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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/10/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3682/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
IA CA Presidente relatrice NI Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3682/2023 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. SARA Parte_1 C.F._1 ROSSI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SARA ROSSI RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO Controparte_1 C.F._2 RI giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in VIA FIUME 06121 PERUGIA pressi il difensore avv. BRUNO RI
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «In via principale:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi con pronuncia di addebito nei confronti del sig. , autorizzandoli a vivere separati e Controparte_1 nel reciproco rispetto;
2. dichiarare che ciascuno dei coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti, provveda personalmente al proprio mantenimento;
3. assegnare la casa coniugale alla ricorrente con collocamento dei figli presso di lei;
4. accertato, all'esito delle risultanze istruttorie, che entrambi i figli, seppur maggiorenni, allo stato non risultano economicamente autosufficienti, dichiarare il Sig. tenuto a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 350,00 per il figlio e la somma di € Persona_1 400,00 per la figlia o la maggior somma che si riterrà di giustizia, per un totale di € Persona_2
pagina 1 di 9 750,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico banca rio entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
5. disporre a carico del sig. il 100% delle spese CP_1 straordinarie, da individuarsi facendo espresso riferimento al protocollo dell'intestato Tribunale in materia di mantenimento e spese straordinarie del 01.06.16, anche in relazione alle modalità di documentazione e pagamento. In subordine, in difetto di accoglimento della su detta richiesta, disporre che ciascuno dei coniugi si faccia carico del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi come sopra.
6. disporre che il Sig. corrisponda il 100% della rata del mutuo ipotecario 7. Controparte_1 dichiarare inammissibili e conseguentemente rigettare tutte le domande di controparte relative all'accertamento del diritto del Sig. ad occupare/abitare in via esclusiva l'immobile Controparte_1 in comproprietà tra le parti ed ogni altra eventuale domanda avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione dell'immobile familiare in quanto oltre a non sussistere i presupposti di legge, trattasi di domande, soggette a rito ordinario, autonome e distinte dall'azione di separazione. In via subordinata Fatte salve tutte le istanze di cui ai punti precedenti e rigettate le domande avversarie, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta della ricorrente di condannare il sig. al pagamento integrale del mutuo acceso per la casa CP_1 familiare, si disponga che ciascun coniuge si faccia carico del pagamento della rata del mutuo al 50%. Con vittoria di spese ed onorari.»
Conclusioni di parte resistente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito: In via principale: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare che ciascuno dei coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti, provvederà al proprio mantenimento;
3) Accertato, da un lato che: A) il figlio maggiorenne , di anni 29, pur avendo terminato un percorso di studi Persona_1 universitari con il conseguimento della laurea triennale in informatica, ed essere 4 anni fuori corso: ha già fatto ingresso nel mondo del lavoro con lavori saltuari ed a tempo determinato nel solo ambito accademico;
- non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro;
B) la figlia maggiorenne , di Persona_2 anni 22: - - - non abita più dal settembre 2021 nella casa familiare;
attualmente ha già un'occupazione lavorativa (cfr. all. 20 e 21 ricorrente); attualmente convive con il proprio compagno Sig.
[...] nella loro abitazione sita in Bastia Umbra (PG), alla Via Montefalco;
per l'effetto dichiarare Pt_2 non dovuto dal Sig. in favore di entrambi i figli maggiorenni (adulti) – per tutti i motivi di CP_1 fatto e diritto esposti, sia nella comparsa di costituzione e risposta, sia nella odierna memoria istruttoria ed in forza delle dichiarazioni e produzioni documentali della ricorrente di natura confessoria – né il mantenimento ordinario, né le spese straordinarie in alcuna misura, respingendo così la domanda della ricorrente sul punto;
4) - Accertati i fatti di cui al punto 3) lett. A) e B), per l'effetto: rigettare la domanda della ricorrente di assegnazione della casa familiare in quanto non ricorrenti i presupposti di legge;
- dichiarare il diritto della Sig. ad occupare / Controparte_1 abitare in via esclusiva l'immobile in comproprietà tra le parti, sito in TT (PG), Fraz. Passaggio di TT, alla Via Perugia n. 247, con l'obbligo da parte di quest'ultimo del pagamento integrale di tutte le spese e tasse collegate all'immobile stesso;
- ordinare alla Sig.ra di Parte_1 abbandonare l'immobile de quo entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
IN VIA SUBORDINATA: Rimanendo ferme in ogni caso le domande di cui ai punti 1), 2), 3) svolte dal resistente in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui – nonostante venisse accertato, da un lato: che il figlio maggiorenne , di anni 29, pur avendo terminato un Persona_1 percorso di studi universitari con il conseguimento della laurea triennale in informatica, ed essere 4 anni fuori corso: - ha già fatto ingresso nel mondo del lavoro con lavori saltuari ed a tempo determinato nel solo ambito accademico;
non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, di essersi
pagina 2 di 9 adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro;
dall'altro che B) la figlia maggiorenne , di anni 22: - non abita più dal settembre 2021 nella casa Persona_2 familiare;
attualmente ha già un'occupazione lavorativa (cfr. all. 20 e 21 ricorrente); attualmente convive con il proprio compagno Sig. nella loro abitazione sita in Bastia Umbra Parte_2 (PG), alla Via Montefalco;
– venisse ugualmente riconosciuto e dichiarato il diritto della Sig.ra
[...] alla assegnazione / occupazione / abitazione in via esclusiva dell'immobile in comproprietà Parte_1 tra le parti, sito in TT (PG), Fraz. Passaggio di TT, alla Via Perugia n. 247, per l'effetto: a) - dichiarare obbligata la Sig.ra al pagamento pro-futuro: sia del 100% dell'importo Parte_1 delle rate mensili del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in TT (PG), Fraz. Passaggio di TT, alla Via Perugia n. 247, fino ad estinzione dello stesso;
- sia del 100% delle spese relative a tutte le utenze di luce, acqua, gas, internet della casa familiare, oltre la tassa TARI ed ogni altra imposta o spesa legata e/o dipendente all'uso del medesimo immobile in via esclusiva, con conseguente esonero totale del Sig. dal pagamento o contribuzione a tali spese.» Controparte_1
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
pagina 3 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 13 settembre 2023, chiedeva la separazione da Parte_1 [...]
- con il quale si era sposata in data 17.9.1994 e dalla cui unione erano nati due figli, CP_1 Per_1 (il 3.4.1995) e AR (il 18.10.2002) - chiedendo addebitarsi la separazione al marito per la violazione del dovere di fedeltà e per l'abbandono del tetto coniugale. Esponeva a tal fine: che il marito aveva lasciato la casa coniugale il 24.6.2023, ma già dal mese di dicembre 2022 aveva iniziato a pernottare fuori casa senza fornire spiegazioni;
che il marito la denigrava, anche davanti ai figli, chiamandola
“mantenuta” e urlandole di andare a lavorare;
che il marito aveva avuto relazioni extraconiugali ed era stato visto più volte in atteggiamenti confidenziali con altre donne.
Sotto il profilo economico, deduceva di essere socia accomandataria della Fe. Controparte_2 piccola attività artigianale specializzata nella produzione di articoli in ceramica, carta, legno, destinati al turismo religioso in Assisi, attività dalla quale – come unica socia d'opera – traeva un reddito di appena € 900,00 mensili, avendo risentito delle conseguenze del terremoto del 2016 e dell'emergenza Covid del 2020. Allegava inoltre di avere un debito con l' per il mancato Controparte_3 versamento dei tributi dovuti per gli ultimi anni (quelli coincidenti con il periodo di crisi predetto) e un debito per la restituzione del mutuo bancario contratto, insieme al marito, per l'acquisto della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi). Quanto ai figli, deduceva che stava terminando la Per_1 laurea magistrale in artificial intelligence e che AR frequentava il corso di laurea in design presso l'università di Perugia.
Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e un contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno), oltre al 100% delle spese straordinarie.
si costituiva, aderendo alla domanda principale e opponendosi alla domanda di Controparte_1 addebito, contestando i fatti imputatigli e deducendo che la crisi matrimoniale risaliva al 2018, anno a partire dal quale i coniugi avevano iniziato a vivere da separati in casa. Esponeva in particolare: che negli ultimi cinque anni lui e la moglie non avevano più avuto rapporti intimi;
che dal 2018 la moglie aveva iniziato una frequentazione con dirigente della protezione civile di Assisi, con Persona_3 cui aveva anche un fitto e intimo scambio, tramite smartphone, di messaggi con cuoricini e fiori;
che nel mese di novembre 2018 la moglie gli aveva riferito di voler chiedere la separazione e si era allontanata dalla camera matrimoniale, imponendo al marito di dormire in zone separate della casa;
che dal 2018 al 2023 avevano condotto una vita separata, senza condividere né vacanze, né festività; che le denigrazioni erano reciproche e si inserivano nell'ambito delle frequenti e aspre discussioni che lui e la moglie avevano quando si rivolgevano la parola;
che, anche dopo aver lasciato la casa coniugale, aveva continuato a sostenere integralmente le spese per il pagamento della rata di mutuo, per le utenze domestiche e per la ovuta per la casa familiare. Pt_3
In ordine alle condizioni economiche, deduceva: di lavorare come cameriere con contratto a tempo determinato e di aver risentito delle conseguenze del periodo pandemico;
di avere percepito un reddito annuo lordo di € 15.205,00 nel 2020, di € 23.655,00 nel 2021 e di € 26.947,00 nel 2022; di lavorare attualmente alle dipendenze della società La Tartaruga S.R.L. con sede in Città della Pieve, con mansioni di secondo maître; di condurre in locazione l'abitazione sita in loc. Palazzo di Assisi, viale Michelangelo n. 13; che i numerosi versamenti in contanti sulla carta Poste Pay della moglie lasciavano presumere l'esistenza di redditi non dichiarati e una capacità reddituale della coniuge maggiore di quella riferita in ricorso.
pagina 4 di 9 Deduceva inoltre che il figlio era ampiamente fuori corso e comunque, avendo conseguito la Per_1 laurea triennale in informatica, aveva ormai una qualifica professionale che gli consentiva l'inserimento nel mondo del lavoro;
che la figlia AR non viveva più con la madre, ma si era trasferita dal proprio compagno (in Palazzo di Assisi, Via Rio di Mora) e aveva iniziato a lavorare presso la società “Il Pastarolo” di Santa Maria degli Angeli.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di assegnazione della casa familiare e di contributo al mantenimento dei figli, che affermava essere ormai economicamente indipendenti.
All'esito dell'udienza del 13.5.2024, in cui si procedeva all'audizione delle parti, il giudice delegato pronunciava i provvedimenti provvisori disponendo l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e ponendo a carico del marito un contributo economico al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 per il figlio ed € 200,00 per la figlia AR, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
La causa veniva istruita mediante produzione di documenti e assunzione di prove testimoniali.
Con ricorso del 4.2.2025, chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori, con Controparte_1 revoca del contributo previsto a suo carico per il mantenimento dei figli, che assumeva essere divenuti economicamente indipendenti.
All'udienza del 2.7.2025 la causa veniva assunta in decisione, ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
*****
Preliminarmente, si osserva l'inammissibilità nella presente sede delle domande relative al pagamento delle rate di mutuo e al loro riparto tra i coniugi obbligati, trattandosi di azioni di regresso soggette al rito ordinario e dunque non cumulabili con la domanda di separazione soggetta al rito speciale di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale della famiglia, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quale quella proposta, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Deve invece accogliersi la domanda principale avanzata dalla ricorrente, alla quale ha sostanzialmente aderito il resistente, confermando l'irreversibile crisi del legame matrimoniale. Sia dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale, sia dagli atti di causa è emerso il dichiarato proposito delle parti di non riconciliarsi ed il forte risentimento tra loro sussistente, sicché non vi sono dubbi circa il definitivo deterioramento del rapporto coniugale.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, ne è risultata evidente l'infondatezza.
Al riguardo va osservato innanzitutto che non può dirsi raggiunta la dimostrazione dell'infedeltà coniugale del sig. , considerato che l'unica prova fornita è la testimonianza del figlio , CP_1 Per_1 alla quale tuttavia non può riconoscersi attendibilità, non solo per l'acredine che il teste prova verso il padre (con il quale non ha più voluto avere alcun rapporto dalla cessazione della convivenza), ma anche perché si tratta di testimonianza de relato avendo il teste riferito circostanze apprese da altri pagina 5 di 9 (dall'amico e dall'amico il quale a sua volta le avrebbe apprese dal Controparte_4 Testimone_1 proprio padre) e non percepite direttamente.
Evidenziato che la ricorrente non ha richiesto l'audizione dei testi di riferimento, si osserva che tale incombente sarebbe stato comunque superfluo, essendo emerso dalle testimonianze di e Per_1 [...]
che le parti avevano cominciato a parlare di separazione già nel 2018 («le liti dei miei Per_2 genitori sono iniziate nel 2018, quando hanno cominciato a parlare di separazione»), epoca a partire dalla quale avevano cessato di condividere la camera da letto (teste : «i miei genitori Persona_2 hanno smesso di dormire nella stessa camera all'incirca nel 2018/2019; prima dormivano insieme.»; «da quando hanno smesso di dormire insieme, mia madre si è trasferita prima nella mia stanza, con me, e poi sul divano del soggiorno, al piano di sotto. È andata avanti così per anni, fino a quando mio padre non è andato via di casa.»; teste : «i miei genitori hanno smesso di dormire Persona_1 insieme da prima del Covid, da quando hanno iniziato a litigare»; «mio padre dormiva in camera da letto e mia madre sul divano della sala») e avevano iniziato a fare vacanze separate (teste
[...]
: «l'ultima vacanza insieme è stata fatta nel 2016, poi io ho smesso di andare in vacanza con Per_2 loro e i miei genitori hanno iniziato a fare vacanze separate.»; teste : «i miei genitori Persona_1 hanno smesso di andare in vacanza insieme da prima del Covid;
hanno iniziato ad andare in vacanza separatamente»).
Può dunque affermarsi che la crisi matrimoniale risale al 2018 e che da allora i coniugi hanno proseguito una convivenza meramente formale, priva di ogni comunione di vita.
Ne consegue che nessuna efficacia causale può essere attribuita alle frequentazioni del marito con un'altra donna che il teste colloca nell'ottobre 2022, così come alle uscite notturne Persona_1 che in ricorso si assumono iniziate nel dicembre 2022 e all'allontanamento dalla casa coniugale avvenuto nel giugno 2023.
Infine, l'epiteto di “mantenuta” che in ipotesi il marito avrebbe rivolto alla moglie, accompagnandolo dall'esortazione ad andare a lavorare, non appare neppure in astratto trascendere i limiti della discussione coniugale, sia pur aspra, per trasmodare in una violazione dei doveri coniugali.
La domanda di addebito va dunque respinta.
Quanto ai provvedimenti in favore dei figli, entrambi maggiorenni, appare opportuno dar conto preliminarmente dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cass. n. 17183/2020) che, nell'esaminare funditus la questione dei criteri di accertamento della persistenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, ha preso le mosse dalla diversità di modalità dell'adempimento del dovere di mantenimento verso il figlio minore d'età (art. 337 ter c.c.) e verso il figlio maggiorenne (art. 337 septies c.c.) e ha ricostruito la correlazione tra il diritto al mantenimento e il diritto-dovere all'istruzione e all'educazione.
Si è giunti così ad affermare che «trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. … La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché
pagina 6 di 9 proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.».
Il raggiungimento della maggiore età, tanto più quando è matura – perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne – lascia presumere l'idoneità al reddito, sicché diviene onere di chi invoca la persistenza dell'obbligo di mantenimento fornire prove idonee a vincere l'anzidetta presunzione.
Facendo applicazione dei predetti principi, deve certamente rigettarsi la domanda di mantenimento in favore del figlio , essendo emerso che egli ha ormai terminato il proprio percorso di studi e Per_1 acquisito una sua indipendenza economica.
Dalle sue dichiarazioni (cfr. verbale di udienza del 3.2.2025) e dalla documentazione prodotta dal resistente in data 12.1.2025 è infatti emerso che il ragazzo, ormai trentenne, ha conseguito la laurea magistrale in artificial intelligence e ottenuto un dottorato di ricerca presso l'Università di Perugia di durata triennale e per il quale riceve una borsa di studio di € 1.200,00 mensili.
Deve dunque ritenersi che l'obbligazione legale di mantenimento del figlio sia cessata a Per_1 novembre 2024 e che pertanto nulla gli sia più dovuto a decorrere dal successivo mese di dicembre 2024.
Deve invece essere confermato il contributo paterno di mantenimento in favore della figlia AR, la quale ha ancora 23 anni e non è ancora del tutto economicamente indipendente, essendo ancora impegnata negli studi.
La ragazza è studentessa universitaria, essendosi iscritta (a settembre 2024) alla facoltà di Scienza della comunicazione, dopo la pausa di circa un anno seguita all'abbandono della facoltà di design.
Ella inoltre lavora come cameriera/banconista presso il ristorante e negozio di pasta fresca “Pastarolo”, con contratto di apprendistato e a tempo parziale per cinque o sei giorni a settimana, dalle ore 11.30 fino alle 15.30; percepisce uno stipendio di € 600,00/700,00 mensili (cfr. testimonianza resa da
[...]
all'udienza del 3.2.2025). Per_2
L'importo della retribuzione – parametrata a un impegno lavorativo limitato, in quanto concorrente con l'impegno di studio che la ragazza sta continuando a portare avanti – non è dunque sufficiente a consentire alla figlia AR di mantenersi completamente da sola, sicché permangono i presupposti per un contributo di mantenimento da parte dei genitori.
Nella determinazione dell'assegno, oltre ai redditi percepiti dalla figlia e alle sue esigenze di sostentamento, deve aversi riguardo alle condizioni economiche delle parti, come di seguito illustrate.
Il sig. lavora come responsabile di sala (secondo maître) presso l'hotel ristorante “Vannucci” CP_1 di Città della Pieve per uno stipendio mensile netto di circa € 1.800,00 (cfr. contratto di lavoro, busta paga e dichiarazione dei redditi).
Egli è comproprietario della casa coniugale per la quale ha contratto insieme alla moglie un mutuo bancario, la cui rata ammonta ad € 700,00 mensili. Vive in un'abitazione che conduce in affitto a Città della Pieve per il canone di € 390,00 mensili (cfr. contratto di locazione registrato all' CP_3
e depositato sub doc. 11 del fascicolo di parte resistente).
[...]
pagina 7 di 9 La sig.ra esercita attività imprenditoriale attraverso la Fe.Ba. Ceramica s.a.s. di cui è socia Parte_1 accomandataria (mentre il padre, è socio accomandante, secondo quanto risulta Persona_4 dalla visura camerale allegata al ricorso) e unica lavoratrice (come socia d'opera). La società è attiva fin dal 1996 nel settore della lavorazione di prodotti di ceramica, legno e carta e della commercializzazione di arredi sacri, articoli per il clero e bigiotteria religiosa (cfr. visura camerale).
Le dichiarazioni fiscali presentate dalla sig.ra attestano redditi netti per € 11.073,00 nel Parte_1 2019, per € 2.129,00 nel 2020, per € 5.369,00 nel 2021 e per € 10.834,00 nel 2022 (cfr. dichiarazioni IRPEF del 2022, 2021 e 2020 allegate al ricorso introduttivo e dichiarazione IRPEF 2023 depositata in data 10.2.2024).
La lettura degli estratti conto della carta Poste Pay intestata alla sig.ra - da cui si evincono i Parte_1 frequenti versamenti in contanti e l'esistenza di un conto corrente intestato alla società Fe.Ba. s.a.s. - valutata unitamente alle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente in ordine al fatto che ella è l'unica lavoratrice dell'azienda (cfr. verbale di udienza del 13.5.2024) e che l'auto della società è stata sempre a disposizione della famiglia, lascia ragionevolmente ipotizzare una certa commistione tra il patrimonio e i redditi della società e quelli della sig.ra sicché la rappresentazione fornita (priva degli Parte_1 estratti del conto bancario intestato alla società) risulta opaca e parziale.
Alla luce di tali considerazioni, appare ragionevole ritenere che la sig.ra goda di redditi Parte_1 superiori a quello dichiarato di € 900,00 mensili e sostanzialmente equivalenti a quelli del marito.
Infine, come già detto, la ricorrente è proprietaria al 50% della casa coniugale (e intestataria con il marito del contratto di mutuo con cui è stato finanziato l'acquisto), di cui usufruisce in ragione del provvedimento di assegnazione della stessa in suo favore.
Sulla base di tali elementi risulta congruo determinare il contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della figlia AR nella misura di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse. Appare utile precisare che, nonostante l'incremento dello stipendio percepito dalla figlia per l'attività lavorativa svolta, deve mantenersi comunque invariata la misura del contributo paterno per tenere conto dell'aumento delle spese ordinarie conseguente alla ripresa degli studi universitari da parte della ragazza (come, ad esempio, il costo del trasporto per gli spostamenti da TT a Perugia o il maggior costo dei pasti consumati individualmente fuori casa). Non rilevano invece, ai fini della quantificazione del contributo ordinario, le spese per le tasse universitarie e per i libri che vanno annoverate tra le spese straordinarie, alle quali i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno.
Infine, deve osservarsi che permane la legittimazione attiva della sig.ra a riscuotere il Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, in ragione del persistente rapporto di convivenza con la ragazza.
Ed infatti, al fine di ritenere integrato il requisito della convivenza, è sufficiente che il figlio maggiorenne, pur in assenza di una quotidiana coabitazione - che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi - mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano: e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio (cfr. Cass., sent. n. 11320 del 2005; sentenza n. 18075/2013).
pagina 8 di 9 Nel caso di specie, dalle dichiarazioni della teste e del suo fidanzato, Persona_2 Parte_2 risulta che la ragazza trascorre a casa di quest'ultimo solo alcuni giorni alla settimana, principalmente nel week end, e in qualità di ospite, non avendo neppure la disponibilità delle chiavi dell'abitazione del fidanzato;
per il restante tempo, invece, ella pernotta con la madre nella casa coniugale ove ha conservato tutti i propri effetti personali.
Le visite presso il fidanzato, sebbene costanti nel tempo, non appaiono sufficienti in ragione della loro precarietà e temporaneità, a far concludere per un trasferimento abitativo, sicché deve ritenersi la persistenza del rapporto di convivenza madre-figlia.
All'accertata convivenza di AR con la madre consegue anche l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale.
Quanto, infine, alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, ponendole dunque a carico della ricorrente, stante il rigetto della sua domanda di addebito. Per la quantificazione delle dette spese – nella liquidazione delle quali si tiene conto anche dell'attività svolta nel subprocedimento di modifica introdotto dal sig. – deve CP_1 aversi riguardo ai parametri previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi a valori minimi, tranne la fase istruttoria da liquidarsi a valori medi tenuto conto delle numerose prove testimoniali assunte e dell'attività svolta nel subprocedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) pronuncia la separazione tra nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato ad Assisi (PG) il 26/04/1965; Controparte_1
2) rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
3) pone a carico di , l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni Controparte_1 mese a favore di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia AR la Parte_1 somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) revoca il contributo di mantenimento per il figlio a decorrere dal mese di dicembre 2024; Per_1
5) condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare al resistente, , le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in € 4.712,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a come per legge.
Perugia, 24 ottobre 2025
La presidente relatrice
IA CA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
IA CA Presidente relatrice NI Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3682/2023 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. SARA Parte_1 C.F._1 ROSSI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SARA ROSSI RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO Controparte_1 C.F._2 RI giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in VIA FIUME 06121 PERUGIA pressi il difensore avv. BRUNO RI
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «In via principale:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi con pronuncia di addebito nei confronti del sig. , autorizzandoli a vivere separati e Controparte_1 nel reciproco rispetto;
2. dichiarare che ciascuno dei coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti, provveda personalmente al proprio mantenimento;
3. assegnare la casa coniugale alla ricorrente con collocamento dei figli presso di lei;
4. accertato, all'esito delle risultanze istruttorie, che entrambi i figli, seppur maggiorenni, allo stato non risultano economicamente autosufficienti, dichiarare il Sig. tenuto a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 350,00 per il figlio e la somma di € Persona_1 400,00 per la figlia o la maggior somma che si riterrà di giustizia, per un totale di € Persona_2
pagina 1 di 9 750,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico banca rio entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
5. disporre a carico del sig. il 100% delle spese CP_1 straordinarie, da individuarsi facendo espresso riferimento al protocollo dell'intestato Tribunale in materia di mantenimento e spese straordinarie del 01.06.16, anche in relazione alle modalità di documentazione e pagamento. In subordine, in difetto di accoglimento della su detta richiesta, disporre che ciascuno dei coniugi si faccia carico del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi come sopra.
6. disporre che il Sig. corrisponda il 100% della rata del mutuo ipotecario 7. Controparte_1 dichiarare inammissibili e conseguentemente rigettare tutte le domande di controparte relative all'accertamento del diritto del Sig. ad occupare/abitare in via esclusiva l'immobile Controparte_1 in comproprietà tra le parti ed ogni altra eventuale domanda avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione dell'immobile familiare in quanto oltre a non sussistere i presupposti di legge, trattasi di domande, soggette a rito ordinario, autonome e distinte dall'azione di separazione. In via subordinata Fatte salve tutte le istanze di cui ai punti precedenti e rigettate le domande avversarie, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta della ricorrente di condannare il sig. al pagamento integrale del mutuo acceso per la casa CP_1 familiare, si disponga che ciascun coniuge si faccia carico del pagamento della rata del mutuo al 50%. Con vittoria di spese ed onorari.»
Conclusioni di parte resistente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito: In via principale: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare che ciascuno dei coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti, provvederà al proprio mantenimento;
3) Accertato, da un lato che: A) il figlio maggiorenne , di anni 29, pur avendo terminato un percorso di studi Persona_1 universitari con il conseguimento della laurea triennale in informatica, ed essere 4 anni fuori corso: ha già fatto ingresso nel mondo del lavoro con lavori saltuari ed a tempo determinato nel solo ambito accademico;
- non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro;
B) la figlia maggiorenne , di Persona_2 anni 22: - - - non abita più dal settembre 2021 nella casa familiare;
attualmente ha già un'occupazione lavorativa (cfr. all. 20 e 21 ricorrente); attualmente convive con il proprio compagno Sig.
[...] nella loro abitazione sita in Bastia Umbra (PG), alla Via Montefalco;
per l'effetto dichiarare Pt_2 non dovuto dal Sig. in favore di entrambi i figli maggiorenni (adulti) – per tutti i motivi di CP_1 fatto e diritto esposti, sia nella comparsa di costituzione e risposta, sia nella odierna memoria istruttoria ed in forza delle dichiarazioni e produzioni documentali della ricorrente di natura confessoria – né il mantenimento ordinario, né le spese straordinarie in alcuna misura, respingendo così la domanda della ricorrente sul punto;
4) - Accertati i fatti di cui al punto 3) lett. A) e B), per l'effetto: rigettare la domanda della ricorrente di assegnazione della casa familiare in quanto non ricorrenti i presupposti di legge;
- dichiarare il diritto della Sig. ad occupare / Controparte_1 abitare in via esclusiva l'immobile in comproprietà tra le parti, sito in TT (PG), Fraz. Passaggio di TT, alla Via Perugia n. 247, con l'obbligo da parte di quest'ultimo del pagamento integrale di tutte le spese e tasse collegate all'immobile stesso;
- ordinare alla Sig.ra di Parte_1 abbandonare l'immobile de quo entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
IN VIA SUBORDINATA: Rimanendo ferme in ogni caso le domande di cui ai punti 1), 2), 3) svolte dal resistente in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui – nonostante venisse accertato, da un lato: che il figlio maggiorenne , di anni 29, pur avendo terminato un Persona_1 percorso di studi universitari con il conseguimento della laurea triennale in informatica, ed essere 4 anni fuori corso: - ha già fatto ingresso nel mondo del lavoro con lavori saltuari ed a tempo determinato nel solo ambito accademico;
non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, di essersi
pagina 2 di 9 adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro;
dall'altro che B) la figlia maggiorenne , di anni 22: - non abita più dal settembre 2021 nella casa Persona_2 familiare;
attualmente ha già un'occupazione lavorativa (cfr. all. 20 e 21 ricorrente); attualmente convive con il proprio compagno Sig. nella loro abitazione sita in Bastia Umbra Parte_2 (PG), alla Via Montefalco;
– venisse ugualmente riconosciuto e dichiarato il diritto della Sig.ra
[...] alla assegnazione / occupazione / abitazione in via esclusiva dell'immobile in comproprietà Parte_1 tra le parti, sito in TT (PG), Fraz. Passaggio di TT, alla Via Perugia n. 247, per l'effetto: a) - dichiarare obbligata la Sig.ra al pagamento pro-futuro: sia del 100% dell'importo Parte_1 delle rate mensili del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in TT (PG), Fraz. Passaggio di TT, alla Via Perugia n. 247, fino ad estinzione dello stesso;
- sia del 100% delle spese relative a tutte le utenze di luce, acqua, gas, internet della casa familiare, oltre la tassa TARI ed ogni altra imposta o spesa legata e/o dipendente all'uso del medesimo immobile in via esclusiva, con conseguente esonero totale del Sig. dal pagamento o contribuzione a tali spese.» Controparte_1
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
pagina 3 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 13 settembre 2023, chiedeva la separazione da Parte_1 [...]
- con il quale si era sposata in data 17.9.1994 e dalla cui unione erano nati due figli, CP_1 Per_1 (il 3.4.1995) e AR (il 18.10.2002) - chiedendo addebitarsi la separazione al marito per la violazione del dovere di fedeltà e per l'abbandono del tetto coniugale. Esponeva a tal fine: che il marito aveva lasciato la casa coniugale il 24.6.2023, ma già dal mese di dicembre 2022 aveva iniziato a pernottare fuori casa senza fornire spiegazioni;
che il marito la denigrava, anche davanti ai figli, chiamandola
“mantenuta” e urlandole di andare a lavorare;
che il marito aveva avuto relazioni extraconiugali ed era stato visto più volte in atteggiamenti confidenziali con altre donne.
Sotto il profilo economico, deduceva di essere socia accomandataria della Fe. Controparte_2 piccola attività artigianale specializzata nella produzione di articoli in ceramica, carta, legno, destinati al turismo religioso in Assisi, attività dalla quale – come unica socia d'opera – traeva un reddito di appena € 900,00 mensili, avendo risentito delle conseguenze del terremoto del 2016 e dell'emergenza Covid del 2020. Allegava inoltre di avere un debito con l' per il mancato Controparte_3 versamento dei tributi dovuti per gli ultimi anni (quelli coincidenti con il periodo di crisi predetto) e un debito per la restituzione del mutuo bancario contratto, insieme al marito, per l'acquisto della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi). Quanto ai figli, deduceva che stava terminando la Per_1 laurea magistrale in artificial intelligence e che AR frequentava il corso di laurea in design presso l'università di Perugia.
Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e un contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno), oltre al 100% delle spese straordinarie.
si costituiva, aderendo alla domanda principale e opponendosi alla domanda di Controparte_1 addebito, contestando i fatti imputatigli e deducendo che la crisi matrimoniale risaliva al 2018, anno a partire dal quale i coniugi avevano iniziato a vivere da separati in casa. Esponeva in particolare: che negli ultimi cinque anni lui e la moglie non avevano più avuto rapporti intimi;
che dal 2018 la moglie aveva iniziato una frequentazione con dirigente della protezione civile di Assisi, con Persona_3 cui aveva anche un fitto e intimo scambio, tramite smartphone, di messaggi con cuoricini e fiori;
che nel mese di novembre 2018 la moglie gli aveva riferito di voler chiedere la separazione e si era allontanata dalla camera matrimoniale, imponendo al marito di dormire in zone separate della casa;
che dal 2018 al 2023 avevano condotto una vita separata, senza condividere né vacanze, né festività; che le denigrazioni erano reciproche e si inserivano nell'ambito delle frequenti e aspre discussioni che lui e la moglie avevano quando si rivolgevano la parola;
che, anche dopo aver lasciato la casa coniugale, aveva continuato a sostenere integralmente le spese per il pagamento della rata di mutuo, per le utenze domestiche e per la ovuta per la casa familiare. Pt_3
In ordine alle condizioni economiche, deduceva: di lavorare come cameriere con contratto a tempo determinato e di aver risentito delle conseguenze del periodo pandemico;
di avere percepito un reddito annuo lordo di € 15.205,00 nel 2020, di € 23.655,00 nel 2021 e di € 26.947,00 nel 2022; di lavorare attualmente alle dipendenze della società La Tartaruga S.R.L. con sede in Città della Pieve, con mansioni di secondo maître; di condurre in locazione l'abitazione sita in loc. Palazzo di Assisi, viale Michelangelo n. 13; che i numerosi versamenti in contanti sulla carta Poste Pay della moglie lasciavano presumere l'esistenza di redditi non dichiarati e una capacità reddituale della coniuge maggiore di quella riferita in ricorso.
pagina 4 di 9 Deduceva inoltre che il figlio era ampiamente fuori corso e comunque, avendo conseguito la Per_1 laurea triennale in informatica, aveva ormai una qualifica professionale che gli consentiva l'inserimento nel mondo del lavoro;
che la figlia AR non viveva più con la madre, ma si era trasferita dal proprio compagno (in Palazzo di Assisi, Via Rio di Mora) e aveva iniziato a lavorare presso la società “Il Pastarolo” di Santa Maria degli Angeli.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di assegnazione della casa familiare e di contributo al mantenimento dei figli, che affermava essere ormai economicamente indipendenti.
All'esito dell'udienza del 13.5.2024, in cui si procedeva all'audizione delle parti, il giudice delegato pronunciava i provvedimenti provvisori disponendo l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e ponendo a carico del marito un contributo economico al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 per il figlio ed € 200,00 per la figlia AR, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
La causa veniva istruita mediante produzione di documenti e assunzione di prove testimoniali.
Con ricorso del 4.2.2025, chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori, con Controparte_1 revoca del contributo previsto a suo carico per il mantenimento dei figli, che assumeva essere divenuti economicamente indipendenti.
All'udienza del 2.7.2025 la causa veniva assunta in decisione, ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
*****
Preliminarmente, si osserva l'inammissibilità nella presente sede delle domande relative al pagamento delle rate di mutuo e al loro riparto tra i coniugi obbligati, trattandosi di azioni di regresso soggette al rito ordinario e dunque non cumulabili con la domanda di separazione soggetta al rito speciale di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale della famiglia, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quale quella proposta, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Deve invece accogliersi la domanda principale avanzata dalla ricorrente, alla quale ha sostanzialmente aderito il resistente, confermando l'irreversibile crisi del legame matrimoniale. Sia dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale, sia dagli atti di causa è emerso il dichiarato proposito delle parti di non riconciliarsi ed il forte risentimento tra loro sussistente, sicché non vi sono dubbi circa il definitivo deterioramento del rapporto coniugale.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, ne è risultata evidente l'infondatezza.
Al riguardo va osservato innanzitutto che non può dirsi raggiunta la dimostrazione dell'infedeltà coniugale del sig. , considerato che l'unica prova fornita è la testimonianza del figlio , CP_1 Per_1 alla quale tuttavia non può riconoscersi attendibilità, non solo per l'acredine che il teste prova verso il padre (con il quale non ha più voluto avere alcun rapporto dalla cessazione della convivenza), ma anche perché si tratta di testimonianza de relato avendo il teste riferito circostanze apprese da altri pagina 5 di 9 (dall'amico e dall'amico il quale a sua volta le avrebbe apprese dal Controparte_4 Testimone_1 proprio padre) e non percepite direttamente.
Evidenziato che la ricorrente non ha richiesto l'audizione dei testi di riferimento, si osserva che tale incombente sarebbe stato comunque superfluo, essendo emerso dalle testimonianze di e Per_1 [...]
che le parti avevano cominciato a parlare di separazione già nel 2018 («le liti dei miei Per_2 genitori sono iniziate nel 2018, quando hanno cominciato a parlare di separazione»), epoca a partire dalla quale avevano cessato di condividere la camera da letto (teste : «i miei genitori Persona_2 hanno smesso di dormire nella stessa camera all'incirca nel 2018/2019; prima dormivano insieme.»; «da quando hanno smesso di dormire insieme, mia madre si è trasferita prima nella mia stanza, con me, e poi sul divano del soggiorno, al piano di sotto. È andata avanti così per anni, fino a quando mio padre non è andato via di casa.»; teste : «i miei genitori hanno smesso di dormire Persona_1 insieme da prima del Covid, da quando hanno iniziato a litigare»; «mio padre dormiva in camera da letto e mia madre sul divano della sala») e avevano iniziato a fare vacanze separate (teste
[...]
: «l'ultima vacanza insieme è stata fatta nel 2016, poi io ho smesso di andare in vacanza con Per_2 loro e i miei genitori hanno iniziato a fare vacanze separate.»; teste : «i miei genitori Persona_1 hanno smesso di andare in vacanza insieme da prima del Covid;
hanno iniziato ad andare in vacanza separatamente»).
Può dunque affermarsi che la crisi matrimoniale risale al 2018 e che da allora i coniugi hanno proseguito una convivenza meramente formale, priva di ogni comunione di vita.
Ne consegue che nessuna efficacia causale può essere attribuita alle frequentazioni del marito con un'altra donna che il teste colloca nell'ottobre 2022, così come alle uscite notturne Persona_1 che in ricorso si assumono iniziate nel dicembre 2022 e all'allontanamento dalla casa coniugale avvenuto nel giugno 2023.
Infine, l'epiteto di “mantenuta” che in ipotesi il marito avrebbe rivolto alla moglie, accompagnandolo dall'esortazione ad andare a lavorare, non appare neppure in astratto trascendere i limiti della discussione coniugale, sia pur aspra, per trasmodare in una violazione dei doveri coniugali.
La domanda di addebito va dunque respinta.
Quanto ai provvedimenti in favore dei figli, entrambi maggiorenni, appare opportuno dar conto preliminarmente dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cass. n. 17183/2020) che, nell'esaminare funditus la questione dei criteri di accertamento della persistenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, ha preso le mosse dalla diversità di modalità dell'adempimento del dovere di mantenimento verso il figlio minore d'età (art. 337 ter c.c.) e verso il figlio maggiorenne (art. 337 septies c.c.) e ha ricostruito la correlazione tra il diritto al mantenimento e il diritto-dovere all'istruzione e all'educazione.
Si è giunti così ad affermare che «trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. … La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché
pagina 6 di 9 proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.».
Il raggiungimento della maggiore età, tanto più quando è matura – perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne – lascia presumere l'idoneità al reddito, sicché diviene onere di chi invoca la persistenza dell'obbligo di mantenimento fornire prove idonee a vincere l'anzidetta presunzione.
Facendo applicazione dei predetti principi, deve certamente rigettarsi la domanda di mantenimento in favore del figlio , essendo emerso che egli ha ormai terminato il proprio percorso di studi e Per_1 acquisito una sua indipendenza economica.
Dalle sue dichiarazioni (cfr. verbale di udienza del 3.2.2025) e dalla documentazione prodotta dal resistente in data 12.1.2025 è infatti emerso che il ragazzo, ormai trentenne, ha conseguito la laurea magistrale in artificial intelligence e ottenuto un dottorato di ricerca presso l'Università di Perugia di durata triennale e per il quale riceve una borsa di studio di € 1.200,00 mensili.
Deve dunque ritenersi che l'obbligazione legale di mantenimento del figlio sia cessata a Per_1 novembre 2024 e che pertanto nulla gli sia più dovuto a decorrere dal successivo mese di dicembre 2024.
Deve invece essere confermato il contributo paterno di mantenimento in favore della figlia AR, la quale ha ancora 23 anni e non è ancora del tutto economicamente indipendente, essendo ancora impegnata negli studi.
La ragazza è studentessa universitaria, essendosi iscritta (a settembre 2024) alla facoltà di Scienza della comunicazione, dopo la pausa di circa un anno seguita all'abbandono della facoltà di design.
Ella inoltre lavora come cameriera/banconista presso il ristorante e negozio di pasta fresca “Pastarolo”, con contratto di apprendistato e a tempo parziale per cinque o sei giorni a settimana, dalle ore 11.30 fino alle 15.30; percepisce uno stipendio di € 600,00/700,00 mensili (cfr. testimonianza resa da
[...]
all'udienza del 3.2.2025). Per_2
L'importo della retribuzione – parametrata a un impegno lavorativo limitato, in quanto concorrente con l'impegno di studio che la ragazza sta continuando a portare avanti – non è dunque sufficiente a consentire alla figlia AR di mantenersi completamente da sola, sicché permangono i presupposti per un contributo di mantenimento da parte dei genitori.
Nella determinazione dell'assegno, oltre ai redditi percepiti dalla figlia e alle sue esigenze di sostentamento, deve aversi riguardo alle condizioni economiche delle parti, come di seguito illustrate.
Il sig. lavora come responsabile di sala (secondo maître) presso l'hotel ristorante “Vannucci” CP_1 di Città della Pieve per uno stipendio mensile netto di circa € 1.800,00 (cfr. contratto di lavoro, busta paga e dichiarazione dei redditi).
Egli è comproprietario della casa coniugale per la quale ha contratto insieme alla moglie un mutuo bancario, la cui rata ammonta ad € 700,00 mensili. Vive in un'abitazione che conduce in affitto a Città della Pieve per il canone di € 390,00 mensili (cfr. contratto di locazione registrato all' CP_3
e depositato sub doc. 11 del fascicolo di parte resistente).
[...]
pagina 7 di 9 La sig.ra esercita attività imprenditoriale attraverso la Fe.Ba. Ceramica s.a.s. di cui è socia Parte_1 accomandataria (mentre il padre, è socio accomandante, secondo quanto risulta Persona_4 dalla visura camerale allegata al ricorso) e unica lavoratrice (come socia d'opera). La società è attiva fin dal 1996 nel settore della lavorazione di prodotti di ceramica, legno e carta e della commercializzazione di arredi sacri, articoli per il clero e bigiotteria religiosa (cfr. visura camerale).
Le dichiarazioni fiscali presentate dalla sig.ra attestano redditi netti per € 11.073,00 nel Parte_1 2019, per € 2.129,00 nel 2020, per € 5.369,00 nel 2021 e per € 10.834,00 nel 2022 (cfr. dichiarazioni IRPEF del 2022, 2021 e 2020 allegate al ricorso introduttivo e dichiarazione IRPEF 2023 depositata in data 10.2.2024).
La lettura degli estratti conto della carta Poste Pay intestata alla sig.ra - da cui si evincono i Parte_1 frequenti versamenti in contanti e l'esistenza di un conto corrente intestato alla società Fe.Ba. s.a.s. - valutata unitamente alle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente in ordine al fatto che ella è l'unica lavoratrice dell'azienda (cfr. verbale di udienza del 13.5.2024) e che l'auto della società è stata sempre a disposizione della famiglia, lascia ragionevolmente ipotizzare una certa commistione tra il patrimonio e i redditi della società e quelli della sig.ra sicché la rappresentazione fornita (priva degli Parte_1 estratti del conto bancario intestato alla società) risulta opaca e parziale.
Alla luce di tali considerazioni, appare ragionevole ritenere che la sig.ra goda di redditi Parte_1 superiori a quello dichiarato di € 900,00 mensili e sostanzialmente equivalenti a quelli del marito.
Infine, come già detto, la ricorrente è proprietaria al 50% della casa coniugale (e intestataria con il marito del contratto di mutuo con cui è stato finanziato l'acquisto), di cui usufruisce in ragione del provvedimento di assegnazione della stessa in suo favore.
Sulla base di tali elementi risulta congruo determinare il contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della figlia AR nella misura di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse. Appare utile precisare che, nonostante l'incremento dello stipendio percepito dalla figlia per l'attività lavorativa svolta, deve mantenersi comunque invariata la misura del contributo paterno per tenere conto dell'aumento delle spese ordinarie conseguente alla ripresa degli studi universitari da parte della ragazza (come, ad esempio, il costo del trasporto per gli spostamenti da TT a Perugia o il maggior costo dei pasti consumati individualmente fuori casa). Non rilevano invece, ai fini della quantificazione del contributo ordinario, le spese per le tasse universitarie e per i libri che vanno annoverate tra le spese straordinarie, alle quali i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno.
Infine, deve osservarsi che permane la legittimazione attiva della sig.ra a riscuotere il Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, in ragione del persistente rapporto di convivenza con la ragazza.
Ed infatti, al fine di ritenere integrato il requisito della convivenza, è sufficiente che il figlio maggiorenne, pur in assenza di una quotidiana coabitazione - che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi - mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano: e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio (cfr. Cass., sent. n. 11320 del 2005; sentenza n. 18075/2013).
pagina 8 di 9 Nel caso di specie, dalle dichiarazioni della teste e del suo fidanzato, Persona_2 Parte_2 risulta che la ragazza trascorre a casa di quest'ultimo solo alcuni giorni alla settimana, principalmente nel week end, e in qualità di ospite, non avendo neppure la disponibilità delle chiavi dell'abitazione del fidanzato;
per il restante tempo, invece, ella pernotta con la madre nella casa coniugale ove ha conservato tutti i propri effetti personali.
Le visite presso il fidanzato, sebbene costanti nel tempo, non appaiono sufficienti in ragione della loro precarietà e temporaneità, a far concludere per un trasferimento abitativo, sicché deve ritenersi la persistenza del rapporto di convivenza madre-figlia.
All'accertata convivenza di AR con la madre consegue anche l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale.
Quanto, infine, alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, ponendole dunque a carico della ricorrente, stante il rigetto della sua domanda di addebito. Per la quantificazione delle dette spese – nella liquidazione delle quali si tiene conto anche dell'attività svolta nel subprocedimento di modifica introdotto dal sig. – deve CP_1 aversi riguardo ai parametri previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi a valori minimi, tranne la fase istruttoria da liquidarsi a valori medi tenuto conto delle numerose prove testimoniali assunte e dell'attività svolta nel subprocedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) pronuncia la separazione tra nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato ad Assisi (PG) il 26/04/1965; Controparte_1
2) rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
3) pone a carico di , l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni Controparte_1 mese a favore di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia AR la Parte_1 somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) revoca il contributo di mantenimento per il figlio a decorrere dal mese di dicembre 2024; Per_1
5) condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare al resistente, , le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in € 4.712,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a come per legge.
Perugia, 24 ottobre 2025
La presidente relatrice
IA CA
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