Articolo 1014 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1014.

(Estinzione dell'usufrutto).

Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa persona;
3) per il totale perimento della cosa su cui e' costituito.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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