Articolo 8 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 dicembre 1962
Art. 8.
La pensione di riversibilita' spetta agli aventi diritto ti norma del precedente articolo anche nei casi di morte o di collocamento a riposo avvenuti anteriormente al 1 gennaio 1958.
Coloro che anteriormente al 1 gennaio 1958, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto a domanda ai nuovi benefici concessi dalla presente legge.
Tali benefici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la domanda e' presentata entro un anno e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962