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Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2023, n. 27877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27877 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG IA nato a [...] il [...] avverso il provvedimento della Corte d'appello di Venezia del 25/2/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pietro Molino ha l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'avv. Maria Cristina Mazzucco per AG IA RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 25 marzo 2022 la Corte di appello di Venezia confermava parzialmente la decisione con la quale il primo giudice, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato AG AN e HI SS alla pena ritenuta di giustizia, per plurimi delitti di falso, riciclaggio, ricettazione e truffa. In particolare la Corte d'appello ha escluso la recidiva per AG e, riconosciuta ad entrambi gli imputati la circostanza 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27877 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 16/05/2023 attenuante di cui all'art. 648 bis, comma 3, c.p., ritenuta prevalente sull'aggravante di cui all'art. 648 bis, comma 2, c.p., ha rideterminato la pena in anni 3, mesi 3 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 2. Propone ricorso AG AN, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi: 2.1. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla individuazione del giudice territorialmente competente. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello di Venezia ha ritenuto che la questione della competenza fosse stata correttamente risolta dal giudice di primo grado avendo riguardo alle emergenze "allo stato degli atti", valorizzando però l'inciso, contenuto nel capo di imputazione "In Rovigo", senza considerare che anche in base a tale assunto, il procedimento avrebbe dovuto radicarsi in Bologna come indicato nella originaria richiesta di rinvio a giudizio, prima della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Bologna o, in subordine, presso il Tribunale Santa Maria Capua Vel:ere luogo dove è collocato l'ufficio di procura che per primo ha iscritto la notizia di reato nell'apposito registro. 2.2. Violazione della legge penale in relazione alle fattispecie di reato contestato. Difetterebbe a parere del ricorrente, l'elemento oggettivo delle ipotesi contestate posto che la sentenza di condanna è fondata su asseriti documenti acquisiti in originale, invero mai entrati a far parte del fascicolo processuale avendo la Corte di merito ritenuto che il certificato di proprietà del veicolo oggetto di riciclaggio e truffa, fosse stato falsificato utilizzando un modulo originale "in bianco", oggetto di furto in danno della società Gercap s.r.l. quando invece il certificato di proprietà dell'autovettura, secondo quanto prospettato dalla difesa, poteva essere stato fotocopiato e la falsità avere riguardato la copia con la conseguenza di non poter ravvisare il delitto di riciclaggio. 2.3. Violazione di legge processuale ( art. 603 c.p.p.), mancata assunzione di prova decisiva e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta la difesa che proprio in base a quanto affermal:o dalla p.o. : Della AL AL che aveva riferito di avere gli originali "quelli falsi " , la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante audizione della persona offesa e l'acquisizione dei più volte citati documenti in originale e non ritenere incontestato e pacifico che il certificato di proprietà fosse stato falsificato utilizzando e riempiendo un modulo originale in bianco oggetto di furto. 2 2.4.Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, poiché dall'istruttoria non era emerso il momento in cui AG era venuto a conoscenza dei precedenti passaggi dell'auto, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto rispondere del delitto di ricettazione e non di riciclaggio, non essendo certo che la compilazione dei documenti fosse avvenuta, da parte del ricorrente, dopo la ricezione dell'auto. 2.5. Violazione di legge processuale ( art. 603 c.p.p.) e mancata assunzione di prova decisiva riferita alla mancata acquisizione del certificato cronologico dell'autovettura. La richiesta istruttoria formulata in sede di appello sarebbe stata erroneamente respinta perché ritenuta meramente esplorativa. 2.6. Violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto sussistente il delitto di riciclaggio senza considerare che la condotl:a di falsificazione intervenuta sui documenti abbinati all'autovettura, era iniOonea ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del mezzo anche in considerazione del fatto che la targa ed il numero di telaio dell'auto, t non avevano subito modificazioni. 2.7. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di riciclaggio, posto che la finalità della falsificazione sarebbe stata quella di truffare la p.o. e non di ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dell'autovettura. 2.8. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla questione prospettata con l'atto di appello circa la inconfigurabilità del delitto di riciclaggio, in relazione alla condotta di mancata restituzione del bene, costituente un mero inadempimento civilistico. 2.9. Violazione di legge e mancanza della motivazione. La Corte d'appello non avrebbe risposto al rilievo censorio riguardante la sentenza di primo grado siccome fondata sulla sentenza di condanna a carico di NT ER, a detta della difesa inutilizzabile, non essendo stata ritualmente acquisita e contenente elementi d contrasto con quanto affermato da NT in dibattimento circa l'individuazione del delitto presupposto. 2.10 Violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione della prova testimoniale di Di NZ LO che avrebbe potuto riferire sulla provenienza della documentazione relativa alla BMW tg. EMOOOBV. 2.11. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al motivo 3 con il quale era stata eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del NT ER il quale era stato interrogato su fatti oggetti di altro procedimento penale in cui era coinvolto, senza avere certezza che detto procedimento fosse concluso in via definitiva. 2.12. Aggiunge con il successivo motivo che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del NT discenderebbe anche dal fatto che egli è stato sentito senza l'assistenza del difensore di fiducia ex art. 210, co. 3, c.p.p. a nulla rilevando che questi fosse assistito da un difensore d'ufficio. 2.13 Con questo motivo ci si duole della condanna per il delitto di ricettazione e di riciclaggio, in violazione del principio di specialità. 2.14. L'ulteriore motivo attiene alla violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla questione della inconfigurabilità del delitto di falso avendo la condotta avuto ad oggetto documenti che non avevano le sembianze dell'originale dell'atto ossia carta di circolazione e certificato di proprietà. 2.15 Ci si duole, poi, della ritenuta attendibilità della p.o. le cui dichiarazioni, per vari motivi, non sarebbero credibili. 2.16 In considerazione delle perplessità avanzate dalla difesa circa la credibilità della p.o., la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere all'audizione del teste Cardillo, oltre che della p.o. 2.17. Con il successivo motivo si censura la sentenza per avere la Corte di merito ridotto la pena in misura inferiore ad un terzo pur i3vendo riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648 bis c.p. 2.18. Con l'ultimo motivo si deducono vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 81,133,648, 640, 477, 482 c,p. ; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente pone questioni circa l'entità della pena irrogata a titolo di continuazione, affermando incidentalmente, che i reati di falso e truffa erano prescritti al momento della pronuncia di appello e che la Corte nulla avrebbe detto sugli aumenti praticati a tiolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi tutti sono inammissibili perché reiterativi di doglianze prospettate in appello adeguatamente superate dal giudice di secondo grado oltre che manifestamente infondati. 2. Nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione di legge né sussistono i denunciati vizi della motivazione. 3. Il ricorrente ha, in larga parte riproposto, anche testualmente, i motivi di appello, disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, in esito 4 ad una incensurabile ricostruzione del fatto operata da entrambi i giudici di merito, peraltro sulla base di alcune pacifiche e non contestate circostanze. 3.1. In primo luogo la Corte d'appello ha ritenuto infondata la questione della incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo, sollevata dal ricorrente ed in questa sede riproposta, evidenziando come nel caso in esame l'individuazione del giudice competente fosse stata correttamente risolta, ex art 16 c.p.p., avendo riguardo alla disamina degli elementi fattuali emergenti allo stato degli atti e cioè tenendo conto del luogo di consumazione del delitto più grave di riciclaggio di cui al capo A), indicato nel capo di imputazione. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare ( Sez. 1, Sentenza n. 36336 del 23/07/2015 Rv. 264539), la questione della competenza territoriale va affrontata, facendo riferimento all'imputazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (con riferimento alla competenza per connessione: Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010 Rv. 246782). Il che nel caso di specie non può dirsi, in quanto la Corte di merito ha considerato che in tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Rv. 282019) per cui, nel caso di specie, escluso che il primo atto fosse stato compiuto a Verona, luogo in cui i documenti erano stati consegnati falsificati o in Padova, luogo che compare sui documenti falsificati, essendo rimasto sconosciuto il luogo in cui in cui la contraffazione dei documenti era avvenuta, date le peculiari caratteristiche delle operazioni di riciclaggio descritte nelle imputazioni, considerato il collegamento tra le distinte attività di falsificazione dei documenti abbinati alla autovettura BMW X6 drive tg. EM 000BV e di vendita della stessa, ai fini della individuazione del giudice competente, si è fatto riferimento alla regola suppletiva di cui all'art.9 c.p.p. e cioè al giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, ne consegue che correttamente si è ritenuto che la competenza si fosse radicata in Rovigoi luogo in cui era avvenuta la consegna dell'auto ed il pagamento di parte del prezzo. 3.2. Nel merito, poi, la Corte territoriale, ha puntualmente risposto ai rilievi censori. A fronte di una ricostruzione del tutto logica scaturente e dedotta dalle risultanze processuali, la prospettazione difensiva di una spiegazione alternativa e diversa, 5 ye'k appare, nel complesso, affidata ad una indicazione meramente probabilistica priva di elementi di concreta probabilità e di specifica possibilità, dovendosi ricordare che l'accadimento alternativo deve risultare concretamente probabile alla stregua, appunto, delle acquisizioni processuali e non basato su ipotesi astratte, incapaci di inficiare o caducare le conclusioni cui concordemente sono pervenuti i giudici di merito. Così con riguardo alla asserita inconducenza degli accertamenti svolti sui documenti abbinati all'autovettura perché relativi a fotocopie e non agli originali, la Corte di merito ha sottolineato l'irrilevanza dell'acquisizione degli originali, poiché, in base a quanto riferito dal teste LO e dalla documentazione prodotta dal P.M., risultava con certezza che il certificato di proprietà dell'autovettura BMW era stato falsificato utilizzando e riempiendo un modulo originale "in bianco", oggetto di furto in danno della società Gercap s.r.l. nel 2007. 3.3. Con argomentazione logica, coerente con i dati processuali, la Corte di merito ha poi risposto alla doglianza difensiva riguardante la presunta assenza di consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza illecita dell'autovettura e la decisività della prova, asseritamente pretermessa, di acquisire il certificato cronologico dell'autovettura rimarcando che il motivo addotto, era puramente congetturale poiché dalla documentazione in atti risultava come ultimo proprietario della vettura NT ER, soggetto condannato per l'appropriazione indebita quando invece proprietaria legittima era la società di leasing Fineco, e tale falsificazione era stata posta in essere dai correi al fine di commercializzare l'auto occultandone l' illecita provenienza. 3.4. Destituiti di fondamento anche i rilievi di cui ai punti (5 e 7 con i quali si contesta la motivazione laddove ha ritenuto sussistente il delitto di riciclaggio pur in assenza di operazioni di alterazione del telaio o della targa del veicolo. Va ricordato infatti che il testo dell'art. 648 bis c.p., accanto alla condotta di "trasferimento" e di "sostituzione", prevede anche la condotta del compimento di "altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione" della provenienza delittuosa del bene. Il legislatore, in tal modo, ha voluto colpire tutte le condotte utilizzabili ("altre operazioni") per il riciclaggio, purché abbiano la caratteristica di "ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" del bene, tanto che si può affermare che sia proprio quest'ultima idoneità lesiva il nucleo centrale della fattispecie criminosa, quello che consente la riconducibilità della fattispecie concreta all'ipotesi astratta formulata dalla norma. Nel caso di specie, pur non essendovi stata un'alterazione materiale dell'autoveicolo, è stato accertato che 6 l'imputato era in possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti identificativi del mezzo, in tal modo ostacolando, come esattamente rilevano i giudici di merito, l'accertamento della provenienza delittuosa in caso di controlli su strada che non avessero avuto a disposizione la possibilità di interrogare gli archivi informatici per la verifica dei dati falsamente forniti ( Sez. 2, n. 11895 del 17/02/2009, Rv. 244379). 3.5. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale si è sostenuta la insussistenza dell'elemento oggettivo costituito dal concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, in relazione al quale il criterio da seguire è quello della idoneità ex ante della condotta: «ciò significa che l'interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva» (così Sez.2, n. 16059 del 18/12/2019, Rv. 279407; Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019,Rv. 276974; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Rv. 276419). Si evince, infatti, dal dato testuale della norma (là dove si parla di ostacolare) e dall'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, cosicché neppure rileva che le operazioni realizzate fossero tracciabili, in quanto l'obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l'evento del reato (Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Rv. 279586; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183; Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Rv. 264369). 3.6. Quanto ai motivi di ricorso di cui ai punti 8, 9, 10, 11 e 12, dalla lettura integrata delle sentenze di merito ( pag. 8 e 9 della sentenza di primo grado e pag. 8 della sentenza di appello), risulta che il giudice di merito ha vagliato sia la sussistenza del delitto presupposto (la provenienza illecita della BMW), sia il profilo della utilizzabilità delle dichiarazioni del teste NT rese con l'assistenza del difensore d'ufficio non essendosi presentato quello di fiducia per il quale la norma di cui all'art. 210 co. 3 c.p.p., che disciplina le modalità dell'esame del teste assistito, non prevede avvisi ad hoc. 7 3.7. Sul motivo n.13, imperniato sulla violazione del principio di specialità avendo la Corte ravvisato, sia il delitto di riciclaggio, sia quello di ricettazione, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che da tempo ritiene ammissibile il concorso fra la ricettazione ed il riciclaggio nell'ipotesi in cui in un unico contesto temporale, il soggetto riceva una pluralità di cose di provenienza delittuosa, appartenenti ad una stessa persona, rendendosi responsabile con riferimento ad alcune di esse del reato di cui all'art. 648 c.p., con riferimento ad altre di quello di cui all'art. 648 bis c.p., per la presenza di una pluralità di eventi giuridici e quindi di diversi reati. La Corte nell'occasione ha avuto modo di precisare che non si versa in ipotesi di concorso apparente di norme, ricorrendo diversi reati commessi con riferimento a beni diversi (Sez. 6, n.1472 del 02/11/1998, Rv. 213449; Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, RV. 278514). 3.8. Parimenti manifestamente infondato il motivo n. 14 con cui si deduce la irrilevanza del falso perché relativo a fotocopie: la doglianza riproduce pedissequamente il motivo proposto in appello sul quale la Corte ha diffusamente motivato evidenziando come la falsificazione fosse avvenuta mediante la compilazione del modulo originale "in bianco" oggetto di furto e la formazione della copia détatto aveva assunto l'apparenza di un atto originale , tanto che l'autovettura era stata acquistata da Della AL il quale, confidando nella genuinità della documentazione, aveva commercializzato il veicolo (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285) . 3.9. Generica e reiterativa è la questione relativa all'integrazione del delitto di truffa ed alla attendibilità della p.o.: la Corte di merito correttamente ha valutato la testimonianza di Della AL sulla base degli ordinari criteri di valutazione della prova proveniente dalla persona offesa, che escludono qualsiasi specifica limitazione, salvo il più penetrante e attento vaglio di credibilità connesso all'interesse processuale di cui ella è portatrice nel caso di costituzione di parte civile;
in tale direzione la Corte territoriale ha dato adeguatamente atto, del vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la deposizione della persona offesa con motivazione in fatto immune da vizi di legittimità,fornendo anche adeguata spiegazioni delle asserite contraddizioni o aporìe denunciate dalla difesa ( pag. 9) e per questo motivo ha ritenuto superflua l'audizione del teste Cardillo. 3.10. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, destituita di fondamento è la doglianza difensiva riguardante la carenza di motivazione circa la riduzione della pena in misura inferiore ad un terzo;
la Corte di merito ha mitigato la pena riconoscendo all'imputato l'attenuante di cui all'art. 648 bis, co. 3, c.p. in regime di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 648 bis c.p., non essendo il giudice 8 vincolato alla riduzione della pena nella misura di un terzo secco, ma potendo intervenire con riduzione fino ad un terzo ex artt. 65 e 69 c.p. 3.11. Manifestamente infondato e quindi inammissibile è, infine, il motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 81, 133, 648, 640, 477, 482) e vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello motivato in merito ai singoli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, affermando, incidentalmente, che i reati di truffa e falso erano prescritti prima della sentenza di appello. Osserva il collegio che con riguardo all'aumento operato per la continuazione, la Corte ha adeguatamente motivato indicando il reato più grave e la pena base nonché l'entità dell'aumento (1 mese di reclusione ed euro 100 di multa per ciascun reato posto in continuazione) ( pag. :11). Sul punto si deve ricordare che in tema di continuazione non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogata, come nel caso di specie i (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770). Va anche precisato che il ricorrente, non ha dedotto con specifico motivo l'estinzione dei reati di truffa e falso per prescrizione, con la conseguenza che la stessa, in ossequio all'indirizzo esegetico tracciato dalle Sezioni Unite Ricci, ( 12602/2015, Rv.266818) secondo cui "l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronuncia di appello , ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso", non può essere rilevata d'ufficio. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso cui consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/5/2023
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pietro Molino ha l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'avv. Maria Cristina Mazzucco per AG IA RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 25 marzo 2022 la Corte di appello di Venezia confermava parzialmente la decisione con la quale il primo giudice, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato AG AN e HI SS alla pena ritenuta di giustizia, per plurimi delitti di falso, riciclaggio, ricettazione e truffa. In particolare la Corte d'appello ha escluso la recidiva per AG e, riconosciuta ad entrambi gli imputati la circostanza 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27877 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 16/05/2023 attenuante di cui all'art. 648 bis, comma 3, c.p., ritenuta prevalente sull'aggravante di cui all'art. 648 bis, comma 2, c.p., ha rideterminato la pena in anni 3, mesi 3 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 2. Propone ricorso AG AN, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi: 2.1. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla individuazione del giudice territorialmente competente. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello di Venezia ha ritenuto che la questione della competenza fosse stata correttamente risolta dal giudice di primo grado avendo riguardo alle emergenze "allo stato degli atti", valorizzando però l'inciso, contenuto nel capo di imputazione "In Rovigo", senza considerare che anche in base a tale assunto, il procedimento avrebbe dovuto radicarsi in Bologna come indicato nella originaria richiesta di rinvio a giudizio, prima della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Bologna o, in subordine, presso il Tribunale Santa Maria Capua Vel:ere luogo dove è collocato l'ufficio di procura che per primo ha iscritto la notizia di reato nell'apposito registro. 2.2. Violazione della legge penale in relazione alle fattispecie di reato contestato. Difetterebbe a parere del ricorrente, l'elemento oggettivo delle ipotesi contestate posto che la sentenza di condanna è fondata su asseriti documenti acquisiti in originale, invero mai entrati a far parte del fascicolo processuale avendo la Corte di merito ritenuto che il certificato di proprietà del veicolo oggetto di riciclaggio e truffa, fosse stato falsificato utilizzando un modulo originale "in bianco", oggetto di furto in danno della società Gercap s.r.l. quando invece il certificato di proprietà dell'autovettura, secondo quanto prospettato dalla difesa, poteva essere stato fotocopiato e la falsità avere riguardato la copia con la conseguenza di non poter ravvisare il delitto di riciclaggio. 2.3. Violazione di legge processuale ( art. 603 c.p.p.), mancata assunzione di prova decisiva e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta la difesa che proprio in base a quanto affermal:o dalla p.o. : Della AL AL che aveva riferito di avere gli originali "quelli falsi " , la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante audizione della persona offesa e l'acquisizione dei più volte citati documenti in originale e non ritenere incontestato e pacifico che il certificato di proprietà fosse stato falsificato utilizzando e riempiendo un modulo originale in bianco oggetto di furto. 2 2.4.Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, poiché dall'istruttoria non era emerso il momento in cui AG era venuto a conoscenza dei precedenti passaggi dell'auto, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto rispondere del delitto di ricettazione e non di riciclaggio, non essendo certo che la compilazione dei documenti fosse avvenuta, da parte del ricorrente, dopo la ricezione dell'auto. 2.5. Violazione di legge processuale ( art. 603 c.p.p.) e mancata assunzione di prova decisiva riferita alla mancata acquisizione del certificato cronologico dell'autovettura. La richiesta istruttoria formulata in sede di appello sarebbe stata erroneamente respinta perché ritenuta meramente esplorativa. 2.6. Violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto sussistente il delitto di riciclaggio senza considerare che la condotl:a di falsificazione intervenuta sui documenti abbinati all'autovettura, era iniOonea ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del mezzo anche in considerazione del fatto che la targa ed il numero di telaio dell'auto, t non avevano subito modificazioni. 2.7. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di riciclaggio, posto che la finalità della falsificazione sarebbe stata quella di truffare la p.o. e non di ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dell'autovettura. 2.8. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla questione prospettata con l'atto di appello circa la inconfigurabilità del delitto di riciclaggio, in relazione alla condotta di mancata restituzione del bene, costituente un mero inadempimento civilistico. 2.9. Violazione di legge e mancanza della motivazione. La Corte d'appello non avrebbe risposto al rilievo censorio riguardante la sentenza di primo grado siccome fondata sulla sentenza di condanna a carico di NT ER, a detta della difesa inutilizzabile, non essendo stata ritualmente acquisita e contenente elementi d contrasto con quanto affermato da NT in dibattimento circa l'individuazione del delitto presupposto. 2.10 Violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione della prova testimoniale di Di NZ LO che avrebbe potuto riferire sulla provenienza della documentazione relativa alla BMW tg. EMOOOBV. 2.11. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al motivo 3 con il quale era stata eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del NT ER il quale era stato interrogato su fatti oggetti di altro procedimento penale in cui era coinvolto, senza avere certezza che detto procedimento fosse concluso in via definitiva. 2.12. Aggiunge con il successivo motivo che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del NT discenderebbe anche dal fatto che egli è stato sentito senza l'assistenza del difensore di fiducia ex art. 210, co. 3, c.p.p. a nulla rilevando che questi fosse assistito da un difensore d'ufficio. 2.13 Con questo motivo ci si duole della condanna per il delitto di ricettazione e di riciclaggio, in violazione del principio di specialità. 2.14. L'ulteriore motivo attiene alla violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla questione della inconfigurabilità del delitto di falso avendo la condotta avuto ad oggetto documenti che non avevano le sembianze dell'originale dell'atto ossia carta di circolazione e certificato di proprietà. 2.15 Ci si duole, poi, della ritenuta attendibilità della p.o. le cui dichiarazioni, per vari motivi, non sarebbero credibili. 2.16 In considerazione delle perplessità avanzate dalla difesa circa la credibilità della p.o., la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere all'audizione del teste Cardillo, oltre che della p.o. 2.17. Con il successivo motivo si censura la sentenza per avere la Corte di merito ridotto la pena in misura inferiore ad un terzo pur i3vendo riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648 bis c.p. 2.18. Con l'ultimo motivo si deducono vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 81,133,648, 640, 477, 482 c,p. ; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente pone questioni circa l'entità della pena irrogata a titolo di continuazione, affermando incidentalmente, che i reati di falso e truffa erano prescritti al momento della pronuncia di appello e che la Corte nulla avrebbe detto sugli aumenti praticati a tiolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi tutti sono inammissibili perché reiterativi di doglianze prospettate in appello adeguatamente superate dal giudice di secondo grado oltre che manifestamente infondati. 2. Nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione di legge né sussistono i denunciati vizi della motivazione. 3. Il ricorrente ha, in larga parte riproposto, anche testualmente, i motivi di appello, disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, in esito 4 ad una incensurabile ricostruzione del fatto operata da entrambi i giudici di merito, peraltro sulla base di alcune pacifiche e non contestate circostanze. 3.1. In primo luogo la Corte d'appello ha ritenuto infondata la questione della incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo, sollevata dal ricorrente ed in questa sede riproposta, evidenziando come nel caso in esame l'individuazione del giudice competente fosse stata correttamente risolta, ex art 16 c.p.p., avendo riguardo alla disamina degli elementi fattuali emergenti allo stato degli atti e cioè tenendo conto del luogo di consumazione del delitto più grave di riciclaggio di cui al capo A), indicato nel capo di imputazione. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare ( Sez. 1, Sentenza n. 36336 del 23/07/2015 Rv. 264539), la questione della competenza territoriale va affrontata, facendo riferimento all'imputazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (con riferimento alla competenza per connessione: Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010 Rv. 246782). Il che nel caso di specie non può dirsi, in quanto la Corte di merito ha considerato che in tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Rv. 282019) per cui, nel caso di specie, escluso che il primo atto fosse stato compiuto a Verona, luogo in cui i documenti erano stati consegnati falsificati o in Padova, luogo che compare sui documenti falsificati, essendo rimasto sconosciuto il luogo in cui in cui la contraffazione dei documenti era avvenuta, date le peculiari caratteristiche delle operazioni di riciclaggio descritte nelle imputazioni, considerato il collegamento tra le distinte attività di falsificazione dei documenti abbinati alla autovettura BMW X6 drive tg. EM 000BV e di vendita della stessa, ai fini della individuazione del giudice competente, si è fatto riferimento alla regola suppletiva di cui all'art.9 c.p.p. e cioè al giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, ne consegue che correttamente si è ritenuto che la competenza si fosse radicata in Rovigoi luogo in cui era avvenuta la consegna dell'auto ed il pagamento di parte del prezzo. 3.2. Nel merito, poi, la Corte territoriale, ha puntualmente risposto ai rilievi censori. A fronte di una ricostruzione del tutto logica scaturente e dedotta dalle risultanze processuali, la prospettazione difensiva di una spiegazione alternativa e diversa, 5 ye'k appare, nel complesso, affidata ad una indicazione meramente probabilistica priva di elementi di concreta probabilità e di specifica possibilità, dovendosi ricordare che l'accadimento alternativo deve risultare concretamente probabile alla stregua, appunto, delle acquisizioni processuali e non basato su ipotesi astratte, incapaci di inficiare o caducare le conclusioni cui concordemente sono pervenuti i giudici di merito. Così con riguardo alla asserita inconducenza degli accertamenti svolti sui documenti abbinati all'autovettura perché relativi a fotocopie e non agli originali, la Corte di merito ha sottolineato l'irrilevanza dell'acquisizione degli originali, poiché, in base a quanto riferito dal teste LO e dalla documentazione prodotta dal P.M., risultava con certezza che il certificato di proprietà dell'autovettura BMW era stato falsificato utilizzando e riempiendo un modulo originale "in bianco", oggetto di furto in danno della società Gercap s.r.l. nel 2007. 3.3. Con argomentazione logica, coerente con i dati processuali, la Corte di merito ha poi risposto alla doglianza difensiva riguardante la presunta assenza di consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza illecita dell'autovettura e la decisività della prova, asseritamente pretermessa, di acquisire il certificato cronologico dell'autovettura rimarcando che il motivo addotto, era puramente congetturale poiché dalla documentazione in atti risultava come ultimo proprietario della vettura NT ER, soggetto condannato per l'appropriazione indebita quando invece proprietaria legittima era la società di leasing Fineco, e tale falsificazione era stata posta in essere dai correi al fine di commercializzare l'auto occultandone l' illecita provenienza. 3.4. Destituiti di fondamento anche i rilievi di cui ai punti (5 e 7 con i quali si contesta la motivazione laddove ha ritenuto sussistente il delitto di riciclaggio pur in assenza di operazioni di alterazione del telaio o della targa del veicolo. Va ricordato infatti che il testo dell'art. 648 bis c.p., accanto alla condotta di "trasferimento" e di "sostituzione", prevede anche la condotta del compimento di "altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione" della provenienza delittuosa del bene. Il legislatore, in tal modo, ha voluto colpire tutte le condotte utilizzabili ("altre operazioni") per il riciclaggio, purché abbiano la caratteristica di "ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" del bene, tanto che si può affermare che sia proprio quest'ultima idoneità lesiva il nucleo centrale della fattispecie criminosa, quello che consente la riconducibilità della fattispecie concreta all'ipotesi astratta formulata dalla norma. Nel caso di specie, pur non essendovi stata un'alterazione materiale dell'autoveicolo, è stato accertato che 6 l'imputato era in possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti identificativi del mezzo, in tal modo ostacolando, come esattamente rilevano i giudici di merito, l'accertamento della provenienza delittuosa in caso di controlli su strada che non avessero avuto a disposizione la possibilità di interrogare gli archivi informatici per la verifica dei dati falsamente forniti ( Sez. 2, n. 11895 del 17/02/2009, Rv. 244379). 3.5. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale si è sostenuta la insussistenza dell'elemento oggettivo costituito dal concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, in relazione al quale il criterio da seguire è quello della idoneità ex ante della condotta: «ciò significa che l'interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva» (così Sez.2, n. 16059 del 18/12/2019, Rv. 279407; Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019,Rv. 276974; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Rv. 276419). Si evince, infatti, dal dato testuale della norma (là dove si parla di ostacolare) e dall'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, cosicché neppure rileva che le operazioni realizzate fossero tracciabili, in quanto l'obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l'evento del reato (Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Rv. 279586; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183; Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Rv. 264369). 3.6. Quanto ai motivi di ricorso di cui ai punti 8, 9, 10, 11 e 12, dalla lettura integrata delle sentenze di merito ( pag. 8 e 9 della sentenza di primo grado e pag. 8 della sentenza di appello), risulta che il giudice di merito ha vagliato sia la sussistenza del delitto presupposto (la provenienza illecita della BMW), sia il profilo della utilizzabilità delle dichiarazioni del teste NT rese con l'assistenza del difensore d'ufficio non essendosi presentato quello di fiducia per il quale la norma di cui all'art. 210 co. 3 c.p.p., che disciplina le modalità dell'esame del teste assistito, non prevede avvisi ad hoc. 7 3.7. Sul motivo n.13, imperniato sulla violazione del principio di specialità avendo la Corte ravvisato, sia il delitto di riciclaggio, sia quello di ricettazione, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che da tempo ritiene ammissibile il concorso fra la ricettazione ed il riciclaggio nell'ipotesi in cui in un unico contesto temporale, il soggetto riceva una pluralità di cose di provenienza delittuosa, appartenenti ad una stessa persona, rendendosi responsabile con riferimento ad alcune di esse del reato di cui all'art. 648 c.p., con riferimento ad altre di quello di cui all'art. 648 bis c.p., per la presenza di una pluralità di eventi giuridici e quindi di diversi reati. La Corte nell'occasione ha avuto modo di precisare che non si versa in ipotesi di concorso apparente di norme, ricorrendo diversi reati commessi con riferimento a beni diversi (Sez. 6, n.1472 del 02/11/1998, Rv. 213449; Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, RV. 278514). 3.8. Parimenti manifestamente infondato il motivo n. 14 con cui si deduce la irrilevanza del falso perché relativo a fotocopie: la doglianza riproduce pedissequamente il motivo proposto in appello sul quale la Corte ha diffusamente motivato evidenziando come la falsificazione fosse avvenuta mediante la compilazione del modulo originale "in bianco" oggetto di furto e la formazione della copia détatto aveva assunto l'apparenza di un atto originale , tanto che l'autovettura era stata acquistata da Della AL il quale, confidando nella genuinità della documentazione, aveva commercializzato il veicolo (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285) . 3.9. Generica e reiterativa è la questione relativa all'integrazione del delitto di truffa ed alla attendibilità della p.o.: la Corte di merito correttamente ha valutato la testimonianza di Della AL sulla base degli ordinari criteri di valutazione della prova proveniente dalla persona offesa, che escludono qualsiasi specifica limitazione, salvo il più penetrante e attento vaglio di credibilità connesso all'interesse processuale di cui ella è portatrice nel caso di costituzione di parte civile;
in tale direzione la Corte territoriale ha dato adeguatamente atto, del vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la deposizione della persona offesa con motivazione in fatto immune da vizi di legittimità,fornendo anche adeguata spiegazioni delle asserite contraddizioni o aporìe denunciate dalla difesa ( pag. 9) e per questo motivo ha ritenuto superflua l'audizione del teste Cardillo. 3.10. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, destituita di fondamento è la doglianza difensiva riguardante la carenza di motivazione circa la riduzione della pena in misura inferiore ad un terzo;
la Corte di merito ha mitigato la pena riconoscendo all'imputato l'attenuante di cui all'art. 648 bis, co. 3, c.p. in regime di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 648 bis c.p., non essendo il giudice 8 vincolato alla riduzione della pena nella misura di un terzo secco, ma potendo intervenire con riduzione fino ad un terzo ex artt. 65 e 69 c.p. 3.11. Manifestamente infondato e quindi inammissibile è, infine, il motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 81, 133, 648, 640, 477, 482) e vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello motivato in merito ai singoli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, affermando, incidentalmente, che i reati di truffa e falso erano prescritti prima della sentenza di appello. Osserva il collegio che con riguardo all'aumento operato per la continuazione, la Corte ha adeguatamente motivato indicando il reato più grave e la pena base nonché l'entità dell'aumento (1 mese di reclusione ed euro 100 di multa per ciascun reato posto in continuazione) ( pag. :11). Sul punto si deve ricordare che in tema di continuazione non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogata, come nel caso di specie i (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770). Va anche precisato che il ricorrente, non ha dedotto con specifico motivo l'estinzione dei reati di truffa e falso per prescrizione, con la conseguenza che la stessa, in ossequio all'indirizzo esegetico tracciato dalle Sezioni Unite Ricci, ( 12602/2015, Rv.266818) secondo cui "l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronuncia di appello , ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso", non può essere rilevata d'ufficio. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso cui consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/5/2023