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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 395/2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CANGEMI MAURO
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data 13.09.2006 (regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 234, parte II, serie A, anno
2006) e che dalla loro unione erano nati due figli: (18.11.2007) e Per_1 Per_2
(29.01.2013). Rappresentava che, con decreto di omologa n. 5226/2019 del 3.06.2019, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“2) In ordine all'affido dei minori
Il ricorrente chiede che i figli ed siano affidati in via condivisa a Per_1 Per_2 entrambi i genitori, riguardo alla loro collocazione il ricorrente chiede che i due minori continuino ad abitare preferibilmente con la madre;
i genitori provvederanno per il mantenimento dei figli ciascuno secondo le proprie sostanze;
la signora per equivalente mentre il sig. CP_1 Parte_1 che ancora oggi, allo stato risulta disoccupato e svolge lavori di fortuna si obbliga a versare la somma di € 250,00 quale contributo di mantenimento;
le spese straordinarie verranno ripartite in ragione del 50% ciascuno ma dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, fatte salve situazioni di oggettiva emergenza e la possibilità finanziaria del ricorrente che, purtroppo allo stato non risulta avere una stabile occupazione;
i minori potranno vedere liberamente il padre e stare con lui durante la settimana, fatti salvi gli impegni scolastici e di studio e, in ogni caso il fine settimana sarà trascorso alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, così pure le festività annuali. Inoltre le parti concorderanno i periodi di vacanza estiva che saranno trascorsi in via esclusiva con
l'uno o con l'altro genitore.
La casa di abitazione familiare, così come concordato già in sede di separazione rimarrà attribuita al ricorrente e ciò in quanto la signora ha già trasferito CP_1
da tempo il suo domicilio in altra abitazione dove abiterà con i minori.
PIANO FAMILIARE
In ordine alle situazioni e alle richieste sotto trattate possono che ribadirsi anche in questa sede le conclusioni formulate dalle parti nell'ambito del procedimento per separazione personale dei coniugi. Tuttavia la recente riforma in materia impone , in assenza della controparte, allo stato , di redigere un benché minimo piano genitoriale, piano redatto sulla base di quanto elaborato dal CNF .
A) NOTIZIE RELATIVE AI FIGLI MINORI E AL SUO LUOGO DI VITA
La situazione attuale rispecchia le condizioni della separazione e, allo stato, rispetto
a prima nulla è mutato. I ragazzi infatti vivono stabilmente e in maniera continua con la resistente nella casa in Trapani dove la signora ha trasferito la residenza. CP_1
Attualmente, come sopra indicato, il figlio minore frequenta la seconda media della Per_2 scuola Castronovo in Erice;
, frequenta il secondo anno dell'istituto IPSIA, anche se Per_1
per motivi di salute risulta al ricorrente, da notizie fornite dalla coniuge che il percorso scolastico non sia stato costante.
B) ISTRUZIONE – FORMAZIONE-SALUTE-CORSI ATTIVITA'
I minori frequentano la scuola con profitto e non hanno avuto alcuna esigenza specifica di assistenza nell'ambito scolastico.
C) ASSISTENZA DEL MINORE, RAPPORTI CON L'ALTRO GENITORE, PARENTI
O ALTRE FIGURE DI RIFERIMENTO
Rispetto al periodo della separazione non sono intervenute novità di rilievo. Secondo quanto già stabilito i ragazzi incontrano con regolarità il padre nei tempi e luoghi indicati nel ricorso. I ragazzi hanno raggiunto una certa indipendenza dal punto di vista della libertà personale e, una volta terminata l'attività scolastica tornano a casa e trascorrono il tempo con il restante nucleo familiare. si impegna nello sport del calcio. Per_2
Le ferie vengono gestite secondo gli impegni di ciascun genitore.
I minori intrattengono buoni rapporti con i nonni materni e paterni.
D) CASA FAMILIARE
La casa familiare, di proprietà del ricorrente è stata assegnata, in sede di separazione allo stesso.
E) TENORE DI VITA DEI GENITORI E DEI FIGLI.
Per quanto riguarda il tenore di vita del ricorrente si può affermare che lo stesso è rimasto immutato rispetto alle condizioni della separazione. Il sig. Parte_1
svolge attività saltuaria lavorative e riesce a non fare mancare nulla ai figli. La
[...]
resistente ha percepito nel tempo gli assegni unici per i figli e il reddito di cittadinanza”.
Rimaneva contumace la resistente . CP_1
***** All'udienza di prima comparizione dei coniugi, non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione della resistente, e il ricorrente, liberamente sentito, dichiarava l'insussistenza di criticità nel rapporto con la moglie e nei rapporti intercorrenti tra la prole e la madre (cfr. verbale ud. del 3.07.2024).
Inoltre, veniva disposto che i Servizi Sociali territorialmente competenti effettuassero verifiche socio-ambientali sulle condizioni dei minori presso i domicili di ciascun genitore.
All'udienza del 5.12.2024, anche alla presenza del P.M., compariva personalmente la resistente, seppur non costituitasi, e confermava il buon andamento dei rapporti con i figli e con il marito, dando atto dell'organizzazione familiare adottata, rispetto alla quale non segnalava problematiche.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 5226/2019 del 3.06.2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti nel corso del giudizio, sia in udienza sia agli operatori sociosanitari, nonché dalla pacifica circostanza che entrambe abbiano avviato nuove relazioni stabili, di cui anche i figli sono stati portati a conoscenza e che hanno accettato di buon grado (cfr. rel. S.S. del 15.11.2024).
*****
Quanto alle ulteriori questioni, considerata la sostanziale acquiescenza dichiarata dalla resistente all'udienza del 5.12.2024 all'assetto come formulato dal ricorrente (e, di fatto, attualmente vigente, giacché ricalcante le statuizioni adottate in sede di separazione), rilevato che i Servizi sociali non hanno segnalato criticità tali da indurre modifiche all'organizzazione che il nucleo familiare ha già fatto propria, ritiene il Tribunale di poter accogliere le condizioni rassegnate in ricorso.
***** Le spese del giudizio possono essere lasciate a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e (contratto in data in data Parte_1 CP_1
13.09.2006, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Trapani, al n. 234, parte II, serie A, anno 2006), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 395/2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CANGEMI MAURO
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data 13.09.2006 (regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 234, parte II, serie A, anno
2006) e che dalla loro unione erano nati due figli: (18.11.2007) e Per_1 Per_2
(29.01.2013). Rappresentava che, con decreto di omologa n. 5226/2019 del 3.06.2019, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“2) In ordine all'affido dei minori
Il ricorrente chiede che i figli ed siano affidati in via condivisa a Per_1 Per_2 entrambi i genitori, riguardo alla loro collocazione il ricorrente chiede che i due minori continuino ad abitare preferibilmente con la madre;
i genitori provvederanno per il mantenimento dei figli ciascuno secondo le proprie sostanze;
la signora per equivalente mentre il sig. CP_1 Parte_1 che ancora oggi, allo stato risulta disoccupato e svolge lavori di fortuna si obbliga a versare la somma di € 250,00 quale contributo di mantenimento;
le spese straordinarie verranno ripartite in ragione del 50% ciascuno ma dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, fatte salve situazioni di oggettiva emergenza e la possibilità finanziaria del ricorrente che, purtroppo allo stato non risulta avere una stabile occupazione;
i minori potranno vedere liberamente il padre e stare con lui durante la settimana, fatti salvi gli impegni scolastici e di studio e, in ogni caso il fine settimana sarà trascorso alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, così pure le festività annuali. Inoltre le parti concorderanno i periodi di vacanza estiva che saranno trascorsi in via esclusiva con
l'uno o con l'altro genitore.
La casa di abitazione familiare, così come concordato già in sede di separazione rimarrà attribuita al ricorrente e ciò in quanto la signora ha già trasferito CP_1
da tempo il suo domicilio in altra abitazione dove abiterà con i minori.
PIANO FAMILIARE
In ordine alle situazioni e alle richieste sotto trattate possono che ribadirsi anche in questa sede le conclusioni formulate dalle parti nell'ambito del procedimento per separazione personale dei coniugi. Tuttavia la recente riforma in materia impone , in assenza della controparte, allo stato , di redigere un benché minimo piano genitoriale, piano redatto sulla base di quanto elaborato dal CNF .
A) NOTIZIE RELATIVE AI FIGLI MINORI E AL SUO LUOGO DI VITA
La situazione attuale rispecchia le condizioni della separazione e, allo stato, rispetto
a prima nulla è mutato. I ragazzi infatti vivono stabilmente e in maniera continua con la resistente nella casa in Trapani dove la signora ha trasferito la residenza. CP_1
Attualmente, come sopra indicato, il figlio minore frequenta la seconda media della Per_2 scuola Castronovo in Erice;
, frequenta il secondo anno dell'istituto IPSIA, anche se Per_1
per motivi di salute risulta al ricorrente, da notizie fornite dalla coniuge che il percorso scolastico non sia stato costante.
B) ISTRUZIONE – FORMAZIONE-SALUTE-CORSI ATTIVITA'
I minori frequentano la scuola con profitto e non hanno avuto alcuna esigenza specifica di assistenza nell'ambito scolastico.
C) ASSISTENZA DEL MINORE, RAPPORTI CON L'ALTRO GENITORE, PARENTI
O ALTRE FIGURE DI RIFERIMENTO
Rispetto al periodo della separazione non sono intervenute novità di rilievo. Secondo quanto già stabilito i ragazzi incontrano con regolarità il padre nei tempi e luoghi indicati nel ricorso. I ragazzi hanno raggiunto una certa indipendenza dal punto di vista della libertà personale e, una volta terminata l'attività scolastica tornano a casa e trascorrono il tempo con il restante nucleo familiare. si impegna nello sport del calcio. Per_2
Le ferie vengono gestite secondo gli impegni di ciascun genitore.
I minori intrattengono buoni rapporti con i nonni materni e paterni.
D) CASA FAMILIARE
La casa familiare, di proprietà del ricorrente è stata assegnata, in sede di separazione allo stesso.
E) TENORE DI VITA DEI GENITORI E DEI FIGLI.
Per quanto riguarda il tenore di vita del ricorrente si può affermare che lo stesso è rimasto immutato rispetto alle condizioni della separazione. Il sig. Parte_1
svolge attività saltuaria lavorative e riesce a non fare mancare nulla ai figli. La
[...]
resistente ha percepito nel tempo gli assegni unici per i figli e il reddito di cittadinanza”.
Rimaneva contumace la resistente . CP_1
***** All'udienza di prima comparizione dei coniugi, non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione della resistente, e il ricorrente, liberamente sentito, dichiarava l'insussistenza di criticità nel rapporto con la moglie e nei rapporti intercorrenti tra la prole e la madre (cfr. verbale ud. del 3.07.2024).
Inoltre, veniva disposto che i Servizi Sociali territorialmente competenti effettuassero verifiche socio-ambientali sulle condizioni dei minori presso i domicili di ciascun genitore.
All'udienza del 5.12.2024, anche alla presenza del P.M., compariva personalmente la resistente, seppur non costituitasi, e confermava il buon andamento dei rapporti con i figli e con il marito, dando atto dell'organizzazione familiare adottata, rispetto alla quale non segnalava problematiche.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 5226/2019 del 3.06.2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti nel corso del giudizio, sia in udienza sia agli operatori sociosanitari, nonché dalla pacifica circostanza che entrambe abbiano avviato nuove relazioni stabili, di cui anche i figli sono stati portati a conoscenza e che hanno accettato di buon grado (cfr. rel. S.S. del 15.11.2024).
*****
Quanto alle ulteriori questioni, considerata la sostanziale acquiescenza dichiarata dalla resistente all'udienza del 5.12.2024 all'assetto come formulato dal ricorrente (e, di fatto, attualmente vigente, giacché ricalcante le statuizioni adottate in sede di separazione), rilevato che i Servizi sociali non hanno segnalato criticità tali da indurre modifiche all'organizzazione che il nucleo familiare ha già fatto propria, ritiene il Tribunale di poter accogliere le condizioni rassegnate in ricorso.
***** Le spese del giudizio possono essere lasciate a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e (contratto in data in data Parte_1 CP_1
13.09.2006, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Trapani, al n. 234, parte II, serie A, anno 2006), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo