Art. 46. (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo)
Il testo dell' art. 457 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 457 (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo). - Se il lodo non e' depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte piu' diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.
"Se l'istanza non e' proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue".
Il testo dell' art. 457 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 457 (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo). - Se il lodo non e' depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte piu' diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.
"Se l'istanza non e' proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue".