Articolo 10 della Legge 31 ottobre 1958, n. 968
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 novembre 1958
Art. 10.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, la quota da destinare, nell'esercizio finanziario 1958-59, agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione della legge 4 agosto 1955, numero 730 , concernente l'autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie in provincia di Savona, nonche' ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 novembre 1958