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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2196/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SERENA BACCOLINI Presidente dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel. dott.ssa ANNA FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2196/2023 promossa ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Piazza Frette, 24, Sovico
[...] C.F._2
(MB), presso lo studio dell'avv. Enrico Natale Colombo (C.F.: ; PEC: C.F._3
e dell'avv. Patrizia Perego (C.F. Email_1
; PEC: che li rappresentano e C.F._4 Email_2
difendono come da delega in atti;
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
pagina 1 di 14 C.F.: ) CP_1 C.F._5
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI:
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in conformità al dettato dell'Ordinanza resa nel procedimento R.G. 26668/2018 in data 12 aprile 2023 - pubblicata in data 11 maggio 2023 – dalla Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – contrariis reiectis e previa ogni provvidenza di rito, così giudicare:
“1) accertare e dichiarare che la dichiarazione di contenuta nella Parte_1
scrittura privata in data 13 febbraio 2014 a firma della stessa e di Parte_1 CP_1 costituisce atto di remissione di debito unilaterale e recettizio, non produttivo dell'effetto estintivo a seguito del successivo volontario e consapevole pagamento del debito (rectius di parte del debito) da parte di come dallo stesso dichiarato nella causale del CP_1 bonifico eseguito in data 6 agosto 2014 “restituzione prestito infruttifero”, ciò costituendo ai sensi dell'art. 1236 e 1333, comma 2°, C.C. esplicita, in quanto dichiarata, manifestazione di volontà del debitore di non voler profittare della remissione di debito de qua;
2) conseguentemente accertare e dichiarare la piena efficacia della scrittura in data 5 febbraio 2015 rettamente qualificata come ricognizione di debito stante la preesistenza del rapporto di mutuo sottostante a seguito del pagamento effettuato in data 6 agosto 2014 da parte del CP_1
3) per l'effetto condannare a corrispondere a , per le CP_1 Parte_1 causali di cui al giudizio, l'importo di € 20.000,00.= già al netto dell'acconto versato ed ammontante a € 5.000,00.= con gli interessi legali ex art. 1284, comma 1 e comma 4, C.C. dal mese di febbraio 2015 all'effettivo saldo, dando altresì atto dell'intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo alla condanna di al pagamento in favore CP_1 di dell'importo di € 10.753,19.= per effetto del rigetto del relativo Parte_2 motivo di impugnazione di cui all'Ordinanza di rinvio della S.C. in atti;
4) Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio nonché di quello di legittimità.”
pagina 2 di 14 IN FATTO E IN DIRITTO
I sigg.ri e hanno introdotto il presente giudizio di rinvio Parte_1 Parte_2 ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12757/2023, pubblicata in data 11/5/2023, con la quale, in accoglimento di tre dei cinque motivi del ricorso per cassazione proposto dal ricorrente sig. contro la sentenza della Corte di CP_1
Appello di Milano n. 1965/2018 pubblicata in data 18/4/2018, è stata cassata con rinvio la predetta sentenza della Corte d'Appello di Milano.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione, regolarmente notificato, i coniugi e Parte_1
convenivano in giudizio, di fronte al Tribunale di Monza, il sig. Parte_2
e, premesso di aver corrisposto allo stesso alcune somme a titolo di mutuo, CP_1
chiedevano la restituzione, rispettivamente, di euro 20.000,00 e di euro 10.753,19, esponendo quanto segue:
i) che, con scrittura privata del 03/01/12, sottoscritta dal e dalla (tra i CP_1 Parte_1
quali era in essere una relazione extraconiugale), era stata effettuata una ricognizione delle somme (per complessivi € 35.000,00) concesse in mutuo dalla al Parte_1 CP_1
che si era impegnato alla relativa restituzione (doc. 1 all. atto di citazione in primo grado, doc. 2a appellanti in riassunzione;
ii) che, con una seconda scrittura privata del 13/02/2014, scritta a mano, la sig.ra aveva dichiarato di aver ricevuto in restituzione dal la somma di € Parte_1 CP_1
20.000,00 e di rinunciare a pretendere la somma residua di € 14.000,00 (doc. 3: “i restanti 14.000,00 la sig.ra dichiara di non volere la restituzione, pertanto nulla è più Parte_1 dovuto alla sig.ra ”); al riguardo, gli attori deducevano che tale scrittura privata Parte_1
sarebbe stata redatta su richiesta del per fugare i sospetti della di lui moglie in CP_1
merito alla relazione extraconiugale e sotto minaccia dello stesso mutuatario di rivelare detta relazione al suocero della sig.ra , che non era a conoscenza della Parte_1
separazione intervenuta tra la stessa e il CA;
pagina 3 di 14 iii) che, con una terza scrittura privata del 5/02/2015 (doc. 7) era stata effettuata una nuova ricognizione delle somme mutuate (per € 35.000,00), di quelle restituite (per €
5.000,00) e di quelle ancora dovute dal (€ 30.000,00), il quale si impegnava a CP_1
pagarle senza poi rispettare il piano rateale concordato: in particolare, con la scrittura in questione, scritta a macchina, titolata “scrittura privata transattiva” tra la e il Parte_1
premesso che nel corso degli anni 2012 e 2013 la aveva versato al CP_1 Parte_1 la somma complessiva di euro 35.000,00, “comprensivi di euro 10.700,00 versati CP_1 dal sig. coniuge della sig.ra ” e premesso anche che il Parte_2 Parte_1 CP_1
aveva provveduto alla restituzione della somma di euro 5.000,00, veniva espresso l'impegno del a restituire alla “la somma omnicomprensiva di euro CP_1 Parte_1
30.000,00 che comprendono anche quelle del sig. ”, e, ciò, con 200 rate mensili di Pt_2
€ 150,00 ciascuna.
2) Costituendosi in giudizio, il sig. chiedeva di rigettare le domande attoree e, in via CP_1
riconvenzionale, di accertare la remissione di ogni debito, avvenuta con la seconda scrittura privata del 13/02/2014.
Il convenuto eccepiva, infatti, che la , con la scrittura citata, aveva dichiarato che il Parte_1
aveva parzialmente adempiuto alla restituzione del denaro e che non avrebbe preteso CP_1
la restituzione della restante parte.
Il chiedeva, altresì, l'annullamento della scrittura privata del 5/02/2015 perché da esso CP_1
sottoscritta dietro minaccia della di rivelare la loro relazione extraconiugale o, Parte_1
comunque, per errore, non avendo egli letto la prima pagina della scrittura in questione.
In subordine, nell'ipotesi di condanna alla restituzione al CA dell'importo pagatogli con bonifico bancario, il convenuto chiedeva di essere manlevato dalla per intervenuta Parte_1
remissione del debito.
3) Con sentenza n. 1483/2017, pubblicata in data 17/05/2017, il Tribunale di Monza così decideva:
«1) Condanna il convenuto a corrispondere a , dato atto del versamento di € Parte_1
5.000,00, la residua somma di € 20.000,00 e a la somma di € 10.753,19, oltre interessi Pt_2
legali dal 19.2.015 al saldo;
2) Rigetta le altre domande ed eccezioni avanzate dalle parti;
pagina 4 di 14 3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € €
7.254,00 per compensi, oltre CPA, IVA e spese generali del 15%, oltre versamento C.U. €
518,00 , marca da bollo € 27,00 e spese di notifica atto di citazione.»
In motivazione, il Tribunale sosteneva che la dichiarazione di remissione del debito contenuta nella seconda scrittura (13/02/2014) fosse nulla per simulazione assoluta, mentre la terza scrittura (datata 5/02/2015) dovesse ritenersi validamente sottoscritta nella sua interezza dal
CP_1
4) Contro tale sentenza proponeva appello il il quale: CP_1
i) contestava la riconosciuta titolarità al CA del credito dallo stesso azionato in giudizio, in quanto la prima scrittura privata del 3/01/2012 riportava, quale mutuante, la sola sig.ra
; Parte_1
ii) censurava la dichiarazione di simulazione della scrittura privata del 13/02/2014 perché pronunciata in assenza di domanda degli attori;
iii) contestava il rigetto della domanda riconvenzionale di nullità o annullamento per violenza o errore della scrittura privata del 5/02/2015.
5) Si costituivano nel giudizio di appello e Parte_1 Parte_2
chiedendo il rigetto del gravame avversario con conferma della sentenza del Tribunale
[...]
di Monza.
6) All'esito del giudizio, con sentenza n. 1965/2018, la Corte di Appello di Milano rigettava l'impugnazione proposta dal CP_1
La Corte d'Appello, in particolare:
i) accertava la titolarità del diritto alla restituzione in capo al CA, atteso che la scrittura privata del 3/01/2012, avente contenuto ricognitivo del dovuto ed obbligatorio in merito all'assunzione dell'impegno alla restituzione, riportava, tra le somme indicatevi, anche l'importo che poi era stato erogato al mediante bonifico bancario dal CA, così CP_1 provando la titolarità in capo a quest'ultimo del diritto alla restituzione;
ii) quanto alla scrittura privata di remissione del debito del 13/02/2014 (che il Tribunale aveva ritenuto nulla per simulazione assoluta) la Corte d'Appello affermava che, “pur non condividendo l'inquadramento giuridico” offerto dal primo giudice, tuttavia, le risultanze in atti escludessero la “veridicità delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata del 13/02/2014 relativamente all'avvenuta restituzione della somma di € 20.000,00” e permettessero di pagina 5 di 14 dubitare “dell'effettiva volontà della di condonare il debito”, volontà peraltro Parte_1
“contraddetta dalla successiva rateizzazione concordata con il e inizialmente da costui CP_1 eseguita”. La scrittura, pertanto, doveva ritenersi “priva di rilevanza giuridica” per contraddittorietà tra il contenuto della stessa e il comportamento successivo delle parti: la
Corte territoriale evidenziava, in tal senso, l'avvenuto pagamento, da parte del CP_1 dell'importo di € 5.000,00 in favore della mediante bonifico del 06/08/2014, nonché Parte_1
l'accordo di rateizzazione del debito e la ricognizione contenuti nella terza scrittura del
5/02/2015;
iii) riteneva infondate le contestazioni svolte dal nei confronti della terza scrittura privata CP_1 del 5/2/2015 sia per l'incompatibilità del disconoscimento della firma rispetto alla dichiarazione di aver sottoscritto senza aver letto sia per il fatto che, in ogni caso, ai fini della contestazione dell'efficacia probatoria della scrittura nella sua interezza, sarebbe stato necessario proporre querela di falso, prospettando la manomissione del documento.
La Corte d'Appello escludeva, peraltro, la sussistenza dei presupposti per l'annullamento della scrittura per errore – avendo lo stesso dichiarato di aver firmato senza leggere – e CP_1 per violenza – mancando la prospettazione di un male ingiusto per sé e per i propri beni.
7) Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per Cassazione il che censurava CP_1 la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello di Milano:
i) aveva omesso di rilevare la carenza di interesse ad agire del CA, non comparendo questi quale mutuante nelle scritture privare di ricognizione del debito e, pertanto, non potendo questi essere ritenuto titolare di alcun credito nei confronti del CP_1
ii) aveva confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato la simulazione della seconda scrittura privata, contenente la remissione del debito
(13/02/2014), in assenza della formulazione di alcuna domanda di simulazione formulata dalle parti;
iii) aveva ritenuto inefficace la remissione del debito, ricorrendo, con ciò, nel vizio di ultrapetizione nonché nella violazione dei principi sull'onere probatorio;
iv) aveva motivato in modo carente e contraddittorio la dichiarazione di non veridicità delle dichiarazioni di cui alla seconda scrittura privata del 13/02/2014, di volontà della mutuante di rimettere il debito;
pagina 6 di 14 v) aveva confermato il rigetto della domanda proposta dal in via riconvenzionale CP_1
innanzi al Tribunale di Monza, di accertamento della nullità della terza scrittura privata del
5/02/2015 di ricognizione del debito, per omessa valutazione dell'avvenuto disconoscimento della firma ivi apposta.
8) Si costituivano la sig.ra e il sig. , i quali resistevano all'avversa Parte_1 Pt_2 impugnazione, eccependo l'inammissibilità e infondatezza dei motivi di censura spiegati dal rispetto alla sentenza della Corte di Appello di Milano. CP_1
9) All'esito del giudizio, con ordinanza n. 12757/2023 pubblicata in data 11/05/2023, la Corte di Cassazione, ritenuti fondati il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ordinando alla Corte di Appello di Milano di provvedere, oltre che alle spese, «alla qualificazione giuridica della scrittura privata del 13/2/2014, contenente la dichiarazione di remissione», e di stabilire, conseguentemente, «se e quando si sia perfezionata e sia divenuta produttiva dell'effetto estintivo», individuando anche «per quali cause normativamente previste possa essere ritenuta invalida o inefficace, nel rispetto dei limiti del principio dispositivo e della rilevabilità di ufficio».
10) Con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 27/07/2023, hanno riassunto il giudizio di fronte alla Corte di Appello la sig.ra e il sig. i quali hanno chiesto, Parte_1 Pt_2
“in conformità al dettato dell'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione”:
i) di accertare tanto la natura di remissione del debito della scrittura privata del 13/02/2014, quanto la volontà del di non volerne profittare, sì da escludere che detta remissione CP_1 avesse prodotto l'effetto estintivo del debito;
ii) di accertare la validità della scrittura privata di ricognizione del debito del 5/02/2015;
iii) conseguentemente, di condannare il a pagare alla la somma di € CP_1 Parte_1
20.000,00 ed al CA la somma € 10.753,19 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal febbraio 2015 al saldo.
11) Alla prima udienza di trattazione della causa, tenutasi in data 20/12/2023, la Corte, verificata la regolarità della notifica a ne dichiarava la contumacia. CP_1
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 30/10/2024, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Motivi della decisione
pagina 7 di 14
12) Ai fini della corretta disamina dell'appello in riassunzione, la Corte ritiene doveroso richiamare analiticamente il contenuto delle scritture private intercorse tra le parti:
i) nella prima scrittura privata, scritta a macchina e titolata “Scrittura di prestito infruttifero ex art. 1813”, sottoscritta in data il 3/01/2012 sia dalla , in qualità di mutuante, sia dal Parte_1
come mutuatario, veniva riportato che “il mutuante dà mutuo al mutuatario che accetta CP_1 la somma di € 35.000,00” (doc. 1 all. atto di citazione in primo grado); la scrittura in questione prevedeva, altresì, che detto importo sarebbe stato consegnato in diverse tranches tra il 2012
e il 2013 (nell'ambito delle quali, tra i vari versamenti in contanti, figurava altresì un bonifico per €
10.700,00 previsto per il settembre 2013: tale versamento ha trovato adeguato riscontro probatorio nell'attestazione di bonifico per € 10.753,19 effettuato da in favore di Persona_1 CP_1 in data 13/09/2013 – cfr. doc. 2 ibidem);
[...]
ii) con la seconda scrittura privata, scritta a mano e recante data al 3/02/2014, sottoscritta tanto dalla quanto dal la Sig.ra dichiarava che “il Sig. Parte_1 CP_1 Parte_1 CP_1
[…] ha adempiuto alla restituzione del denaro versando mensilmente alla Sig.ra la Parte_1 cifra di € 999,00 in contanti a titolo di rimborso prestito infruttifero per la somma di €
20.000,00. I restanti € 14.000,00, la Sig.ra dichiara di non voler[n]e la restituzione;
Parte_1 pertanto, nulla è più dovuto alla Sig.ra ” (cfr. doc. 3 all. atto di citazione in primo grado); Parte_1
iii) con la terza scrittura privata del 5/02/2015, titolata “scrittura privata transattiva” tra la e il si dava atto, nelle premesse, che nel corso del biennio 2012-2013 la Parte_1 CP_1
aveva versato al la complessiva somma di € 35.000,00, “comprensivi di € Parte_1 CP_1
10.700,00 versati dal sig. coniuge della Sig.ra ” e che il aveva Parte_2 Parte_1 CP_1 provveduto alla restituzione della somma di € 5.000,00; a fronte di tali premesse, veniva espresso l'impegno del a restituire alla “la somma omnicomprensiva di € CP_1 Parte_1
30.000,00 che comprendono anche quelle del sig. ”, e, ciò con 200 rate mensili di € Pt_2
150,00 ciascuna (cfr. doc. 7 all. atto di citazione in primo grado).
13) Ciò premesso quanto al contenuto delle scritture private intercorse tra le parti, va, altresì, rilevato, ai fini della corretta circoscrizione dell'odierno thema decidendum, come la Corte di
Cassazione non abbia accolto il primo e il quinto motivo del ricorso proposto da CP_1 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1965/2018.
pagina 8 di 14 Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato l'eccepita carenza di interesse ad agire di fosse Pt_2
«logica ed adeguata […] evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla»: se ne desume che si sia formato giudicato interno sul riconoscimento dell'interesse ad agire del
CA rispetto alla pretesa restitutoria, quale pretesa ancorata sull'emissione del bonifico effettuato dal CA in favore del e sull'obbligo restitutorio da questi assunto con la CP_1
scrittura del 3/01/2012.
Lo stesso deve osservarsi con riferimento al quinto motivo di ricorso avanzato dal CP_1
innanzi alla Suprema Corte, avente ad oggetto la ricognizione di debito sottoscritta dal medesimo ricorrente in data 5/02/2015.
La Corte d'appello, infatti, a fronte dell'ammissione, da parte dello stesso di aver CP_1
sottoscritto la scrittura privata senza leggerla, aveva espressamente ritenuto infondato il disconoscimento della sottoscrizione nonché la verosimiglianza di un errore di volontà, in quanto evidentemente incompatibile con l'affermazione di aver sottoscritto un documento senza conoscerne il contenuto.
Anche la qualificazione giuridica resa dalla Corte d'Appello della scrittura del 05/02/2015 come ricognizione di debito, pertanto, deve ritenersi cristallizzata dall'intervenuto giudicato.
La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sul ricorso proposto dal ha, invece, accolto i CP_1
motivi secondo, terzo e quarto, tutti inerenti alla qualificazione della seconda scrittura privata intercorsa tra le parti in data 13/02/2014.
Invero, non è parsa adeguata la motivazione con cui la Corte d'Appello, con la propria sentenza n. 1965/2018, pur non condividendo l'inquadramento giuridico operato dal primo giudice, ha ritenuto che la pretesa “remissione” di cui alla seconda scrittura privata, sarebbe
“totalmente priva di rilevanza giuridica per le modalità in cui sarebbe stata manifestata e per successiva condotta delle parti, sfociata nell'altrimenti incomprensibile ricognizione di debito espressa dal con la terza scrittura privata. CP_1
Sul punto, come già rilevato nell'esposizione delle vicende processuali che hanno condotto all'odierno giudizio in riassunzione, la Suprema Corte ha chiesto alla Corte territoriale di provvedere «alla qualificazione giuridica della scrittura privata del 13/2/2014, contenente la dichiarazione di remissione», e di stabilire, in conseguenza, «se e quando si sia perfezionata
e sia divenuta produttiva dell'effetto estintivo», individuando anche «per quali cause
pagina 9 di 14 normativamente previste possa essere ritenuta invalida o inefficace, nel rispetto dei limiti del principio dispositivo e della rilevabilità di ufficio».
Sotto altro profilo, la Suprema Corte, quanto alla terza scrittura privata, di ricognizione di debito (con cui sarebbe stata, appunto, travolta la seconda scrittura, di rimessione), ha anche rilevato che “la ricognizione non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi; conseguentemente, viene meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (Cass. n. 20689/2016; Sez. 2, Ordinanza n. 6353 del 2022)”
(cfr. p. 8 ordinanza n. 12757/2023).
14) Va, quindi, detto che, a fondamento della citazione in riassunzione, la sig.ra e il Parte_1
sig. , pur riconoscendo la natura di remissione del debito ex art. 1236 c.c. della scrittura Pt_2
privata del 13/02/2014, hanno evidenziato come tale dichiarazione dovesse ritenersi superata dalla volontà di non avvalersene esplicitata dallo stesso mediante il pagamento, in CP_1 favore della remittente, dell'importo di € 5.000,00 effettuato in data 6/08/2014, a mezzo bonifico bancario recante causale “restituzione prestito infruttifero”.
Dal contegno del deriverebbe, nella prospettazione degli odierni attori in riassunzione, il CP_1 venir meno dell'efficacia estintiva della scrittura del 13/02/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1236 ultima parte, e 1333 comma 2 c.c., con conseguente persistenza dell'originaria obbligazione restitutoria in capo al debitore CP_1
Conseguentemente, la scrittura del 05/02/2015 non avrebbe costituito un'autonoma fonte di obbligazione, ma avrebbe confermato la sussistenza degli obblighi di rimborso in capo al e sarebbe stata in tal senso correttamente qualificata dalla Corte d'Appello di Milano CP_1 come “ricognitiva di debito”.
Da tale ricostruzione deriverebbe, da un lato, l'intangibilità della condanna di al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 10.753,19 (per effetto del Parte_2
giudicato formatosi con il rigetto del primo motivo di ricorso proposto in Cassazione sulla condanna comminata dalla Corte d'Appello di Milano) e, dall'altro lato, la sussistenza delle ragioni di credito di nei confronti di per € 20.000,00, Parte_1 CP_1
pagina 10 di 14 alla luce delle scritture private intervenute inter partes e del riconoscimento di debito contenuto nella scrittura del 5/02/2015.
15) Sul punto, la Corte osserva quanto segue.
La remissione di debito consiste in una dichiarazione di volontà in forza della quale il creditore rinuncia, in tutto o in parte, al proprio credito.
Trattandosi di un negozio unilaterale recettizio, l'effetto estintivo dell'obbligazione si produce nel momento in cui la dichiarazione del creditore è comunicata al debitore.
Tuttavia, pur comportando la remissione un vantaggio giuridico per il debitore, quest'ultimo, serbando il diritto di estinguere il proprio debito mediante il pagamento, può dichiarare di non volerne profittare «entro un congruo termine», ai sensi dell'art. 1236 c.c..
La congruità del termine, prevista per escludere che l'incertezza in merito all'estinzione o meno della posizione debitoria si protragga a lungo per il creditore, deve essere valutata con riferimento alle condizioni specifiche del caso concreto, trovando un adeguato criterio nel canone della buona fede dell'art. 1175 c.c.
Ebbene, nel caso di specie, nel pagamento dell'importo di € 5.000,00 effettuato dal con CP_1
bonifico del 4/8/2014 può ben individuarsi un comportamento idoneo a manifestare la volontà, da parte del stesso, di rifiutare gli effetti della remissione del debito contenuta nella CP_1
scrittura del 13/02/2014 (doc. 4): la decisione del debitore di non avvalersi della remissione, infatti, può avvenire tramite un comportamento concludente, non essendo previsti vincoli di forma per l'esternazione di una simile volontà.
Inoltre, deve rilevarsi come il bonifico, recante causale “Restituzione prestito infruttifero”, sia stato effettuato a meno di sei mesi di distanza dalla dichiarazione resa dalla creditrice
, a fronte di un rapporto obbligatorio pluriennale (cfr. scrittura del 3/01/2012, doc. 1). Parte_1
Deve, nondimeno, rilevarsi come la ricostruzione offerta dagli attori in riassunzione in merito alla natura della scrittura privata del 13/02/2014, pur condivisibile, impedisce alla Corte di riconoscere l'entità del credito vantato dagli attori nella misura portata dalla terza scrittura privata, intervenuta in data 5/02/2015, nella quale si fa riferimento ad un credito residuo di €
30.000,00.
Va, infatti, richiamato che la scrittura del 13/02/2014 – peraltro mai disconosciuta dalla
– reca, prima ancora che la dichiarazione di una remissione di debito per il residuo Parte_1
pagina 11 di 14 importo € 14.000,00, anche una dichiarazione ricognitiva dell'avvenuto rimborso per l'importo di € 20.000,00.
Quanto alla valenza di ricognizione di debito della scrittura successivamente intervenuta in data 5/2/2015 tra le parti, va chiarito che, indipendentemente dal nomen iuris ad essa attribuito (“Scrittura privata transattiva”), la stessa non presenta certo gli elementi costitutivi del negozio transattivo, non esplicitando una res controversa, né postulando reciproche concessioni tra gli stipulanti;
che, per il resto, va richiamato che la stessa Corte di
Cassazione, nel decidere sull'impugnazione proposta dal avverso la sentenza di CP_1 appello, ha precisato come “la ricognizione non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi; conseguentemente, viene meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (Cass. n. 20689/2016; Sez. 2, Ordinanza n. 6353 del
2022)” (cfr. p. 8 ordinanza n. 12757/2023).
Ne deriva che alla ricognizione di debito di cui alla scrittura del 5/02/2015 – rilevante, per quanto già motivato, ai sensi dell'art. 1236, ultima parte c.c. – possa essere riconosciuta efficacia soltanto per quella parte di debito che risultasse al momento ancora esistente, dovendosi escludere quella parte del credito che la , con la citata seconda scrittura Parte_1
del 13/2/2014, aveva dichiarato essere già stato estinto, quanto alla somma di euro
20.000,00, per avvenuto rimborso.
Conseguentemente, il debito ancora pendente in capo al va determinato nel residuo CP_1 importo di € 14.000,00, oggetto della remissione di debito di cui il mutuatario, mediante comportamenti concludenti, non ha inteso profittare.
Ne deriva che la ricognizione di debito contenuta nella terza scrittura privata, intervenuta tra le parti in data 05/02/2015, possa spiegare effetti soltanto con riferimento a tale debito residuo, da cui vanno, peraltro, detratti € 5.000,00, pacificamente versati mediante bonifico del 07/08/2014 – pagamento di cui si dà atto nell'ultima scrittura privata del 05/02/2015.
In conclusione, deve essere riconosciuto, in capo al un debito residuo per l'importo di € CP_1
9.000,00.
pagina 12 di 14 16) Per le considerazioni svolte la domanda attrice va accolta nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna del convenuto a pagare agli attori la CP_1 somma di euro 9.000,00 oltre interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal 05/02/2015
(data dell'ultima ricognizione di debito intervenuta tra le parti) alla data della domanda introduttiva del giudizio di primo grado (15/4/2015), ed agli interessi di cui all'art. 1284 comma
4 c.c. dalla data della domanda all'effettivo saldo.
17) Quanto alla regolazione delle spese, ad avviso della Corte, l'esito complessivo della lite giustifica l'applicazione di un criterio di parziale compensazione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio, sì da doversi porre a carico del convenuto la quota del 30% CP_1
delle spese di lite degli attori, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al
D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza n. 12757/2023 della
Corte di Cassazione pubblicata il 11/05/2023, che ha cassato la sentenza n. 1965/2018 della
Corte d'Appello di Milano, così provvede:
1) condanna il convenuto a pagare a e CP_1 Parte_1 [...]
la somma di euro 9.000,00, oltre interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 Persona_1
c.c. dal 05/02/2015 alla data della domanda introduttiva del giudizio di primo grado
(15/4/2015), ed agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo;
2) condanna il convenuto a rifondere agli attori e CP_1 Parte_1
la quota del 30% delle spese di lite da questi sostenute liquidate, per Persona_1
tale quota:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 2.250,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota del 70%;
pagina 13 di 14 B) quanto al grado di appello, in complessivi euro 2.100,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota del 70%;
C) quanto al giudizio di cassazione, in complessivi euro 1.650,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota del 70%;
D) quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi euro 2.100,00 per compenso, oltre 5% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota del 70%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Serena Baccolini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SERENA BACCOLINI Presidente dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel. dott.ssa ANNA FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2196/2023 promossa ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Piazza Frette, 24, Sovico
[...] C.F._2
(MB), presso lo studio dell'avv. Enrico Natale Colombo (C.F.: ; PEC: C.F._3
e dell'avv. Patrizia Perego (C.F. Email_1
; PEC: che li rappresentano e C.F._4 Email_2
difendono come da delega in atti;
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
pagina 1 di 14 C.F.: ) CP_1 C.F._5
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI:
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in conformità al dettato dell'Ordinanza resa nel procedimento R.G. 26668/2018 in data 12 aprile 2023 - pubblicata in data 11 maggio 2023 – dalla Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – contrariis reiectis e previa ogni provvidenza di rito, così giudicare:
“1) accertare e dichiarare che la dichiarazione di contenuta nella Parte_1
scrittura privata in data 13 febbraio 2014 a firma della stessa e di Parte_1 CP_1 costituisce atto di remissione di debito unilaterale e recettizio, non produttivo dell'effetto estintivo a seguito del successivo volontario e consapevole pagamento del debito (rectius di parte del debito) da parte di come dallo stesso dichiarato nella causale del CP_1 bonifico eseguito in data 6 agosto 2014 “restituzione prestito infruttifero”, ciò costituendo ai sensi dell'art. 1236 e 1333, comma 2°, C.C. esplicita, in quanto dichiarata, manifestazione di volontà del debitore di non voler profittare della remissione di debito de qua;
2) conseguentemente accertare e dichiarare la piena efficacia della scrittura in data 5 febbraio 2015 rettamente qualificata come ricognizione di debito stante la preesistenza del rapporto di mutuo sottostante a seguito del pagamento effettuato in data 6 agosto 2014 da parte del CP_1
3) per l'effetto condannare a corrispondere a , per le CP_1 Parte_1 causali di cui al giudizio, l'importo di € 20.000,00.= già al netto dell'acconto versato ed ammontante a € 5.000,00.= con gli interessi legali ex art. 1284, comma 1 e comma 4, C.C. dal mese di febbraio 2015 all'effettivo saldo, dando altresì atto dell'intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo alla condanna di al pagamento in favore CP_1 di dell'importo di € 10.753,19.= per effetto del rigetto del relativo Parte_2 motivo di impugnazione di cui all'Ordinanza di rinvio della S.C. in atti;
4) Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio nonché di quello di legittimità.”
pagina 2 di 14 IN FATTO E IN DIRITTO
I sigg.ri e hanno introdotto il presente giudizio di rinvio Parte_1 Parte_2 ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12757/2023, pubblicata in data 11/5/2023, con la quale, in accoglimento di tre dei cinque motivi del ricorso per cassazione proposto dal ricorrente sig. contro la sentenza della Corte di CP_1
Appello di Milano n. 1965/2018 pubblicata in data 18/4/2018, è stata cassata con rinvio la predetta sentenza della Corte d'Appello di Milano.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione, regolarmente notificato, i coniugi e Parte_1
convenivano in giudizio, di fronte al Tribunale di Monza, il sig. Parte_2
e, premesso di aver corrisposto allo stesso alcune somme a titolo di mutuo, CP_1
chiedevano la restituzione, rispettivamente, di euro 20.000,00 e di euro 10.753,19, esponendo quanto segue:
i) che, con scrittura privata del 03/01/12, sottoscritta dal e dalla (tra i CP_1 Parte_1
quali era in essere una relazione extraconiugale), era stata effettuata una ricognizione delle somme (per complessivi € 35.000,00) concesse in mutuo dalla al Parte_1 CP_1
che si era impegnato alla relativa restituzione (doc. 1 all. atto di citazione in primo grado, doc. 2a appellanti in riassunzione;
ii) che, con una seconda scrittura privata del 13/02/2014, scritta a mano, la sig.ra aveva dichiarato di aver ricevuto in restituzione dal la somma di € Parte_1 CP_1
20.000,00 e di rinunciare a pretendere la somma residua di € 14.000,00 (doc. 3: “i restanti 14.000,00 la sig.ra dichiara di non volere la restituzione, pertanto nulla è più Parte_1 dovuto alla sig.ra ”); al riguardo, gli attori deducevano che tale scrittura privata Parte_1
sarebbe stata redatta su richiesta del per fugare i sospetti della di lui moglie in CP_1
merito alla relazione extraconiugale e sotto minaccia dello stesso mutuatario di rivelare detta relazione al suocero della sig.ra , che non era a conoscenza della Parte_1
separazione intervenuta tra la stessa e il CA;
pagina 3 di 14 iii) che, con una terza scrittura privata del 5/02/2015 (doc. 7) era stata effettuata una nuova ricognizione delle somme mutuate (per € 35.000,00), di quelle restituite (per €
5.000,00) e di quelle ancora dovute dal (€ 30.000,00), il quale si impegnava a CP_1
pagarle senza poi rispettare il piano rateale concordato: in particolare, con la scrittura in questione, scritta a macchina, titolata “scrittura privata transattiva” tra la e il Parte_1
premesso che nel corso degli anni 2012 e 2013 la aveva versato al CP_1 Parte_1 la somma complessiva di euro 35.000,00, “comprensivi di euro 10.700,00 versati CP_1 dal sig. coniuge della sig.ra ” e premesso anche che il Parte_2 Parte_1 CP_1
aveva provveduto alla restituzione della somma di euro 5.000,00, veniva espresso l'impegno del a restituire alla “la somma omnicomprensiva di euro CP_1 Parte_1
30.000,00 che comprendono anche quelle del sig. ”, e, ciò, con 200 rate mensili di Pt_2
€ 150,00 ciascuna.
2) Costituendosi in giudizio, il sig. chiedeva di rigettare le domande attoree e, in via CP_1
riconvenzionale, di accertare la remissione di ogni debito, avvenuta con la seconda scrittura privata del 13/02/2014.
Il convenuto eccepiva, infatti, che la , con la scrittura citata, aveva dichiarato che il Parte_1
aveva parzialmente adempiuto alla restituzione del denaro e che non avrebbe preteso CP_1
la restituzione della restante parte.
Il chiedeva, altresì, l'annullamento della scrittura privata del 5/02/2015 perché da esso CP_1
sottoscritta dietro minaccia della di rivelare la loro relazione extraconiugale o, Parte_1
comunque, per errore, non avendo egli letto la prima pagina della scrittura in questione.
In subordine, nell'ipotesi di condanna alla restituzione al CA dell'importo pagatogli con bonifico bancario, il convenuto chiedeva di essere manlevato dalla per intervenuta Parte_1
remissione del debito.
3) Con sentenza n. 1483/2017, pubblicata in data 17/05/2017, il Tribunale di Monza così decideva:
«1) Condanna il convenuto a corrispondere a , dato atto del versamento di € Parte_1
5.000,00, la residua somma di € 20.000,00 e a la somma di € 10.753,19, oltre interessi Pt_2
legali dal 19.2.015 al saldo;
2) Rigetta le altre domande ed eccezioni avanzate dalle parti;
pagina 4 di 14 3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € €
7.254,00 per compensi, oltre CPA, IVA e spese generali del 15%, oltre versamento C.U. €
518,00 , marca da bollo € 27,00 e spese di notifica atto di citazione.»
In motivazione, il Tribunale sosteneva che la dichiarazione di remissione del debito contenuta nella seconda scrittura (13/02/2014) fosse nulla per simulazione assoluta, mentre la terza scrittura (datata 5/02/2015) dovesse ritenersi validamente sottoscritta nella sua interezza dal
CP_1
4) Contro tale sentenza proponeva appello il il quale: CP_1
i) contestava la riconosciuta titolarità al CA del credito dallo stesso azionato in giudizio, in quanto la prima scrittura privata del 3/01/2012 riportava, quale mutuante, la sola sig.ra
; Parte_1
ii) censurava la dichiarazione di simulazione della scrittura privata del 13/02/2014 perché pronunciata in assenza di domanda degli attori;
iii) contestava il rigetto della domanda riconvenzionale di nullità o annullamento per violenza o errore della scrittura privata del 5/02/2015.
5) Si costituivano nel giudizio di appello e Parte_1 Parte_2
chiedendo il rigetto del gravame avversario con conferma della sentenza del Tribunale
[...]
di Monza.
6) All'esito del giudizio, con sentenza n. 1965/2018, la Corte di Appello di Milano rigettava l'impugnazione proposta dal CP_1
La Corte d'Appello, in particolare:
i) accertava la titolarità del diritto alla restituzione in capo al CA, atteso che la scrittura privata del 3/01/2012, avente contenuto ricognitivo del dovuto ed obbligatorio in merito all'assunzione dell'impegno alla restituzione, riportava, tra le somme indicatevi, anche l'importo che poi era stato erogato al mediante bonifico bancario dal CA, così CP_1 provando la titolarità in capo a quest'ultimo del diritto alla restituzione;
ii) quanto alla scrittura privata di remissione del debito del 13/02/2014 (che il Tribunale aveva ritenuto nulla per simulazione assoluta) la Corte d'Appello affermava che, “pur non condividendo l'inquadramento giuridico” offerto dal primo giudice, tuttavia, le risultanze in atti escludessero la “veridicità delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata del 13/02/2014 relativamente all'avvenuta restituzione della somma di € 20.000,00” e permettessero di pagina 5 di 14 dubitare “dell'effettiva volontà della di condonare il debito”, volontà peraltro Parte_1
“contraddetta dalla successiva rateizzazione concordata con il e inizialmente da costui CP_1 eseguita”. La scrittura, pertanto, doveva ritenersi “priva di rilevanza giuridica” per contraddittorietà tra il contenuto della stessa e il comportamento successivo delle parti: la
Corte territoriale evidenziava, in tal senso, l'avvenuto pagamento, da parte del CP_1 dell'importo di € 5.000,00 in favore della mediante bonifico del 06/08/2014, nonché Parte_1
l'accordo di rateizzazione del debito e la ricognizione contenuti nella terza scrittura del
5/02/2015;
iii) riteneva infondate le contestazioni svolte dal nei confronti della terza scrittura privata CP_1 del 5/2/2015 sia per l'incompatibilità del disconoscimento della firma rispetto alla dichiarazione di aver sottoscritto senza aver letto sia per il fatto che, in ogni caso, ai fini della contestazione dell'efficacia probatoria della scrittura nella sua interezza, sarebbe stato necessario proporre querela di falso, prospettando la manomissione del documento.
La Corte d'Appello escludeva, peraltro, la sussistenza dei presupposti per l'annullamento della scrittura per errore – avendo lo stesso dichiarato di aver firmato senza leggere – e CP_1 per violenza – mancando la prospettazione di un male ingiusto per sé e per i propri beni.
7) Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per Cassazione il che censurava CP_1 la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello di Milano:
i) aveva omesso di rilevare la carenza di interesse ad agire del CA, non comparendo questi quale mutuante nelle scritture privare di ricognizione del debito e, pertanto, non potendo questi essere ritenuto titolare di alcun credito nei confronti del CP_1
ii) aveva confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato la simulazione della seconda scrittura privata, contenente la remissione del debito
(13/02/2014), in assenza della formulazione di alcuna domanda di simulazione formulata dalle parti;
iii) aveva ritenuto inefficace la remissione del debito, ricorrendo, con ciò, nel vizio di ultrapetizione nonché nella violazione dei principi sull'onere probatorio;
iv) aveva motivato in modo carente e contraddittorio la dichiarazione di non veridicità delle dichiarazioni di cui alla seconda scrittura privata del 13/02/2014, di volontà della mutuante di rimettere il debito;
pagina 6 di 14 v) aveva confermato il rigetto della domanda proposta dal in via riconvenzionale CP_1
innanzi al Tribunale di Monza, di accertamento della nullità della terza scrittura privata del
5/02/2015 di ricognizione del debito, per omessa valutazione dell'avvenuto disconoscimento della firma ivi apposta.
8) Si costituivano la sig.ra e il sig. , i quali resistevano all'avversa Parte_1 Pt_2 impugnazione, eccependo l'inammissibilità e infondatezza dei motivi di censura spiegati dal rispetto alla sentenza della Corte di Appello di Milano. CP_1
9) All'esito del giudizio, con ordinanza n. 12757/2023 pubblicata in data 11/05/2023, la Corte di Cassazione, ritenuti fondati il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ordinando alla Corte di Appello di Milano di provvedere, oltre che alle spese, «alla qualificazione giuridica della scrittura privata del 13/2/2014, contenente la dichiarazione di remissione», e di stabilire, conseguentemente, «se e quando si sia perfezionata e sia divenuta produttiva dell'effetto estintivo», individuando anche «per quali cause normativamente previste possa essere ritenuta invalida o inefficace, nel rispetto dei limiti del principio dispositivo e della rilevabilità di ufficio».
10) Con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 27/07/2023, hanno riassunto il giudizio di fronte alla Corte di Appello la sig.ra e il sig. i quali hanno chiesto, Parte_1 Pt_2
“in conformità al dettato dell'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione”:
i) di accertare tanto la natura di remissione del debito della scrittura privata del 13/02/2014, quanto la volontà del di non volerne profittare, sì da escludere che detta remissione CP_1 avesse prodotto l'effetto estintivo del debito;
ii) di accertare la validità della scrittura privata di ricognizione del debito del 5/02/2015;
iii) conseguentemente, di condannare il a pagare alla la somma di € CP_1 Parte_1
20.000,00 ed al CA la somma € 10.753,19 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal febbraio 2015 al saldo.
11) Alla prima udienza di trattazione della causa, tenutasi in data 20/12/2023, la Corte, verificata la regolarità della notifica a ne dichiarava la contumacia. CP_1
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 30/10/2024, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Motivi della decisione
pagina 7 di 14
12) Ai fini della corretta disamina dell'appello in riassunzione, la Corte ritiene doveroso richiamare analiticamente il contenuto delle scritture private intercorse tra le parti:
i) nella prima scrittura privata, scritta a macchina e titolata “Scrittura di prestito infruttifero ex art. 1813”, sottoscritta in data il 3/01/2012 sia dalla , in qualità di mutuante, sia dal Parte_1
come mutuatario, veniva riportato che “il mutuante dà mutuo al mutuatario che accetta CP_1 la somma di € 35.000,00” (doc. 1 all. atto di citazione in primo grado); la scrittura in questione prevedeva, altresì, che detto importo sarebbe stato consegnato in diverse tranches tra il 2012
e il 2013 (nell'ambito delle quali, tra i vari versamenti in contanti, figurava altresì un bonifico per €
10.700,00 previsto per il settembre 2013: tale versamento ha trovato adeguato riscontro probatorio nell'attestazione di bonifico per € 10.753,19 effettuato da in favore di Persona_1 CP_1 in data 13/09/2013 – cfr. doc. 2 ibidem);
[...]
ii) con la seconda scrittura privata, scritta a mano e recante data al 3/02/2014, sottoscritta tanto dalla quanto dal la Sig.ra dichiarava che “il Sig. Parte_1 CP_1 Parte_1 CP_1
[…] ha adempiuto alla restituzione del denaro versando mensilmente alla Sig.ra la Parte_1 cifra di € 999,00 in contanti a titolo di rimborso prestito infruttifero per la somma di €
20.000,00. I restanti € 14.000,00, la Sig.ra dichiara di non voler[n]e la restituzione;
Parte_1 pertanto, nulla è più dovuto alla Sig.ra ” (cfr. doc. 3 all. atto di citazione in primo grado); Parte_1
iii) con la terza scrittura privata del 5/02/2015, titolata “scrittura privata transattiva” tra la e il si dava atto, nelle premesse, che nel corso del biennio 2012-2013 la Parte_1 CP_1
aveva versato al la complessiva somma di € 35.000,00, “comprensivi di € Parte_1 CP_1
10.700,00 versati dal sig. coniuge della Sig.ra ” e che il aveva Parte_2 Parte_1 CP_1 provveduto alla restituzione della somma di € 5.000,00; a fronte di tali premesse, veniva espresso l'impegno del a restituire alla “la somma omnicomprensiva di € CP_1 Parte_1
30.000,00 che comprendono anche quelle del sig. ”, e, ciò con 200 rate mensili di € Pt_2
150,00 ciascuna (cfr. doc. 7 all. atto di citazione in primo grado).
13) Ciò premesso quanto al contenuto delle scritture private intercorse tra le parti, va, altresì, rilevato, ai fini della corretta circoscrizione dell'odierno thema decidendum, come la Corte di
Cassazione non abbia accolto il primo e il quinto motivo del ricorso proposto da CP_1 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1965/2018.
pagina 8 di 14 Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato l'eccepita carenza di interesse ad agire di fosse Pt_2
«logica ed adeguata […] evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla»: se ne desume che si sia formato giudicato interno sul riconoscimento dell'interesse ad agire del
CA rispetto alla pretesa restitutoria, quale pretesa ancorata sull'emissione del bonifico effettuato dal CA in favore del e sull'obbligo restitutorio da questi assunto con la CP_1
scrittura del 3/01/2012.
Lo stesso deve osservarsi con riferimento al quinto motivo di ricorso avanzato dal CP_1
innanzi alla Suprema Corte, avente ad oggetto la ricognizione di debito sottoscritta dal medesimo ricorrente in data 5/02/2015.
La Corte d'appello, infatti, a fronte dell'ammissione, da parte dello stesso di aver CP_1
sottoscritto la scrittura privata senza leggerla, aveva espressamente ritenuto infondato il disconoscimento della sottoscrizione nonché la verosimiglianza di un errore di volontà, in quanto evidentemente incompatibile con l'affermazione di aver sottoscritto un documento senza conoscerne il contenuto.
Anche la qualificazione giuridica resa dalla Corte d'Appello della scrittura del 05/02/2015 come ricognizione di debito, pertanto, deve ritenersi cristallizzata dall'intervenuto giudicato.
La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sul ricorso proposto dal ha, invece, accolto i CP_1
motivi secondo, terzo e quarto, tutti inerenti alla qualificazione della seconda scrittura privata intercorsa tra le parti in data 13/02/2014.
Invero, non è parsa adeguata la motivazione con cui la Corte d'Appello, con la propria sentenza n. 1965/2018, pur non condividendo l'inquadramento giuridico operato dal primo giudice, ha ritenuto che la pretesa “remissione” di cui alla seconda scrittura privata, sarebbe
“totalmente priva di rilevanza giuridica per le modalità in cui sarebbe stata manifestata e per successiva condotta delle parti, sfociata nell'altrimenti incomprensibile ricognizione di debito espressa dal con la terza scrittura privata. CP_1
Sul punto, come già rilevato nell'esposizione delle vicende processuali che hanno condotto all'odierno giudizio in riassunzione, la Suprema Corte ha chiesto alla Corte territoriale di provvedere «alla qualificazione giuridica della scrittura privata del 13/2/2014, contenente la dichiarazione di remissione», e di stabilire, in conseguenza, «se e quando si sia perfezionata
e sia divenuta produttiva dell'effetto estintivo», individuando anche «per quali cause
pagina 9 di 14 normativamente previste possa essere ritenuta invalida o inefficace, nel rispetto dei limiti del principio dispositivo e della rilevabilità di ufficio».
Sotto altro profilo, la Suprema Corte, quanto alla terza scrittura privata, di ricognizione di debito (con cui sarebbe stata, appunto, travolta la seconda scrittura, di rimessione), ha anche rilevato che “la ricognizione non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi; conseguentemente, viene meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (Cass. n. 20689/2016; Sez. 2, Ordinanza n. 6353 del 2022)”
(cfr. p. 8 ordinanza n. 12757/2023).
14) Va, quindi, detto che, a fondamento della citazione in riassunzione, la sig.ra e il Parte_1
sig. , pur riconoscendo la natura di remissione del debito ex art. 1236 c.c. della scrittura Pt_2
privata del 13/02/2014, hanno evidenziato come tale dichiarazione dovesse ritenersi superata dalla volontà di non avvalersene esplicitata dallo stesso mediante il pagamento, in CP_1 favore della remittente, dell'importo di € 5.000,00 effettuato in data 6/08/2014, a mezzo bonifico bancario recante causale “restituzione prestito infruttifero”.
Dal contegno del deriverebbe, nella prospettazione degli odierni attori in riassunzione, il CP_1 venir meno dell'efficacia estintiva della scrittura del 13/02/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1236 ultima parte, e 1333 comma 2 c.c., con conseguente persistenza dell'originaria obbligazione restitutoria in capo al debitore CP_1
Conseguentemente, la scrittura del 05/02/2015 non avrebbe costituito un'autonoma fonte di obbligazione, ma avrebbe confermato la sussistenza degli obblighi di rimborso in capo al e sarebbe stata in tal senso correttamente qualificata dalla Corte d'Appello di Milano CP_1 come “ricognitiva di debito”.
Da tale ricostruzione deriverebbe, da un lato, l'intangibilità della condanna di al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 10.753,19 (per effetto del Parte_2
giudicato formatosi con il rigetto del primo motivo di ricorso proposto in Cassazione sulla condanna comminata dalla Corte d'Appello di Milano) e, dall'altro lato, la sussistenza delle ragioni di credito di nei confronti di per € 20.000,00, Parte_1 CP_1
pagina 10 di 14 alla luce delle scritture private intervenute inter partes e del riconoscimento di debito contenuto nella scrittura del 5/02/2015.
15) Sul punto, la Corte osserva quanto segue.
La remissione di debito consiste in una dichiarazione di volontà in forza della quale il creditore rinuncia, in tutto o in parte, al proprio credito.
Trattandosi di un negozio unilaterale recettizio, l'effetto estintivo dell'obbligazione si produce nel momento in cui la dichiarazione del creditore è comunicata al debitore.
Tuttavia, pur comportando la remissione un vantaggio giuridico per il debitore, quest'ultimo, serbando il diritto di estinguere il proprio debito mediante il pagamento, può dichiarare di non volerne profittare «entro un congruo termine», ai sensi dell'art. 1236 c.c..
La congruità del termine, prevista per escludere che l'incertezza in merito all'estinzione o meno della posizione debitoria si protragga a lungo per il creditore, deve essere valutata con riferimento alle condizioni specifiche del caso concreto, trovando un adeguato criterio nel canone della buona fede dell'art. 1175 c.c.
Ebbene, nel caso di specie, nel pagamento dell'importo di € 5.000,00 effettuato dal con CP_1
bonifico del 4/8/2014 può ben individuarsi un comportamento idoneo a manifestare la volontà, da parte del stesso, di rifiutare gli effetti della remissione del debito contenuta nella CP_1
scrittura del 13/02/2014 (doc. 4): la decisione del debitore di non avvalersi della remissione, infatti, può avvenire tramite un comportamento concludente, non essendo previsti vincoli di forma per l'esternazione di una simile volontà.
Inoltre, deve rilevarsi come il bonifico, recante causale “Restituzione prestito infruttifero”, sia stato effettuato a meno di sei mesi di distanza dalla dichiarazione resa dalla creditrice
, a fronte di un rapporto obbligatorio pluriennale (cfr. scrittura del 3/01/2012, doc. 1). Parte_1
Deve, nondimeno, rilevarsi come la ricostruzione offerta dagli attori in riassunzione in merito alla natura della scrittura privata del 13/02/2014, pur condivisibile, impedisce alla Corte di riconoscere l'entità del credito vantato dagli attori nella misura portata dalla terza scrittura privata, intervenuta in data 5/02/2015, nella quale si fa riferimento ad un credito residuo di €
30.000,00.
Va, infatti, richiamato che la scrittura del 13/02/2014 – peraltro mai disconosciuta dalla
– reca, prima ancora che la dichiarazione di una remissione di debito per il residuo Parte_1
pagina 11 di 14 importo € 14.000,00, anche una dichiarazione ricognitiva dell'avvenuto rimborso per l'importo di € 20.000,00.
Quanto alla valenza di ricognizione di debito della scrittura successivamente intervenuta in data 5/2/2015 tra le parti, va chiarito che, indipendentemente dal nomen iuris ad essa attribuito (“Scrittura privata transattiva”), la stessa non presenta certo gli elementi costitutivi del negozio transattivo, non esplicitando una res controversa, né postulando reciproche concessioni tra gli stipulanti;
che, per il resto, va richiamato che la stessa Corte di
Cassazione, nel decidere sull'impugnazione proposta dal avverso la sentenza di CP_1 appello, ha precisato come “la ricognizione non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi; conseguentemente, viene meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (Cass. n. 20689/2016; Sez. 2, Ordinanza n. 6353 del
2022)” (cfr. p. 8 ordinanza n. 12757/2023).
Ne deriva che alla ricognizione di debito di cui alla scrittura del 5/02/2015 – rilevante, per quanto già motivato, ai sensi dell'art. 1236, ultima parte c.c. – possa essere riconosciuta efficacia soltanto per quella parte di debito che risultasse al momento ancora esistente, dovendosi escludere quella parte del credito che la , con la citata seconda scrittura Parte_1
del 13/2/2014, aveva dichiarato essere già stato estinto, quanto alla somma di euro
20.000,00, per avvenuto rimborso.
Conseguentemente, il debito ancora pendente in capo al va determinato nel residuo CP_1 importo di € 14.000,00, oggetto della remissione di debito di cui il mutuatario, mediante comportamenti concludenti, non ha inteso profittare.
Ne deriva che la ricognizione di debito contenuta nella terza scrittura privata, intervenuta tra le parti in data 05/02/2015, possa spiegare effetti soltanto con riferimento a tale debito residuo, da cui vanno, peraltro, detratti € 5.000,00, pacificamente versati mediante bonifico del 07/08/2014 – pagamento di cui si dà atto nell'ultima scrittura privata del 05/02/2015.
In conclusione, deve essere riconosciuto, in capo al un debito residuo per l'importo di € CP_1
9.000,00.
pagina 12 di 14 16) Per le considerazioni svolte la domanda attrice va accolta nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna del convenuto a pagare agli attori la CP_1 somma di euro 9.000,00 oltre interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal 05/02/2015
(data dell'ultima ricognizione di debito intervenuta tra le parti) alla data della domanda introduttiva del giudizio di primo grado (15/4/2015), ed agli interessi di cui all'art. 1284 comma
4 c.c. dalla data della domanda all'effettivo saldo.
17) Quanto alla regolazione delle spese, ad avviso della Corte, l'esito complessivo della lite giustifica l'applicazione di un criterio di parziale compensazione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio, sì da doversi porre a carico del convenuto la quota del 30% CP_1
delle spese di lite degli attori, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al
D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza n. 12757/2023 della
Corte di Cassazione pubblicata il 11/05/2023, che ha cassato la sentenza n. 1965/2018 della
Corte d'Appello di Milano, così provvede:
1) condanna il convenuto a pagare a e CP_1 Parte_1 [...]
la somma di euro 9.000,00, oltre interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 Persona_1
c.c. dal 05/02/2015 alla data della domanda introduttiva del giudizio di primo grado
(15/4/2015), ed agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo;
2) condanna il convenuto a rifondere agli attori e CP_1 Parte_1
la quota del 30% delle spese di lite da questi sostenute liquidate, per Persona_1
tale quota:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 2.250,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota del 70%;
pagina 13 di 14 B) quanto al grado di appello, in complessivi euro 2.100,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota del 70%;
C) quanto al giudizio di cassazione, in complessivi euro 1.650,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota del 70%;
D) quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi euro 2.100,00 per compenso, oltre 5% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota del 70%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Serena Baccolini
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