Sentenza 12 novembre 2019
Massime • 1
In tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona.
Commentario • 1
- 1. Ricettazione: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 648 del codice penale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 maggio 2022
Articolo 648 del codice penale - Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2019, n. 11024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11024 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2019 |
Testo completo
1 1024-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MIRELLA CERVADORO Sent. n. sez. 2789/2019 - Presidente - UP 12/11/2019- ALFREDO MANTOVANO ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 45254/2018 LUCIA AIELLI MARCO MARIA MONACO Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I' GE nato il [...] avverso la sentenza del 14/05/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 14/5/2018 in parziale riforma della la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO in data 14/11/2016 riteneva il fatto di leve entità ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen, e, rideterminata la pena, confermava nel resto la condanna nei confronti di I' GE.
1. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi. 1 1.1. Vizio di motivazione perché la stessa sarebbe in parte mancante ed in parte illogica e contraddittoria. La difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in merito alle doglianze specifiche articolate nell'atto di appello circa le modalità dell'acquisto del ciclomotore, la cui decisiva efficacia rappresentativa sarebbe stata così ribadita in termini assertivi. Sotto altro profilo, poi, la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria laddove, da una parte respinge la richiesta di verificare l'effettivo e modesto valore del ciclomotore, incompatibile con l'affermazione che proprio il prezzo di acquisto "allettante" era significativo della provenienza illecita e, dall'altra, riconosce l'ipotesi attenuata di ricettazione, proprio in virtù di un modesto valore del ciclomotore. Un ulteriore vizio di motivazione, poi, sarebbe rinvenibile nella decisione della Corte di non procedere ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. all'audizione del teste Atta, indicato dalla difesa come persona che aveva assistito alla trattativa e che quindi avrebbe potuto utilmente riferire in merito alla buona fede del ricorrente. Il sig. LÌ, fornendo specifiche indicazioni circa la provenienza e l'acquisto del mezzo, infatti, avrebbe adempiuto all'onere di allegare circostanze a proprio favore che la Corte territoriale aveva a questo punto l'obbligo di verificare, anche ascoltando il teste indicato.
1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. Il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale, ritenendo che l'avere ricevuto due diversi oggetti (il ciclomotore e la targa) provento di due furti diversi determini la commissione di due autonomi reati di ricettazione, abbia erroneamente applicato l'art. 81 cod. pen. La circostanza che il sig. LÌ abbia contestualmente ricevuto i due beni, infatti, imporrebbe di ritenere che il fatto reato sia unico e che nessun aumento debba essere operato per la continuazione.
1.3. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta continuazione. La difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla specifica doglianza dedotta con l'appello circa l'impossibilità di dichiarare la responsabilità del ricorrente per due distinte ipotesi di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le doglianze circa la logicità e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto 2 di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 14911, 12/03/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alle modalità di acquisto ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura di quanto emerso, risulta del tutto inconferente in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). La Corte d'Appello che pure non sarebbe stata tenuta a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente indicare le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, tanto che l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630)- facendo specifico riferimento all'impossibilità di identificare il venditore, all'entità della somma versata ed alla mancata consegna dei documenti- ha evidenziato come la spiegazione fornita dal ricorrente fosse ed apparisse del tutto inverosimile. La contraddizione evidenziata dalla difesa tra l'affermazione che il prezzo del ciclomotore era "allettante" e la ritenuta sussistenza dell'ipotesi attenuta della ricettazione non sussiste. Al di là dell'effettivo valore o meno del ciclomotore, infatti, il prezzo di 150 euro appare all'evidenza piuttosto modesto e significativo quanto alla provenienza illecita di un mezzo di locomozione, soprattutto se si considera che 3 lo stesso è stato consegnato senza i documenti e da persona che il ricorrente non conosceva e della quale non ha saputo in alcun modo indicare l'identità. In relazione al mancato accoglimento della richiesta di procedere alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, poi, deve ribadirsi che questa è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, o di quanto acquisito nel corso delle indagini nel giudizio abbreviato, esclusivamente allorché il giudice d'appello ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile l'integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391).
2. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'aumento di pena per la continuazione in quanto nel caso di specie il ricorrente avrebbe commesso un unico reato di ricettazione. Il riferimento contenuto in motivazione alla circostanza che il motorino e la targa provengano da due distinti furti, commessi in tempi diversi ed in danno di diverse persone, non sarebbe sul punto decisivo. La natura del reato di ricettazione e la condotta da questo prevista, nella quale è valorizzato il momento in cui il soggetto acquista o comunque riceve il bene, infatti, imporrebbero ad avviso della difesa di fare riferimento alla condotta di ricezione ovvero di acquisto piuttosto che alla provenienza dei beni da uno o più furti, questo soprattutto quando il bene che si riceve sarebbe nella sostanza unico. La diversa conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, poi, contrasterebbe con l'art. 27 cost. in quanto l'imputato verrebbe sanzionato per un fatto del quale lo stesso non aveva alcuna conoscenza. Il Collegio ritiene che l'impostazione proposta nel ricorso non sia applicabile al caso concreto. 4 La considerazione secondo la quale il reato sarebbe unico perché unica sarebbe la condotta di ricezione in quanto avvenuta "nello stesso momento e da parte dello stesso venditore" non coglie nel segno. La conclusione cui perviene la difesa, a ben vedere, appare condivisibile solo qualora il soggetto riceva una pluralità di beni che abbiano la medesima provenienza furtiva ovvero una pluralità di cose che, persa la loro singola autonomia, facciano parte di un unico bene non altrimenti scomponibile se non perdendo la propria identità (Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini e altri, Rv. 270522). Qualora la condotta si riferisca a beni che abbiano una propria autonomia e siano di diversa provenienza furtiva, invece, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, dove ritenersi che i reati commessi siano tanti quanti sono i beni ricevuti. In tale caso, infatti, la pluralità di beni determina una pluralità di eventi giuridici e quindi di reati che non può essere esclusa dal solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dallo stesso venditore (cfr. sostanzialmente Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso ed altri, Rv. 213449). Nel caso di specie, d'altro canto, appare determinante la peculiare natura della targa che, pur essendo apposta sul motociclo, non è un anonimo componente "strutturale" dello stesso (come ad esempio la ruota o il carburatore) ma è un oggetto che conserva una propria autonomia rispetto al mezzo al quale è apposta, tanto da essere soggetta ad una specifica disciplina giuridica che la rende identificabile quanto alla provenienza ed all'appartenenza. Pur se nel medesimo contesto e dallo stesso venditore, pertanto, il ricorrente ha ricevuto due beni distinti, provenienti da due diverse condotte furtive, ed ha così commesso due reati ai quali i giudici di merito, correttamente, hanno applicato la disciplina di cui all'art. 81 cod. proc. pen. L'autonomia dei due beni ricevuti dal ricorrente e le modalità con le quali lo stesso li ha ricevuti, in particolar modo la mancanza di documenti, poi, sono significative quanto alla coscienza e volontà che lo stesso, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, aveva circa la provenienza illecita di entrambi i beni (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 32010, Nocera, Rv. 246323; Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457). Nel terzo motivo la difesa rileva la mancanza di motivazione quanto alla doglianza relativa alla dichiarazione di responsabilità per la ricettazione della targa. Il vizio di motivazione non è sul punto deducibile. 5 La soluzione cui è pervenuta la Corte territoriale, infatti, è giuridicamente corretta e ciò rende irrilevante la carenza di motivazione sul punto, che la parte non ha interesse a dedurre (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G in proc. Agostino e altri, Rv. 264631).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/11/2019 Il Consigliere estensore Marco Maria Monaco Il Presidente Mirella Cervadoro Mlved DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 APR. 2020 IL ILGANGELERERE M E D I R P Claudia Pianel U E S S N O E I Z T R O C 6