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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 19/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 792/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 792 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F. con C.F._1 Pt_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. EMANUELA TIANA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Nuoro (NU) in Via Monsignor Giuseppe Melas n. 44;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
All'udienza del 4.2.2025, superando le precedenti conclusioni, l'Avv. Tiana, per entrambe le parti, ha concluso come segue:
«le parti le hanno comunicato di volersi riconciliare e precisa che le conclusioni di cui all'atto introduttivo sono superate dalla volontà delle parti di riconciliarsi.»
Il PM-Sede ha concluso esprimendo:
«parere favorevole sull'accordo delle parti di cui all'udienza del 4.2.2025»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto e cumulativo per separazione e divorzio, depositato il 13.09.2024,
[...]
e anno esposto di aver contratto matrimonio civile in Gavoi (NU) Parte_1 Pt_2 il 23.07.2018; che dall'unione è nato, in data 3.9.2019, il figlio minore;
che la Persona_1 Part convivenza tra i coniugi è diventata intollerabile per effetto di incomprensioni;
che il sig. svolge la professione di istruttore alla vigilanza, mentre la sig.ra è disoccupata e si occupa della Pt_1 Part gestione familiare e che il sig. risulta intestatario dell'immobile sito in Gavoi. Le parti hanno, quindi, concordato, come da ricorso congiunto, le condizioni per l'affidamento, la collocazione e il mantenimento del minore. I ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, anche domanda di divorzio.
1 2. All'udienza del 26.11.2024 sono comparsi personalmente i coniugi che hanno fornito i chiarimenti richiesti in ordine alle condizioni di affidamento, collocazione e mantenimento del minore. All'esito dei chiarimenti offerti dalle parti, il Giudice delegato ha invitato a modificare le conclusioni congiunte in quanto non idonee a garantire il preminente interesse del minore.
All'udienza del 04.02.2005, le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di essersi riconciliate e l'Avv. Tiana ha concluso di conseguenza.
****
3. Le parti hanno dichiarato personalmente di volersi riconciliare e occorre prendere atto della loro volontà.
L'art. 154 c.c., rubricato «riconciliazione», prevede, infatti, che: «la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta».
La prova dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi è datata dalla concorde espressione di volontà delle parti, resa all'udienza del 4.2.2025.
Dev'essere, dunque, dichiarato l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta per intervenuta riconciliazione.
L'abbandono della domanda di separazione comporta il venir meno delle altre domande congiunte da essa dipendenti.
4. Le spese di lite, visto il ricorso congiunto, sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o difesa:
1. dichiara l'abbandono della domanda di separazione;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.2.2024.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 792 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F. con C.F._1 Pt_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. EMANUELA TIANA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Nuoro (NU) in Via Monsignor Giuseppe Melas n. 44;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
All'udienza del 4.2.2025, superando le precedenti conclusioni, l'Avv. Tiana, per entrambe le parti, ha concluso come segue:
«le parti le hanno comunicato di volersi riconciliare e precisa che le conclusioni di cui all'atto introduttivo sono superate dalla volontà delle parti di riconciliarsi.»
Il PM-Sede ha concluso esprimendo:
«parere favorevole sull'accordo delle parti di cui all'udienza del 4.2.2025»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto e cumulativo per separazione e divorzio, depositato il 13.09.2024,
[...]
e anno esposto di aver contratto matrimonio civile in Gavoi (NU) Parte_1 Pt_2 il 23.07.2018; che dall'unione è nato, in data 3.9.2019, il figlio minore;
che la Persona_1 Part convivenza tra i coniugi è diventata intollerabile per effetto di incomprensioni;
che il sig. svolge la professione di istruttore alla vigilanza, mentre la sig.ra è disoccupata e si occupa della Pt_1 Part gestione familiare e che il sig. risulta intestatario dell'immobile sito in Gavoi. Le parti hanno, quindi, concordato, come da ricorso congiunto, le condizioni per l'affidamento, la collocazione e il mantenimento del minore. I ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, anche domanda di divorzio.
1 2. All'udienza del 26.11.2024 sono comparsi personalmente i coniugi che hanno fornito i chiarimenti richiesti in ordine alle condizioni di affidamento, collocazione e mantenimento del minore. All'esito dei chiarimenti offerti dalle parti, il Giudice delegato ha invitato a modificare le conclusioni congiunte in quanto non idonee a garantire il preminente interesse del minore.
All'udienza del 04.02.2005, le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di essersi riconciliate e l'Avv. Tiana ha concluso di conseguenza.
****
3. Le parti hanno dichiarato personalmente di volersi riconciliare e occorre prendere atto della loro volontà.
L'art. 154 c.c., rubricato «riconciliazione», prevede, infatti, che: «la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta».
La prova dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi è datata dalla concorde espressione di volontà delle parti, resa all'udienza del 4.2.2025.
Dev'essere, dunque, dichiarato l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta per intervenuta riconciliazione.
L'abbandono della domanda di separazione comporta il venir meno delle altre domande congiunte da essa dipendenti.
4. Le spese di lite, visto il ricorso congiunto, sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o difesa:
1. dichiara l'abbandono della domanda di separazione;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.2.2024.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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