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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/09/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 59/2024
Verbale di udienza del 09/09/2025
E' presente per l' l'avv. Silvio Garofalo, il quale si riporta alla memoria di CP_1 costituzione e conclude per il suo integrale accoglimento. Chiede la causa venga decisa.
Alle ore 11:39 sopraggiunge l'avv. Domenico Spiniello per delega orale dell'avv. Franco
Rosa per parte ricorrente che si riporta agli atti.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando le parti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
09/09/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 59/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: prestazione: pensione -assegno di invalidità Inpdai- Enpals etc;
CP_1
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. ROSA FRANCO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
.salerno.it); Email_1 CP_2
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con sede Controparte_3 P.IVA_1 legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per RT FA in Fiumicino (Rm) del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in Avellino,
Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/01/2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento
2 dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84; 2) che la predetta Commissione non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell'indennità; 3) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata con ricorso iscritto al n. r.g.l. 3753/2022; 4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità; 5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in Cancelleria nel termine assegnato, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente provvedeva ad introdurre, nel termine di rito, il relativo giudizio e chiedeva di “dichiarare a nato a [...]
Roccabascerana il 30.04.1961 ed ivi residente a[...] il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario d' invalidità dalla data della domanda o da diversa decorrenza;
condannare altresì l' in persona del presidente p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CAP con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di esserne antistatario”.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e accertamenti medici), all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, in rito, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 08/01/2024 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 28/12/2023 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
4. Nel merito, la domanda proposta da per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex lege n. 222/84 è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Invero, nella perizia depositata agli atti il Ctu, dott.ssa ha confermato Persona_1 sostanzialmente il giudizio espresso dalla competente Commissione Medica in ordine
3 alla riscontrata invalidità della parte ricorrente al momento della visita peritale e, poi, il giudizio già espresso da esso Consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, determinando a carico di essa parte ricorrente una invalidità tale da non ridurre a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini e, quindi, sì da giustificare il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità
(cfr. relazione peritale depositata il 21/08/2025).
In particolare, con riferimento alla documentazione acquisita ex art. 149 d.a. c.p.c., il
C.T.U. ha evidenziato che “Della documentazione integrativa depositata dall'Avv.to
Rosa bisognerà valutare solo il referto di visita ortopedica del 25.09.2023, la TC encefalo eseguito in data 19.01.2024 presso il P.O. di Oliveto Citra dell'Asl Parte_2
e la visita geriatrica del gennaio 2024, in quanto la restante documentazione era già stata visionata e valutata precedentemente come potrà verificarsi dall'elaborato da me redatto e all'epoca depositato.
La visita ortopedica non ci indica alcun aggravamento rispetto alla condizione già nota di artrosi a carico del rachide con presenza di protrusioni discali multiple a carico del tratto cervicale e lombare che determinano una limitazione dei movimenti di flessione del tratto lombare e, sempre in misura media, quelli di flesso- estensione nonché rotazione del tratto cervicale come già rilevato nella precedente osservazione del p.
Unico elemento differente è la prescrizione di terapia riabilitativa che quindi presuppone la possibilità di un miglioramento clinico del quadro sintomatologico lamentato dal p.
La tc encefalo evidenzia uno stato di leucoencefalopatia ipossica sottocorticale cronica.
Tale condizione neurologica indica una sofferenza cerebrale cronica per riduzione cronica dell'apporto di ossigeno. Questa condizione può portare a una varietà di sintomi neurologici, tra cui problemi cognitivi, disturbi del movimento e cambiamenti comportamentali. Tra le possibili cause vi è l'ipertensione cronica.
Il referto di visita geriatrica evidenzia tale aspetto correlandolo allo stato depressivo cronico. Peraltro, tale referto è una sintesi della storia clinica del paziente. Ad esso non segue alcuna prescrizione terapeutica per cui si ritiene che lo specialista non abbia ritenuto utile né necessario integrare le terapie già assunte dal p. né richiedere approfondimenti clinico-diagnostici.
Orbene, in relazione al precedente quadro clinico obiettivo rilevato nel p. e in
4 relazione al complesso patologico già considerato, si ritiene che l'ulteriore documentazione presentata non offra ulteriori indicazioni utili per poter rivedere il giudizio già espresso di non riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Le conclusioni del Ctu, ad avviso del Giudicante, possono essere condivise e poste a base della presente decisione: esse, infatti, risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa ed accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, come desumibile dalla relazione in atti.
Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di “dubbio” sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del C.T.U., che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione. Del resto non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di A.T.P..
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini Irpef. Viceversa le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico definitivo del resistente così come liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 08/01/2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio;
3) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico definitivo del resistente CP_1
Così deciso in Avellino, alla udienza del 09/09/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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