Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 7397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7397 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07397/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10129/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10129 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DE OL, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Salvagni e Francesco Marzorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
JA AG e ZI LI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del verbale n. 500 del 7 maggio 2024, redatto dalla Commissione del concorso per la nomina a 400 posti di Notaio, indetto con Decreto del Ministero della Giustizia in data 13 dicembre 2022, con il quale il dott. DE OL, identificato con numero di busta 1320, è stato dichiarato non idoneo alla prosecuzione delle prove del concorso;
- dell’allegato A al verbale n. 500 del 7 maggio 2024, relativo alla busta n. 1320;
- dell’esito della valutazione degli elaborati riportato nell’allegata scheda di valutazione sotto la lettera A ed espresso con motivazione standard;
- della comunicazione 3 luglio 2024 dell’esito negativo delle prove scritte;
- ove occorrer possa ai fini di cui sopra, dei verbali relativi alle attività della Commissione esaminatrice, ivi incluso il verbale n. 15 del 26 giugno 2023, nonché i relativi allegati, nella parte in cui il dott. DE OL non è menzionato nell’elenco dei candidati dichiarati idonei all’esito delle prove scritte, pubblicato il 3 luglio 2024 sul sito del Ministero della Giustizia;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, anche non conosciuti, a cominciare se ed in quanto necessario da: il provvedimento di recepimento e/o approvazione degli esiti della prova scritta; il provvedimento con cui sono state calendarizzate le prove orali,
quanto ai motivi aggiunti presentati il 17 giugno 2025:
- del Decreto del Ministero della Giustizia 15 maggio 2025 - Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, anche non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. AL UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. – L’odierno ricorrente ha partecipato al concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto dal Ministero della Giustizia con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022, sostenendo le prove scritte.
In esito alla correzione degli elaborati scritti, la commissione esaminatrice ha giudicato il ricorrente “non idoneo” e, per l’effetto, non l’ha ammesso a sostenere le prove orali.
2. – La commissione ha, in particolare, rivenuto una pluralità di errori in tutti e tre i compiti scritti del ricorrente.
2.1. – Nell’elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, la commissione ha ritenuto presenti n. 4 profili di insufficienza per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico:
a) “ carente predisposizione della clausola che prevede la condizione risolutiva per la mancanza di chiarezza nell’indicazione dei riferimenti temporali dell’avveramento dell’evento, da parametrarsi alla trascrizione della compravendita ”;
b) “ la clausola contente la rinuncia di ZO all’azione di restituzione è predisposta con riferimento all’intera donazione e senza una chiara identificazione dei beneficiari della stessa ”;
c) “ mancata previsione della garanzia relativa alla servitù giustificata con il richiamo ad istituto (la trascrizione) che è relativo all’acquisto, ma che non garantisce la conservazione della servitù nei confronti del creditore ipotecario di RI” ;
d) “ costruzione impropria della clausola relativa alla conformità catastale ”.
2.2. – Nell’elaborato mortis causa la Commissione ha ritenuto presenti n. 2 profili di insufficienza per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico:
a) “ nell’aver previsto, con riguardo all’attribuzione dell’azienda agricola di famiglia, un legato di nuda proprietà in favore di MA e, al contempo, un legato di usufrutto a termine in favore del figlio minorenne AI, così tradendo la volontà del testatore che intendeva beneficiare l’unito civile solo delle utilità economiche derivanti dalla gestione dell’azienda e, alla morte di questi, trasmettere l’azienda al figlio AI ”;
b) “ nel testamento è contemplata una disposizione secondo cui “tutte le disposizioni debbono intendersi nei limiti dell’art. 549 e 662 cod. civ.”, mancando qualsiasi indicazione idonea a collegare tale previsione all’una o all’altra delle disposizioni ricevute ”.
2.3. – Infine, nell’elaborato inter vivos di diritto commerciale, la commissione ha rinvenuto:
a) un profilo di nullità dell’atto, ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006, consistente nella “ mancata indicazione del luogo in cui si è svolta l’assemblea successivamente verbalizzata dal notaio ”;
b) due profili di grave insufficienza, ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006, per incongruità delle soluzioni adottate, consistiti:
- “ nell’aver emesso titoli di debito senza la preventiva delibera assembleare di modifica dello statuto sociale, nonostante la traccia evidenziasse la necessità di preventiva modifica statutaria ”;
- “ nel non aver previsto le condizioni in base alle quali il c.d.a. possa validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione ”;
c) un profilo di insufficienza per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico per “ aver inserito nell’articolo dello statuto relativo alla roulette russa le anagrafiche dei soci ”.
3. – Il ricorrente ha impugnato l’esito concorsuale, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 11, d.lgs. n. 166/2006, per eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e diritto, sviamento, ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento.
Il ricorrente ha, in particolare, lamentato plurimi travisamenti fattuali e valutativi nella correzione dei tre elaborati, atteso che le soluzioni ivi offerte sarebbero giuridicamente corrette.
4. – Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia per chiedere il rigetto del ricorso.
5. – Con successivo atto di motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato per invalidità derivata la graduatoria finale dei vincitori del concorso.
6. – La trattazione della causa è stata rinviata dall’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 all’udienza dell’11 marzo 2026 per rispettare i termini di costituzione dei controinteressati a cui i motivi aggiunti erano stati notificati a mezzo di pubblici proclami.
A quest’ultima udienza, la controversia è stata discussa e trattenuta in decisione.
RI
7. – Il ricorso e i motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
8. – Preliminarmente, giova evidenziare che la disciplina del concorso notarile è dettata dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166.
Le tre prove scritte del concorso hanno ad oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale e l’altro di diritto civile.
In aggiunta alla redazione dell’atto, il candidato deve separatamente esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi alla traccia assegnata.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del predetto decreto legislativo, la Commissione procede alla lettura degli elaborati di ciascun candidato e, successivamente, esprime un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale: tale giudizio viene, dunque, formulato, di regola, ultimata la lettura di tutti e tre gli elaborati.
Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti (su cinquanta) a ciascuna delle tre prove scritte.
Il medesimo art. 11, al comma 7, prevede tuttavia che nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, la Commissione dichiari non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.
La presenza di cause di nullità e di “gravi insufficienze” (c.d. “errori ostativi”) nei primi due elaborati di un candidato preclude, dunque, l’ulteriore corso della correzione degli elaborati dello stesso, in quanto indici di gravi lacune nella preparazione del candidato.
L’art. 11, comma 7, citato ha così enucleato, all’interno della più ampia categoria dell’insufficienza, una categoria speciale, contraddistinta da lacune di tale rilievo da risultare insanabili – “nullità o gravi insufficienze” – al punto da rendere superfluo il procedere oltre nella correzione degli altri elaborati ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2023, n. 4962).
Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato dalla Commissione con ricorso a formulazioni standard . Ciò al fine di semplificarne e snellirne il lavoro, di rendere omogenea l’applicazione dei criteri prestabiliti e di semplificare la verifica, “ ab externo ”, dell’osservanza dei criteri che la Commissione si è data.
9. – Ciò premesso, è necessario precisare che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non corrisponde al vero che la commissione abbia “ ritenuto non insufficienti i primi due elaborati corretti ed è quindi passata alla correzione del terzo elaborato ”.
La commissione ha ritenuto insufficienti tutti e tre gli elaborati del ricorrente, riscontrando in due di essi plurimi errori “non-ostativi” e in quello corretto per ultimo anche tre errori “ostativi” ai sensi del comma 7 dell’art. 11 sopra citato.
Nessuno dei compiti del candidato, dunque, ha conseguito la votazione minima di trentacinque punti.
10. – I tre errori “ostativi” sono stati individuati dalla commissione nell’elaborato di diritto commerciale e sono consistiti in: (i) mancata indicazione nel verbale del luogo in cui si è tenuta l’assemblea, (ii) mancata modifica dello statuto sociale prima dell’emissione dei titoli di debito e (iii) mancata previsione delle condizioni in base alle quali il c.d.a. possa validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione.
10.1. – Il ricorrente ha contestato la correttezza di questi tre rilievi della commissione.
10.2. – Con riferimento alla mancata previsione della modifica dello statuto prima dell’emissione dei titoli di debito, il ricorrente ha affermato di essersi correttamente posto il problema, in quanto:
- nel corpo dell’atto ha scritto “- di emettere titoli di debito, come previsto dall’art. … dello statuto, ai sensi dell’art. 2483 cod. civ. (…)”,
- e nella parte teorica ha precisato: “ Si è presupposta la clausola statutaria ai fini della corretta emissione a favore di investitori professionali ”.
Tali deduzioni difensive non colgono nel segno, poiché la traccia era inequivoca nel richiedere al candidato di prevedere una modifica dello statuto prima dell’emissione di titoli di debito (“ IO vorrebbe che la società, previe le necessarie modifiche al vigente statuto, facesse anche ricorso al capitale di rischio mediante emissione di titoli di debito […]”).
Una corretta soluzione della traccia presupponeva, dunque, che il candidato prevedesse nell’elaborato la modifica dello statuto e l’emissione dei titoli.
La soluzione offerta dal candidato (che non modifica lo statuto, presupponendo come già introdotta la relativa clausola) non risponde alla consegna richiesta e, dunque, può essere ragionevolmente considerata un errore grave.
10.3. – Con riferimento all’ulteriore rilievo della commissione circa la mancata previsione delle condizioni in base alle quali il c.d.a. possa validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione, il ricorrente ha replicato che secondo la Massima n. 48 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano del 19 novembre 2004, “ pare legittima la previsione statutaria secondo la quale l’organo amministrativo è validamente costituito anche in assenza di particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione ”, proprio come previsto dal candidato nel proprio elaborato, allorché si rispettino i principi di buona fede e correttezza e partecipino la maggioranza di amministratori e sindaci, circostanze queste ultime da valutarsi in concreto e prescindenti dalla previsione statutaria astratta.
Anche in questo caso, le deduzioni del ricorrente non sono suscettibili di favorevole accoglimento.
Il rilievo della commissione non è certamente quello di aver previsto una clausola statutaria secondo la quale l’organo amministrativo è validamente costituito anche in assenza di particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, bensì quello di non aver illustrato quali siano le condizioni in presenza delle quali tale valida costituzione possa avvenire.
Ed è su questo secondo profilo che il compito del ricorrente risulta carente.
La clausola redatta nell’elaborato, infatti, recita semplicemente: “ il Consiglio di Amministrazione può validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione ”, senza altro aggiungere.
Nella parte teorica dell’elaborato, inoltre, sono svolte unicamente argomentazioni a sostegno della possibilità di introdurre una siffatta clausola, ma non viene esplicitato il rispetto dei principi di buona fede e correttezza e la partecipazione della maggioranza di amministratori e sindaci di cui si riferisce ora nell’atto introduttivo del giudizio.
Non può disconoscersi, pertanto, che la carenza individuata dalla commissione sia effettivamente presente nell’elaborato concorsuale.
10.4. – Non è fondata nemmeno la censura di disparità di trattamento rispetto al candidato di cui alla busta n. 1273, il quale avrebbe redatto una clausola analoga a quella del ricorrente, ma sarebbe stato considerato idoneo.
In primo luogo, non è dato sapere se tale candidato abbia, o meno, svolto argomentazioni sul punto nella parte teorica dell’elaborato, perché quest’ultimo non è stato prodotto in giudizio integralmente, ma solo parzialmente.
In secondo luogo, deve richiamarsi l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ nel concorso per il conferimento di posti di notaio, il giudizio reso dalla Commissione esaminatrice costituisce una valutazione unitaria, condizionata in modo determinante dalla completezza, dalla profondità e dalla logica interna dei singoli elaborati, rispetto ai quali occorre considerare l’intero percorso logico giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto; infatti, in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso notarile può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutti gli elaborati poiché la Commissione non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati. In ogni caso, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato ” (Cons. Stato, sez. III, 26 luglio 2024, n. 6748).
Tale ultimo assunto rappresenta diretta conseguenza del principio di legalità dell’agere amministrativo: le eventuali illegittimità in favore di un altro soggetto, infatti, non legittimano mai l’estensione anche alla parte richiedente dello stesso trattamento contra legem poiché, alla stregua del principio di legalità, la legittimità dell’operato della P.A. non può essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione ( cfr . Cons. Stato, sez. VII, 17 marzo 2025, n. 2183)
10.5. – La presenza dei due descritti errori “ostativi” è un elemento già, di per sé, sufficiente a rendere il compito di diritto commerciale gravemente insufficiente ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 166 del 2006, anche a prescindere dalla correttezza, o meno, dell’ulteriore rilievo di nullità dell’atto evidenziato dalla commissione.
La presenza dei due citati errori ostativi è, inoltre, idonea giustificare il complessivo giudizio negativo formulato dalla Commissione rispetto all’ammissione alla prova orale del ricorrente.
Non residua, quindi, un interesse concreto all’esame dei restanti profili di censura, atteso che – quand’anche questi si dimostrassero fondati – non potrebbero comunque consentire una rivalutazione degli elaborati che conduca all’ammissione della prova orale.
11. – Ad ogni modo, per mera completezza espositiva, si evidenzia che la commissione ha rinvenuto anche nell’elaborato inter vivos di diritto civile e in quello mortis causa plurimi profili di insufficienza, seppur non ostativi ai sensi dell’art. 11, comma 7, citato.
11.1. – Quanto all’atto mortis causa , non viene svolta alcuna specifica censura nel ricorso in merito al primo profilo di insufficienza contestato dalla commissione (“ nell’aver previsto, con riguardo all’attribuzione dell’azienda agricola di famiglia, un legato di nuda proprietà in favore di MA e, al contempo, un legato di usufrutto a termine in favore del figlio minorenne AI, così tradendo la volontà del testatore che intendeva beneficiare l’unito civile solo delle utilità economiche derivanti dalla gestione dell’azienda e, alla morte di questi, trasmettere l’azienda al figlio AI ”).
Non palesemente illogico appare, poi, il secondo profilo di contestazione (“ nel testamento è contemplata una disposizione secondo cui ‘tutte le disposizioni sono da intendersi nei limiti dell’art. 549 e 662 c.c.’, mancando qualsiasi indicazione idonea a collegare tale precisazione all’una o all’altra delle disposizioni ricevute ”).
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 549 c.c., “il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro” .
Alla luce della portata del divieto, la clausola con la quale si precisa che una certa disposizione è contenuta nei limiti dell’art. 549 c.c. (in quanto clausola esprimente un preciso contenuto volitivo idoneo a circoscrivere la efficacia di altra e diversa disposizione testamentaria), ben può essere ritenuta non corretta se redatta in forma ipotetica e generica, poiché la stessa è concepibile solo in riferimento a una disposizione rispetto alla quale il problema sia ritenuto sussistente.
Le considerazioni che precedono portano a ritenere non manifestamente irragionevole il giudizio insufficiente espresso in merito all’elaborato mortis causa.
11.2. – Riguardo all’atto inter vivos di diritto civile, nessuna contestazione è mossa in merito al rilievo della commissione circa la “ mancata previsione della garanzia relativa alla servitù giustificata con il richiamo ad istituto (la trascrizione) che è relativo all’acquisto, ma che non garantisce la conservazione della servitù nei confronti del creditore ipotecario di RI” .
Un secondo rilievo della commissione attiene al fatto che “ la clausola contenente la rinuncia di ZO all’azione di restituzione è predisposta con riferimento all’intera donazione e senza una chiara identificazione dei beneficiari della stessa ”.
Il ricorrente replica di aver individuato i beneficiari della rinuncia scrivendo “ ai fratelli RI e ND ”.
Resta, tuttavia, l’errore nell’oggetto della rinuncia.
ND quanto indicato nella traccia, infatti, i due fratelli RI e ND avevano ricevuto in donazione dai genitori, per quote indivise, la proprietà di due fabbricati.
I donatari avevano poi diviso i beni oggetto di comunione, assegnandosi la proprietà esclusiva di un fabbricato ciascuno.
ZO, figlio dei donanti e fratello dei due donatari, non aveva ricevuto alcuna donazione.
La traccia menzionava poi:
- l’intenzione di ND di alienare a RO il fabbricato a lui assegnato nella divisione;
- il fatto che ZO “ era disponibile a intervenire nel relativo atto pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente, contro eventuali azioni che ZO potrebbe esperire in futuro”;
- e il fatto che RO, al fine dell’acquisto, richiedeva a una tutela che lo preservasse “dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da ZO”.
Alla luce di tali indicazioni della traccia, se (il compratore) RO e ZO avevano espresso una volontà riferita a un medesimo oggetto, ovvero le azioni proponibili da ZO nei confronti del solo acquirente RO, ciò imponeva al candidato di limitare la portata della rinunzia di ZO al solo bene oggetto della donazione fatta a ND.
Ne consegue che la rinunzia redatta dal ricorrente nel proprio elaborato – riferita agli “ immobili donati dai genitori ai fratelli RI e ND ” – costituisce una soluzione che impone a ZO un sacrificio maggiore di quello che egli aveva dichiarato di essere disposto a sopportare.
La soluzione proposta dal ricorrente, pertanto, non rispetta le precise indicazioni della traccia, ed è, pertanto, ragionevole che sia stata ritenuta insufficiente dalla Commissione.
Non colgono nel segno nemmeno le censure relative all’ulteriore rilievo della commissione attinente alla “ carente predisposizione della clausola che prevede la condizione risolutiva per la mancanza di chiarezza nell’indicazione dei riferimenti temporali dell’avveramento dell’evento, da parametrarsi alla trascrizione della compravendita ”.
È pur vero, infatti, che il ricorrente ha indicato nel suo elaborato un riferimento temporale con la dicitura “ entro il … ” all’interno di una clausola così formulata: “ le parti convengono che la presente vendita sia subordinata risolutivamente alla sussistenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto entro il [...], da accertarsi mediante apposito atto notarile da stipularsi entro il [...] ”.
Tuttavia, la contestazione della commissione si appunta sulla genericità del riferimento temporale così indicato, il quale non specifica che le formalità pregiudizievoli, rilevanti ai fini dell’avveramento della condizione, siano quelle comprese fra la data dell’atto e la sua trascrizione.
La clausola redatta dal ricorrente prevede, invece, un intervallo temporale tra la data dell’atto e una data non precisata, che dunque potrebbe anche non coincidere con la trascrizione della compravendita, diversamente da quanto richiesto testualmente dalla traccia.
Quanto, infine, ai dedotti profili di asserita disparità di trattamento si rinvia a quanto osservato al precedente § 10.4.
I descritti profili di insufficienza sono idonei a rendere non irragionevole il giudizio negativo complessivo espresso dalla commissione sull’elaborato inter vivos di diritto civile.
12. – In conclusione, le doglianze del ricorrente sono infondate. Per l’effetto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere rigettati.
13. – La peculiarità della controversia integra un adeguato presupposto ai fini della compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
Matthias Viggiano, RI Referendario
AL UG, RI Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AL UG | RO IT |
IL SEGRETARIO