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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5848/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/11/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GIOVIALE GRAZIELLA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORESCHI ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente ricorrono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova affinchè accolga le seguenti conclusioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La dimora coniugale, sita nel Comune di Mantova, vicolo Santa Caterina n°1, è stata liberata dai coniugi a far data da fine settembre 2024.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., Voglia la S.V. Ill.ma rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., fermo restando l'autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia pronunciare
Sentenza di scioglimento del matrimonio civile, alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Mantova;
2) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
MANTOVA in data 16/01/2021 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 31, parte I, anno 2021) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
13.3.2025 La Giudice relatrice Il Presidente
Valeria Monti Giorgio Bertola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5848/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/11/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GIOVIALE GRAZIELLA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORESCHI ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente ricorrono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova affinchè accolga le seguenti conclusioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La dimora coniugale, sita nel Comune di Mantova, vicolo Santa Caterina n°1, è stata liberata dai coniugi a far data da fine settembre 2024.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., Voglia la S.V. Ill.ma rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., fermo restando l'autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia pronunciare
Sentenza di scioglimento del matrimonio civile, alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Mantova;
2) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
MANTOVA in data 16/01/2021 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 31, parte I, anno 2021) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
13.3.2025 La Giudice relatrice Il Presidente
Valeria Monti Giorgio Bertola