice).
- 3 - Parte attrice, inoltre, ha avuto ampio tempo per esaminare la natura dei contratti sottoscritti, essendo trascorsi diversi anni dalla stipula delle polizze.
La circostanza che solo nel 2017 l'attrice si sia accorta della presunta difformità rispetto alle proprie aspettative, dopo aver sottoscritto la prima polizza nel 2008, rende evidente la mancata diligenza nella verifica dei documenti contrattuali.
Per l'accoglimento della domanda era necessario provare che la difformità dedotta fosse frutto di una comprovata falsa rappresentazione della realtà da parte del firmatario (ad esempio perché non in grado di leggere), piuttosto che a una sua negligenza o semplice ignoranza nella sottoscrizione dell'atto effettuata senza curarsi delle clausole ivi contenute, altrimenti si svuoterebbe il fondamentale principio di “autoresponsabilità” che regge la disciplina dei contratti e la certezza stessa delle transazioni commerciali.
Infatti, è pacifico che “tramite la sottoscrizione di un atto, la parte fa proprio e conferma il contenuto dell'atto medesimo, autorizzando a presumere che esso sia conforme alla sua volontà. La prova contraria deve essere fornita dall'interessato e deve essere fondata su dati attendibili e non in contrasto con il principio di autoresponsabilità, in forza del quale la parte non può invocare in suo favore solo fatti e comportamenti interamente addebitabili a sua colpa, quali quello di non avere letto ciò che ha firmato” (Cass. 05.04.2012
n.5535).
Singolare tra l'altro è anche la richiesta di risarcimento dei danni parametrata al premio versato dalla parte attrice in relazione alle polizze sottoscritte, ignorando che il danno costituisce una componente differenziale tra quanto la parte ha corrisposto in virtù dei contratti e quanto invece avrebbe corrisposto stipulando un contratto diverso e ( nella prospettazione di parte attrice) più favorevole o comunque più vantaggioso per la stessa.
Tuttavia, alcun riferimento anche in questo caso viene accennato dalla parte attrice sul diverso contratto che avrebbe stipulato con la convenuta (non deducendo affatto la parte attrice che non avrebbe stipulato alcun contratto assicurativo ma solo che lo avrebbe stipulato a condizioni differenti, senza però indicarle).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Quanto alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte della convenuta, la scelta di non partecipare, alla luce del rigetto della domanda formulata dall'attrice, non consente di sanzionare la stessa ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 28/2010.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate d'ufficio secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria
(consistita nel mero deposito delle memorie integrative) e decisionale (consistita nella discussione orale) dello scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- 4 - 1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese processuali che liquida in € 3.387,00 oltre rimborso spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 16/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2506 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MELLUSO MIRKO e dell'avv. BRESCIA SILVIA con domicilio C.F._1 eletto in Legnano alla via Guerciotti n.33, presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FUGGITTI MAURIZIO, con domicilio eletto in VIA CARLO MIRABELLO, 17 ROMA, presso il difensore avv. FUGGITTI MAURIZIO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che: in data il 7.03.2008 aveva sottoscritto due polizze vita con (ora Controparte_2 [...]
, con un versamento iniziale di € 240,00 a trimestre, con l'intenzione di utilizzarle come CP_1 accantonamento di tipo pensionistico/previdenziale; nel 2010, l'importo trimestrale era stato aumentato a €
290,00; nonostante l'adeguamento dell'importo, la copertura sanitaria prospettata non era stata mai attivata;
nel
2012, la compagnia di assicurazione le aveva proposto di sottoscrivere una nuova polizza a sostituzione delle altre due precedenti, che però era stata risolta unilateralmente da parte di senza preavviso e CP_1 causandole un danno economico;
nel 2014, aveva chiesto l'accorpamento delle polizze in unico prodotto, invece solo una aveva subito la trasformazione richiesta mentre l'altra era stata ridotta senza il suo consenso;
nel 2023, aveva scoperto che le polizze sottoscritte erano esclusivamente polizze vita e che l'eventuale riscatto le avrebbe comportato la perdita di circa metà del capitale versato;
per mezzo dei suoi agenti, l'aveva indotta a CP_1 sottoscrivere delle polizze che non avrebbe sottoscritto a quelle condizioni, violando l'obbligo di buona fede nella conduzione delle trattative contrattuali;
on aveva partecipato alla mediazione obbligatoria. CP_1
- 1 - Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 2043 c.c. della convenuta e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati nella somma di euro 22.743,00, pari ai premi versati.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto la domanda di parte attrice e Controparte_1 concludendo per il rigetto della stessa.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità precontrattuale di
[...]
per violazione della buona fede nelle trattative ex art. 1337 c.c. nonché per ottenere la condanna della CP_1 stessa al risarcimento dei danni deducendo un dolo incidente da parte della compagnia assicurativa.
In particolare, ha dedotto che avrebbe voluto concludere delle polizze a scopo di accantonamento previdenziale/pensionistico, mentre in realtà ha concluso mere polizze vita senza che fosse prevista nella polizza una copertura sanitaria promessa ma non inclusa.
In via generale va osservato che come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
5762 del 23/03/2016) in materia di responsabilità precontrattuale "la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (v. Cass. n. 24795/2008). Sulla base di questo innovativo e condivisibile orientamento, questa Corte ha ritenuto che l'azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. per la lesione della libertà negoziale sia esperibile allorché ricorra una violazione della regola di buona fede nelle trattative che abbia dato luogo ad un assetto d'interessi più svantaggioso per la parte che abbia subito le conseguenze della condotta contraria a buona fede, e ciò pur in presenza di un contratto valido ovvero, nell'ipotesi di invalidità dello stesso, in assenza di una sua impugnativa basata sugli ordinari rimedi contrattuali
(v. Cass. n. 21255/2013). Pertanto, la circostanza che il contratto sia stato validamente concluso non è di per sé decisiva per escludere la responsabilità della parte, qualora a questa sia imputabile - all'esito di un accertamento di fatto che è rimesso al giudice di rinvio - l'omissione di informazioni rilevanti nel corso delle trattative, le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contenuto del contratto".
Va altresì precisato che la responsabilità precontrattuale trova il suo fondamento normativo negli art. 1337 c.c. e
1338 c.c. e si colloca in una fase antecedente alla conclusione del contratto: per responsabilità precontrattuale si intende la lesione della libertà negoziale altrui, cagionata nel corso delle trattative per la conclusione di un contratto mediante un comportamento doloso o colposo, oppure per l'inosservanza del precetto della buona fede.
- 2 - Quanto al dolo si osserva che lo stesso è “determinante” se i raggiri sono stati determinanti del consenso, tali cioè che senza di essi la parte non avrebbe contrattato, con la conseguenza che il contratto è annullabile (art. 1439 c.c.); il dolo è, invece, “incidente” se invece la parte raggirata avrebbe contrattato a condizioni diverse, con la conseguenza che il contratto è valido e l'altro contraente “in mala fede” deve risarcirle il danno subito (art. 1440 c.c.)
La responsabilità dell'autore del dolo ha carattere precontrattuale.
La giurisprudenza ritiene che la prova del dolo deve essere fornita con particolare rigore, non essendo sufficienti induzioni o presunzioni.
Sul punto, si ritiene che, sebbene il vizio del dolo possa ricorrere anche nel caso della stipulazione di contratti scritti, la sussistenza di efficaci artifici o raggiri debba, in questa ipotesi, valutarsi con particolare severità,
soprattutto nell'ipotesi in cui i raggiri allegati dal deceptus consistano in mere dichiarazioni mendaci, diametralmente opposte al contenuto ed al tenore dell'atto scritto, e ciò, non tanto e non solo per i dubbi sulla diligenza del deceptus che dette circostanze valgono ad ingenerare, quanto per la inidoneità di mere dichiarazioni mendaci ad ingannare un soggetto che possa avvalersi di un chiaro e veritiero riscontro scritto.
Ebbene, ciò premesso, nel caso di specie, la domanda di parte attrice deve ritenersi infondata, considerata la chiara formulazione contrattuale delle polizze sottoscritte e la mancata produzione di prove atte a dimostrare la violazione degli obblighi informativi da parte della compagnia di assicurazione.
Ed invero, le proposte di assicurazione sottoscritte dalla parte attrice riportano espressamente i beneficiari e le condizioni di copertura, distinguendo tra "caso vita" e "caso morte" (cfr. doc. 1, pag. 3, doc. 2, pag. 4, e doc. 8, pag. 9, di parte attrice).
Non vi è alcuna menzione della copertura sanitaria nella documentazione in atti.
Nel dettaglio, non sono stati forniti elementi probatori idonei a dimostrare che l'intermediario avesse promesso tale copertura né che l'attrice fosse stata indotta con dolo a concludere i contratti a diverse condizioni, non essendo stati neppure articolati capitoli di prova diretti a provare tali circostanze.
Più nel dettaglio, dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. doc. 1 di parte convenuta), è emerso che:
- parte attrice ha apposto la propria firma su tutte le proposte assicurative e polizze, accettandone esplicitamente le condizioni contrattuali;
- ha approvato specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni e le norme di assicurazione applicate;
- ha dichiarato di aver ricevuto e preso visione del fascicolo informativo, comprendente le condizioni di assicurazione, prima della sottoscrizione;
- ha riconosciuto che la proposta e il fascicolo informativo costituivano la base del contratto e ne facevano parte integrante;
- ha confermato di non aver nascosto informazioni e di aver compilato personalmente i documenti;
- ha sottoscritto la clausola in cui dichiarava di essere a conoscenza della possibilità di revocare la proposta prima della conclusione del contratto e di recedere dalla polizza entro 30 giorni dall'emissione.
È documentato, altresì, che in seguito ai reclami presentati dall'attrice, l'IVASS ha istruito le pratiche ma non ha rilevato irregolarità né sanzionato la compagnia (doc. 12 di parte attrice).
- 3 - Parte attrice, inoltre, ha avuto ampio tempo per esaminare la natura dei contratti sottoscritti, essendo trascorsi diversi anni dalla stipula delle polizze.
La circostanza che solo nel 2017 l'attrice si sia accorta della presunta difformità rispetto alle proprie aspettative, dopo aver sottoscritto la prima polizza nel 2008, rende evidente la mancata diligenza nella verifica dei documenti contrattuali.
Per l'accoglimento della domanda era necessario provare che la difformità dedotta fosse frutto di una comprovata falsa rappresentazione della realtà da parte del firmatario (ad esempio perché non in grado di leggere), piuttosto che a una sua negligenza o semplice ignoranza nella sottoscrizione dell'atto effettuata senza curarsi delle clausole ivi contenute, altrimenti si svuoterebbe il fondamentale principio di “autoresponsabilità” che regge la disciplina dei contratti e la certezza stessa delle transazioni commerciali.
Infatti, è pacifico che “tramite la sottoscrizione di un atto, la parte fa proprio e conferma il contenuto dell'atto medesimo, autorizzando a presumere che esso sia conforme alla sua volontà. La prova contraria deve essere fornita dall'interessato e deve essere fondata su dati attendibili e non in contrasto con il principio di autoresponsabilità, in forza del quale la parte non può invocare in suo favore solo fatti e comportamenti interamente addebitabili a sua colpa, quali quello di non avere letto ciò che ha firmato” (Cass. 05.04.2012
n.5535).
Singolare tra l'altro è anche la richiesta di risarcimento dei danni parametrata al premio versato dalla parte attrice in relazione alle polizze sottoscritte, ignorando che il danno costituisce una componente differenziale tra quanto la parte ha corrisposto in virtù dei contratti e quanto invece avrebbe corrisposto stipulando un contratto diverso e ( nella prospettazione di parte attrice) più favorevole o comunque più vantaggioso per la stessa.
Tuttavia, alcun riferimento anche in questo caso viene accennato dalla parte attrice sul diverso contratto che avrebbe stipulato con la convenuta (non deducendo affatto la parte attrice che non avrebbe stipulato alcun contratto assicurativo ma solo che lo avrebbe stipulato a condizioni differenti, senza però indicarle).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Quanto alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte della convenuta, la scelta di non partecipare, alla luce del rigetto della domanda formulata dall'attrice, non consente di sanzionare la stessa ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 28/2010.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate d'ufficio secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria
(consistita nel mero deposito delle memorie integrative) e decisionale (consistita nella discussione orale) dello scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- 4 - 1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese processuali che liquida in € 3.387,00 oltre rimborso spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 16/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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