Sentenza 17 febbraio 2009
Massime • 1
Integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l'agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene. (Nella fattispecie il colpevole era stato trovato anche in possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida che potevano indurre l'Autorità a ritenere che il conducente fosse il proprietario dell'autoveicolo: la Corte ha ritenuto che tali attività costituissero il compimento di operazioni dirette ad ostacolare l'accertamento della provenienza dell'autovettura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2009, n. 11895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11895 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 17/02/2009
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 725
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 038463/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER EN, n. a Genova il 24.8.1946;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, in data 2 luglio 2007, di conferma della sentenza del Tribunale di Gorizia, in data 27 ottobre 2006;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 2 luglio 2007, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Gorizia il 27 ottobre 2006 nei confronti di ER EN alla pena di anni tre mesi cinque ed Euro 2750,00 di multa, perché ritenuto colpevole, in continuazione, di riciclaggio di autovetture, di plurimi reati di ricettazione di carte di circolazione, di passaporto e di modulo di patente in bianco, nonché di reati di falso aventi ad oggetto carte di circolazione e documenti di identità.
Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo:
a) assoluta indeterminatezza dei capi di imputazione A), B), C), D) e dunque nullità ex art. 429 c.p.p., comma 2, per omessa indicazione del tempo del commesso od accertato reato;
b) erronea applicazione della legge penale per ritenuta sussistenza del reato di cui al capo B) (ricettazione di carte di circolazione) e dunque violazione dell'art. 648 c.p., in quanto, avendo i giudici di merito ritenuto la responsabilità dell'imputato con riferimento al reato di cui al capo C), per avere materialmente contraffatto i documenti di circolazione delle autovetture, avrebbero, poi, dovuto, necessariamente escludere la condanna per la condotta di cui al capo B);
c) erronea applicazione della legge penale per ritenuta sussistenza del reato di cui al capo A) (riciclaggio di autovetture) e dunque violazione dell'art. 648 bis c.p., in quanto il veicolo condotto dall'imputato, come gli altri bloccati dalla Guardia di Finanza nelle vicinanze del confine di Stato, non presentavano modificazioni o alterazioni materiali esteriori tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei mezzi;
per quanto riguarda le carte di circolazione false, esse servivano esclusivamente per vendere le autovetture all'estero, mentre sono state rinvenute anche le carte di circolazione originali, delle quali l'imputato avrebbe dovuto liberarsi qualora avesse inteso utilizzare quelle false per eludere i controlli;
d'altro canto, il possesso di documenti di identificazione falsi non sarebbe un dato correlato alla riconoscibilità dell'autovettura, ma piuttosto ricollegabile alla materiale momentanea indisponibilità di documenti di identità a sè intestati;
d) erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art.81 c.p., poiché sarebbe stata applicata la continuazione interna al capo A), sebbene l'imputazione non rechi alcuna menzione dell'art. 81 c.p. e la condotta debba esser considerata unica esaurendosi in un medesimo contesto temporale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. La sentenza impugnata si è pronuncia su tutti i motivi proposti, con argomentazioni condivisibili anche dal punto di vista giuridico. Deve essere esclusa la indeterminatezza dei capi di imputazione di cui alla lett. da A) a D), in quanto l'episodio che ha dato origine alla formulazione di cinque distinti capi di imputazione, da A) ad E), è avvenuto il 29 novembre 2001, come risulta dalla data indicata in rubrica sull'ultimo capo di imputazione, chiaramente e in modo inequivoco riferentesi a tutti i capi precedenti.
Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale si denuncia erronea applicazione della legge penale per ritenuta sussistenza del reato di cui al capo B) (ricettazione di carte di circolazione). Infatti, il reato presupposto della ricettazione di cui al capo B) non è il falso, ma il furto delle tre carte di circolazione ivi menzionate, avendo ritenuto i giudici di merito che non vi fossero elementi in atti per supporre che a quel furto avesse preso parte il ER.
Neppure può accogliersi la denuncia di erronea applicazione della legge penale per ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio di autovetture di cui al capo A). Il ricorrente, a sostegno del motivo di impugnazione cita la sentenza di questa Suprema Corte, che ha formulato il principio così massimato: "il semplice spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva non costituisce trasferimento punibile ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen., in quanto non idoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene". È evidente che la sentenza in tal modo massimata, come si deduce anche dalla lettura del testo integrale, fa riferimento ad una fattispecie di semplice spostamento in territorio estero di un'autovettura e si limita ad interpretare il concetto normativo di trasferimento. Il testo dell'art. 648 bis c.p., però, accanto alla condotta di "trasferimento" e di "sostituzione", prevede anche la condotta del compimento di "altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione" della provenienza delittuosa del bene. Il legislatore, in tal modo, ha voluto colpire tutte le condotte utilizzabili ("altre operazioni") per il riciclaggio, purché abbiano la caratteristica di "ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" del bene, tanto che si può affermare che sia proprio quest'ultima idoneità lesiva il nucleo centrale della fattispecie criminosa, quello che consente la riconducibilità della fattispecie concreta all'ipotesi astratta formulata dalla norma. Nel caso di specie, pur non essendovi stata un'alterazione materiale dell'autoveicolo, l'imputato era in possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida relativi alla stessa persona intestataria delle false carte di circolazione, in modo da condurre gli appartenenti alle Forze dell'ordine a supporre che il conducente fosse anche il proprietario dell'autoveicolo, in tal modo ostacolando, come esattamente rilevano i giudici di merito, l'accertamento della provenienza delittuosa in caso di controlli su strada che non avessero avuto a disposizione la possibilità di interrogare gli archivi informatici per la verifica dei dati falsamente forniti.
L'ultimo motivo di ricorso con il quale si denuncia erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art. 81 c.p., è destituito di fondamento sulla base della corretta valutazione dei fatti compiuta dalla sentenza impugnata, la quale ha chiarito che, nel caso di specie, non si potrebbe mai parlare di azione complessa esauritasi nel medesimo contesto temporale, poiché il momento consumativo del riciclaggio si identifica con l'approntamento delle false carte di circolazione di cui era stata munita ciascuna delle tre autovetture di cui al capo di imputazione e "non è noto se la confezione dei falsi documenti sia avvenuta nel medesimo giorno od in date diverse: ma anche nel caso, più favorevole alla difesa, della confezione nel medesimo giorno, non è concettualmente possibile supporre che essa sia stata compiuta con un'unica condotta". Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009