Articolo 46 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 45Articolo 47
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15 ottobre 1950
Art. 46. (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo)

Il testo dell' art. 457 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 457 (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo). - Se il lodo non e' depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte piu' diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.
"Se l'istanza non e' proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950