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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/12/2025, n. 32593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32593 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13626/2020 R.G. proposto da NC CA, UC AN E UC OR, in qualità di eredi di CC ZO, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Lentini ed elettivamente domiciliati a Roma, viale Angelico, n. 38, presso lo studio dell’avv. Elena Allocca;
– ricorrenti – contro OS IC E OS NI, quali eredi di CC IE, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Alberto Bregoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Maurizio Morganti, in Roma, via Tacito, n. 41; – controricorrenti– avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 804/2019, pubblicata il 11/3/2019 e non notificata. Civile Sent. Sez. 2 Num. 32593 Anno 2025 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PIRARI VALERIA Data pubblicazione: 14/12/2025 2 Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Valeria Pirari nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale ST Pepe, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del settimo e ottavo motivo di ricorso e il rigetto dei restanti. FATTI DI CAUSA 1. Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, è opportuno riassumere la vicenda sulla base della ricostruzione operata dalla Corte d’Appello, integrata, quanto alle conclusioni assunte dalle parti, con gli elementi risultanti dal ricorso. Con atto di citazione notificato il 09/06/2003, CC IE, premesso che in data 16/01/2002 era deceduta la madre, IS AR, e che questa, con testamento olografo del 24/02/1992, aveva disposto dei propri beni, nominando erede universale il figlio ZO e disponendo in suo favore l'attribuzione di una somma di denaro di valore pari a quella della legittima, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Modena, il fratello CC ZO, al fine di conseguire, previo esperimento del rendiconto e ricostruzione dell'asse relitto, l'accertamento della propria quota di eredità, indicata in € 111.336,54, con attribuzione della medesima in natura o in denaro, sostenendo che questi avesse sottratto del denaro in quanto munito di mandato generale ad amministrare i beni della madre fin dal 04/12/1996. Costituitosi in giudizio, CC ZO non si oppose alla richiesta presentazione del rendiconto e chiese l'attribuzione patrimoniale conformemente all'atto di ultime volontà della madre. Con sentenza parziale n. 1785 dal 23/11/2012, il Tribunale di Modena, qualificata la disposizione testamentaria in termini di legato in sostituzione di legittima ex art. 551 cod. civ. e ritenuto l'istituto inapplicabile in ragione del mancato avveramento delle due condizioni previste dalla scheda 3 testamentaria, accertò il diritto dell’attrice a ottenere un terzo del patrimonio relitto a titolo di legittima e la composizione dell'asse relitto, stabilì che l’attrice avesse diritto a ottenere la quota di un terzo dei beni sub A e sub B, con obbligo di conguaglio, in favore del fratello, di due terzi della somma, e rimise le parti, con separata ordinanza, davanti al giudice istruttore, perché provvedesse ad accertare la comoda di divisibilità dei beni e a predisporre un'ipotesi divisionale. Nelle more del giudizio di gravame, interposto avverso la predetta sentenza da CC ZO con atto di citazione notificato il 03/01/2014 (proc. n. 42/2014), fu emessa dal medesimo Tribunale la sentenza definitiva n. 2120/2014, pubblicata il 20/11/2014, con la quale fu data esecuzione ai progetti divisionali predisposti dal c.t.u., attribuendo, a ciascuno dei fratelli, la proprietà esclusiva di beni immobili, ponendo, a carico dell'attrice e in favore del convenuto, una somma a titolo di conguaglio, disponendo, quale condizione preliminare alla divisione, l'obbligo di creare un nuovo accesso carraio al servizio della porzione che ne risultava sprovvista e ponendo le spese del giudizio a carico del convenuto e quelle delle consulenze tecniche e del notaio a carico di entrambe le parti. Avverso quest'ultima sentenza CC ZO interpose appello mediante atto di citazione notificato il 19/12/2015, incardinando un giudizio (n. 3062/2015), nel quale si costituì CC IE, che ne chiese il rigetto. La Corte d’Appello, disposta la riunione delle due cause, si pronunciò con la sentenza n. 804/2019, pubblicata il 11/03/2019, con la quale respinse il gravame, condannando l'appellante LU ZO alle spese del grado. Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che il legato di denaro, da qualificarsi come legato in sostituzione della legittima, fosse condizionato all’avveramento delle due condizioni dell’esistenza della quantità di denaro sufficiente ad onorarlo e del mancato esercizio, da parte della legataria, della facoltà, ex art. 511 cod. civ., di rinunciare al 4 legato e di chiedere la legittima, nessuna delle quali si era avverata, posto che l’oggetto del legato (ossia una somma di denaro corrispondente al valore della legittima in luogo di un terzo del patrimonio relitto) consisteva nell’attribuzione di un bene determinato, nella specie non rinvenuto nel patrimonio relitto, e che l’attrice non aveva mai affermato di voler onorare la scheda testamentaria, ma di voler ottenere la quota di legittima a lei spettante;
che, ai fini dell’ammissibilità della rinuncia al legato, non era previsto il preventivo esercizio dell’azione di riduzione da parte del legatario, alla quale non poteva attribuirsi, in sé, la volontà di rinunciare;
che l’appellante non si era opposto alle conclusioni dell’attrice, con conseguente novità della domanda di essere considerato unico erede e di ottenere l’assegnazione dell’intero patrimonio relitto, con onere di liquidazione della sorella;
e che il legato avente ad oggetto una cosa determinata solo nel genere o una cosa particolare non ha effetto se il bene non si trova nel patrimonio relitto. I giudici di merito ritennero, altresì, che non potessero essere imputate alla massa né le spese funerarie, siccome considerate dal c.t.u., né quelle notarili, stante la mancata dimostrazione del loro pagamento con denaro proveniente dalla massa;
che fossero da rigettare anche le generiche e fuorvianti censure sulla sentenza definitiva, non essendo il criterio dell’estrazione a sorte cogente, né dirimente, in caso di attribuzione, quello dell’entità del conguaglio, posto che potevano essere valutati anche criteri oggettivi e soggettivi, di cui il Tribunale aveva dato conto, senza che esse fossero contestate dall’appellante; e che le spese erano state liquidate secondo il criterio della soccombenza, senza che rilevasse la mancata opposizione dell’appellante alla domanda proposta dall’attrice, e che la loro quantificazione era avvenuta correttamente, mentre l’appellante non aveva formulato specifiche contestazioni sul punto. 2. Avverso questa sentenza, RO CA, CC LE e CC BO propongono ricorso per cassazione, affidandolo a otto motivi. Si 5 difendono con controricorso SI EN e SI ON, quali eredi di CC IE. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 551, 1362, 653 e 654 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, dopo avere correttamente affermato che la disposizione in favore della figlia CC IE andava qualificata in termini di legato in sostituzione della legittima, aspetto questo passato in giudicato, avevano errato laddove avevano ritenuto che il raggiungimento dello scopo della defunta fosse subordinato alla duplice condizione che nel patrimonio relitto vi fosse una sufficiente somma di denaro e che la beneficiaria non si avvalesse delle facoltà di cui all’art. 511 (rectius 551) cod. civ., nessuna delle quali si era avverata. Ad avviso del ricorrente, una siffatta argomentazione si poneva in contrasto con l’art. 551 cod. civ., sia perché il legatario acquista il bene a titolo particolare e non entra a far parte della comunione, così da non essere legittimato all’esercizio dell’azione di divisione, sia perché, diversamente da quanto accade nel caso di divisione disposta dal testatore, l’assenza, nel patrimonio relitto, del bene attribuito per legato in conto di legittima non determina, quando di genere, l’inefficacia della disposizione, né tantomeno la sua invalidità, ma pone a carico dell’eredità un’obbligazione, a meno che il legatario non rinunci al legato e non eserciti al contempo l’azione di riduzione. In ragione di ciò, i giudici non avrebbero potuto affermare l’inefficacia del legato - avente ad oggetto denaro in misura corrispondente al valore della legittima -, in ragione dell’insussistenza, nel patrimonio relitto, dell’importo sufficiente al suo adempimento, oltretutto come se il denaro fosse una res determinata. 6 Ulteriore errore era, inoltre, da ravvisarsi, secondo il ricorrente, nell’improprio richiamo, contenuto in sentenza, all’art. 654 cod. civ. - che disciplina il legato di cosa particolare o determinata solo nel genere inesistente nell’asse -, dovendosi ricercare il discrimine tra gli artt. 653 e 654 cod. civ. nella sola volontà del testatore, allorché questa manifesti la sua intenzione di disporre dei soli beni dell’asse, circostanza questa non rinvenibile nella specie, nella quale la de cuius aveva inteso lasciare alla figlia “IE la sola legittima in denaro” e nominare il figlio erede universale. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 551, 649 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello affermato che CC IE aveva rinunciato implicitamente al legato in sostituzione della legittima, avendo chiesto l’accertamento del suo diritto, a titolo di legittima, della quota di un terzo del patrimonio della defunta e non essendo necessario, ai fini della rinuncia, l’esercizio dell’azione di riduzione, e che la pretesa dell’appellante di essere riconosciuto unico erede della madre, con onere di liquidare alla sorella una somma di denaro da reperirsi al di fuori dell’asse relitto, era nuova, non essendosi lo stesso opposto in primo grado e avendo anzi aderito alla richiesta dell’attrice di accertare il relictum ai fini del riconoscimento ad essa della legittima. Il ricorrente ha obiettato, quanto alla prima questione, che, acquistandosi il legato automaticamente per effetto dell’apertura della successione, soltanto la rinuncia espressa o per fatti concludenti avrebbe determinato il venir meno della vocazione a titolo particolare e l’acquisto, da parte del rinunciante, della qualità di erede dopo avere esperito vittoriosamente l’azione di riduzione, sicché i giudici avrebbero dovuto verificare siffatte circostanze, tenendo conto che il relativo onere della prova gravava sull’appellata. Tra l’altro, era stata la stessa attrice a esprimere interesse 7 a ottenere il corrispondente in denaro pari alla legittima e non beni determinati, così conformando la sua domanda alla volontà testamentaria, per la quale era necessaria la ricostruzione dell’asse relitto onde quantificare la quota di legittima, senza che tale comportamento costituisse rinuncia al legato con esperimento dell’azione di riduzione. Quanto al secondo punto, la Corte di merito aveva errato nel considerare nuova la questione sollevata, atteso che il convenuto, costituendosi, aveva aderito alla domanda di accertamento del relictum al fine del riconoscimento della legittima alla sorella, ma solo conformemente alla volontà testamentaria. L’adesione alla domanda di determinazione della quota disponibile non poteva, inoltre, considerarsi elemento ostativo alla possibilità di proporre l’eccezione di mancata rinuncia al legato in sostituzione della legittima, posto che la mancanza di tale elemento costitutivo del diritto (di proporre l’azione di riduzione) era rilevabile d’ufficio, senza necessità di un’eccezione di parte, con la conseguenza che l’obbligo insorto in capo all’appellante di liquidare la sorella con una somma di denaro anche non presente nel relictum non costituiva affatto domanda nuova, diretta all’accertamento della qualità di unico erede dello stesso, ma una mera argomentazione difensiva circa l’effetto obbligatorio sorto per effetto della qualificazione della disposizione in termini di legato. 3.1 Il secondo motivo, da trattare per primo per motivi di priorità logica e giuridica e unitamente al primo in ragione della stretta connessione, è infondato, con assorbimento del primo. Si osserva innanzitutto che, a norma dell'art 649 c.c., l'acquisto del legato coincide con la delazione nel momento stesso in cui il legatario, con l'apertura della successione, viene chiamato al legato e detto acquisto si verifica ope legis senza scienza e volontà del legatario, nel senso, cioè, che non vi è bisogno di una dichiarazione di accettazione da parte sua, sebbene sia ad esso riservata la facoltà di rinunziarvi. Analogamente, il legittimario istituito legatario acquista ipso iure il legato, ma, se intende 8 conseguire la quota di legittima, deve a esso rinunziare, altrimenti decade sia dalla legittima, sia dall'azione per conseguirla (Cass., Sez. 2, 22/5/1963, n. 1337). Pertanto, così come l’accettazione del legato - che assume, per un verso, valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l'altro, l’immediata perdita ope legis del diritto di chiedere la legittima a norma dell'art. 551 c.c. (Cass., Sez. 2, 27/05/1996, n. 4883; Cass., Sez. 2, 17/02/1965, n. 261, cit.) - non è vincolata all'osservanza di speciali formalità e, tanto meno, deve avvenire con una dichiarazione recettizia, ben potendo essere effettuata sia in maniera espressa, verbalmente o per iscritto, sia tacitamente, con fatti chiaramente indicativi della volontà del legittimario di voler conseguire il legato (Cass., Sez. 2, 17/02/1965, n. 261), allo stesso modo la rinuncia, che ha natura di negozio unilaterale dismissivo di un diritto (reale o obbligatorio) il cui acquisto si è verificato ipso iure al momento dell'apertura della successione e alla quale è subordinata la richiesta della legittima ex art. 551 c.c. da parte dell’onorato (Cass., Sez. 2, 5/6/1971, n. 1683), non richiede particolari forme, tranne che in caso di disposizione riguardante beni immobili. Soltanto in quest’ultima situazione, infatti, la rinuncia, in quanto atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio dell’onorato, è soggetta alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350, primo comma, n. 5, c.c. (Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530; Cass., Sez. 2, 04/08/2017 , n. 19646; Cass., Sez. 2, 15/05/1997, n. 4287; Cass., Sez. 2, 23/08/1986, n. 5142; Cass., Sez. 2, 13/11/1979, n. 5893), mentre in tutti gli altri casi è sufficiente, perché possa essere ritenuta e rinvenuta come tale, una valida e non equivoca manifestazione dell'intento abdicativo del diritto (Cass., Sez. 2, 15/05/1997, n. 4287), che può sostanziarsi anche in una dichiarazione informale o trarsi da facta concludentia implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato (Cass. n. 1040/1954; n. 9 37/1964; n. 261/1965; n. 4883/1996, Cass., Sez. 2, 22/07/2004, n. 13785; Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530). Soltanto in seguito alla rinuncia è possibile per l’onerato ottenere la legittima ai sensi dell’art. 551 c.c. (Cass., Sez. 2, 5/6/1971, n. 1683), integrando essa una condizione di quest’ultima azione (Cass., Sez. 2, 4/8/2017, n. 19646; tra le tante anche Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13785), e, se il legato tacitativo ha ad oggetto denaro, reclamare la quota di riserva spettante per legge sui beni ereditari e conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall'art. 718 c.c. (Cass., Sez. 2, 27/06/2013, n. 16252). Orbene, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530), la sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari, non costituisce atto univoco nel senso sopra detto, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una mera riserva di chiedere soltanto l'integrazione della legittima, ferma restando l'attribuzione del legato (Cass., Sez. 2, 22/6/2010, n. 15124), così come non è atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo la proposizione dell'azione di riduzione, essendo ipotizzabile un duplice intento del legittimario di conseguire tanto il legato, quanto la legittima (Cass., Sez. 2, 11/11/2008, n. 26955). E’ altrettanto vero, però, che, quando il legato sostitutivo abbia ad oggetto una somma di denaro di importo pari alla quota riservata, come nella specie, la proposizione dell’azione volta ad ottenere non già la riduzione della disposizione per lesione della legittima - in tal caso inesistente in quanto assolta direttamente dal legato -, ma il diritto al riconoscimento della propria quota in natura ai sensi dell'art. 718 c.c. può intendersi come manifestazione implicita, ma univoca, della volontà di rinunciare al legato, essendo una siffatta azione incompatibile con il mantenimento del lascito e non residuando alcun altro interesse dell’onorato correlato ai suoi diritti di 10 legittimario, sempre che, come è ovvio, non vi sia stata la previa accettazione del legato, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del legato correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato (sulla irretrattabilità dell’accettazione del legato, vedi tra le tante Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13785). 3.2 Nella specie, la Corte di merito, pur non adeguandosi del tutto ai su esposti principi, è comunque pervenuta ad un giudizio finale conforme ad essi. Infatti, se è vero che la decisione è stata erroneamente fondata sulla natura asseritamente condizionata del legato, siccome subordinato al mancato esercizio, da parte dell’onorata, della facoltà di cui all’art. 511 c.c. (rectius 551) di rinunciarvi, senza considerare la natura meramente ricognitiva di siffatta disposizione in quanto pedissequamente riproduttiva di un diritto (la facoltà di rinuncia) già contemplato dalla stessa norma citata e foriero, se esercitato, della caducazione del lascito, è anche vero che i giudici hanno ritenuto che l’azione esercitata costituisse rinuncia al legato in quanto incompatibile con la volontà di dare attuazione e di rispettare le disposizioni di ultima volontà della madre, siccome finalizzata all’ottenimento della quota di legittima, affermando, altresì, correttamente che la rinuncia non era condizionata al previo esercizio dell’azione di riduzione, costituendo semmai la rinuncia condizione dell’azione di riduzione, come si è detto. La reputata sussistenza della rinuncia al legato rende, allora, irrilevante l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito, allorché hanno ritenuto inammissibile perché nuova la domanda dell’appellante volta a ottenere il riconoscimento dello status di unico erede della defunta madre. 11 A tal proposito, va osservato che il legato costituisce un onere che incide nel calcolo della legittima e che il legittimario rientra sì tra i beneficiari di cui si deve tener conto ai fini della determinazione della quota di riserva, ma non a titolo di erede, come arguibile dall’ultimo comma dell'art. 551 c.c., laddove stabilisce che «il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile» e che, se il suo valore «eccede quello della legittima spettante al legittimario», grava sulla disponibile per l’eccedenza. Il legittimario che preferisca rinunziare al legato viene, dunque, a trovarsi nella medesima situazione di quello pretermesso dallo stesso testatore, la cui volontà era diretta a garantirgli il legato e non già la quota dell'eredità, sicché, venuta meno la disposizione a titolo particolare, il legittimario non è altro che un erede necessario pretermesso e come tale non partecipa alla comunione ereditaria se non dopo avere esperito e vinto l'azione di riduzione, dato che fino a tale momento restano valide le disposizioni che violano i diritti correlati alle quote di riserva (Cass., Sez. 2, 3/7/1975, n. 2586). Per converso, il ricorrente, con la pretesa esercitata in giudizio di dare attuazione alle disposizioni di ultima volontà della madre, che lo aveva espressamente nominato suo erede universale, non aveva fatto altro che domandare, implicitamente, il riconoscimento del suo status di unico erede, essendo la posizione della sorella assimilabile a quella del legittimario pretermesso, come si è detto, con la conseguenza che i giudici di merito non potevano certo considerare nuova la relativa richiesta, siccome meramente riproduttiva della domanda esercitata a monte. Ciononostante, detto errore non può dirsi dirimente nella specie, atteso che l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’Appello circa l’intervenuta rinuncia al legato per effetto dell’esercizio dell’azione di riconoscimento della quota di legittima in natura, da parte dell’appellata, e il successivo riconoscimento dei suoi diritti di erede legittimaria rende del 12 tutto superflua l’affermazione in esame, essendo la questione superata dalla decisione assunta. 3.3 Per gli stessi motivi, deve considerarsi assorbito il rilievo prospettato con il primo motivo. A tal riguardo si osserva che, partendo dall’art. 653 c.c., secondo cui «È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte», questa Corte ha, anche di recente, avuto modo di chiarire che, con riferimento al legato di somme di denaro, occorre distinguere tra l’ipotesi in cui il lascito abbia riguardato somme risultanti a credito su uno specifico conto corrente bancario al momento della morte del testatore e quella in cui non vi sia stato alcun richiamo a un preciso conto corrente, stabilendo che solo nel primo caso la disposizione ha natura non di legato di genere, ma di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo, in tal caso, chiara l'intenzione del de cuius di attribuire il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento (Cass., Sez. 6-2, 23/07/2020 , n. 15661; Cass., Sez. 2, 06/06/2013 , n. 14358), ma non nel secondo, nel quale il legato è di genere, siccome avente ad oggetto un bene appartenente ad un genus successivamente individuabile. In quest’ultimo caso, infatti, il legato non produce effetti reali, ma è regolato dalle norme sul rapporto obbligatorio, e non è inefficace solo perché il bene, al momento della redazione della scheda testamentaria o del decesso, non si trova nel patrimonio del de cuius, stante il principio genus nunquam perit, rilevando una siffatta evenienza soltanto se quest’ultimo abbia inteso riferirsi a beni effettivamente presenti nel suo patrimonio. Nonostante i giudici di merito non abbiano preso alcuna posizione sulla suddetta ripartizione, essendosi limitati a sostenere che la disposizione testamentaria aveva ad oggetto un bene determinato (nella specie una 13 somma di denaro corrispondente al valore della legittima in luogo di un terzo del patrimonio relitto), senza null’altro aggiungere se non che la relativa “condizione” non si era verificata, purtuttavia la questione dell’inefficacia o meno della disposizione di ultima volontà non assume più alcuna rilevanza, una volta che la stessa è venuta meno per effetto dell’accertata rinuncia da parte dell’onorata. Da ciò consegue l’assorbimento della censura. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 556 cod. civ., 115 e 112 cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello, nel ricostruire l’asse relitto, aveva ritenuto di non imputare alla massa le spese funerarie e quelle notarili, le prime perché considerate dal c.t.u., le seconde perché non era stato provato il pagamento con denaro presente nell’asse, senza considerare le fatture prodotte, sia afferenti al notaio, che ne aveva attestato anche il pagamento, sia afferenti al legale, che erano state intestate allo stesso ricorrente, i cui pagamenti da parte sua erano, peraltro, pacifici in causa. 4.2 Il terzo motivo è, invece, all’evidenza inammissibile, in quanto volto a un nuovo apprezzamento della prova documentale per accreditare innanzi a questa Corte di legittimità un nuovo e rinnovato giudizio in relazione all’entità delle somme da imputare alla massa e ciò senza neanche articolare, sulle questioni sopra prospettate, il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del novellato articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c., unico strumento attraverso il quale è possibile oggi sindacare, con ricorso per cassazione, il tessuto argomentativo di un provvedimento impugnato in sede di legittimità, laddove quest'ultimo dovesse omettere l'esame di un “fatto storico”, oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini dell’adozione della decisione giudiziale (in questi termini, tra le tante, Cass., Sez.1, 12/5/2023, n. 13112). I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto infondata la domanda dell’appellante volta ad imputare alla massa (ai fini della ricostruzione del 14 relictum ex art. 556 c.c.) le spese funerarie e quelle notarili, osservando, quanto alle prime, che il loro importo risultava essere stato considerato dal c.t.u., e, quanto alle seconde, che non vi era prova che il pagamento delle stesse fosse avvenuto con denaro presente nell'asse ereditario all'apertura della successione, sicché la doglianza, pur presentata sotto la veste della violazione di legge, non fa altro che mettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto nella sentenza. 5.1 Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito reso una motivazione insufficiente o comunque apparente, essendosi attenuti a quanto affermato dal Tribunale, senza in alcun modo analizzare le argomentazioni difensive dell’appellante in merito al carattere di genere e non di specie del legato in esame e alla sua efficacia obbligatoria. 5.2 Il quarto motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. Per un verso, occorre osservare che, quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice d'appello con l'indicazione della condivisione dell'affermazione del primo giudice che si è fatta propria, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell'onere di specificazione del motivo e di adempimento dell'onere di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l'affermazione condivisa dal giudice d'appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l'atto di appello. E' palese che la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche. Si comprende allora che, in caso di motivazione per relationem enunciata dal giudice d'appello, la relativa censura deve necessariamente recare la puntuale indicazione della motivazione della sentenza di primo grado e, nel contempo, la critica che le era stata rivolta con i motivi di appello, onde evidenziare che con la motivazione il giudice d'appello ha, in realtà, 15 eluso i suoi doveri motivazionali (Cass., Sez. U, 20/3/2017, n. 7074), incombenze queste che sono rimaste non del tutto chiarite nella specie. Va, inoltre, ricordato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. da ultimo, Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767; vedi anche, tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). 16 Nella specie, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sulle ragioni della reiezione dell’appello, avendo dato conto della interpretazione data alla scheda testamentaria e della condotta posta in essere dall’appellata, delle conseguenze derivanti dalla rinuncia al legato e della insussistenza delle prove relative ai pagamenti al notaio, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente il vizio dedotto. 6.1 Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 720, 721, 729, 874, 880, 906 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte di merito, con riguardo alla ripartizione dei beni contenuta nella sentenza definitiva, aveva riportato le motivazioni del Tribunale, sostenendo che il criterio dell’estrazione a sorte in caso di porzioni uguali fosse tendenziale e derogabile sulla base di fattori soggettivi e oggettivi;
che l’attribuzione dovesse tener conto di tali fattori e non del minor conguaglio;
che le parti non avessero contestato la correttezza della valutazione del c.t.u., ma manifestato la preferenza per una delle due proposte;
che il Tribunale avesse considerato, nell’attribuzione dei lotti, ragioni soggettive (quale la litigiosità delle parti) e oggettive, senza considerare che il criterio di scelta adottato era stato oggetto di puntuale contestazione anche con riferimento sia alla proprietà del muro divisorio, sia alle luci e alle vedute. 6.2 Il quinto motivo è inammissibile. Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che, in tema di divisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui 17 valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, 18/01/2007, n. 1091; Cass., Sez. 2, 12/02/2013, n. 3461), non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte Cass., Sez. 2, 21/02/2017, n. 4426). Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore (Cass., Sez. 6-2, 06/05/2021, n. 11857). Nella specie, i giudici di merito, dopo avere richiamato i suddetti principi e preso atto che ciascuna delle parti aveva espresso preferenza per due diverse ipotesi divisionali, hanno ritenuto di confermare quanto deciso dal Tribunale, richiamando per relationem le ragioni oggettive e soggettive (ivi compresa la litigiosità dei contendenti) espresse in quella sede ed evidenziando che quelle ragioni non fossero state contestate dall’appellante, che si era limitato a rappresentare la violazione di infondate disposizioni sulla comunione del muro perimetrale e delle norme in materia di luci e vedute, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza. Orbene, in disparte l’inammissibilità della censura per difetto di specificità, in ragione del principio richiamato al precedente punto 5.2 con riferimento alla motivazione per relationem, va osservato che non è stata attinta la ratio decidendi incentrata sulla sostanziale inammissibilità del motivo d’appello per non avere contestato le ragioni oggettive e soggettive poste a base della sentenza di primo grado, in sé idonea a reggere la decisione. 18 7.1 Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 4-5, cod. proc. civ., perché la Corte d'Appello, affermando che l'appellante non aveva avanzato alcuna contestazione, essendosi limitato a lamentare genericamente la violazione di infondate disposizioni sulla comunione del muro perimetrale dell'edificio e delle norme in materia di luci e vedute, e che la sentenza era passata in cosa giudicata, aveva reso una motivazione apparente. 7.2 Il sesto motivo è inammissibile. Il ricorrente non soltanto non ha spiegato adeguatamente in cosa fossero consistite le doglianze riferite alla comunione del muro e alle luci, onde consentire a questa Corte di conoscere la rilevanza delle relative circostanze ai fini dell’attribuzione dei lotti, ma non ha neppure considerato che la Corte di merito ha rigettato il motivo sul punto, evidenziandone la sostanziale inammissibilità in quanto la censura non aveva attinto le ragioni soggettive e oggettive poste a base delle rispettive attribuzioni. 8. Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 789 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, a fronte della contestazione sull’esorbitante condanna alle spese di lite pronunciata nei confronti del ricorrente, nonostante questi non si fosse opposto all'accertamento dell'asse ereditario e al riconoscimento del diritto alla legittima della sorella in conformità alle disposizioni testamentarie, avevano confermato la statuizione sulle spese fondata sul criterio della soccombenza, sostenendo che non rilevasse la non opposizione dell’appellante alla domanda formulata dall’attrice, che lo stesso appellante avesse confermato indirettamente la correttezza della motivazione della sentenza parziale emessa dal Tribunale e che fossero corretti i parametri adottati per la liquidazione delle spese in assenza di specifica contestazione, senza 19 considerare che, nel giudizio di divisione, le spese andavano poste a carico della massa, mentre poteva applicarsi il principio della soccombenza soltanto in caso di atti determinati da eccessive pretese o inutili resistenze, che l'appellante non poteva dirsi totalmente soccombente, stante la qualificazione della disposizione testamentaria in termini di legato ex art. 551 cod. civ., e che lo scaglione di riferimento, ritenuto corretto, non considerava invece l'entità della quota di legittima, inferiore a € 100.000,00. 9. Con l'ottavo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 4-5, cod. proc. civ., perché, con riferimento alle spese, i giudici di merito avevano reso una motivazione apparente e incomprensibile, siccome inidonea a far conoscere il ragionamento seguito. 10. Il settimo e ottavo motivo, da trattarsi congiuntamente siccome entrambi afferenti al problema della regolamentazione delle spese, affrontato ora sotto il profilo del difetto di motivazione, ora sotto quello della violazione di legge, sono infondati. I giudici di merito hanno regolato le spese del giudizio, affermando che andasse «confermata la statuizione sulle spese processuali correttamente assunta in base al principio di soccombenza a nulla rilevando, sull'esito complessivo della lite, la circostanza che l'appellante non si fosse opposto alla domanda proposta con l'atto introduttivo della lite dalla sorella». Ebbene, se è vero che, nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite a eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass., Sez. 2, 03/05/2024, n. 12068; Cass., Sez. 2, 24/01/2020, n. 1635; Cass., Sez. 2, 08/10/2013, n. 22903), è anche vero che tale principio non vale 20 nel caso in cui siano risolti con sentenza gli incidenti cognitivi tipici, quali le contestazioni sul diritto alla divisione, come nella specie, nei quali ben può applicarsi il criterio della soccombenza. Pertanto, pur restando incomprensibile la parte della sentenza che evidenzia l’irrilevanza della posizione difensiva assunta dall’appellante rispetto alla domanda proposta dall’appellata-originaria attrice, è comunque chiaro che le contestazioni mosse, volte ad affermare la validità ed efficacia del legato, in luogo della delazione legittima e riproposte, tra l’altro, anche in questa sede, onde evitare la formazione della comunione e l’attribuzione di quote in natura ai due eredi, ben potevano dar luogo all’applicazione del criterio della soccombenza, oltretutto puntualmente richiamato nella sentenza impugnata. Quanto agli importi, il ricorrente ha lamentato che la liquidazione operata dal Tribunale fosse eccessiva in quanto prossima al massimo, senza considerare che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa soltanto allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass., Sez. 2, 5/5/2022, n. 14198). Da ciò consegue l’infondatezza della censura. 11. In conclusione, dichiarato l’assorbimento del primo motivo di ricorso, l’infondatezza del secondo, quarto, settimo e ottavo e l’inammissibilità del terzo, quinto e sesto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. 21 Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 7/10/2025 Il giudice estensore (Valeria Pirari) Il Presidente (Felice Manna)
– ricorrenti – contro OS IC E OS NI, quali eredi di CC IE, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Alberto Bregoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Maurizio Morganti, in Roma, via Tacito, n. 41; – controricorrenti– avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 804/2019, pubblicata il 11/3/2019 e non notificata. Civile Sent. Sez. 2 Num. 32593 Anno 2025 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PIRARI VALERIA Data pubblicazione: 14/12/2025 2 Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Valeria Pirari nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale ST Pepe, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del settimo e ottavo motivo di ricorso e il rigetto dei restanti. FATTI DI CAUSA 1. Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, è opportuno riassumere la vicenda sulla base della ricostruzione operata dalla Corte d’Appello, integrata, quanto alle conclusioni assunte dalle parti, con gli elementi risultanti dal ricorso. Con atto di citazione notificato il 09/06/2003, CC IE, premesso che in data 16/01/2002 era deceduta la madre, IS AR, e che questa, con testamento olografo del 24/02/1992, aveva disposto dei propri beni, nominando erede universale il figlio ZO e disponendo in suo favore l'attribuzione di una somma di denaro di valore pari a quella della legittima, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Modena, il fratello CC ZO, al fine di conseguire, previo esperimento del rendiconto e ricostruzione dell'asse relitto, l'accertamento della propria quota di eredità, indicata in € 111.336,54, con attribuzione della medesima in natura o in denaro, sostenendo che questi avesse sottratto del denaro in quanto munito di mandato generale ad amministrare i beni della madre fin dal 04/12/1996. Costituitosi in giudizio, CC ZO non si oppose alla richiesta presentazione del rendiconto e chiese l'attribuzione patrimoniale conformemente all'atto di ultime volontà della madre. Con sentenza parziale n. 1785 dal 23/11/2012, il Tribunale di Modena, qualificata la disposizione testamentaria in termini di legato in sostituzione di legittima ex art. 551 cod. civ. e ritenuto l'istituto inapplicabile in ragione del mancato avveramento delle due condizioni previste dalla scheda 3 testamentaria, accertò il diritto dell’attrice a ottenere un terzo del patrimonio relitto a titolo di legittima e la composizione dell'asse relitto, stabilì che l’attrice avesse diritto a ottenere la quota di un terzo dei beni sub A e sub B, con obbligo di conguaglio, in favore del fratello, di due terzi della somma, e rimise le parti, con separata ordinanza, davanti al giudice istruttore, perché provvedesse ad accertare la comoda di divisibilità dei beni e a predisporre un'ipotesi divisionale. Nelle more del giudizio di gravame, interposto avverso la predetta sentenza da CC ZO con atto di citazione notificato il 03/01/2014 (proc. n. 42/2014), fu emessa dal medesimo Tribunale la sentenza definitiva n. 2120/2014, pubblicata il 20/11/2014, con la quale fu data esecuzione ai progetti divisionali predisposti dal c.t.u., attribuendo, a ciascuno dei fratelli, la proprietà esclusiva di beni immobili, ponendo, a carico dell'attrice e in favore del convenuto, una somma a titolo di conguaglio, disponendo, quale condizione preliminare alla divisione, l'obbligo di creare un nuovo accesso carraio al servizio della porzione che ne risultava sprovvista e ponendo le spese del giudizio a carico del convenuto e quelle delle consulenze tecniche e del notaio a carico di entrambe le parti. Avverso quest'ultima sentenza CC ZO interpose appello mediante atto di citazione notificato il 19/12/2015, incardinando un giudizio (n. 3062/2015), nel quale si costituì CC IE, che ne chiese il rigetto. La Corte d’Appello, disposta la riunione delle due cause, si pronunciò con la sentenza n. 804/2019, pubblicata il 11/03/2019, con la quale respinse il gravame, condannando l'appellante LU ZO alle spese del grado. Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che il legato di denaro, da qualificarsi come legato in sostituzione della legittima, fosse condizionato all’avveramento delle due condizioni dell’esistenza della quantità di denaro sufficiente ad onorarlo e del mancato esercizio, da parte della legataria, della facoltà, ex art. 511 cod. civ., di rinunciare al 4 legato e di chiedere la legittima, nessuna delle quali si era avverata, posto che l’oggetto del legato (ossia una somma di denaro corrispondente al valore della legittima in luogo di un terzo del patrimonio relitto) consisteva nell’attribuzione di un bene determinato, nella specie non rinvenuto nel patrimonio relitto, e che l’attrice non aveva mai affermato di voler onorare la scheda testamentaria, ma di voler ottenere la quota di legittima a lei spettante;
che, ai fini dell’ammissibilità della rinuncia al legato, non era previsto il preventivo esercizio dell’azione di riduzione da parte del legatario, alla quale non poteva attribuirsi, in sé, la volontà di rinunciare;
che l’appellante non si era opposto alle conclusioni dell’attrice, con conseguente novità della domanda di essere considerato unico erede e di ottenere l’assegnazione dell’intero patrimonio relitto, con onere di liquidazione della sorella;
e che il legato avente ad oggetto una cosa determinata solo nel genere o una cosa particolare non ha effetto se il bene non si trova nel patrimonio relitto. I giudici di merito ritennero, altresì, che non potessero essere imputate alla massa né le spese funerarie, siccome considerate dal c.t.u., né quelle notarili, stante la mancata dimostrazione del loro pagamento con denaro proveniente dalla massa;
che fossero da rigettare anche le generiche e fuorvianti censure sulla sentenza definitiva, non essendo il criterio dell’estrazione a sorte cogente, né dirimente, in caso di attribuzione, quello dell’entità del conguaglio, posto che potevano essere valutati anche criteri oggettivi e soggettivi, di cui il Tribunale aveva dato conto, senza che esse fossero contestate dall’appellante; e che le spese erano state liquidate secondo il criterio della soccombenza, senza che rilevasse la mancata opposizione dell’appellante alla domanda proposta dall’attrice, e che la loro quantificazione era avvenuta correttamente, mentre l’appellante non aveva formulato specifiche contestazioni sul punto. 2. Avverso questa sentenza, RO CA, CC LE e CC BO propongono ricorso per cassazione, affidandolo a otto motivi. Si 5 difendono con controricorso SI EN e SI ON, quali eredi di CC IE. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 551, 1362, 653 e 654 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, dopo avere correttamente affermato che la disposizione in favore della figlia CC IE andava qualificata in termini di legato in sostituzione della legittima, aspetto questo passato in giudicato, avevano errato laddove avevano ritenuto che il raggiungimento dello scopo della defunta fosse subordinato alla duplice condizione che nel patrimonio relitto vi fosse una sufficiente somma di denaro e che la beneficiaria non si avvalesse delle facoltà di cui all’art. 511 (rectius 551) cod. civ., nessuna delle quali si era avverata. Ad avviso del ricorrente, una siffatta argomentazione si poneva in contrasto con l’art. 551 cod. civ., sia perché il legatario acquista il bene a titolo particolare e non entra a far parte della comunione, così da non essere legittimato all’esercizio dell’azione di divisione, sia perché, diversamente da quanto accade nel caso di divisione disposta dal testatore, l’assenza, nel patrimonio relitto, del bene attribuito per legato in conto di legittima non determina, quando di genere, l’inefficacia della disposizione, né tantomeno la sua invalidità, ma pone a carico dell’eredità un’obbligazione, a meno che il legatario non rinunci al legato e non eserciti al contempo l’azione di riduzione. In ragione di ciò, i giudici non avrebbero potuto affermare l’inefficacia del legato - avente ad oggetto denaro in misura corrispondente al valore della legittima -, in ragione dell’insussistenza, nel patrimonio relitto, dell’importo sufficiente al suo adempimento, oltretutto come se il denaro fosse una res determinata. 6 Ulteriore errore era, inoltre, da ravvisarsi, secondo il ricorrente, nell’improprio richiamo, contenuto in sentenza, all’art. 654 cod. civ. - che disciplina il legato di cosa particolare o determinata solo nel genere inesistente nell’asse -, dovendosi ricercare il discrimine tra gli artt. 653 e 654 cod. civ. nella sola volontà del testatore, allorché questa manifesti la sua intenzione di disporre dei soli beni dell’asse, circostanza questa non rinvenibile nella specie, nella quale la de cuius aveva inteso lasciare alla figlia “IE la sola legittima in denaro” e nominare il figlio erede universale. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 551, 649 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello affermato che CC IE aveva rinunciato implicitamente al legato in sostituzione della legittima, avendo chiesto l’accertamento del suo diritto, a titolo di legittima, della quota di un terzo del patrimonio della defunta e non essendo necessario, ai fini della rinuncia, l’esercizio dell’azione di riduzione, e che la pretesa dell’appellante di essere riconosciuto unico erede della madre, con onere di liquidare alla sorella una somma di denaro da reperirsi al di fuori dell’asse relitto, era nuova, non essendosi lo stesso opposto in primo grado e avendo anzi aderito alla richiesta dell’attrice di accertare il relictum ai fini del riconoscimento ad essa della legittima. Il ricorrente ha obiettato, quanto alla prima questione, che, acquistandosi il legato automaticamente per effetto dell’apertura della successione, soltanto la rinuncia espressa o per fatti concludenti avrebbe determinato il venir meno della vocazione a titolo particolare e l’acquisto, da parte del rinunciante, della qualità di erede dopo avere esperito vittoriosamente l’azione di riduzione, sicché i giudici avrebbero dovuto verificare siffatte circostanze, tenendo conto che il relativo onere della prova gravava sull’appellata. Tra l’altro, era stata la stessa attrice a esprimere interesse 7 a ottenere il corrispondente in denaro pari alla legittima e non beni determinati, così conformando la sua domanda alla volontà testamentaria, per la quale era necessaria la ricostruzione dell’asse relitto onde quantificare la quota di legittima, senza che tale comportamento costituisse rinuncia al legato con esperimento dell’azione di riduzione. Quanto al secondo punto, la Corte di merito aveva errato nel considerare nuova la questione sollevata, atteso che il convenuto, costituendosi, aveva aderito alla domanda di accertamento del relictum al fine del riconoscimento della legittima alla sorella, ma solo conformemente alla volontà testamentaria. L’adesione alla domanda di determinazione della quota disponibile non poteva, inoltre, considerarsi elemento ostativo alla possibilità di proporre l’eccezione di mancata rinuncia al legato in sostituzione della legittima, posto che la mancanza di tale elemento costitutivo del diritto (di proporre l’azione di riduzione) era rilevabile d’ufficio, senza necessità di un’eccezione di parte, con la conseguenza che l’obbligo insorto in capo all’appellante di liquidare la sorella con una somma di denaro anche non presente nel relictum non costituiva affatto domanda nuova, diretta all’accertamento della qualità di unico erede dello stesso, ma una mera argomentazione difensiva circa l’effetto obbligatorio sorto per effetto della qualificazione della disposizione in termini di legato. 3.1 Il secondo motivo, da trattare per primo per motivi di priorità logica e giuridica e unitamente al primo in ragione della stretta connessione, è infondato, con assorbimento del primo. Si osserva innanzitutto che, a norma dell'art 649 c.c., l'acquisto del legato coincide con la delazione nel momento stesso in cui il legatario, con l'apertura della successione, viene chiamato al legato e detto acquisto si verifica ope legis senza scienza e volontà del legatario, nel senso, cioè, che non vi è bisogno di una dichiarazione di accettazione da parte sua, sebbene sia ad esso riservata la facoltà di rinunziarvi. Analogamente, il legittimario istituito legatario acquista ipso iure il legato, ma, se intende 8 conseguire la quota di legittima, deve a esso rinunziare, altrimenti decade sia dalla legittima, sia dall'azione per conseguirla (Cass., Sez. 2, 22/5/1963, n. 1337). Pertanto, così come l’accettazione del legato - che assume, per un verso, valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l'altro, l’immediata perdita ope legis del diritto di chiedere la legittima a norma dell'art. 551 c.c. (Cass., Sez. 2, 27/05/1996, n. 4883; Cass., Sez. 2, 17/02/1965, n. 261, cit.) - non è vincolata all'osservanza di speciali formalità e, tanto meno, deve avvenire con una dichiarazione recettizia, ben potendo essere effettuata sia in maniera espressa, verbalmente o per iscritto, sia tacitamente, con fatti chiaramente indicativi della volontà del legittimario di voler conseguire il legato (Cass., Sez. 2, 17/02/1965, n. 261), allo stesso modo la rinuncia, che ha natura di negozio unilaterale dismissivo di un diritto (reale o obbligatorio) il cui acquisto si è verificato ipso iure al momento dell'apertura della successione e alla quale è subordinata la richiesta della legittima ex art. 551 c.c. da parte dell’onorato (Cass., Sez. 2, 5/6/1971, n. 1683), non richiede particolari forme, tranne che in caso di disposizione riguardante beni immobili. Soltanto in quest’ultima situazione, infatti, la rinuncia, in quanto atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio dell’onorato, è soggetta alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350, primo comma, n. 5, c.c. (Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530; Cass., Sez. 2, 04/08/2017 , n. 19646; Cass., Sez. 2, 15/05/1997, n. 4287; Cass., Sez. 2, 23/08/1986, n. 5142; Cass., Sez. 2, 13/11/1979, n. 5893), mentre in tutti gli altri casi è sufficiente, perché possa essere ritenuta e rinvenuta come tale, una valida e non equivoca manifestazione dell'intento abdicativo del diritto (Cass., Sez. 2, 15/05/1997, n. 4287), che può sostanziarsi anche in una dichiarazione informale o trarsi da facta concludentia implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato (Cass. n. 1040/1954; n. 9 37/1964; n. 261/1965; n. 4883/1996, Cass., Sez. 2, 22/07/2004, n. 13785; Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530). Soltanto in seguito alla rinuncia è possibile per l’onerato ottenere la legittima ai sensi dell’art. 551 c.c. (Cass., Sez. 2, 5/6/1971, n. 1683), integrando essa una condizione di quest’ultima azione (Cass., Sez. 2, 4/8/2017, n. 19646; tra le tante anche Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13785), e, se il legato tacitativo ha ad oggetto denaro, reclamare la quota di riserva spettante per legge sui beni ereditari e conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall'art. 718 c.c. (Cass., Sez. 2, 27/06/2013, n. 16252). Orbene, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530), la sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari, non costituisce atto univoco nel senso sopra detto, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una mera riserva di chiedere soltanto l'integrazione della legittima, ferma restando l'attribuzione del legato (Cass., Sez. 2, 22/6/2010, n. 15124), così come non è atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo la proposizione dell'azione di riduzione, essendo ipotizzabile un duplice intento del legittimario di conseguire tanto il legato, quanto la legittima (Cass., Sez. 2, 11/11/2008, n. 26955). E’ altrettanto vero, però, che, quando il legato sostitutivo abbia ad oggetto una somma di denaro di importo pari alla quota riservata, come nella specie, la proposizione dell’azione volta ad ottenere non già la riduzione della disposizione per lesione della legittima - in tal caso inesistente in quanto assolta direttamente dal legato -, ma il diritto al riconoscimento della propria quota in natura ai sensi dell'art. 718 c.c. può intendersi come manifestazione implicita, ma univoca, della volontà di rinunciare al legato, essendo una siffatta azione incompatibile con il mantenimento del lascito e non residuando alcun altro interesse dell’onorato correlato ai suoi diritti di 10 legittimario, sempre che, come è ovvio, non vi sia stata la previa accettazione del legato, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del legato correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato (sulla irretrattabilità dell’accettazione del legato, vedi tra le tante Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13785). 3.2 Nella specie, la Corte di merito, pur non adeguandosi del tutto ai su esposti principi, è comunque pervenuta ad un giudizio finale conforme ad essi. Infatti, se è vero che la decisione è stata erroneamente fondata sulla natura asseritamente condizionata del legato, siccome subordinato al mancato esercizio, da parte dell’onorata, della facoltà di cui all’art. 511 c.c. (rectius 551) di rinunciarvi, senza considerare la natura meramente ricognitiva di siffatta disposizione in quanto pedissequamente riproduttiva di un diritto (la facoltà di rinuncia) già contemplato dalla stessa norma citata e foriero, se esercitato, della caducazione del lascito, è anche vero che i giudici hanno ritenuto che l’azione esercitata costituisse rinuncia al legato in quanto incompatibile con la volontà di dare attuazione e di rispettare le disposizioni di ultima volontà della madre, siccome finalizzata all’ottenimento della quota di legittima, affermando, altresì, correttamente che la rinuncia non era condizionata al previo esercizio dell’azione di riduzione, costituendo semmai la rinuncia condizione dell’azione di riduzione, come si è detto. La reputata sussistenza della rinuncia al legato rende, allora, irrilevante l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito, allorché hanno ritenuto inammissibile perché nuova la domanda dell’appellante volta a ottenere il riconoscimento dello status di unico erede della defunta madre. 11 A tal proposito, va osservato che il legato costituisce un onere che incide nel calcolo della legittima e che il legittimario rientra sì tra i beneficiari di cui si deve tener conto ai fini della determinazione della quota di riserva, ma non a titolo di erede, come arguibile dall’ultimo comma dell'art. 551 c.c., laddove stabilisce che «il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile» e che, se il suo valore «eccede quello della legittima spettante al legittimario», grava sulla disponibile per l’eccedenza. Il legittimario che preferisca rinunziare al legato viene, dunque, a trovarsi nella medesima situazione di quello pretermesso dallo stesso testatore, la cui volontà era diretta a garantirgli il legato e non già la quota dell'eredità, sicché, venuta meno la disposizione a titolo particolare, il legittimario non è altro che un erede necessario pretermesso e come tale non partecipa alla comunione ereditaria se non dopo avere esperito e vinto l'azione di riduzione, dato che fino a tale momento restano valide le disposizioni che violano i diritti correlati alle quote di riserva (Cass., Sez. 2, 3/7/1975, n. 2586). Per converso, il ricorrente, con la pretesa esercitata in giudizio di dare attuazione alle disposizioni di ultima volontà della madre, che lo aveva espressamente nominato suo erede universale, non aveva fatto altro che domandare, implicitamente, il riconoscimento del suo status di unico erede, essendo la posizione della sorella assimilabile a quella del legittimario pretermesso, come si è detto, con la conseguenza che i giudici di merito non potevano certo considerare nuova la relativa richiesta, siccome meramente riproduttiva della domanda esercitata a monte. Ciononostante, detto errore non può dirsi dirimente nella specie, atteso che l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’Appello circa l’intervenuta rinuncia al legato per effetto dell’esercizio dell’azione di riconoscimento della quota di legittima in natura, da parte dell’appellata, e il successivo riconoscimento dei suoi diritti di erede legittimaria rende del 12 tutto superflua l’affermazione in esame, essendo la questione superata dalla decisione assunta. 3.3 Per gli stessi motivi, deve considerarsi assorbito il rilievo prospettato con il primo motivo. A tal riguardo si osserva che, partendo dall’art. 653 c.c., secondo cui «È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte», questa Corte ha, anche di recente, avuto modo di chiarire che, con riferimento al legato di somme di denaro, occorre distinguere tra l’ipotesi in cui il lascito abbia riguardato somme risultanti a credito su uno specifico conto corrente bancario al momento della morte del testatore e quella in cui non vi sia stato alcun richiamo a un preciso conto corrente, stabilendo che solo nel primo caso la disposizione ha natura non di legato di genere, ma di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo, in tal caso, chiara l'intenzione del de cuius di attribuire il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento (Cass., Sez. 6-2, 23/07/2020 , n. 15661; Cass., Sez. 2, 06/06/2013 , n. 14358), ma non nel secondo, nel quale il legato è di genere, siccome avente ad oggetto un bene appartenente ad un genus successivamente individuabile. In quest’ultimo caso, infatti, il legato non produce effetti reali, ma è regolato dalle norme sul rapporto obbligatorio, e non è inefficace solo perché il bene, al momento della redazione della scheda testamentaria o del decesso, non si trova nel patrimonio del de cuius, stante il principio genus nunquam perit, rilevando una siffatta evenienza soltanto se quest’ultimo abbia inteso riferirsi a beni effettivamente presenti nel suo patrimonio. Nonostante i giudici di merito non abbiano preso alcuna posizione sulla suddetta ripartizione, essendosi limitati a sostenere che la disposizione testamentaria aveva ad oggetto un bene determinato (nella specie una 13 somma di denaro corrispondente al valore della legittima in luogo di un terzo del patrimonio relitto), senza null’altro aggiungere se non che la relativa “condizione” non si era verificata, purtuttavia la questione dell’inefficacia o meno della disposizione di ultima volontà non assume più alcuna rilevanza, una volta che la stessa è venuta meno per effetto dell’accertata rinuncia da parte dell’onorata. Da ciò consegue l’assorbimento della censura. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 556 cod. civ., 115 e 112 cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello, nel ricostruire l’asse relitto, aveva ritenuto di non imputare alla massa le spese funerarie e quelle notarili, le prime perché considerate dal c.t.u., le seconde perché non era stato provato il pagamento con denaro presente nell’asse, senza considerare le fatture prodotte, sia afferenti al notaio, che ne aveva attestato anche il pagamento, sia afferenti al legale, che erano state intestate allo stesso ricorrente, i cui pagamenti da parte sua erano, peraltro, pacifici in causa. 4.2 Il terzo motivo è, invece, all’evidenza inammissibile, in quanto volto a un nuovo apprezzamento della prova documentale per accreditare innanzi a questa Corte di legittimità un nuovo e rinnovato giudizio in relazione all’entità delle somme da imputare alla massa e ciò senza neanche articolare, sulle questioni sopra prospettate, il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del novellato articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c., unico strumento attraverso il quale è possibile oggi sindacare, con ricorso per cassazione, il tessuto argomentativo di un provvedimento impugnato in sede di legittimità, laddove quest'ultimo dovesse omettere l'esame di un “fatto storico”, oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini dell’adozione della decisione giudiziale (in questi termini, tra le tante, Cass., Sez.1, 12/5/2023, n. 13112). I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto infondata la domanda dell’appellante volta ad imputare alla massa (ai fini della ricostruzione del 14 relictum ex art. 556 c.c.) le spese funerarie e quelle notarili, osservando, quanto alle prime, che il loro importo risultava essere stato considerato dal c.t.u., e, quanto alle seconde, che non vi era prova che il pagamento delle stesse fosse avvenuto con denaro presente nell'asse ereditario all'apertura della successione, sicché la doglianza, pur presentata sotto la veste della violazione di legge, non fa altro che mettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto nella sentenza. 5.1 Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito reso una motivazione insufficiente o comunque apparente, essendosi attenuti a quanto affermato dal Tribunale, senza in alcun modo analizzare le argomentazioni difensive dell’appellante in merito al carattere di genere e non di specie del legato in esame e alla sua efficacia obbligatoria. 5.2 Il quarto motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. Per un verso, occorre osservare che, quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice d'appello con l'indicazione della condivisione dell'affermazione del primo giudice che si è fatta propria, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell'onere di specificazione del motivo e di adempimento dell'onere di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l'affermazione condivisa dal giudice d'appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l'atto di appello. E' palese che la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche. Si comprende allora che, in caso di motivazione per relationem enunciata dal giudice d'appello, la relativa censura deve necessariamente recare la puntuale indicazione della motivazione della sentenza di primo grado e, nel contempo, la critica che le era stata rivolta con i motivi di appello, onde evidenziare che con la motivazione il giudice d'appello ha, in realtà, 15 eluso i suoi doveri motivazionali (Cass., Sez. U, 20/3/2017, n. 7074), incombenze queste che sono rimaste non del tutto chiarite nella specie. Va, inoltre, ricordato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. da ultimo, Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767; vedi anche, tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). 16 Nella specie, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sulle ragioni della reiezione dell’appello, avendo dato conto della interpretazione data alla scheda testamentaria e della condotta posta in essere dall’appellata, delle conseguenze derivanti dalla rinuncia al legato e della insussistenza delle prove relative ai pagamenti al notaio, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente il vizio dedotto. 6.1 Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 720, 721, 729, 874, 880, 906 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte di merito, con riguardo alla ripartizione dei beni contenuta nella sentenza definitiva, aveva riportato le motivazioni del Tribunale, sostenendo che il criterio dell’estrazione a sorte in caso di porzioni uguali fosse tendenziale e derogabile sulla base di fattori soggettivi e oggettivi;
che l’attribuzione dovesse tener conto di tali fattori e non del minor conguaglio;
che le parti non avessero contestato la correttezza della valutazione del c.t.u., ma manifestato la preferenza per una delle due proposte;
che il Tribunale avesse considerato, nell’attribuzione dei lotti, ragioni soggettive (quale la litigiosità delle parti) e oggettive, senza considerare che il criterio di scelta adottato era stato oggetto di puntuale contestazione anche con riferimento sia alla proprietà del muro divisorio, sia alle luci e alle vedute. 6.2 Il quinto motivo è inammissibile. Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che, in tema di divisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui 17 valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, 18/01/2007, n. 1091; Cass., Sez. 2, 12/02/2013, n. 3461), non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte Cass., Sez. 2, 21/02/2017, n. 4426). Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore (Cass., Sez. 6-2, 06/05/2021, n. 11857). Nella specie, i giudici di merito, dopo avere richiamato i suddetti principi e preso atto che ciascuna delle parti aveva espresso preferenza per due diverse ipotesi divisionali, hanno ritenuto di confermare quanto deciso dal Tribunale, richiamando per relationem le ragioni oggettive e soggettive (ivi compresa la litigiosità dei contendenti) espresse in quella sede ed evidenziando che quelle ragioni non fossero state contestate dall’appellante, che si era limitato a rappresentare la violazione di infondate disposizioni sulla comunione del muro perimetrale e delle norme in materia di luci e vedute, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza. Orbene, in disparte l’inammissibilità della censura per difetto di specificità, in ragione del principio richiamato al precedente punto 5.2 con riferimento alla motivazione per relationem, va osservato che non è stata attinta la ratio decidendi incentrata sulla sostanziale inammissibilità del motivo d’appello per non avere contestato le ragioni oggettive e soggettive poste a base della sentenza di primo grado, in sé idonea a reggere la decisione. 18 7.1 Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 4-5, cod. proc. civ., perché la Corte d'Appello, affermando che l'appellante non aveva avanzato alcuna contestazione, essendosi limitato a lamentare genericamente la violazione di infondate disposizioni sulla comunione del muro perimetrale dell'edificio e delle norme in materia di luci e vedute, e che la sentenza era passata in cosa giudicata, aveva reso una motivazione apparente. 7.2 Il sesto motivo è inammissibile. Il ricorrente non soltanto non ha spiegato adeguatamente in cosa fossero consistite le doglianze riferite alla comunione del muro e alle luci, onde consentire a questa Corte di conoscere la rilevanza delle relative circostanze ai fini dell’attribuzione dei lotti, ma non ha neppure considerato che la Corte di merito ha rigettato il motivo sul punto, evidenziandone la sostanziale inammissibilità in quanto la censura non aveva attinto le ragioni soggettive e oggettive poste a base delle rispettive attribuzioni. 8. Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 789 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, a fronte della contestazione sull’esorbitante condanna alle spese di lite pronunciata nei confronti del ricorrente, nonostante questi non si fosse opposto all'accertamento dell'asse ereditario e al riconoscimento del diritto alla legittima della sorella in conformità alle disposizioni testamentarie, avevano confermato la statuizione sulle spese fondata sul criterio della soccombenza, sostenendo che non rilevasse la non opposizione dell’appellante alla domanda formulata dall’attrice, che lo stesso appellante avesse confermato indirettamente la correttezza della motivazione della sentenza parziale emessa dal Tribunale e che fossero corretti i parametri adottati per la liquidazione delle spese in assenza di specifica contestazione, senza 19 considerare che, nel giudizio di divisione, le spese andavano poste a carico della massa, mentre poteva applicarsi il principio della soccombenza soltanto in caso di atti determinati da eccessive pretese o inutili resistenze, che l'appellante non poteva dirsi totalmente soccombente, stante la qualificazione della disposizione testamentaria in termini di legato ex art. 551 cod. civ., e che lo scaglione di riferimento, ritenuto corretto, non considerava invece l'entità della quota di legittima, inferiore a € 100.000,00. 9. Con l'ottavo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 4-5, cod. proc. civ., perché, con riferimento alle spese, i giudici di merito avevano reso una motivazione apparente e incomprensibile, siccome inidonea a far conoscere il ragionamento seguito. 10. Il settimo e ottavo motivo, da trattarsi congiuntamente siccome entrambi afferenti al problema della regolamentazione delle spese, affrontato ora sotto il profilo del difetto di motivazione, ora sotto quello della violazione di legge, sono infondati. I giudici di merito hanno regolato le spese del giudizio, affermando che andasse «confermata la statuizione sulle spese processuali correttamente assunta in base al principio di soccombenza a nulla rilevando, sull'esito complessivo della lite, la circostanza che l'appellante non si fosse opposto alla domanda proposta con l'atto introduttivo della lite dalla sorella». Ebbene, se è vero che, nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite a eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass., Sez. 2, 03/05/2024, n. 12068; Cass., Sez. 2, 24/01/2020, n. 1635; Cass., Sez. 2, 08/10/2013, n. 22903), è anche vero che tale principio non vale 20 nel caso in cui siano risolti con sentenza gli incidenti cognitivi tipici, quali le contestazioni sul diritto alla divisione, come nella specie, nei quali ben può applicarsi il criterio della soccombenza. Pertanto, pur restando incomprensibile la parte della sentenza che evidenzia l’irrilevanza della posizione difensiva assunta dall’appellante rispetto alla domanda proposta dall’appellata-originaria attrice, è comunque chiaro che le contestazioni mosse, volte ad affermare la validità ed efficacia del legato, in luogo della delazione legittima e riproposte, tra l’altro, anche in questa sede, onde evitare la formazione della comunione e l’attribuzione di quote in natura ai due eredi, ben potevano dar luogo all’applicazione del criterio della soccombenza, oltretutto puntualmente richiamato nella sentenza impugnata. Quanto agli importi, il ricorrente ha lamentato che la liquidazione operata dal Tribunale fosse eccessiva in quanto prossima al massimo, senza considerare che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa soltanto allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass., Sez. 2, 5/5/2022, n. 14198). Da ciò consegue l’infondatezza della censura. 11. In conclusione, dichiarato l’assorbimento del primo motivo di ricorso, l’infondatezza del secondo, quarto, settimo e ottavo e l’inammissibilità del terzo, quinto e sesto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. 21 Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 7/10/2025 Il giudice estensore (Valeria Pirari) Il Presidente (Felice Manna)