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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/12/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 17.12.2025
PROCEDIMENTO NR. 1162/2024
Parte_1
- PARTE ATTRICE -
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
Controparte_2
- PARTE TE IA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 17.12.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 1162/2024 e compaiono:
Per 'avv. CIOLFI anche in sost. avv. LUCA DE;
Parte_1
Per l'avv. D'AMICO anche in sost. avv. Controparte_1 BONOTTI MASSIMO;
Per 'avv. BARTALENA LUCA in sost. avv. LEONCINI;
Controparte_2
è presente la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. BEATRICE TONINI
P.Q.M.
IL GIUDICE
SENTITE le parti,
RITENUTA la causa matura per la decisione;
DICHIARA chiusa l'istruttoria e
INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
L'avv. CIOLFI precisa le conclusioni come da atto di citazione con reiterazione delle istanze istruttorie non ammesse come da seconda memoria istruttoria.
L'avv. D'AMICO precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione con reiterazione delle istanze istruttorie non ammesse.
P a g . 1 | 6 L'avv. BARTALENA precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 2 | 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 1162 dell'anno 2024
Pendente tra
Parte_1 avv.ti DE LUCA e CIOLFI LI parte attrice contro
Controparte_1 avv.ti D'AMICO MATTEO e BONOTTI MASSIMO parte convenuta contro
Controparte_2 avv. LEONCINI ALESSANDRA parte terza chiamata sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione avanzata, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa: A) in via pregiudiziale ed in punto di rito: A.
1. dichiarare l'improcedibilità dell'azione monitoria per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, con ogni statuizione conseguente;
B) nel merito e senza rinuncia alcuna alle eccezioni pregiudiziali: B.
1. accertata e dichiarata l'insussistenza del credito rivendicato dall'opposta, rigettare la domanda monitoria e per l'effetto e conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 357/2024, emesso dal Tribunale di Massa (r.g. n. 1013/2024), in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto, con ogni statuizione conseguente;
B.
2. in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta fondata la pretesa di credito dell'ingiungente, accertare e dichiarare tenuta al pagamento degli importi
P a g . 3 | 6 rivendicati da la sola e condannare la stessa a Controparte_1 Controparte_2 tenere indenne l'odierno opponente da quanto lo stesso dovesse essere condannato a pagare nei confronti dell'ingiungente, con ogni statuizione necessaria e conseguente;
C) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”. con reiterazione delle istanze istruttorie non ammesse come da seconda memoria istruttoria.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, rigettata ogni avversaria istanza e richiesta, rigettare l'opposizione e le domande tutte avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza di legge. Vinte le spese.” con reiterazione delle istanze istruttorie non ammesse.
Conclusioni della terza chiamata : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda e richiesta, rigettare le domande avanzate da e comunque rigettare ogni domanda proposta nei Parte_1 confronti della sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_2
Vinte le spese e competenze del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone opposizione al d.i. 357/2024 per l'importo di € 30.000 in sorte capitale, Parte_1 ottenuto dalla adducendo, in estrema sintesi: Controparte_1
1. Inesistenza del contratto di appalto tra le parti, posto a base della pretesa creditoria;
2. Apposizione della propria sottoscrizione su assegno “in bianco” (l'assegno n. 0325407472-00 tratto su Banca Carige), associato a conto corrente della ditta individuale Autoscuola Jenny, di
, coniuge del dalla quale era in fase di separazione, e sul cui Controparte_2 Pt_1 conto corrente, in precedenza, il veva delega a operare;
Pt_1
3. che la era entrata in possesso con modalità non meglio Controparte_1 individuate e per le quali si riservava di agire in sede penale del predetto assegno e l'aveva posto all'incasso in data 5.6.24;
4. che l'assegno era risultato scoperto e la aveva agito in Controparte_1 monitorio senza previamente contattare il Pt_1 Era autorizzata, su istanza del la chiamata in causa di , che si costituiva, Pt_1 Controparte_2 resistendo nel merito.
Sulla scorta di queste premesse, l'opposizione deve essere respinta.
In primo luogo, il a riconosciuto come propria la sottoscrizione dell'assegno, limitandosi ad Pt_1 affermare che lo stesso era stato completato successivamente con indicazione da parte dell'opposta – che vi aveva apposto il proprio timbro per indicare il soggetto beneficiario -dell'importo, della data e del luogo.
Ora, posto che il non opera in questa sede un disconoscimento, ma richiama l'ipotesi di Pt_1 riempimento abusivo (non si comprende se absque pactis o contra pacta, perché, da un lato, assume di essere estraneo a qualsiasi rapporto contrattuale con l'opposta, dall'altro, invece, lamenta di non essere stato previamente da questa contattato prima di presentare il ricorso per d.i., evidentemente al fine di trovare un accordo – cfr. pag. 4 istanza di sospensiva del 18.7.2025), su costui ricade l'onere della prova, che, invero, non risulta assolto (non essendo stata articolata alcuna richiesta istruttoria sul punto).
Se, poi, come noto, grava sul creditore opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, nondimeno, in assenza di disconoscimento, ed escluso il valore cartolare del titolo, non c'è dubbio che l'assegno in questione valga come promessa di pagamento e quindi provi l'esistenza dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., spetta all'emittente dimostrare che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cass. Civ. sentenza n. 21098/2013; Cass. Civ. ord. n. 15235/2021). Anche in relazione a tale aspetto non risulta assolto l'onere della prova, in quanto superflue a tal fine sono le istanze istruttorie avanzate in seconda e terza memoria dal CP_3 P a g . 4 | 6
[...] (ordine di esibizione a della documentazione relativa all'assegno n. 0325407472-00 per CP_4 verificare se fosse afferente a conto intestato alla e prove orali volte a dimostrare che il CP_2 ra un dipendente della ditta individuale della moglie, ciò che, peraltro, avrebbe potuto essere Pt_1 provato documentalmente).
Deve, comunque, evidenziarsi che l'opposta ha dimostrato la sussistenza del contratto con il Pt_1 come risulta dagli allegati da 5 a 8 della comparsa, tutti relativi a pagamenti (quelli di cui ai doc. 6 e 7
“in acconto”) a mezzo assegno bancario e bonifici, effettuati direttamente dal n favore della
Pt_1 In particolare, sussistono indizi gravi, precisi e concordanti Controparte_1 che convergono nel ritenere concluso il contratto inter partes: ha acquistato dall'opposta il
Pt_1 fabbricato sito in via S. Leonardo n. 349 a Marina di Massa, contraddistinto in catasto al fg. 139 mapp. 196 sub. 9 (doc. 1 opposta), oggetto di lavori commissionati alla medesima impresa (doc. 3 opposta), fatto, questo, non contestato dal che si limita ad affermare come, in realtà, tali lavori (svolti
Pt_1 sull'immobile di sua proprietà) fossero stati richiesti dalla moglie. Sono poi intervenuti successivi pagamenti – sopra richiamati – da parte del medesimo in favore della
Pt_1 Controparte_1
, nell'arco temporale 2020 – 2022 (rispetto ai quali non vi è alcuna contestazione,
[...] neppure in ordine alla causale, indicata dalla società come corrispettivo per l'appalto di lavori sul predetto immobile). Infine, l'assegno n. 0325407472-00, pacificamente emesso dal è stato Pt_1 posto all'incasso in data 5.6.24, risultando scoperto.
A tacer di ciò, inoltre, neppure risulta che il abbia sporto denuncia – querela in relazione Pt_1 all'assegno di cui sopra, che, peraltro, a un confronto con quello di € 20.000, formato in ogni sua parte dal (doc. 5 opposta), risulta prima facie compilato (quanto all'importo) con grafia del tutto Pt_1 sovrapponibile a quella di cui al n. 0325407472-00.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.810,00
RIDUZIONI ( 50 % sul compenso per art. 4 c.1 ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni € 2.905,00 oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda di nei confronti di con la Parte_1 Controparte_1 chiamata in causa di , così dispone: Controparte_2
Rigetta la domanda;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 Controparte_1 e delle spese di lite, che liquida in € 2905 per ciascuna parte a titolo di
[...] Controparte_2
P a g . 5 | 6 compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
MASSA, li 17/12/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 6 | 6