Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1014.
(Estinzione dell'usufrutto).
Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa persona;
3) per il totale perimento della cosa su cui e' costituito.
(Estinzione dell'usufrutto).
Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa persona;
3) per il totale perimento della cosa su cui e' costituito.
Commentari • 117
- 1. Chi ha l’usufrutto può acquistare la nuda proprietà?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 novembre 2025 · 32.063618
[…] Con l'acquisto della nuda proprietà l'usufrutto si estingue per consolidazione: usufruttuario e nudo proprietario, convergendo nella stessa persona, rendono inutile la sopravvivenza dell'usufrutto (art. 1014 cod. civ.). […]
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Giurisprudenza • 280
- 1. Trib. Trani, sentenza 06/02/2024, n. 256Provvedimento: […] L'attrice Parte_1 agisce in giudizio nei confronti di Controparte_1 per far accertare e dichiarare la prescrizione, ai sensi dell'art. 1014 c.c., per non uso ventennale, del diritto di usufrutto che il convenuto vantava sull'immobile sito in Trani alla via De Bartolo n.6 (foglio 26, particellaLeggi di più...
- estinzione usufrutto·
- art. 1014 c.c.·
- prescrizione per non uso ventennale·
- contumacia·
- compensazione spese·
- usufrutto·
- trascrizione sentenza