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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 13080/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LOTTA MAURA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SPAZZINI CARLO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 23/06/2025, con cui e hanno Parte_1 CP_1 chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento di (26.1.18); Per_1
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 7.7.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«- è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre in Roncadelle in Per_1 via Carlo Alberto dalla Chiesa 22; ogni variazione di residenza dovrà essere concordata fra i genitori;
- le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto
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reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- i genitori si impegnano reciprocamente a garantire alla figlia di trascorrere equi tempi con ciascun genitore in Per_1 funzione degli impegni di ognuno;
in ogni caso a seconda dei turni di lavoro della madre, starà con il padre dal Per_1 lunedì al venerdì dalle ore 16.20 alle ore 22.00, o dalle ore 21.00 alle ore 8.20, e a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio. Durante le vacanze Natalizie e di Pasqua la minore trascorrerà metà periodo con il padre e metà con la madre alternando di anno in anno le festività principali;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori. La minore trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come i compleanni dei genitori, mentre il giorno del suo compleanno verrà possibilmente trascorso dai genitori e dalla minore insieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della figlia con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernottamento. Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi durante Per_1 il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- i genitori precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e soprattutto della figlia, anche in considerazione della sua età, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla figlia una crescita serena;
- verserà a quale contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 350,00 CP_1 Parte_1 Per_1 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 10 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Brescia, che di seguito si trascrive integralmente:
“Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli tra il Tribunale di Brescia e Ordine degli Avvocati di Brescia, siglato in data 14/07/2016, identificato dal prot. N. 2208/16, che qui si richiama integralmente e di cui di seguito si trascrive in estratto: spese per la salute -spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari. -spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. spese per l'istruzione -spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale da corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico. -spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria. -spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. spese di custodia di prole minorenne -Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. spese per divertimento -spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Tutte le spese indicate saranno sostenute o dall'uno o dall'altro genitore e verranno rimborsate da chi non le ha anticipate, entro quindici giorni dall'esborso”;
- l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla madre. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno percepite nella misura del 60% dal padre e del 40% dalla madre. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute;
- i genitori prestano autorizzazione al rinnovo/emissione dei documenti di identità e per l'espatrio proprio e della minore;
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- le spese e gli onorari sostenuti per il presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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