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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/12/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5914/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice LL ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 5914/2023 promossa da
(C.F.: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di C.F._2 [...]
(cod. fisc. ) , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 C.F._3
RU RO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Barbieri, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione iscritto a ruolo in data 21.11.2023
ATTORI contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 funzione di gestione liquidatoria della ex in persona del commissario CP_2 straordinario dell' quale commissario liquidatore della gestione liquidatoria CP_3 della soppressa ex art. 42, comma 9, L.R. 19/2022, legale rappresentante pro- CP_2 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vagnoni ed elettivamente Parte_3 domiciliata presso il suo studio, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo
1 comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata in data
25.1.2024
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie;
Conclusioni: precisate con le note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, primo comma, n. 1), c.p.c.
- per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, stante la natura della controversia e considerato l'espletamento dell'ATP RGn 2018/2018 innanzi al
Tribunale di Ancona, G.I. Dott.ssa Silvia Corinaldesi, nonché l'espletamento del procedimento di mediazione n. 213/2023 presso la Camera di Conciliazione Forense di Ancona:
- In via preliminare ed istruttoria, rinnovare la CTU espletata nel corso del presente giudizio e disporre, dunque, CTU medico-legale sulla minore , sulla base della consulenza tecnica di parte del Persona_1 dott. che ha portato alla luce nuovi ed ulteriori comportamenti colposi dei sanitari della struttura Per_2 convenuta, nominando il Collegio peritale al di fuori del Circondario, così da garantirne l'imparzialità e la terzietà, e chiedendo ai Consulenti nominati di sciogliere i seguenti quesiti:
1) Dicano i CTU se i sanitari della struttura resistente, che ebbero in cura e la di lei Persona_1 madre, agirono nel rispetto della scienza medica e conformemente alle regole di buona pratica clinica ed alle
Linee Guida applicabili ratione materiae;
2) Dicano i CTU se i sanitari della struttura resistente abbiano errato per non aver valutato i fattori di rischio correlati alla distocia della spalla presenti nel caso della gravidanza della signora e per Per_3 non aver, conseguentemente, optato sin da subito per un parto cesareo;
3) Dicano i CTU se i sanitari della struttura resistente abbiano errato per aver colpevolmente ritardato l'esecuzione del parto cesareo di ulteriori 50 minuti a partire dall'indicazione di procedervi effettuata dalla
Dott.ssa Parte_4
4) Dicano i CTU se sussiste nesso eziologico tra i danni subiti dalla piccola e i colpevoli Persona_1 errori dei sanitari della struttura resistente;
5) Dicano i CTU se, secondo il giudizio controfattuale, se i sanitari della struttura resistente avessero preso in considerazione i fattori di rischio per la distocia di spalla presenti nel caso della gravidanza della signora Per_ e avessero effettuato il parto cesareo in tempo utile, l'evento di danno non si sarebbe verificato;
2 6) Descrivano i CTU le condizioni di salute fisica e psichica della piccola individuando Persona_1 la lesioni in termini di invalidità, anche temporanea;
7) Dicano i CTU se i danni subiti dalla piccola incidono sulla capacità lavorativa Persona_1 futura della minore.
- In via principale e nel merito, acclarata la responsabilità della struttura resistente ed il nesso di causalità fra la condotta della stessa e i danni subiti dagli odierni attori, condannare al pagamento nei CP_3 confronti dei sigg.ri e in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale Per_3 Parte_2 sulla minore della somma a titolo di risarcimento del danno da questi subito ritenuta di Persona_1 giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro, sino all'effettivo soddisfo, ed in particolare:
1) della somma di € 493.306,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di danno biologico patito dalla minore;
Persona_1
2) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia in favore della minore Per_1
a titolo di danno morale;
[...]
3) della somma di € 250.000,00 in favore di ciascun genitore, o della diversa che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia, a titolo di danno da lesione del rapporto parentale;
4) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
- per parte convenuta, riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito trascritte:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito: rigettare, con ogni conseguente statuizione, tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, contenere l'eventuale risarcimento nei limiti del giusto e dell'equo.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario, Cap ed Iva come per legge.
Con riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, di articolare mezzi istruttori.
Ci si oppone sin d'ora alle eventuali richieste istruttorie avversarie.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con atto di citazione, notificato in data 21.11.2023, e in Parte_1 Parte_2 proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di hanno convenuto Persona_1 in giudizio l' in funzione di gestione liquidatoria Controparte_1 della ex allegando che la bambina, nata presso l'ospedale di Fabriano il 18 CP_2 gennaio 2016, in conseguenza di complicanze intervenute nel corso del periodo espulsivo del parto avrebbe subito una “grave lesione del plesso brachiale (distocia della spalla destra con lesione delle radici nervose C5 – C6 – C7)” e che, per l'effetto, oggi la bambina sarebbe portatrice di un
“deficit di estensione di carpo e dita della mano destra” (doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
Gli odierni attori hanno poi allegato che, sulla scorta della relazione tecnica redatta dallo specialista dott. essi avevano proposto innanzi al tribunale di Ancona ricorso Per_4 per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione), instaurato con n.R.G. 2018/2018 e conclusosi con la relazione del CTU depositata in atti (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione).
Quindi, gli odierni attori avevano proposto un ulteriore ricorso per ATP, instaurato con n.R.G. 1460/2021 e conclusosi con ordinanza di rigetto del giudice titolare del procedimento (docc. nn.
4-5 allegati all'atto di citazione).
A questo punto, svoltosi tra le parti il procedimento di mediazione ex d. lgs. n. 28 del
2010, con esito negativo, gli odierni attori hanno introdotto il presente giudizio (docc. nn. 6 e
7 allegati all'atto di citazione), ritenendo provata dalle risultanze delle indagini espletate nel primo giudizio di ATP e dalle conclusioni del CTP dott. (doc. n. 8 allegato all'atto Per_2 di citazione) la responsabilità della convenuta per inesatto adempimento dell'obbligazione medica.
Parte attrice ha quindi avanzato in questa sede domanda di condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni subiti, pari ad € 493.306,00 a titolo di danno biologico patito dalla minore a una somma da liquidare secondo equità a titolo di Persona_1 danno morale patito dalla minore ad € 250.000,00 a titolo di danno Persona_1 morale in favore di ciascun genitore;
a una somma da liquidare secondo equità a titolo di danno patrimoniale.
2. Si è costituita in giudizio parte convenuta per contestare la pretesa attorea eccependone l'infondatezza sia in fatto che in diritto.
4 In particolare, la convenuta ha eccepito preliminarmente che la CTU svolta in sede di
ATP, basata sulla stessa documentazione medica odierna, ha già escluso la responsabilità della struttura ospedaliera per i fatti per cui è causa. Peraltro, l'inammissibilità di una nuova
CTU sui medesimi fatti e la medesima documentazione è già stata affermata nel provvedimento di rigetto del secondo giudizio di ATP, ove il giudice ha ritenuto che tale richiesta violasse il divieto di ne bis in idem.
Parte convenuta ha poi affermato che, in ogni caso, dalla documentazione offerta da controparte non emergerebbe alcuna prova né della condotta inadempiente dei sanitari né del nesso causale fra la stessa e i danni asseritamente subiti dagli attori.
La convenuta, infine, ha contestato il quantum debeatur indicato da parte attrice in quanto viziato da duplicazione del danno, non potendo il danno non patrimoniale essere suddiviso in sottocategorie, e comunque non provato in relazione a nessuna delle voci lamentate.
In ragione di quanto precede, parte convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le pretese attoree.
3. Le parti hanno depositato le relative memorie istruttorie autorizzate nei termini ex art. 171ter c.p.c. (parte attrice le memorie nn. 1, 2 e 3; parte convenuta le memorie nn. 2 e 3).
Con ordinanza del 5.6.2024 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696bis c.p.c. (n.R.G. 2018/2018), ammesse le prove testimoniali articolate da parte convenuta nella terza memoria istruttoria e disposta la chiamata a chiarimenti dei CTU già nominati in sede di accertamento tecnico preventivo, dottoressa
[...] specialista in medicina legale, e prof. , specialista in ginecologia, Per_5 Persona_6 per rispondere al quesito: “1) se i sanitari della struttura resistente, che ebbero in cura Per_1
e la di lei madre, agirono nel rispetto della scienza medica e conformemente alle regole di buona
[...] pratica clinica;
2) in caso di risposta negativa al precedente quesito, dicano i CTU se sussiste il nesso eziologico tra i danni subiti da e i colpevoli errori dei sanitari;
Persona_1
3) precisino se il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e la distocia di spalla destra o posteriore determinatasi in capo alla piccola possa dirsi sussistente in termini di certezza, intesa nel Persona_1
5 senso civilistico del “più probabile che non” o in termini di mera possibilità e quindi di perdita di chance
(intendendosi per tale quella che attinga la soglia di una seria, concreta e apprezzabile possibilità) e, in tal caso, ne quantifichino il grado percentuale della chance perduta;
4) descrivano le condizioni di salute fisica e psichica della piccola individuando Persona_1 la lesioni in termini di invalidità eziologicamente riconducibili alla condotta dei sanitari” (come modificato all'udienza del 24.10.2024).
Le prove testimoniali sono state assunte alle udienze del 10.10.2024 e 24.10.2024.
I CTU hanno depositato il proprio elaborato peritale in data 5.6.2025.
Quindi, depositate da entrambe le parti le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, nei termini autorizzati dal giudice, all'udienza del 7.11.2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
4. La domanda attorea risulta infondata e come tale non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla cartella clinica in atti emerge che in data 18.1.2016 alle ore 9:00 Parte_1 venne ricoverata per “induzione di travaglio di parto alla 41°settimana + 1 giorno” presso l'ospedale di Fabriano.
La paziente era in “Buone condizioni generali. Incremento ponderale in gravidanza 17 kg.”.
Alle ore 18:30 la gestante raggiunse la dilatazione completa della cervice uterina.
Alle ore 19:50 la dott.ssa medico ginecologo di guardia, vista la mancata Parte_4 progressione fetale, ritenne opportuno procedere al parto cesareo.
La dott.ssa sentita come teste, ha precisato che si trattò di un parto cesareo Parte_4 non urgente, dato che il battito del feto andava bene, quindi, assunse per tempo il consenso informato della paziente e chiamò il medico ginecologo reperibile dott. atteso che Per_7 serviva la compresenza di due medici ginecologi, potendo solo il parto cesareo d'urgenza essere espletato dal solo ginecologo presente con l'ostetrica.
Il dott. sentito anch'egli come teste, ha riassunto così il contenuto della Per_7 telefonata, intervenuta alle ore 20:05: “vero e mi precisò al telefono la dottoressa che era Parte_4 presente con lei in reparto anche la dottoressa e si fermava fintantoché io fossi arrivato, se avessero Per_8 proceduto a taglio cesareo loro avrebbero iniziato poi io sarei subentrato al mio arrivo. al Parte_4
6 momento della telefonata mi disse che la signora partoriente era a dilatazione completa da un'ora e mezza e che non c'era un'urgenza immediata, eravamo nei tempi previsti dalle linee guida.” (cfr. anche doc. n. 9 allegato alla terza memoria istruttoria).
A questo punto, il dott. timbrò il cartellino alle ore 20:27 (cfr. doc. n. 8 allegato Per_7 alla terza memoria istruttoria di parte convenuta) ed arrivò in sala parto alle ore 20:40.
Frattanto, tuttavia, la dott.ssa revocò la decisione di procedere al parto Parte_4 cesareo.
Al riguardo, la teste ha spiegato che dopo aver chiamato aveva Parte_4 Per_7 atteso a procedere al parto cesareo, nonostante fossero presenti due medici ginecologi (lei e la dott.ssa , proprio perché non aveva ravvisato l'urgenza: secondo la sua stima, dal Per_8 momento in cui aveva avvisato il collega avevano circa 75 minuti per agire.
Poi durante l'attesa, alle 20:15 circa, il feto progredì spontaneamente nel canale del parto e dunque l'ipotesi di procedere col parto cesareo venne meno.
Tale circostanza non venne annotata nella cartella clinica in quanto: “Io non annotai in cartella la progressione del feto prima di effettuare il parto, perché in quel momento stavo in sala parto e non annotai la circostanza in cartella”.
Questa versione è stata comunque confermata dalla deposizione testimoniale di infermiera puericultrice presso l'ospedale di Fabriano, la quale ha riferito che Tes_1
“Sapendo che c'era il cesareo mi sono affacciata in quanto se il medico avesse deciso di praticare il cesareo avrei dovuto preparare la paziente per la sala operatoria, come ad esempio metterle in catetere, come da protocollo, vestirla con il camice, rasarla, operare la cura igienica della paziente. però quanto mi sono Per_ affacciata ho visto che la signora stava spingendo e la dottoressa mi disse “aspettiamo”, come per dire che il travaglio sta partendo da solo. Quindi arrivato mi chiese se la signora era andata in sala Per_7 operatoria;
io gli dissi di no, perché avevo visto che la signora stava spingendo e pertanto probabilmente il cesareo non sarebbe stato più fatto;
comunque gli dissi di chiedere alla ginecologa che era in sala parto per avere ulteriori informazioni.”.
Dunque, alle 20:50 si procedette al parto per via vaginale, durante il quale, da quanto riportato nella cartella clinica dal dott. sorsero difficoltà che vennero superate dai due Per_7 medici: “dopo il disimpegno della testa fetale si evidenzia difficoltà alla fuoriuscita delle spalle risolta
7 prontamente facendo assumere alla paziente la posizione di ed esercitando una lieve pressione CP_4 sovrapubica”.
Dello svolgimento del parto, non venne compilato il partogramma, in merito al quale la testimone così si è espressa: “Il partogramma lo deve compilare l'ostetrica, non so perché Parte_4 nel caso di specie non venne completato.
Il partogramma è una trascrizione di quello che avviene in sala parto, anche quello che ci si dice a voce;
al di là del grafico del partogramma, c'è il diario clinico, con gli orari delle visite e di ciò che accade di rilevante, che dà le indicazioni necessarie, come avvenuto nella specie, come si evince dal diario clinico presente Contr a pag. 40 della cartella clinica prodotta da che mi si esibisce in udienza”.
Infine, nata come emerge dalla cartella clinica neonatale, alla Persona_1 piccola venne subito riscontrata una condizione di ipomobilità che, alla visita occorsa il giorno successivo, venne così precisata: “la condizione di ipomobilità AS dx con asimmetria di tono e riflessi, presenza di movimenti distali. Condizione compatibile con stupor del plesso superiore. Si condividono indicazioni di igiene posturo-motoria e accudimento abilitatitivo”.
Secondo la tesi di parte attrice, in sintesi e per quanto di interesse, quanto occorso alla bambina è ascrivibile ad una condotta negligente, imprudente e imperita dei medici:
“L'imperizia consiste nel derogare dalle regole di condotta che la maggior parte del personale sanitario, di pari grado e livello, avrebbe osservato per risolvere lo stesso caso.
Tale imperizia si è resa evidente nel non aver correttamente valutato, secondo il rapporto rischi/benefici, le eventuali conseguenze del permettere il parto per la via vaginale nonostante il travaglio procedesse con difficoltà, tanto che la Dott.ssa fece addirittura firmare alla paziente il consenso CP_5 informato per taglio cesareo per “mancata progressione della parte presentata”.
Imperizia presente anche nell'aver sottovalutato la grande intensità delle contrazioni uterine che con elevata probabilità avrebbero concorso, dato l'importante peso fetale e la presenza di un bacino limite in paziente con esile costituzione fisica, all'instaurarsi di malposizionamenti fetali nel canale da parto.
La negligenza consiste in un atteggiamento passivo e/o omissivo (in relazione ad un obbligo) dovuto a noncuranza o disattenzione, praticamente in una mancata o carente diligenza.
Tale negligenza risulta evidente nel colpevole atteggiamento omissivo tenuto da parte del curante prima e del personale sanitario dopo il ricovero, non facendo alcuna stima del peso fetale né ecograficamente, né clinicamente con valutazione della lunghezza sinfisi-fondo e regola di Johnson, nonostante fosse evidente,
8 “ictu oculi” l'importante peso fetale a fronte della costituzione esile della paziente (peso pregravidico 48 Kg.)
e la presenza di un bacino limite.
Tale negligenza è facilmente reperibile anche nella mancata compilazione del partogramma, che avrebbe permesso un'immediata comprensione dell'evoluzione del travaglio e una precoce individuazione di un eventuale travaglio distocico.
L'imprudenza è l'atteggiamento avventato di colui che non tiene conto delle regole dettate dalla ragione e dall'esperienza comune.
Tale imprudenza è agevolmente ravvisabile nel non avere espletato il parto subito dopo la decisione della Dott.ssa di procedere al taglio cesareo, aspettando il curante della paziente, nonostante CP_5 fosse già presente in Ospedale anche un altro sanitario (il Dott. , procrastinando il taglio Persona_9 cesareo di circa un'ora, favorendo così il malposizionamento fetale ed il relativo incarceramento della spalla, tutto ciò in un contesto di mancata ed esauriente informativa alla paziente, che pure aveva già firmato il consenso al taglio cesareo.
Da un punto di vista squisitamente medico-legale, la gravida doveva essere assolutamente messa in grado di scegliere (ed infatti aveva scelto) tra parto operativo vaginale, intendendo con questi anche l'utilizzo delle manovre comunque a rischio per paralisi del plesso brachiale, e il taglio cesareo per cui è fondamentale, in tali casi, la scelta della paziente.
Dalle certificazioni presenti in atti, risulta un interessamento dei tre livelli di C5-C6-C7, condizione che ricomprende sia la paralisi alta che quella media, con “sindrome radicolare superiore completa, arto superiore dominante” (cfr. CTP dott. pagg. 14-15) Per_2
La consulenza medico legale, disposta ad integrazione della precedente emessa in
ATP su richiesta della stessa parte attrice, viceversa, si è conclusa, nuovamente, con l'esclusione da parte dei consulenti di una condotta inadempiente dei sanitari.
Il collegio peritale, infatti, in primo luogo, ha ribadito che non vi è stata una sottovalutazione delle condizioni della paziente.
La gestante, difatti, non risultava portatrice di alcun fattore di rischio, in quanto, “non era diabetica” e il feto “non era definibile macrosoma”; “Gli unici fattori potenzialmente associabili alla distocia di spalla rinvenibili nel caso di cui trattasi erano, quindi, (secondo le l.g. RCOG - Tabella 1 sotto riportata) rappresentati unicamente dalla l'induzione del parto con prostaglandine e, secondo le l.g. , CP_6
l'analgesia da parto con epidurale.
9 Nel primo caso, evidentemente, le prostaglandine furono applicate a causa del mancato esordio spontaneo del travaglio di parto in una gravidanza oltre il termine senza però comportare un effetto ipercinetico/ipertonico sulle contrazioni uterine;
la parto-analgesia tramite peridurale in quanto comunemente offerta a tutte le gestanti in travaglio di parto avviato, in assenza di controindicazioni specifiche”.
Parimenti, il parto, tanto nel I° stadio del travaglio, quanto nel II° stadio del travaglio, si stava svolgendo secondo le tempistiche usuali “poiché il tempo di 2 ore e 20 minuti circa (dalle ore 18,30, in cui viene raggiunta la dilatazione completa della cervice uterina, alla nascita del feto, alle
20,50) è un tempo compatibile con la durata massima del II° stadio del travaglio in una nullipara sottoposta ad analgesia peridurale che comunemente viene applicata quando si è raggiunto l'appianamento del collo uterino ed una dilatazione, a testa profondamente impegnata, di almeno 4-5 cm. (gli effetti dell'analgesia epidurale sulla progressione del travaglio di parto riguardano infatti prevalentemente la seconda fase del travaglio, quella espulsiva, la quale generalmente viene rallentata e si allunga mediamente di circa 15-30 min. e più)” e non si erano riscontrate anomalie nel tracciato cardiotocografico, almeno sino alle ore 19:15.
I CCTTUU poi hanno anche ribadito la correttezza delle manovre di trazione operate dai sanitari al momento del parto, come desumibile dal fatto che il feto era in posizione
“OIDA” e la distocia ha connotato la spalla destra, e cioè quella posteriore, piuttosto che quella sinistra, e cioè quella anteriore: “Tenuto conto di quanto affermato dall'autorevole RCOG
(“When BPI is discussed legally, it is important to determine whether the affected shoulder was anterior or posterior at the time of delivery, because damage to the plexus of the posterior shoulder is considered unlikely to be due to action by the healthcare professional”) secondo cui se il danno in caso di distocia è a carico della spalla posteriore anziché di quella anteriore, nel caso di cui trattasi è da considerarsi improbabile che vi sia stata una relazione tra l'azione dei nel momento in cui affrontarono e risolsero la distocia di spalla CP_1
Per_ della signora e l'evento lesivo neurologico occorso alla di lei figlia Infatti, a tal riguardo, è Per_1 di fondamentale importanza relazionare la distocia di spalla che talvolta si manifesta imprevedibilmente nel momento del parto dopo che è avvenuta l'espulsione della testa fetale, ed il danno paralitico brachiale che, fortunatamente solo in alcuni casi, si presenta talvolta ad essa correlato.”.
In relazione all'integrazione richiesta, infine, i CCTTUU, pur ritenendo che se si fosse proceduto con il parto cesareo alle ore 19:50 si sarebbero potuti evitare molto probabilmente sia la distocia di spalla che il danno paralitico brachiale, hanno affermato che i sanitari con la
10 propria condotta, così come precisamente ricostruita alla luce della documentazione in atti e delle deposizioni dei testimoni, non sono stati inadempienti, comportandosi nel rispetto della scienza medica e delle buone pratiche cliniche.
Il collegio peritale, in particolare, ha dapprima premesso che la distocia di spalla è un evento nella maggior parte dei casi non prevedibile e non prevenibile e, dunque, il ricorso preventivo al parto cesareo non può costituire mezzo idoneo ad essere comunemente utilizzato per ridurne l'incidenza: “Per quanto concerne la distocia di spalla è ormai universalmente acclarato il fatto che essa (esclusi i casi in cui è ravvisabile la presenza di fattori di rischio ad essa collegabili)
è, come già detto in precedenza, un evento riconosciuto nella maggior parte dei casi come imprevedibile ed imprevenibile per cui, per minimizzarne la sua incidenza (come detto in precedenza, sicuramente non per eliminarla del tutto), il preventivo ricorso al taglio cesareo (il c.d “taglio cesareo di elezione”) dovrebbe essere esteso a tutti i parti, e magari praticato prima che inizi il secondo stadio del travaglio, soluzione questa evidentemente fantasiosa e del tutto impraticabile anche perché, come già detto, seppur più raramente, anche il taglio cesareo può essere gravato esso stesso rischio distocico”.
I periti poi hanno affermato la probabile incidenza del lungo tempo di permanenza del feto lungo il canale del parto e della conseguente maggiore esposizione alle contrazioni uterine nel danno subito dalla piccola: “Dunque, poiché ci sembra di poter escludere che l'evento paralitico si sia verificato come conseguenza della distocia di spalla al momento del parto, in virtù del fatto che:
- in tal caso, essendo l'indice di posizione della testa fetale OIDA, il plesso brachiale prevalentemente interessato dalla lesione avrebbe dovuto essere quello sinistro, corrispondente alla spalla anteriore omolaterale e non (come accaduto) a quello destro relativo alla spalla posteriore (quella destra);
- l'espulsione del corpo fetale avvenne velocemente, testimoniato da un Apgar neonatale di 9-10,
(quindi di assoluta normalità) che deponeva per una sua non abnorme permanenza nel canale vaginale al momento distocico, per cui, in accordo con le ipotesi patogenetiche riportate nelle summenzionate linee guida e RCOG, dobbiamo necessariamente ipotizzare che l'evento paralitico brachiale destro occorso alla CP_6 neonata si sia potuto verificare a causa di una delle altre due seguenti possibili condizioni patogenetiche non legate alla azione traente degli operatori, ovvero:
1) un arresto della progressione della spalla posteriore all'altezza del promontorio sacrale per cui, mentre l'altra spalla (quella anteriore) veniva sospinta verso il basso nel canale del parto dalle contrazioni
11 sempre più intense, determinava una abnorme angolatura tra testa e spalla destra fetale creando, di fatto, le condizioni per uno stiramento del plesso brachiale omolaterale, causa dell'evento paralitico;
2) un possibile (poco probabile) “maladattamento” fetale intrauterino determinato da cause capaci di produrre insulti paralitici sul plesso brachiale ai quali hanno fatto seguito in modo addizionale determinante l'azione delle forze propulsive delle contrazioni uterine durante gli steps successivi del travaglio;
3) oppure (ancor meno probabilmente) la compressione intrauterina cagionata dalla presenza di fibromiomi uterini, setti vaginali ed utero bicorne che, determinando una possibile meiopragia compressiva intrauterina del plesso brachiale, lo esponeva, nel suo successivo tragitto di circa 60 minuti nel canale del parto, ad una prolungata azione alle contrazioni uterine. sempre più intense, capaci di determinarne la sua lesione.
Il succitato rapporto ACOG bene illustra, quindi, in merito alla differenza tra il blocco della spalla anteriore dietro la sinfisi pubica e quello della spalla posteriore che si arresta all'altezza del promontorio sacrale.
E' evidente, inoltre, come, nel caso di cui trattasi, ad ognuna delle ipotesi patogenetiche sopra esposte si possano assommare anche le dimensioni fetali (gr. 4010), non tali certamente da consentirne, come detto in precedenza, la definizione di “macrosoma”, ma sicuramente connotabili come superiori alla media.
Premesso ciò, diviene naturale dedurre che una eventuale riduzione del tempo di permanenza del feto lungo il canale del parto lo avrebbe sottratto al maggiore rischio lesivo esercitato sul plesso brachiale della spalla destra dalle contrazioni uterine, le quali oltretutto, come noto, qualora si presenta un eventuale ostacolo alla progressione del feto nel canale del parto, tendono ad aumentare nella loro intensità e frequenza.
Premesso quanto sopra, ci appare molto probabile, quindi, che le sempre più intense contrazioni uterine protrattesi a cominciare dalle ore 18:50 circa sino alle ore 19:15 (non possiamo dire oltre, in quanto il trasduttore che le registrava veniva inspiegabilmente rimosso finché, addirittura, alle ore 19:58 e sino al momento del parto, non veniva spenta l'intera apparecchiatura cardiotocografica) possano aver influito nel realizzarsi sia la distocia che l'evento paralitico.
In effetti mentre in passato si riteneva che, in caso di distocia di spalla, nel tentativo di provocarne il disimpegno, con conseguente aumento dell'angolo testa-spalla, fosse unicamente la “forte ed insistente trazione” esercitata sulla testa fetale già espulsa dalla rima vulvare, a rivestire un ruolo predominante nel determinismo di una lesione del plesso brachiale, attualmente si riconosce un possibile forte ruolo causale anche all'azione delle contrazioni uterine esercitate sulla spalla posteriore del feto rallentato nel suo percorso nel
12 tratto sacrale dello scavo pelvico;
per cui, nel caso di cui trattasi, quei 60 minuti di maggior latenza tra la primitiva indicazione al TC (da parte della dott.ssa , effettivi circa 40 minuti, ed espletamento Parte_4 del parto hanno inevitabilmente indotto la formazione di un maggior numero di intense contrazioni uterine che (come riportato nelle citate ll. gg.) possono aver assunto un possibile ruolo eziopatogenetico nel determinismo della lesione neurale, per cui ben si comprende come una eventuale quanto una più cospicua possibile riduzione di tale lasso temporale avrebbe potuto contribuire al non manifestarsi della lesione neurologica”.
Ciò affermato, i consulenti hanno tuttavia chiarito che, posta l'ininfluenza del ritardo del dott. vista la presenza in struttura della dott.ssa atteso che nella situazione Per_7 Per_8 in cui si trovava la gestante alle ore 19:50 la decisione di procedere al parto cesareo presa dalla dott.ssa non rispondeva ad un obbligo delle linee guida applicabili al caso di Parte_4 specie, l'aver temporeggiato nell'esecuzione dello stesso – allungando i tempi di permanenza del feto lungo il canale del parto e dunque i tempi di esposizione dello stesso alle contrazioni uterine - e l'aver revocato tale decisione al momento della naturale progressione fetale non ne ha determinato una violazione e quindi una condotta inadempiente: “l'espletamento del parto alle 19.50 per via cesarea rispondeva esclusivamente ad una scelta non perimetrata da stringenti linee guida.
In altri termini la Dott.ssa che si discostava dalla sua originaria indicazione di indurre un TC, Parte_4 non ha agito contro le buone pratiche sanitarie quando, temporeggiando notava che la discesa della testa aveva iniziato a progredire”.
Così ricostruite le posizioni assunte dal collegio peritale, si ritiene di aderire alle conclusioni cui esso è pervenuto, in quanto basate sull'analisi dei documenti depositati in atti e delle deposizioni espletate, con valutazione logica e motivata, eseguita senza incorrere in irregolarità procedimentali e garantendo il massimo contraddittorio possibile tra le parti (le osservazioni critiche depositate sono state documentate in allegato alla relazione e tutte prese in carico dai consulenti nominati).
Al riguardo si precisa che la mancata compilazione del partogramma, lamentata non solo da parte attrice ma anche dai consulenti, non appare viziare le conclusioni testè riportate, atteso che i consulenti hanno comunque potuto ricostruire la dinamica dei fatti, avuto riguardo alle ulteriori emergenze documentali della cartella clinica, avvalorate e completate dalle deposizioni testimoniali assunte.
13 Pertanto, le conclusioni cui sono giunti i consulenti risultano ragionevoli, anche alla luce delle considerazioni espletate dagli stessi consulenti in relazione alla condizione della gestante al momento del parto e alle tempistiche usuali del travaglio in casi similari a quello di specie.
In conclusione, la domanda deve essere rigettata, non essendo ascrivibile agli esercenti le professioni sanitarie presso l'ospedale di Fabriano alcuna condotta inadempiente.
5. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza.
Parte attrice, pertanto, deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese processuali da quest'ultima anticipate liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione del d. m. n. 55 del 2014 (nella versione successiva alle modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 13 agosto 2022) , parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità media, per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.
Parte attrice deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta anche le spese processuali da quest'ultima anticipate nei pregressi giudizi di ATP: per l'Rg. n. 2018/2018
(conclusosi nel 2019) liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione del d. m. n. 55 del
2014 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 13 agosto
2022), parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità media, per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio;
per l'Rg. n. 1460/2021 (conclusosi nel 2021) liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione del d. m. n. 55 del 2014 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 13 agosto 2022), parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, per le fasi di studio e introduttiva (tenuto conto la sostanziale duplicazione dell'attività).
6. Le spese di assistenza legale stragiudiziale per la mediazione obbligatoria, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. sin da Cass.
S.U. n. 16990 del 2017 e successive conformi). Pertanto, la domanda formulata solo in sede di memoria di replica è tardiva.
14 Le spese di CTU nel giudizio di ATP Rg. n. 2018/2018 sono definitivamente poste a carico di parte attrice, così come le spese di CTU del presente giudizio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
1) rigetta la domanda proposta da , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale di con atto di citazione depositato il 21 Persona_1 novembre 2023;
2) condanna, ex art. 91 c.p.c., , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
Cont responsabilità genitoriale di a rimborsare all' di gestione Persona_1 CP_1 liquidatoria dell'ex le spese processuali da quest'ultima anticipate in questo CP_2 giudizio di merito, liquidate in € 10.860, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, C.P.A. 4% ed IVA 22%, per compenso professionale;
3) condanna, ex art. 91 c.p.c., , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
Cont responsabilità genitoriale di a rimborsare all' di gestione Persona_1 CP_1 liquidatoria dell'ex le spese processuali da quest'ultima anticipate nel giudizio CP_2 di ATP Rg. n. 2018/2018, liquidate in € 3.279, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. 4% ed IVA 22%, per compenso professionale;
4) condanna, ex art. 91 c.p.c., , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
Cont responsabilità genitoriale di a rimborsare all' di gestione Persona_1 CP_1 liquidatoria dell'ex le spese processuali da quest'ultima anticipate nel giudizio CP_2 di ATP Rg. n. 1460/2021, liquidate in € 848, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, C.P.A. 4% ed IVA 22%, per compenso professionale;
5) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU del giudizio di ATP Rg. n.
1460/2021 e del presente giudizio.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 22 dicembre 2025
La giudice
LL ON
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice LL ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 5914/2023 promossa da
(C.F.: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di C.F._2 [...]
(cod. fisc. ) , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 C.F._3
RU RO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Barbieri, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione iscritto a ruolo in data 21.11.2023
ATTORI contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 funzione di gestione liquidatoria della ex in persona del commissario CP_2 straordinario dell' quale commissario liquidatore della gestione liquidatoria CP_3 della soppressa ex art. 42, comma 9, L.R. 19/2022, legale rappresentante pro- CP_2 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vagnoni ed elettivamente Parte_3 domiciliata presso il suo studio, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo
1 comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata in data
25.1.2024
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie;
Conclusioni: precisate con le note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, primo comma, n. 1), c.p.c.
- per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, stante la natura della controversia e considerato l'espletamento dell'ATP RGn 2018/2018 innanzi al
Tribunale di Ancona, G.I. Dott.ssa Silvia Corinaldesi, nonché l'espletamento del procedimento di mediazione n. 213/2023 presso la Camera di Conciliazione Forense di Ancona:
- In via preliminare ed istruttoria, rinnovare la CTU espletata nel corso del presente giudizio e disporre, dunque, CTU medico-legale sulla minore , sulla base della consulenza tecnica di parte del Persona_1 dott. che ha portato alla luce nuovi ed ulteriori comportamenti colposi dei sanitari della struttura Per_2 convenuta, nominando il Collegio peritale al di fuori del Circondario, così da garantirne l'imparzialità e la terzietà, e chiedendo ai Consulenti nominati di sciogliere i seguenti quesiti:
1) Dicano i CTU se i sanitari della struttura resistente, che ebbero in cura e la di lei Persona_1 madre, agirono nel rispetto della scienza medica e conformemente alle regole di buona pratica clinica ed alle
Linee Guida applicabili ratione materiae;
2) Dicano i CTU se i sanitari della struttura resistente abbiano errato per non aver valutato i fattori di rischio correlati alla distocia della spalla presenti nel caso della gravidanza della signora e per Per_3 non aver, conseguentemente, optato sin da subito per un parto cesareo;
3) Dicano i CTU se i sanitari della struttura resistente abbiano errato per aver colpevolmente ritardato l'esecuzione del parto cesareo di ulteriori 50 minuti a partire dall'indicazione di procedervi effettuata dalla
Dott.ssa Parte_4
4) Dicano i CTU se sussiste nesso eziologico tra i danni subiti dalla piccola e i colpevoli Persona_1 errori dei sanitari della struttura resistente;
5) Dicano i CTU se, secondo il giudizio controfattuale, se i sanitari della struttura resistente avessero preso in considerazione i fattori di rischio per la distocia di spalla presenti nel caso della gravidanza della signora Per_ e avessero effettuato il parto cesareo in tempo utile, l'evento di danno non si sarebbe verificato;
2 6) Descrivano i CTU le condizioni di salute fisica e psichica della piccola individuando Persona_1 la lesioni in termini di invalidità, anche temporanea;
7) Dicano i CTU se i danni subiti dalla piccola incidono sulla capacità lavorativa Persona_1 futura della minore.
- In via principale e nel merito, acclarata la responsabilità della struttura resistente ed il nesso di causalità fra la condotta della stessa e i danni subiti dagli odierni attori, condannare al pagamento nei CP_3 confronti dei sigg.ri e in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale Per_3 Parte_2 sulla minore della somma a titolo di risarcimento del danno da questi subito ritenuta di Persona_1 giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro, sino all'effettivo soddisfo, ed in particolare:
1) della somma di € 493.306,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di danno biologico patito dalla minore;
Persona_1
2) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia in favore della minore Per_1
a titolo di danno morale;
[...]
3) della somma di € 250.000,00 in favore di ciascun genitore, o della diversa che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia, a titolo di danno da lesione del rapporto parentale;
4) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
- per parte convenuta, riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito trascritte:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito: rigettare, con ogni conseguente statuizione, tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, contenere l'eventuale risarcimento nei limiti del giusto e dell'equo.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario, Cap ed Iva come per legge.
Con riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, di articolare mezzi istruttori.
Ci si oppone sin d'ora alle eventuali richieste istruttorie avversarie.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con atto di citazione, notificato in data 21.11.2023, e in Parte_1 Parte_2 proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di hanno convenuto Persona_1 in giudizio l' in funzione di gestione liquidatoria Controparte_1 della ex allegando che la bambina, nata presso l'ospedale di Fabriano il 18 CP_2 gennaio 2016, in conseguenza di complicanze intervenute nel corso del periodo espulsivo del parto avrebbe subito una “grave lesione del plesso brachiale (distocia della spalla destra con lesione delle radici nervose C5 – C6 – C7)” e che, per l'effetto, oggi la bambina sarebbe portatrice di un
“deficit di estensione di carpo e dita della mano destra” (doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
Gli odierni attori hanno poi allegato che, sulla scorta della relazione tecnica redatta dallo specialista dott. essi avevano proposto innanzi al tribunale di Ancona ricorso Per_4 per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione), instaurato con n.R.G. 2018/2018 e conclusosi con la relazione del CTU depositata in atti (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione).
Quindi, gli odierni attori avevano proposto un ulteriore ricorso per ATP, instaurato con n.R.G. 1460/2021 e conclusosi con ordinanza di rigetto del giudice titolare del procedimento (docc. nn.
4-5 allegati all'atto di citazione).
A questo punto, svoltosi tra le parti il procedimento di mediazione ex d. lgs. n. 28 del
2010, con esito negativo, gli odierni attori hanno introdotto il presente giudizio (docc. nn. 6 e
7 allegati all'atto di citazione), ritenendo provata dalle risultanze delle indagini espletate nel primo giudizio di ATP e dalle conclusioni del CTP dott. (doc. n. 8 allegato all'atto Per_2 di citazione) la responsabilità della convenuta per inesatto adempimento dell'obbligazione medica.
Parte attrice ha quindi avanzato in questa sede domanda di condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni subiti, pari ad € 493.306,00 a titolo di danno biologico patito dalla minore a una somma da liquidare secondo equità a titolo di Persona_1 danno morale patito dalla minore ad € 250.000,00 a titolo di danno Persona_1 morale in favore di ciascun genitore;
a una somma da liquidare secondo equità a titolo di danno patrimoniale.
2. Si è costituita in giudizio parte convenuta per contestare la pretesa attorea eccependone l'infondatezza sia in fatto che in diritto.
4 In particolare, la convenuta ha eccepito preliminarmente che la CTU svolta in sede di
ATP, basata sulla stessa documentazione medica odierna, ha già escluso la responsabilità della struttura ospedaliera per i fatti per cui è causa. Peraltro, l'inammissibilità di una nuova
CTU sui medesimi fatti e la medesima documentazione è già stata affermata nel provvedimento di rigetto del secondo giudizio di ATP, ove il giudice ha ritenuto che tale richiesta violasse il divieto di ne bis in idem.
Parte convenuta ha poi affermato che, in ogni caso, dalla documentazione offerta da controparte non emergerebbe alcuna prova né della condotta inadempiente dei sanitari né del nesso causale fra la stessa e i danni asseritamente subiti dagli attori.
La convenuta, infine, ha contestato il quantum debeatur indicato da parte attrice in quanto viziato da duplicazione del danno, non potendo il danno non patrimoniale essere suddiviso in sottocategorie, e comunque non provato in relazione a nessuna delle voci lamentate.
In ragione di quanto precede, parte convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le pretese attoree.
3. Le parti hanno depositato le relative memorie istruttorie autorizzate nei termini ex art. 171ter c.p.c. (parte attrice le memorie nn. 1, 2 e 3; parte convenuta le memorie nn. 2 e 3).
Con ordinanza del 5.6.2024 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696bis c.p.c. (n.R.G. 2018/2018), ammesse le prove testimoniali articolate da parte convenuta nella terza memoria istruttoria e disposta la chiamata a chiarimenti dei CTU già nominati in sede di accertamento tecnico preventivo, dottoressa
[...] specialista in medicina legale, e prof. , specialista in ginecologia, Per_5 Persona_6 per rispondere al quesito: “1) se i sanitari della struttura resistente, che ebbero in cura Per_1
e la di lei madre, agirono nel rispetto della scienza medica e conformemente alle regole di buona
[...] pratica clinica;
2) in caso di risposta negativa al precedente quesito, dicano i CTU se sussiste il nesso eziologico tra i danni subiti da e i colpevoli errori dei sanitari;
Persona_1
3) precisino se il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e la distocia di spalla destra o posteriore determinatasi in capo alla piccola possa dirsi sussistente in termini di certezza, intesa nel Persona_1
5 senso civilistico del “più probabile che non” o in termini di mera possibilità e quindi di perdita di chance
(intendendosi per tale quella che attinga la soglia di una seria, concreta e apprezzabile possibilità) e, in tal caso, ne quantifichino il grado percentuale della chance perduta;
4) descrivano le condizioni di salute fisica e psichica della piccola individuando Persona_1 la lesioni in termini di invalidità eziologicamente riconducibili alla condotta dei sanitari” (come modificato all'udienza del 24.10.2024).
Le prove testimoniali sono state assunte alle udienze del 10.10.2024 e 24.10.2024.
I CTU hanno depositato il proprio elaborato peritale in data 5.6.2025.
Quindi, depositate da entrambe le parti le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, nei termini autorizzati dal giudice, all'udienza del 7.11.2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
4. La domanda attorea risulta infondata e come tale non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla cartella clinica in atti emerge che in data 18.1.2016 alle ore 9:00 Parte_1 venne ricoverata per “induzione di travaglio di parto alla 41°settimana + 1 giorno” presso l'ospedale di Fabriano.
La paziente era in “Buone condizioni generali. Incremento ponderale in gravidanza 17 kg.”.
Alle ore 18:30 la gestante raggiunse la dilatazione completa della cervice uterina.
Alle ore 19:50 la dott.ssa medico ginecologo di guardia, vista la mancata Parte_4 progressione fetale, ritenne opportuno procedere al parto cesareo.
La dott.ssa sentita come teste, ha precisato che si trattò di un parto cesareo Parte_4 non urgente, dato che il battito del feto andava bene, quindi, assunse per tempo il consenso informato della paziente e chiamò il medico ginecologo reperibile dott. atteso che Per_7 serviva la compresenza di due medici ginecologi, potendo solo il parto cesareo d'urgenza essere espletato dal solo ginecologo presente con l'ostetrica.
Il dott. sentito anch'egli come teste, ha riassunto così il contenuto della Per_7 telefonata, intervenuta alle ore 20:05: “vero e mi precisò al telefono la dottoressa che era Parte_4 presente con lei in reparto anche la dottoressa e si fermava fintantoché io fossi arrivato, se avessero Per_8 proceduto a taglio cesareo loro avrebbero iniziato poi io sarei subentrato al mio arrivo. al Parte_4
6 momento della telefonata mi disse che la signora partoriente era a dilatazione completa da un'ora e mezza e che non c'era un'urgenza immediata, eravamo nei tempi previsti dalle linee guida.” (cfr. anche doc. n. 9 allegato alla terza memoria istruttoria).
A questo punto, il dott. timbrò il cartellino alle ore 20:27 (cfr. doc. n. 8 allegato Per_7 alla terza memoria istruttoria di parte convenuta) ed arrivò in sala parto alle ore 20:40.
Frattanto, tuttavia, la dott.ssa revocò la decisione di procedere al parto Parte_4 cesareo.
Al riguardo, la teste ha spiegato che dopo aver chiamato aveva Parte_4 Per_7 atteso a procedere al parto cesareo, nonostante fossero presenti due medici ginecologi (lei e la dott.ssa , proprio perché non aveva ravvisato l'urgenza: secondo la sua stima, dal Per_8 momento in cui aveva avvisato il collega avevano circa 75 minuti per agire.
Poi durante l'attesa, alle 20:15 circa, il feto progredì spontaneamente nel canale del parto e dunque l'ipotesi di procedere col parto cesareo venne meno.
Tale circostanza non venne annotata nella cartella clinica in quanto: “Io non annotai in cartella la progressione del feto prima di effettuare il parto, perché in quel momento stavo in sala parto e non annotai la circostanza in cartella”.
Questa versione è stata comunque confermata dalla deposizione testimoniale di infermiera puericultrice presso l'ospedale di Fabriano, la quale ha riferito che Tes_1
“Sapendo che c'era il cesareo mi sono affacciata in quanto se il medico avesse deciso di praticare il cesareo avrei dovuto preparare la paziente per la sala operatoria, come ad esempio metterle in catetere, come da protocollo, vestirla con il camice, rasarla, operare la cura igienica della paziente. però quanto mi sono Per_ affacciata ho visto che la signora stava spingendo e la dottoressa mi disse “aspettiamo”, come per dire che il travaglio sta partendo da solo. Quindi arrivato mi chiese se la signora era andata in sala Per_7 operatoria;
io gli dissi di no, perché avevo visto che la signora stava spingendo e pertanto probabilmente il cesareo non sarebbe stato più fatto;
comunque gli dissi di chiedere alla ginecologa che era in sala parto per avere ulteriori informazioni.”.
Dunque, alle 20:50 si procedette al parto per via vaginale, durante il quale, da quanto riportato nella cartella clinica dal dott. sorsero difficoltà che vennero superate dai due Per_7 medici: “dopo il disimpegno della testa fetale si evidenzia difficoltà alla fuoriuscita delle spalle risolta
7 prontamente facendo assumere alla paziente la posizione di ed esercitando una lieve pressione CP_4 sovrapubica”.
Dello svolgimento del parto, non venne compilato il partogramma, in merito al quale la testimone così si è espressa: “Il partogramma lo deve compilare l'ostetrica, non so perché Parte_4 nel caso di specie non venne completato.
Il partogramma è una trascrizione di quello che avviene in sala parto, anche quello che ci si dice a voce;
al di là del grafico del partogramma, c'è il diario clinico, con gli orari delle visite e di ciò che accade di rilevante, che dà le indicazioni necessarie, come avvenuto nella specie, come si evince dal diario clinico presente Contr a pag. 40 della cartella clinica prodotta da che mi si esibisce in udienza”.
Infine, nata come emerge dalla cartella clinica neonatale, alla Persona_1 piccola venne subito riscontrata una condizione di ipomobilità che, alla visita occorsa il giorno successivo, venne così precisata: “la condizione di ipomobilità AS dx con asimmetria di tono e riflessi, presenza di movimenti distali. Condizione compatibile con stupor del plesso superiore. Si condividono indicazioni di igiene posturo-motoria e accudimento abilitatitivo”.
Secondo la tesi di parte attrice, in sintesi e per quanto di interesse, quanto occorso alla bambina è ascrivibile ad una condotta negligente, imprudente e imperita dei medici:
“L'imperizia consiste nel derogare dalle regole di condotta che la maggior parte del personale sanitario, di pari grado e livello, avrebbe osservato per risolvere lo stesso caso.
Tale imperizia si è resa evidente nel non aver correttamente valutato, secondo il rapporto rischi/benefici, le eventuali conseguenze del permettere il parto per la via vaginale nonostante il travaglio procedesse con difficoltà, tanto che la Dott.ssa fece addirittura firmare alla paziente il consenso CP_5 informato per taglio cesareo per “mancata progressione della parte presentata”.
Imperizia presente anche nell'aver sottovalutato la grande intensità delle contrazioni uterine che con elevata probabilità avrebbero concorso, dato l'importante peso fetale e la presenza di un bacino limite in paziente con esile costituzione fisica, all'instaurarsi di malposizionamenti fetali nel canale da parto.
La negligenza consiste in un atteggiamento passivo e/o omissivo (in relazione ad un obbligo) dovuto a noncuranza o disattenzione, praticamente in una mancata o carente diligenza.
Tale negligenza risulta evidente nel colpevole atteggiamento omissivo tenuto da parte del curante prima e del personale sanitario dopo il ricovero, non facendo alcuna stima del peso fetale né ecograficamente, né clinicamente con valutazione della lunghezza sinfisi-fondo e regola di Johnson, nonostante fosse evidente,
8 “ictu oculi” l'importante peso fetale a fronte della costituzione esile della paziente (peso pregravidico 48 Kg.)
e la presenza di un bacino limite.
Tale negligenza è facilmente reperibile anche nella mancata compilazione del partogramma, che avrebbe permesso un'immediata comprensione dell'evoluzione del travaglio e una precoce individuazione di un eventuale travaglio distocico.
L'imprudenza è l'atteggiamento avventato di colui che non tiene conto delle regole dettate dalla ragione e dall'esperienza comune.
Tale imprudenza è agevolmente ravvisabile nel non avere espletato il parto subito dopo la decisione della Dott.ssa di procedere al taglio cesareo, aspettando il curante della paziente, nonostante CP_5 fosse già presente in Ospedale anche un altro sanitario (il Dott. , procrastinando il taglio Persona_9 cesareo di circa un'ora, favorendo così il malposizionamento fetale ed il relativo incarceramento della spalla, tutto ciò in un contesto di mancata ed esauriente informativa alla paziente, che pure aveva già firmato il consenso al taglio cesareo.
Da un punto di vista squisitamente medico-legale, la gravida doveva essere assolutamente messa in grado di scegliere (ed infatti aveva scelto) tra parto operativo vaginale, intendendo con questi anche l'utilizzo delle manovre comunque a rischio per paralisi del plesso brachiale, e il taglio cesareo per cui è fondamentale, in tali casi, la scelta della paziente.
Dalle certificazioni presenti in atti, risulta un interessamento dei tre livelli di C5-C6-C7, condizione che ricomprende sia la paralisi alta che quella media, con “sindrome radicolare superiore completa, arto superiore dominante” (cfr. CTP dott. pagg. 14-15) Per_2
La consulenza medico legale, disposta ad integrazione della precedente emessa in
ATP su richiesta della stessa parte attrice, viceversa, si è conclusa, nuovamente, con l'esclusione da parte dei consulenti di una condotta inadempiente dei sanitari.
Il collegio peritale, infatti, in primo luogo, ha ribadito che non vi è stata una sottovalutazione delle condizioni della paziente.
La gestante, difatti, non risultava portatrice di alcun fattore di rischio, in quanto, “non era diabetica” e il feto “non era definibile macrosoma”; “Gli unici fattori potenzialmente associabili alla distocia di spalla rinvenibili nel caso di cui trattasi erano, quindi, (secondo le l.g. RCOG - Tabella 1 sotto riportata) rappresentati unicamente dalla l'induzione del parto con prostaglandine e, secondo le l.g. , CP_6
l'analgesia da parto con epidurale.
9 Nel primo caso, evidentemente, le prostaglandine furono applicate a causa del mancato esordio spontaneo del travaglio di parto in una gravidanza oltre il termine senza però comportare un effetto ipercinetico/ipertonico sulle contrazioni uterine;
la parto-analgesia tramite peridurale in quanto comunemente offerta a tutte le gestanti in travaglio di parto avviato, in assenza di controindicazioni specifiche”.
Parimenti, il parto, tanto nel I° stadio del travaglio, quanto nel II° stadio del travaglio, si stava svolgendo secondo le tempistiche usuali “poiché il tempo di 2 ore e 20 minuti circa (dalle ore 18,30, in cui viene raggiunta la dilatazione completa della cervice uterina, alla nascita del feto, alle
20,50) è un tempo compatibile con la durata massima del II° stadio del travaglio in una nullipara sottoposta ad analgesia peridurale che comunemente viene applicata quando si è raggiunto l'appianamento del collo uterino ed una dilatazione, a testa profondamente impegnata, di almeno 4-5 cm. (gli effetti dell'analgesia epidurale sulla progressione del travaglio di parto riguardano infatti prevalentemente la seconda fase del travaglio, quella espulsiva, la quale generalmente viene rallentata e si allunga mediamente di circa 15-30 min. e più)” e non si erano riscontrate anomalie nel tracciato cardiotocografico, almeno sino alle ore 19:15.
I CCTTUU poi hanno anche ribadito la correttezza delle manovre di trazione operate dai sanitari al momento del parto, come desumibile dal fatto che il feto era in posizione
“OIDA” e la distocia ha connotato la spalla destra, e cioè quella posteriore, piuttosto che quella sinistra, e cioè quella anteriore: “Tenuto conto di quanto affermato dall'autorevole RCOG
(“When BPI is discussed legally, it is important to determine whether the affected shoulder was anterior or posterior at the time of delivery, because damage to the plexus of the posterior shoulder is considered unlikely to be due to action by the healthcare professional”) secondo cui se il danno in caso di distocia è a carico della spalla posteriore anziché di quella anteriore, nel caso di cui trattasi è da considerarsi improbabile che vi sia stata una relazione tra l'azione dei nel momento in cui affrontarono e risolsero la distocia di spalla CP_1
Per_ della signora e l'evento lesivo neurologico occorso alla di lei figlia Infatti, a tal riguardo, è Per_1 di fondamentale importanza relazionare la distocia di spalla che talvolta si manifesta imprevedibilmente nel momento del parto dopo che è avvenuta l'espulsione della testa fetale, ed il danno paralitico brachiale che, fortunatamente solo in alcuni casi, si presenta talvolta ad essa correlato.”.
In relazione all'integrazione richiesta, infine, i CCTTUU, pur ritenendo che se si fosse proceduto con il parto cesareo alle ore 19:50 si sarebbero potuti evitare molto probabilmente sia la distocia di spalla che il danno paralitico brachiale, hanno affermato che i sanitari con la
10 propria condotta, così come precisamente ricostruita alla luce della documentazione in atti e delle deposizioni dei testimoni, non sono stati inadempienti, comportandosi nel rispetto della scienza medica e delle buone pratiche cliniche.
Il collegio peritale, in particolare, ha dapprima premesso che la distocia di spalla è un evento nella maggior parte dei casi non prevedibile e non prevenibile e, dunque, il ricorso preventivo al parto cesareo non può costituire mezzo idoneo ad essere comunemente utilizzato per ridurne l'incidenza: “Per quanto concerne la distocia di spalla è ormai universalmente acclarato il fatto che essa (esclusi i casi in cui è ravvisabile la presenza di fattori di rischio ad essa collegabili)
è, come già detto in precedenza, un evento riconosciuto nella maggior parte dei casi come imprevedibile ed imprevenibile per cui, per minimizzarne la sua incidenza (come detto in precedenza, sicuramente non per eliminarla del tutto), il preventivo ricorso al taglio cesareo (il c.d “taglio cesareo di elezione”) dovrebbe essere esteso a tutti i parti, e magari praticato prima che inizi il secondo stadio del travaglio, soluzione questa evidentemente fantasiosa e del tutto impraticabile anche perché, come già detto, seppur più raramente, anche il taglio cesareo può essere gravato esso stesso rischio distocico”.
I periti poi hanno affermato la probabile incidenza del lungo tempo di permanenza del feto lungo il canale del parto e della conseguente maggiore esposizione alle contrazioni uterine nel danno subito dalla piccola: “Dunque, poiché ci sembra di poter escludere che l'evento paralitico si sia verificato come conseguenza della distocia di spalla al momento del parto, in virtù del fatto che:
- in tal caso, essendo l'indice di posizione della testa fetale OIDA, il plesso brachiale prevalentemente interessato dalla lesione avrebbe dovuto essere quello sinistro, corrispondente alla spalla anteriore omolaterale e non (come accaduto) a quello destro relativo alla spalla posteriore (quella destra);
- l'espulsione del corpo fetale avvenne velocemente, testimoniato da un Apgar neonatale di 9-10,
(quindi di assoluta normalità) che deponeva per una sua non abnorme permanenza nel canale vaginale al momento distocico, per cui, in accordo con le ipotesi patogenetiche riportate nelle summenzionate linee guida e RCOG, dobbiamo necessariamente ipotizzare che l'evento paralitico brachiale destro occorso alla CP_6 neonata si sia potuto verificare a causa di una delle altre due seguenti possibili condizioni patogenetiche non legate alla azione traente degli operatori, ovvero:
1) un arresto della progressione della spalla posteriore all'altezza del promontorio sacrale per cui, mentre l'altra spalla (quella anteriore) veniva sospinta verso il basso nel canale del parto dalle contrazioni
11 sempre più intense, determinava una abnorme angolatura tra testa e spalla destra fetale creando, di fatto, le condizioni per uno stiramento del plesso brachiale omolaterale, causa dell'evento paralitico;
2) un possibile (poco probabile) “maladattamento” fetale intrauterino determinato da cause capaci di produrre insulti paralitici sul plesso brachiale ai quali hanno fatto seguito in modo addizionale determinante l'azione delle forze propulsive delle contrazioni uterine durante gli steps successivi del travaglio;
3) oppure (ancor meno probabilmente) la compressione intrauterina cagionata dalla presenza di fibromiomi uterini, setti vaginali ed utero bicorne che, determinando una possibile meiopragia compressiva intrauterina del plesso brachiale, lo esponeva, nel suo successivo tragitto di circa 60 minuti nel canale del parto, ad una prolungata azione alle contrazioni uterine. sempre più intense, capaci di determinarne la sua lesione.
Il succitato rapporto ACOG bene illustra, quindi, in merito alla differenza tra il blocco della spalla anteriore dietro la sinfisi pubica e quello della spalla posteriore che si arresta all'altezza del promontorio sacrale.
E' evidente, inoltre, come, nel caso di cui trattasi, ad ognuna delle ipotesi patogenetiche sopra esposte si possano assommare anche le dimensioni fetali (gr. 4010), non tali certamente da consentirne, come detto in precedenza, la definizione di “macrosoma”, ma sicuramente connotabili come superiori alla media.
Premesso ciò, diviene naturale dedurre che una eventuale riduzione del tempo di permanenza del feto lungo il canale del parto lo avrebbe sottratto al maggiore rischio lesivo esercitato sul plesso brachiale della spalla destra dalle contrazioni uterine, le quali oltretutto, come noto, qualora si presenta un eventuale ostacolo alla progressione del feto nel canale del parto, tendono ad aumentare nella loro intensità e frequenza.
Premesso quanto sopra, ci appare molto probabile, quindi, che le sempre più intense contrazioni uterine protrattesi a cominciare dalle ore 18:50 circa sino alle ore 19:15 (non possiamo dire oltre, in quanto il trasduttore che le registrava veniva inspiegabilmente rimosso finché, addirittura, alle ore 19:58 e sino al momento del parto, non veniva spenta l'intera apparecchiatura cardiotocografica) possano aver influito nel realizzarsi sia la distocia che l'evento paralitico.
In effetti mentre in passato si riteneva che, in caso di distocia di spalla, nel tentativo di provocarne il disimpegno, con conseguente aumento dell'angolo testa-spalla, fosse unicamente la “forte ed insistente trazione” esercitata sulla testa fetale già espulsa dalla rima vulvare, a rivestire un ruolo predominante nel determinismo di una lesione del plesso brachiale, attualmente si riconosce un possibile forte ruolo causale anche all'azione delle contrazioni uterine esercitate sulla spalla posteriore del feto rallentato nel suo percorso nel
12 tratto sacrale dello scavo pelvico;
per cui, nel caso di cui trattasi, quei 60 minuti di maggior latenza tra la primitiva indicazione al TC (da parte della dott.ssa , effettivi circa 40 minuti, ed espletamento Parte_4 del parto hanno inevitabilmente indotto la formazione di un maggior numero di intense contrazioni uterine che (come riportato nelle citate ll. gg.) possono aver assunto un possibile ruolo eziopatogenetico nel determinismo della lesione neurale, per cui ben si comprende come una eventuale quanto una più cospicua possibile riduzione di tale lasso temporale avrebbe potuto contribuire al non manifestarsi della lesione neurologica”.
Ciò affermato, i consulenti hanno tuttavia chiarito che, posta l'ininfluenza del ritardo del dott. vista la presenza in struttura della dott.ssa atteso che nella situazione Per_7 Per_8 in cui si trovava la gestante alle ore 19:50 la decisione di procedere al parto cesareo presa dalla dott.ssa non rispondeva ad un obbligo delle linee guida applicabili al caso di Parte_4 specie, l'aver temporeggiato nell'esecuzione dello stesso – allungando i tempi di permanenza del feto lungo il canale del parto e dunque i tempi di esposizione dello stesso alle contrazioni uterine - e l'aver revocato tale decisione al momento della naturale progressione fetale non ne ha determinato una violazione e quindi una condotta inadempiente: “l'espletamento del parto alle 19.50 per via cesarea rispondeva esclusivamente ad una scelta non perimetrata da stringenti linee guida.
In altri termini la Dott.ssa che si discostava dalla sua originaria indicazione di indurre un TC, Parte_4 non ha agito contro le buone pratiche sanitarie quando, temporeggiando notava che la discesa della testa aveva iniziato a progredire”.
Così ricostruite le posizioni assunte dal collegio peritale, si ritiene di aderire alle conclusioni cui esso è pervenuto, in quanto basate sull'analisi dei documenti depositati in atti e delle deposizioni espletate, con valutazione logica e motivata, eseguita senza incorrere in irregolarità procedimentali e garantendo il massimo contraddittorio possibile tra le parti (le osservazioni critiche depositate sono state documentate in allegato alla relazione e tutte prese in carico dai consulenti nominati).
Al riguardo si precisa che la mancata compilazione del partogramma, lamentata non solo da parte attrice ma anche dai consulenti, non appare viziare le conclusioni testè riportate, atteso che i consulenti hanno comunque potuto ricostruire la dinamica dei fatti, avuto riguardo alle ulteriori emergenze documentali della cartella clinica, avvalorate e completate dalle deposizioni testimoniali assunte.
13 Pertanto, le conclusioni cui sono giunti i consulenti risultano ragionevoli, anche alla luce delle considerazioni espletate dagli stessi consulenti in relazione alla condizione della gestante al momento del parto e alle tempistiche usuali del travaglio in casi similari a quello di specie.
In conclusione, la domanda deve essere rigettata, non essendo ascrivibile agli esercenti le professioni sanitarie presso l'ospedale di Fabriano alcuna condotta inadempiente.
5. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza.
Parte attrice, pertanto, deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese processuali da quest'ultima anticipate liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione del d. m. n. 55 del 2014 (nella versione successiva alle modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 13 agosto 2022) , parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità media, per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.
Parte attrice deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta anche le spese processuali da quest'ultima anticipate nei pregressi giudizi di ATP: per l'Rg. n. 2018/2018
(conclusosi nel 2019) liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione del d. m. n. 55 del
2014 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 13 agosto
2022), parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità media, per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio;
per l'Rg. n. 1460/2021 (conclusosi nel 2021) liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione del d. m. n. 55 del 2014 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 13 agosto 2022), parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, per le fasi di studio e introduttiva (tenuto conto la sostanziale duplicazione dell'attività).
6. Le spese di assistenza legale stragiudiziale per la mediazione obbligatoria, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. sin da Cass.
S.U. n. 16990 del 2017 e successive conformi). Pertanto, la domanda formulata solo in sede di memoria di replica è tardiva.
14 Le spese di CTU nel giudizio di ATP Rg. n. 2018/2018 sono definitivamente poste a carico di parte attrice, così come le spese di CTU del presente giudizio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
1) rigetta la domanda proposta da , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale di con atto di citazione depositato il 21 Persona_1 novembre 2023;
2) condanna, ex art. 91 c.p.c., , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
Cont responsabilità genitoriale di a rimborsare all' di gestione Persona_1 CP_1 liquidatoria dell'ex le spese processuali da quest'ultima anticipate in questo CP_2 giudizio di merito, liquidate in € 10.860, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, C.P.A. 4% ed IVA 22%, per compenso professionale;
3) condanna, ex art. 91 c.p.c., , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
Cont responsabilità genitoriale di a rimborsare all' di gestione Persona_1 CP_1 liquidatoria dell'ex le spese processuali da quest'ultima anticipate nel giudizio CP_2 di ATP Rg. n. 2018/2018, liquidate in € 3.279, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. 4% ed IVA 22%, per compenso professionale;
4) condanna, ex art. 91 c.p.c., , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
Cont responsabilità genitoriale di a rimborsare all' di gestione Persona_1 CP_1 liquidatoria dell'ex le spese processuali da quest'ultima anticipate nel giudizio CP_2 di ATP Rg. n. 1460/2021, liquidate in € 848, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, C.P.A. 4% ed IVA 22%, per compenso professionale;
5) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU del giudizio di ATP Rg. n.
1460/2021 e del presente giudizio.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 22 dicembre 2025
La giudice
LL ON
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